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Il Pacchetto Igiene
Nel 2004 è stato adottato un nuovo quadro legislativo noto come il "pacchetto igiene". Tale pacchetto ha permesso l'armonizzazione e semplificazione delle norme in materia di igiene e controllo di alimenti di origine animale destinati al consumo umano. Le norme introdotte conferiscono la responsabilità per l'igiene dei prodotti alimentari ai vari operatori, che per mezzo del metodo HACCP garantiscono il rispetto di questi requisiti di igiene.
Il "Pacchetto Igiene" si compone di vari Regolamenti:
- Regolamento 852/2004 del PE e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 853/2004 del PE e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento 854/2004 del PE e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento 882/2004.
del PE e del Consiglio sulla legislazione dei controlli ufficiali.
ALCUNI DEI REGOLAMENTI DEL PACCHETTO IGIENE…
REGOLAMENTO (CE) 852/2004
Definisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinati agli operatori e non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato.
REGOLAMENTO (CE) 853/2004
Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale.
ALCUNI DEI REGOLAMENTI DEL PACCHETTO IGIENE…
REGOLAMENTO (CE) 854/2004
Si applica alle attività e ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004 e quindi ai prodotti di origine animale trasformati o non trasformati.
REGOLAMENTO (CE) 882/2004
Questo Regolamento colma le lacune dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati.
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
IL NUOVO REGOLAMENTO
UE 625/17
IL NUOVO REGOLAMENTO UE 625/17
Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati recentemente abrogati: il Regolamento CE 882/04 e il Regolamento CE 854/04.
L'intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE.
QUALI PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE?
Ampliamento dell'ambito di applicazione;
Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali;
Diritto alla controperizia;
Campionamento di animali e merci in vendita mediante tecniche di comunicazioni a distanza;
Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating dell'operatore.
REG (CE) 852/2004
REG (CE) 625/2017
AMPIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE
ASPETTI COMUNI
Igiene prodotti alimentari
APPLICAZIONE NOVITÀ
Integrazione prodotti vegetali, sanità delle piante
Integrazione
Con tale regolamento il
prodotti fitosanitari.Il legislatore europeo ha voluto razionalizzare, semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.
Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali.
ALIMENTI
- Tipologia e ripartizione infrazioni
- Igiene generale
- Contaminazione
- Etichettatura e presentazione
- Altro
DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
- HACCP, formazione persone
- Composizione
- FORMAZIONE DEI CONTROLLORI ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI
ASPETTI COMUNI
Regolamentazione dei controlli su mangimi, alimenti e prodotti fitosanitari.
benessereanimaliNOVITA' Monitorare e ridurre i rischi per l'uomo, le piante e l'ambiente attraverso icontrolli
DIRITTO ALLACONTROPERIZIA
Come indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto "dovrebbe consentire all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante".
REG (CE) 2004 REG (CE)625/2017
ASPETTI COMUNI
NOVITA' Introduzione della possibilità per l'operatore di richiedere controperizie