La fine dell'impresa
La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti e definisce i rapporti pendenti. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva e irrevocabile la cessazione.
Fallimento e cancellazione dal registro delle imprese
L’art. 10 l. fall. dispone che: “gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo” (1° comma). In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è però fatta salva “la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma” (2° comma).
Condizione necessaria affinché l’imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento è la cancellazione dal registro delle imprese. Essa tuttavia non è sufficiente senza l’effettiva cessazione dell’attività di impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale (altrimenti il termine annuale non decorre).
Per ragioni di certezza del diritto, si presume che al momento della cancellazione l’attività d’impresa sia già terminata, ma il creditore o il pubblico ministero possono provare il contrario per ottenere la cancellazione di fallimento del debitore dopo l’anno dalla cancellazione della stessa.
Capacità e incompatibilità nell'esercizio dell'impresa
La capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquista con la piena capacità di agire. Si perde in seguito a interdizione o a inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore (così il minore che ha con raggiri occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili).
Costituisce incompatibilità il divieto di esercizio di impresa commerciale posto a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.
Esercizio dell'impresa per conto di un incapace
È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali (osservando delle disposizioni dettate al riguardo). Non è possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse dell’incapace, ma è consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale preesistente (salvo che per il minore emancipato). La continuazione dell’attività di impresa deve essere utile per l’incapace e autorizzata dal tribunale. Chi ha la rappresentanza legale del minore o dell’interdetto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa (siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione).
La richiesta di specifica autorizzazione sarà necessaria solo per quegli atti che non sono in rapporto di fine-mezzo per la gestione ordinaria dell'impresa.