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LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2424-bis del Codice civile: “Gli elementi

patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le

immobilizzazioni”.

L’OIC 16 definisce le immobilizzazioni materiali come beni tangibili di uso durevole costituenti

parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i

limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai

beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti

di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita,

né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società. Se si trattasse di un immobile

usato come bene merce, esso verrebbe iscritto nell’attivo circolante.

L’articolo 2424 del Codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte

nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

2. RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE

Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente

alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il

trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di

proprietà. Se non vi è coincidenza tra le date dei due trasferimenti, prevale la data in cui è

avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici.

Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce BII5 sono rilevate inizialmente alla data in cui

sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali

fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso; a tale data l’immobilizzazione

materiale è riclassificata nella specifica voce dell’attivo.

Secondo l’art 2426 c.c.: “Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende

tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota

ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal

quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi

al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi…”.

Quindi, Il valore originario delle immobilizzazioni materiali è pari al costo effettivamente

sostenuto per l’acquisizione del bene. Il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori.

Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di

progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota

ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in

cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al

finanziamento della loro fabbricazione.

“Il costo delle immobilizzazioni, materiali (ed immateriali), la cui utilizzazione è limitata nel

tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro

residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e di

coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa” (Art. 2426 c.c.).

Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili

di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti si calcola

separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.

Se, ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata

inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell’ammortamento è più

corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

Inoltre, l’ammortamento dei cespiti che non sono utilizzati per lungo tempo non può essere

sospeso, al contrario di quanto previsto in passato, poiché, nel periodo in considerazione, il bene

è comunque oggetto di obsolescenza tecnica ed economica.

Quando l’immobilizzazione materiale è una unità economico-tecnica, cioè un assieme di beni

tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o uno

stabilimento), il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all’intera unità nel suo

complesso; in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per:

a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono;

b) individuare la diversa durata della loro vita utile. Il valore dei singoli cespiti è determinato in

base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato.

Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell’intera unità economico-

tecnica, i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente

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