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CPC).
Quindi: no3fica direEamente all’interessato. Se non è presente l’OSA, si deve produrre la relata di
no6fica, dove viene iden3ficato il soggeEo (generalità), dove è scriEo che il soggeEo ricevente il
documento, trasmeEerà all’OSA o al legale rappresentante il documento stesso.
Il termine di scadenza è 30 giorni, ecceNo situazioni con carenze determinate da un rischio
incombente, dove si opta per la sospensione dell’aUvità fino al ripris5no delle condizioni igienico-
sanitarie minime. Qui si aprono 2 strade:
• ORemperanza: comunicazione all’OSA di avvenuta oNemperanza. Si compila un altro
documento ed il soggeNo può riaprire.
• Non oRemperanza: formulazione di nuova prescrizione ed emissione di rela5va sanzione
amministra5va (di 1000 €) Sanzioni amministraCve
D.lgs. 6 Novembre 2007 n° 193 ANuazione della direGva 2004/41/CE rela5va ai controlli in
materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei Regolamen= comunitari nel medesimo
seRore.
Art. 6: determina le sanzioni amministra5ve
Igiene generale (Cibecchini) 65
D.Lgs. 193/07: se ci sono più mancate applicazioni del piano di autocontrollo, non si fa la somma di
tuNe le sanzioni comminate. La norma5va non dis5ngue tra la Barilla e l’ortolano soNo casa, si
deve essere flessibili. Se un posto è davvero sporco, si fa la sanzione.
Le sanzioni sono:
• DireRe: NC (sanzione direNa).
• Differita: si ha in caso di nc. È una prescrizione dove se il soggeNo non si adegua entro 30
giorni viene faNa. Esempi di violazioni
L'operatore del seNore alimentare, a livello diverso da quello della produzione primaria, che
omeNe di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese
le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.2073/2005 e quelle in
materia di informazioni sulla catena alimentare
Sanzione amministra5va direRa € 2000,00 Violazione art. 6, comma 6, Dlgs. 193/2007
Nel caso in cui l‘Autorità Competente riscontri nc e NC nei requisi5 o nelle procedure fissa un
congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.
Il mancato adeguamento entro i termini stabili5
Sanzione amministra5va differita € 2000,00 Violazione art. 6, comma 7, Dlgs. 193/2007
La mancata o non correNa applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte
Sanzione amministra5va direRa € 2000,00 Violazione art. 6, comma 8, Dlgs. 193/2007
Reg. UE 625/2017
Riguarda i controlli ufficiali.
Entrato in vigore il 14 dicembre 2019.
È stato un passo in avan5 sul mondo della sicurezza alimentare. È stata una revisione e un
aggiornamento delle norma5ve.
Ingloba 854 e 882 del 2004.
Il 14 dicembre 2019 segna una svolta importante nell’evoluzione dell’asseNo norma5vo
comunitario rela5vamente ai controlli ufficiali nella catena alimentare. TuG gli sta5 membri
saranno obbliga5 ad applicare il Regolamento UE 625/17. Lo scopo è quello di revisionare (recast)
le norme in tema di salute e sicurezza. Ingloba due Regolamen= Ce 854/2004 e 882/2004. In
realtà il Reg.625 non apporta cambiamen5 radicali nel modo in cui vengono condoG i controlli
ufficiali su alimen5 e mangimi ma piuNosto una evoluzione per tenere il passo alla
modernizzazione del sistema agro-zootecnico.
In Italia dovranno essere riformula= il D.Lgs. 193/07 (autorità competen5, sanzioni, abrogazioni e
riformulazione di norme nazionali) sia il D.Lgs. 194/08 rela5vo alle tariffe (adesso sos5tuito dal
D.lgs.32/21). Il cambiamento più importante introdoNo dal NRCU è l’estensione del campo di
applicazione dei controlli ufficiali a quasi l’interezza del seRore agroalimentare. Per tuG i nuovi
Igiene generale (Cibecchini) 66
seNori introduce una serie di norme aNe a prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per
l’uomo, per gli animali e per le piante in tuNe le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione. I des=natari non saranno più gli OSA ma semplicemente OE (operatori economici).
Recap: Il 194/08 non esiste più, sos3tuito dal D.lgs. 32/2021. Questo decreto ha faEo una cosa
innova3va.
Si fa una ispezione, va tuEo bene, faccio la RCU, firma e finisce lì.
Se l’ispezione non va bene, faccio una nc. L’operatore paga il ritorno dei tecnici dell’ASL. Sono circa
80€ l’ora. Ci vuole circa 30 minu3.
I soldi vanno al dipar6mento della prevenzione e quindi ora si cerca di capire come devono essere
spesi.
Il cambiamento maggiore è l’estensione del campo di controllo ufficiale alla quasi interezza del
se9ore alimentare.
Consideranda: sono tuNe le considerazioni che il legislatore, le mo5vazioni per le quali è stato
creato il regolamento e sono importan5, perché dà la mo5vazione della struNura del regolamento.
AspeG chiave:
• Semplificazione efficienza: regole più semplici, controlli ufficiali non più ver5cali ma
orizzontali (vari compar5 produGvi)
• Modernizzazione: approccio basato sul rischio, inteso in una nuova acceNazione. Non solo
come funzione di probabilità e gravità di un effeNo nocivo per la salute conseguente alla
presenza di un pericolo, ma anche come probabilità di mancata non conformità nei seNori
alimentari. Le aGvità di controllo mirano a conoscere la probabilità di rilevare una non
conformità sulla base della valutazione dei rischi.
• Trasparenza: ar5colo 11. Gli operatori effeNuano i controlli e almeno una volta l’anno
meNono a disposizione del pubblico le informazioni per5nen5 riguardan5 l’organizzazione
e i metodi di controllo
• Principio One Health: per il benessere animale e per la sicurezza ambientale e alimentare
Igiene generale (Cibecchini) 67
ArCcolo 1: oggeMo e ambito di applicazione
In corsivo da ora in poi ci sono le spiegazioni faEe a lezione che riassumono i pun3 salien3 delle
slide.
Si applica ai controlli ufficiali effeEua3 per verificare la conformità alla norma3va rela3ve a:
• Alimen3
• OGM
• Mangimi
• Salute animale
• SOA
• Benessere animali
• Fitosanitari
• Produzione biologica e sua e3cheEatura
• DOP (Denominazione di origine proteEa)
• Esportazione
Comma 1: Il presente regolamento disciplina:
L’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre aGvità ufficiali effeNuate dalle autorità
• competen5 degli Sta5 membri;
Il finanziamento dei controlli ufficiali;
• L’assistenza amministra5va e la collaborazione tra gli Sta5 membri ai fini della correNa
• applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;
L’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Sta5 membri e nei paesi terzi;
• L’adozione delle condizioni che devono essere soddisfaNe in relazione a animali e merci che
• entrano nell’Unione da un paese terzo;
L’is5tuzione di un sistema informa5co per il traNamento delle informazioni e dei da5
• rela5vi ai controlli ufficiali.
Comma 2: Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effeRua= per verificare la
conformità alla norma=va, emanata dall’Unione o dagli Sta= membri in applicazione della
norma=va dell’Unione nei seguen= seRori rela=vi a:
Gli alimen5 e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tuNe le fasi della
• produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimen5, comprese le norme volte
a garan5re pra5che commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei
consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggeG des5na5 a venire a contaNo con
alimen5;
L’emissione deliberata nell’ambiente di organismi gene5camente modifica5 (OGM) a fini di
• produzione di alimen5 e mangimi;
I mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della
• trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a
garan5re pra5che commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei
consumatori
Le prescrizioni in materia di salute animale;
• La prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali
• derivan5 da soNoprodoG di origine animale e prodoG deriva5;
Le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
• Le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
•
Igiene generale (Cibecchini) 68
Le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodoG fitosanitari e l’u5lizzo
• sostenibile dei pes5cidi, ad eccezione dell’aNrezzatura per l’applicazione di pes5cidi;
La produzione biologica e l’e5cheNatura dei prodoG biologici;
• L’uso e l’e5cheNatura delle denominazioni di origine proteNe, delle indicazioni geografiche
• proteNe e delle specialità tradizionali garan5te.
Comma 3: Il presente regolamento si applica anche ai controlli ufficiali esegui= per verificare la
conformità a quanto prescriRo dalla norma=va di cui al paragrafo 2 ove tali prescrizioni siano
applicabili ad animali e merci che entrano nell’Unione des=na= all’esportazione dall’Unione.
ArCcolo 2: controlli ufficiali e altre aZvità ufficiali
Sono incluse anche nelle altre aFvità ufficiali l’accertamento di presenza di malaFe in animali e
piante.
...omissis
Comma 2: Ai fini del presente regolamento, per «altre a8vità ufficiali» si intendono aFvità,
diverse dai controlli ufficiali, che sono effeEuate dalle autorità competen3, o dagli organismi
delega3 o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre aFvità ufficiali a norma del
presente regolamento e della norma5va di cui all’ar5colo 1, paragrafo 2, incluse le aFvità tese ad
accertare la presenza di malaFe animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o
contenere la diffusione di tali malaFe animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali
malaFe animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a
rilasciare cer3fica3 ufficiali o aEesta3 ufficiali.
ArCcolo 4: designazione delle autorità competenC
Autorità competen3: designate ai sensi del 6tolo II capo I.
Titolo II Controlli ufficiali e altre aUvità ufficiali negli sta= membri – Capo I – Autorità competen=
Comma 1: Per ciascuno dei seNori disciplina5 dalla norma5va di cui all’ar5colo 1, paragrafo 2, gli
Sta5 membri designano le autorità competen= a cui essi conferiscono la responsabilità di
organizzare o effeRuare controlli ufficiali e altre aUvità ufficiali.
Comma 2: Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effeNuare c