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L’IMPRENDITORE AGRICOLO
All'impresa agricola è intitolato l’ intero capitolo II del Titolo II, ma le disposizioni generale sono
contenute nella sezione I (2135 a2140).
Il 2135 da la definizione di imprenditore agricolo: Colui che esercita attività di coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, che non sono tipicamente agrarie
ma lo diventano in ragione della connessione, ciò consente all'agricoltore di svolgere attività
diverse tutte io rispetto a quelle propriamente agricole senza però diventare imprenditore
commerciale. Per attività agricole principali s'intendono, secondo il d.lgs. 18 maggio 2001 n228,
quelle attività dirette alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo il bosco delle
acque dolci salmastre o marine.
La coltivazione del fondo consiste in un'attività di produzione di beni rispetto alla quale il fondo al
suo ruolo di fattore produttivo. Stessa cosa per la selvicoltura.
L'allevamento di animali è comparso dopo la modificazione del decreto di cui sopra e sostituisce la
locuzione bestiame, indicando la chiara volontà del legislatore di non porre limiti all'inquadramento
nelle attività agricole principali di ogni tipo di allevamento anche quello degli animali selvatici, cioè
non c'è più alcuna distinzione delle specie animali.
L'imprenditore agricolo professionale(iap): Il soggetto che dedica all'attività agricola o
direttamente o in qualità di socio almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ne
ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale.
Vi è un criterio soggettivo per cui devi essere di identità tra la persona che esercita l'attività
agricola principale e quella che esercita attività agricola per connessione, si intendono comunque
connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo; due ipotesi di connessione: 1
attività che consistono nella manipolazione Conservazione trasformazione commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, 2 attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola Si evidenzia una dilatazione dettata
soprattutto dalla parola prevalenza che va a sostituire quella di normalità. Ciò significa che le
attività citate sopra si riferiscono a prodotti prevalentemente provenienti dall'attività agricola
principale nulla esclude però che per il resto si utilizzano prodotti di altra provenienza.
Ai sensi dell'art 10 del d.lgs del 18 maggio 2001 art in che le società possono essere considerate
imprenditori agricoli occorre in primo luogo che lo statuto prevede come oggetto sociale l'esercizio
esclusivo dell'attività agricola fermata le condizione e poi necessaria che ricorrono ulteriori
presupposti:
Per le società di persone almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale
Per le cooperative sesso criterio per si richiede che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai
soci
Per le società di capitali occorre che il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli a titolo principale
Inoltre il decreto qualifica come imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi che utilizzano nell'esercizio dell'attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai soci.
Le società possono essere qualificate come imprenditori agricoli professionali se le società di
persone ha almeno un socio in possesso di tale qualifica.
Per le cooperative se almeno un quinto dei soci sia in possesso di tale qualifica e per le società di
capitali se almeno un amministratore sia un possesso di tale qualifica.
Nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali, l'articolo 8 del decreto impone
l'iscrizione di queste imprese nel registro in sezioni speciali e per fini diversi di quelle commerciali