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In questo modo con la mancata attuazione si entrò in una situazione di stallo, in quanto
restava scoperto il fronte per garantire i minimi inderogabili di trattamento.
In via transitoria fu emanata una legge, la legge 741/1959 detta anche legge Vigorelli
(allora Ministro del Lavoro) con il compito di risolvere il problema dell’estensione
dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi post-corporativi in attesa di dare attuazione
alla seconda parte dell’art. 39 Cost.
La legge delegava il Governo ad emanare norme per assicurare minimi di trattamento
economico-normativo verso gli appartenenti a determinate categorie produttive ed
unificarsi a clausole di contratti collettivi prima dell’entrata in vigore della legge entro 1
anno.
La legge poneva alcuni problemi risolti e irrisolti fra quali aveva:
• problemi fra rapporti dei contratti collettivi corporativi e contratti collettivi con
efficacia erga omnes.
• di rapporti fra livelli contrattuali.
• di successione fra contratto di diritto comune e erga omnes.
• di rapporti fra contratti recepiti con d.lgs. e quelli normativa inderogabili già
esistente.
Se il tempo di emanazione superava l’anno, interveniva l’art.6 della legge prorogando il
termine di altri 15 mesi. La Corte costituzionale con la sentenza 106/1962 dichiarò la
legge Vigorelli illegittima perché violava l’art.39 Cost., configurandola come frode perché il
meccanismo di estensione dell’efficacia erga omnes era “alternativo” da quello
configurato con l’art.39 Cost.
Contratto collettivo di diritto comune : il problema dell’efficacia soggettiva
Con la mancata attuazione dell’art.39 Cost. seconda parte, faceva sì di qualificare il
contratto collettivo nell’ambito del diritto privato. La prima questione era quella di definire
l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, cioè i soggetti ai quali si estende il contratto
collettivo. Il presupposto dell’estensione passa tramite il vincolo associativo che lega i
soggetti rappresentati ai soggetti rappresentanti. La compatibilità tra il modello individuale
– privatistico e sindacale – collettivo riguarda l’elaborazione di un interesse collettivo.
Domanda : a chi si applica il contratto collettivo ?
Risposta: ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.
È stata sviluppata un’applicazione surrentizia dell’art. 39 Cost. realizzata dal Testo Unico
sulla rappresentanza del 2014 e narra che il contratto collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto da un numero di associazioni sindacali pari al 50% + 1 della rappresentanza
sindacale sia vincolante per tutte le associazioni aderenti al testo unico, efficace
soggettivamente verso i lavoratori dipendenti da imprese aderenti alle organizzazioni
sindacali datoriali del testo unico e anche a sindacati non stipulanti il contratto collettivo.
Tecniche di estensione dell’efficacia del CC al di là del vincolo associativo
L’iscrizione del lavoratore presso l’associazione sindacale è condizione necessaria, ma
non sufficiente per ottenere gli effetti di applicazione del contratto collettivo al suo
rapporto. La cosa più importante è che il datore sia iscritto all’associazione sindacale
stipulante e che il contratto collettivo sia vincolante per esso, questo indica che se il datore
non fosse iscritto ad un’associazione sindacale datoriale, non è vincolato all’applicazione
del contratto collettivo per la categoria appartenente. Il problema sorge se il datore
svolgesse più attività, già in passato regolato con l’art. 2070 del c.c. nel quale cita che se
esercita più di un’attività con carattere autonomo, si applica ad ognuno di esse norme del
contratto collettivo ai rispettivi rapporti. Altra considerazione (non attuando l’art. 2070) è la
prevalenza al criterio dell’iscrizione presso associazioni stipulanti, in quanto se fosse
iscritto ad una sola categoria, applicava il contratto collettivo di essa anche a quelli di altre
categorie. Il problema principale era riuscire a vincolare il datore non iscritto
all’applicazione del contratto collettivo di categoria. Il tema fu affrontato dalla
giurisprudenza per dirimere controversie in cui invocano l’applicazione del contratto
collettivo e il datore era costretto ad opporsi perché non iscritto all’associazione di
categoria.
I giudici hanno emanato una serie di fatti per mantenere vincolato il datore non affiliato :
il primo meccanismo di estensione del contratto collettivo al di là del vincolo
1. associativo, affonda le sue ragioni nella tutela costituzionale del diritto alla
retribuzione citato dall’art. 36.
Un primo problema era l’individuazione di un criterio per identificare la giusta retribuzione
nell’ambito dell’individuale, più idoneo era affidarsi all’art. 36 Cost. Successivamente tale
meccanismo entrò in contrasto con l’efficacia soggettiva del contratto collettivo, risolvendo
il tutto con l’individuazione di tariffe salariali nei contratti collettivi di diritto comune
utilizzate come parametro per il giusto salario.
Si faceva affidamento all’art. 1474 c.c. il quale citava che il prezzo di un “bene” veniva
determinato tenendo conto del valore di mercato. Tale articolo si ricollega al fatto che il
valore di mercato della prestazione lavorativa è rinvenibile nel contratto collettivo del
settore in cui opera il datore.
sono presenti anche situazioni in cui è il legislatore a imporre al datore
2. l’applicazione del contratto collettivo.
Questo riguarda casi in cui l’applicazione è legata alla concessione di una serie di benefici.
Prototipo di tale tecnica è l’art. 36 dello Statuto : obbliga l’imprenditore appaltatore di
opere pubbliche o destinatari di agevolazioni fiscali concessi dallo Stato, di applicare o
farne applicare verso i lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle del contratto
collettivo di categoria o zona. L’estensione di efficacia soggettiva del contratto collettivo ai
datori non affiliati è parte della legge di concessione dei benefici solo a imprese garanti nel
rispetto di diritti ai lavoratori, partendo dall’applicazione di standard minimi di trattamento
nel contratto collettivo.
Altri esempi di espansione del contratto collettivo sono relativi alla determinazione del
minimale dovuto per adempimento dell’obbligo contributivo a carico del datore. Ricordiamo
a tal proposito la legge 389/1989 in materia di retribuzione da assumere per il calcolo dei
contributi non deve essere inferiore all’importo di essa quando ne deriva una superiore a
quella del contratto collettivo. Per i datori i cui contratti non sono estendibili, perché non
affiliati, sono obbligati ad osservarlo anche solo per determinare il minimale contributivo.
Inderogabilità del contratto collettivo
Per ottenere ancora un’estensione di efficacia soggettiva del contratto collettivo e
vincolatività del contratto collettivo rispetto all’individuale, viene sancita la non
derogabilità delle clausole del contratto collettivo ad opera dell’individuale.
Una volta definita l’efficacia soggettiva del contratto collettivo in base alla rappresentanza,
non potevano impedire alle parti del contratto individuale affiliate di disattendere l’impegno
contenuto nel mandato conferitogli, e in sede di trattativa dare un assetto diverso o meno
favorevole per il lavoratore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo.
Come già detto in precedenza, che il datore oppositore di applicare il contratto collettivo
doveva risarcire i lavoratori senza poter invocare l’applicazione al suo rapporto di fonte
collettiva.
Per ottenere tale effetto bisognava sancire l’inderogabilità del contratto collettivo sul
contratto individuale.
Art. 2077, co.2: le clausole difformi dei contratti collettivi, preesistenti o successive al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo ottenere
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori.
Contratto collettivo : natura, tipologia, soggetti, forma
Caratteristica essenziale: il contratto collettivo è stipulato da soggetti collettivi
(associazioni), in modi che questi possano rappresentare liberamente l’interesse dei
lavoratori; l’ambito dei soggetti rappresentati sarà scelto dalle associazioni sindacali.
In questo modo si ricollega all’art. 39 co.1, Cost. in cui cita la libertà di organizzazione
sindacale, in questo modo implicitamente anche la libertà di contrattazione.
Il contratto collettivo può essere inserito nelle manifestazioni di autonomia privata
all’art. 1322, co.2, secondo cui i privati possono concludere contratti non appartenenti a
discipline particolari, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il contratto
collettivo può essere definito nominato o atipico, dando vita ad un legame tra dato
sociale (esistenza nei fatti del contratto collettivo, come in realtà ) e dato giuridico
(norme a cui fa rinvio).
Altra caratteristica: l’ambito di riferimento
Con il passare degli anni, i lavoratori sono riusciti ad imporre condizioni migliori e
basandosi sul prototipo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Il CCNL
predispone un trattamento omogeneo su tutto il territorio nei confronti di tutti i lavoratori
che operano all’interno di una stessa categoria produttiva. Altra questione cruciale fu
quella legata a determinare la categoria produttiva, con criteri distintivi per singole
categorie. Con il corporativismo si rifaceva all’art 2070, co.1. Con la libertà sindacale, le
parti possono definire l’ambito, esteso anche per attività non rientrante per natura nel
tradizionale del settore economico di riferimento.
Altra questione: possibile presenza per stessa categoria produttiva di più contratti
collettivi stipulati da organizzazioni sindacali diverse.
Il contratto aziendale è stipulato in un’impresa dal datore e le rappresentanze sindacali
aziendali (rsa) o a livello territoriale. Campo applicativo : delimitato all’impresa stipulante
e ai dipendenti.
Altra questione è relativa all’efficacia soggettiva del contratto aziendale. I contratti
acquisitivi erano considerati efficaci verso i lavoratori delle imprese su alcune tematiche,
e gli ablativi riducevano il trattamento elargito in precedenza. Presenza di difficoltà per
quanto riguarda le rappresentanze sindacali dissezienti. Fu proposta più volte l’adozione di
criteri di maggioranza. La soluzione si riscontra con l’Accordo Interconfederale del 2011,
dove i contratti collettivi aziendali sono efficaci erga omnes se approvati dalla
maggioranza