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Estratto del documento

La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di

liquidazione, durante la quale l’imprenditore completa i cicli

produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli

impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La

fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva

disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva e

irrevocabile la cessazione.

L’art.10 l. fall. dispone che: “gli imprenditori possono essere

dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro

delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente

alla medesima o entro l’anno successivo” (1° comma) In caso

di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli

imprenditori collettivi, è però fatta salva “la facoltà per il

creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento

dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine

del primo comma”(2° comma).

Condizione necessaria affinchè l’imprenditore individuale o

collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di

fallimento è la cancellazione dal registro delle imprese. Essa

tuttavia non è sufficiente senza l’effettiva cessazione

dell’attività di impresa, mediante la disgregazione del

complesso aziendale (altrimenti il termine annuale non

decorre).

Per ragioni di certezza del diritto, si presume che al momento

della cancellazione l’attività d’impresa sia già terminata, ma il

creditore o il pubblico ministero possono provare il contrario

per ottenere la cancellazione di fallimento del debitore dopo

l’anno dalla cancellazione della stessa.

La capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquista con la

piena capacità di agire. Si perde in seguito a interdizione o a

inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività di

impresa non acquista la qualità di imprenditore (così il minore

che ha con raggiri occultato la sua minore età non diventa

imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili).

Costituisce incompatibilità il divieto di esercizio di impresa

commerciale posto a carico di coloro che esercitano

determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato,

avvocati, notai).

La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della

qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni

amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per

bancarotta in caso di fallimento.

È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un

incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali

(osservando delle disposizioni dettate al riguardo). Non è

possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e

nell’interesse dell’incapace, ma è consentita solo la

continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale

preesistente (salvo che per il minore emancipato). La

continuazione dell’attività di impresa deve essere utile per

l’incapace e autorizzata dal tribunale. Chi ha la rappresentanza

legale del minore o dell’interdetto, può compiere tutti gli atti

che rientrano nell’esercizio dell’impresa (siano essi di ordinaria

o straordinaria amministrazione).

La richiesta di specifica autorizzazione sarà necessaria solo per

quegli atti che non sono in rapporto di fine- mezzo per la

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A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.