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SOSTANZIALE RIELABORAZIONE,

LA COMPETENZA RIMANE ANCORA DEL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO IN PRIMO GRADO;

PER CIÒ CHE RIGUARDA LA PREVISIONE CONCERNENTE LA "RIFORMA IN RELAZIONE ALLA PENA", NON VI SI

POSSONO RICONDURRE, EVIDENTEMENTE, IPOTESI DI MODIFICA SU UN PUNTO DELLA SENTENZA DIVERSO

DALLA PENA CHE PURE PRODUCA EFFETTI SU DI ESSA, DAL MOMENTO CHE IL LEGISLATORE RICHIEDE CHE

LA DECISIONE SIA STATA RIFORMATA "SOLTANTO IN RELAZIONE ALLA PENA"

B) SE LA DECISIONE APPELLATA È STATA RIFORMATA CON MODIFICHE SOSTANZIALI, ATTRAVERSO UNA

RIVALUTAZIONE DEL REATO ANCHE PER QUANTO CONCERNE LE CIRCOSTANZE, E DELLA PERSONALITÀ DEL

SUO AUTORE, LA COMPETENZA È DEL GIUDICE DELL'APPELLO

3. QUANDO VI SIA STATO RICORSO PER CASSAZIONE, due eventualità si configurano:

A) SE IL RICORSO È STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE O È STATO RIGETTATO, OVVERO SE È STATO

PRONUNCIATO ANNULLAMENTO SENZA RINVIO, LA COMPETENZA SPETTA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO

NELL'IPOTESI DI RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO INAPPELLABILE O PROPOSTO PER SALTUM,

MENTRE SEGUE LE REGOLE INDICATE SUB 2 NELL'IPOTESI DI RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO

PRONUNCIATO IN GRADO DI APPELLO

B) SE È STATO PRONUNCIATO ANNULLAMENTO CON RINVIO, LA COMPETENZA È DEL GIUDICE DEL RINVIO, E

POICHÉ NESSUNA DISTINZIONE OPERA IN PROPOSITO LA LEGGE, QUESTA COMPETENZA VALE, IN DEROGA

ALLA PRESCRIZIONE DI CARATTERE GENERALE, ANCHE NEL CASO IN CUI IN SEDE DI RINVIO SIA STATA

CONFERMATA LA SENTENZA EMANATA NEL PRECEDENTE GIUDIZIO

➢ QUALORA L'ESECUZIONE CONCERNA PIÙ PROVVEDIMENTI EMESSI DA GIUDICI DIVERSI, COMPETENTE SARÀ IL

GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO DIVENUTO IRREVOCABILE PER ULTIMO

➢ TUTTAVIA, SE I PROVVEDIMENTI SONO STATI EMESSI ALCUNI DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE E

ALTRI DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, GIUDICE DELL'ESECUZIONE SARÀ IL COLLEGIO

➢ NELL'IPOTESI DI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE E DA ALTRO GIUDICE COMUNE SARÀ

QUEST'ULTIMO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE

➢ ALLORCHÉ L'ESECUZIONE ATTENGA A PIÙ PROVVEDIMENTI EMANATI DA UN GIUDICE COMUNE E DA UN

GIUDICE SPECIALE, LA COMPETENZA È ATTRIBUITA AL GIUDICE COMUNE

➢ SE PERÒ IL GIUDICE COMUNE È IL GIUDICE DI PACE, COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DIVENTA IL TRIBUNALE IN

COMPOSIZIONE COLLEGIALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE IL GIUDICE DI PACE

➔ In ordine a una decisione giurisdizionale unico deve essere il giudice dell'esecuzione nei confronti di tutti i coimputati

ovvero di tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato

→ così, ove la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente modificata per un solo imputato, tutte le questioni in

materia di esecuzione, pur se riguardanti un coimputato rispetto al quale nessuna modificazione sia stata apportata in

secondo grado o che, addirittura, non abbia nemmeno proposto impugnazione, verranno sottoposte al giudice dell'appello

→ analogamente, se la corte di cassazione ha pronunciato l'annullamento con rinvio nei confronti di alcuni soltanto dei

coimputati o dei reati, competente per l'esecuzione dell'intera sentenza è il giudice del rinvio

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- QUESTIONI ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A) L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI GIUDICATI CONTRASTANTI

➢ Questa questione nasce dall'eventuale esistenza di più sentenze irrevocabili emesse per il medesimo fatto

contro la stessa persona, e che concerne tutte le ipotesi di decisioni, anche quando siano alcune di

condanna e altre di assoluzione

➢ L'esigenza di disciplinare il fenomeno è imposta dall'intento di risolvere la situazione patologica derivante

da un contrasto di giudicati che si sia potuto verificare come conseguenza della mancata osservanza del ne

bis in idem

➢ Criterio adottato: tra le diverse sentenze trova esecuzione quella dagli effetti meno pregiudizievoli per il

soggetto condannato o prosciolto: si dà prevalenza al favor rei piuttosto che al principio che vorrebbe si

eseguisse la sentenza divenuta irrevocabile per prima, essendo state le successive erroneamente

pronunciate senza tener conto dell'efficacia preclusiva originata dal precedente giudicato

In caso di più sentenze di condanna: il giudice ordina l'esecuzione di quella che ha pronunciato la

1. condanna meno grave, revocando le altre

- Nell'eventualità che siano state comminate pene diverse (es. reclusione e multa), è concessa

all'interessato la possibilità di indicare, prima che decida il giudice, la pena che ritenga meno

afflittiva e, quindi, la sentenza da eseguirsi

- Se il condannato non si avvale della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere secondo i criteri

di individuazione della maggiore o minore gravità della pena predeterminati dal legislatore

o Tra pena detentiva e pena pecuniaria, si esegue quest'ultima;

o Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie anche di specie diversa, si esegue

quella di minore entità;

o Mentre se le pene sono di eguale entità si esegue, rispettivamente, l'arresto o l'ammenda;

o Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà

controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e in caso di pena

pecuniaria quest'ultima.

o Se si tratta di sentenze che applicano pene principali eguali a cui seguano pene accessorie o

misure di sicurezza o altri effetti penali, si esegue la sentenza complessivamente meno grave,

o Ma se le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

o Se alcuna tra le sentenze revocate era stata totalmente o parzialmente eseguita, l'esecuzione si

considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore

→ queste stesse regole valgono anche per l'ipotesi di più decreti penali di condanna per lo stesso

fatto contro la stessa persona o di contemporanee pronunce di sentenze e di decreti, ovvero se lo

stesso fatto sia stato giudicato in concorso formale con altri fatti o come episodio di un reato

continuato, previa determinazione, ove appaia necessaria, della pena corrispondente

In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento: è data all'interessato la facoltà di

2. indicare la sentenza a cui riconoscere efficacia; ove egli non lo faccia, sarà il giudice a decidere,

seguendo ancora i criteri prefissati dal legislatore e finalizzati a lasciar sopravvivere la decisione più

favorevole, revocate le altre

→ sulle sentenze di non luogo a procedere si impongono le sentenze pronunciate in giudizio

→ tra le sentenze pronunciate in giudizio, le assoluzioni prevalgono sul non doversi procedere

In caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e sentenza di condanna o decreto

3. penale: il giudice dichiara prevalente il proscioglimento revocando la decisione di condanna (salva la

riproponibilità dell'azione se il proscioglimento sia stato pronunciato per erronea dichiarazione della

morte dell'imputato o per difetto di una condizione di procedibilità).

Tuttavia, se l'imputato è stato prosciolto per estinzione del reato verificatasi dopo che è divenuta

irrevocabile la sentenza di condanna, si esegue quest'ultima.

Si dà, altresì, esecuzione alla condanna quando essa si trovi di fronte a una declaratoria di non luogo a

procedere: l'accertamento dibattimentale è più affidante di quello effettuato in sede di udienza

preliminare che, per giunta, può esser sempre revocato.

- In tutti i casi esaminati, qualora le sentenze siano state emesse da giudici diversi, l'organo

giurisdizionale competente per la fase dell'esecuzione dovrà essere individuato sempre nel giudice

che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se, per avventura, proprio

questo appaia destinato a esser posto nel nulla in seguito al raffronto con gli altri

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B) LE QUESTIONI RIGUARDANTI IL TITOLO ESECUTIVO: AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE COMPETE ANCHE LA VERIFICA

RELATIVA ALL'ESISTENZA DEL TITOLO E ALLA SUA VALIDITÀ

- Si tratta di una verifica che non può investire questioni attinenti a vizi realizzatisi durante il processo di

cognizione e che si sarebbero dovuti far valere, nell'ambito di quel processo, con i normali mezzi di

impugnazione, rimanendo altrimenti coperti dal formarsi del giudicato

- Quando il predetto giudice accerti che il provvedimento da eseguire manca (non tanto materialmente,

quanto giuridicamente: ad esempio, sentenza emessa a non judice), o non è divenuto esecutivo perché

ancora impugnabile con i mezzi ordinari ovvero perché il giudizio di impugnazione non si è concluso, lo

dichiara con ordinanza, soprassedendo all'esecuzione e disponendo, ove occorra, la liberazione

dell'interessato

- Se la mancata impugnazione dipende da un'invalidità della notifica del provvedimento da impugnare, il

giudice dispone che la notifica venga rinnovata affinché si facciano decorrere ex novo i termini per

proporre l'impugnazione

- Qualora, unitamente alla questione sul titolo tendente a ottenere che non si proceda all'esecuzione,

vengano proposte anche impugnazione ovvero opposizione (apparentemente tardive) avverso il

provvedimento la cui esecutività si contesta, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta

dell'interessato relativa alla sospensione dell'esecuzione stessa, trasmette gli atti al giudice competente per

il giudizio di impugnazione per l'opposizione

o L'interessato, nel proporre che venga dichiarata la non esecutività del titolo, può eccepire in via

subordinata che sussistono i presupposti e le condizioni affinché, a norma dell'art. 175 c.p.p., sia

reintegrato nel termine per presentare impugnazione ovvero opposizione. In tal caso, se non è già

stata avanzata la relativa richiesta all'organo competente per il gravame, il giudice dell'esecuzione,

ove ritenga, valutando l'esecutività del provvedimento, che questo possa essere eseguito, decide

anche sulla restituzione nei termini, e la richiesta respinta non può essere rinnovata in altra sede

C) L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE E DELLA CONTINUAZIONE DI REATI: OVE SIANO

STATI PRONUNCIATI IN PROCEDIMENTI DISTINTI CONTRO LA STESSA PERSONA PIÙ SENTENZE O PIÙ DECRETI

PENALI, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, SE LO RICHIEDANO IL CONDANNATO O IL PUBBLICO MINISTERO, APPLICA LE

REGOLE RELATIVE AL CONCORSO FORMALE O ALLA CONTINUAZIONE DI REATI

- La competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per

ultima, pur se questa non sia coinvolta nel cumulo o non sia allo stato suscettibil

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ItsM22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Chinnici Daniela.