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La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di
liquidazione, durante la quale l’imprenditore completa i cicli
produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli
impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La
fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva
disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva e
irrevocabile la cessazione.
L’art.10 l. fall. dispone che: “gli imprenditori possono essere
dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro
delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l’anno successivo” (1° comma) In caso
di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli
imprenditori collettivi, è però fatta salva “la facoltà per il
creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento
dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine
del primo comma”(2° comma).
Condizione necessaria affinchè l’imprenditore individuale o
collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di
fallimento è la cancellazione dal registro delle imprese. Essa
tuttavia non è sufficiente senza l’effettiva cessazione
dell’attività di impresa, mediante la disgregazione del
complesso aziendale (altrimenti il termine annuale non
decorre).
Per ragioni di certezza del diritto, si presume che al momento
della cancellazione l’attività d’impresa sia già terminata, ma il
creditore o il pubblico ministero possono provare il contrario
per ottenere la cancellazione di fallimento del debitore dopo
l’anno dalla cancellazione della stessa.
La capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquista con la
piena capacità di agire. Si perde in seguito a interdizione o a
inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività di
impresa non acquista la qualità di imprenditore (così il minore
che ha con raggiri occultato la sua minore età non diventa
imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili).
Costituisce incompatibilità il divieto di esercizio di impresa
commerciale posto a carico di coloro che esercitano
determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato,
avvocati, notai).
La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della
qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni
amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per
bancarotta in caso di fallimento.
È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un
incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali
(osservando delle disposizioni dettate al riguardo). Non è
possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e
nell’interesse dell’incapace, ma è consentita solo la
continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale
preesistente (salvo che per il minore emancipato). La
continuazione dell’attività di impresa deve essere utile per
l’incapace e autorizzata dal tribunale. Chi ha la rappresentanza
legale del minore o dell’interdetto, può compiere tutti gli atti
che rientrano nell’esercizio dell’impresa (siano essi di ordinaria
o straordinaria amministrazione).
La richiesta di specifica autorizzazione sarà necessaria solo per
quegli atti che non sono in rapporto di fine- mezzo per la