Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Diritto penitenziario - il procedimento di sorveglianza Pag. 1 Diritto penitenziario - il procedimento di sorveglianza Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penitenziario - il procedimento di sorveglianza Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penitenziario - il procedimento di sorveglianza Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Procedimento di sicurezza e procedimento di sorveglianza

Per ciò che attiene al procedimento di sicurezza l'articolo 678, comma 1 c.p.p. prescrive l'adozione delle forme del procedimento di sorveglianza. Come vediamo, quindi, si persegue la via scelta dal legislatore del 1986, nel senso di unificare le due procedure. La disciplina precedente, come abbiamo visto, stabiliva anch'essa l'applicazione del procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza. Ciò non provocava la caducazione delle norme codicistiche, allora vigenti, il cui coordinamento con la legislazione penitenziaria creava non pochi problemi. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, si è razionalizzata la materia procedurale delle misure di sicurezza. Infatti la norma contenuta nell'articolo 678, comma 1° c.p.p. non comporta la totale applicazione del procedimento di sorveglianza alle misure di sicurezza, ma sta a significare che, laddove non venga diversamente disposto, la disciplina cui riferirsi.

èquella del procedimento di sorveglianza. Le deviazioni dallo schema generale di riferimento contenute negli articoli 679 e 680 c.p.p. sono dovute alla particolarità della materia, la quale comprende anche il settore dell'accertamento o riesame della pericolosità sociale. Come abbiamo sottolineato, la "Legge Gozzini", abrogando con il suo articolo 31 l'articolo 204 c.p., ha profondamente modificato il sistema penale in materia di pericolosità sociale, inserendo in esso il principio in base al quale tale pericolosità deve essere sempre accertata nel suo persistere o nella sua intensità, sia nel momento della applicazione, sia in quello dell'esecuzione di una misura di sicurezza. Questa nuova configurazione del legame tra pericolosità sociale e misure di sicurezza esplica, inevitabilmente, i suoi effetti anche sull'opera della Magistratura di sorveglianza. Di conseguenza il procedimento applicativo o modificativo.dichiarazione di delinquenza qualificata. Tuttavia, è importante sottolineare che la revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata è disciplinata dall'articolo 679, comma 2º del codice di procedura penale. In conclusione, per garantire la sicurezza in sede esecutiva, è necessario seguire le norme ad hoc che rispondano alle particolarità e all'importanza dei valori coinvolti. Il procedimento di sicurezza è opportunamente specificato dall'articolo 679, comma 1º del codice di procedura penale, che esclude la disciplina della confisca e delle misure di sicurezza applicate provvisoriamente nel corso del giudizio di cognizione. È importante precisare che la revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata è disciplinata dall'articolo 679, comma 2º del codice di procedura penale.

Sola a rientrare nella competenza del Magistrato di sorveglianza, oppure che solo ad essa debba applicarsi il procedimento di sicurezza. Per chi ha voluto risolvere la problematica relativa alla competenza del Magistrato di sorveglianza (197) (e indirettamente la questione del procedimento da applicare in materia) sulla revoca della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, la soluzione è da ricercarsi, ancora una volta, nell'articolo 236, comma 2°, disp. att. Tale articolo, come sappiamo, dichiara la vigenza delle norme processuali della legge sull'ordinamento penitenziario, escluse quelle contenute nel Capo II-bis del Titolo II della stessa, solo in relazione al Tribunale di sorveglianza. Nonostante ciò, viene correttamente affermato che le ricordate norme procedurali della legge sull'ordinamento penitenziario continuano ad operare anche per l'organo monocratico di sorveglianza, anche se di esso non si fa esplicita menzione.

Questa conclusione è attribuita a ragioni logico-sistematiche, poiché il Capo II-bis del Titolo II della legge sull'ordinamento penitenziario non opera più, non solo nei confronti dei giudizi di fronte al Tribunale di sorveglianza, ma anche per ciò che attiene all'attività processuale del Magistrato di sorveglianza, poiché regolava le forme procedurali di entrambi. Da ciò discende l'attuale vigenza dell'articolo 69, comma 4°, ord. penit. (norma sicuramente processuale), il quale stabilisce la competenza del Magistrato di sorveglianza in materia di revoca della dichiarazione della delinquenza abituale e professione, oltre che della revoca della dichiarazione della delinquenza pertendenza. Chi, invece, si è preoccupato direttamente della problematica relativa all'applicazione del procedimento di sorveglianza alla revoca della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato (198),

hafondato la soluzione su elementi ulteriori rispetto al citato articolo 236, comma 2º, disp. att., pur nontrascurandolo.

Innanzitutto, l'applicabilità del procedimento di sicurezza alle ipotesi sopra ricordate dovrebbe considerarsi fondata sulla lettera dell'articolo 679, comma 1º c.p.p., laddove questo si riferisce «ad ogni questione relativa», presumibilmente, alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, poco sopra 9citate dallo stesso.

Inoltre la specificazione relativa alla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere, contenuta nella norma che stiamo analizzando, starebbe a confermare una competenza in materia di revoca di una dichiarazione che viene, invece, compiuta esclusivamente in sede di cognizione.

Indipendentemente dalla tesi interpretativa che, tra quelle ora esposte, si voglia accettare, il risultato cui esse pervengono è il medesimo, ed è l'unico da ritenersi possibile da un punto

di vista sistematico, tenendo presente, non solo la disciplina codicistica, ma anche la disciplina ancora vigente contenuta nella legge sull'ordinamento penitenziario. Naturalmente ricadono sotto la disciplina del procedimento di esecuzione le attività del Magistrato di sorveglianza, relative all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Anche in materia di procedimento di sicurezza si ripropongo come opportune alcune riflessioni relative alla titolarità del potere d'impulso. L'articolo 679, comma 1°, c.p.p. prevede espressamente solo la richiesta del Pubblico ministero, o l'iniziativa d'ufficio del giudice. Devono considerarsi ammissibili anche l'iniziativa da parte dell'interessato (pensiamo ad una richiesta di riesame al fine di ottenere la revoca della misura di sicurezza), che è espressamente prevista solo in relazione alla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.del difensore, nonché del tutore o curatore per soggetti infermi di mente (199). Inoltre, il mantenimento dell'iniziativa ex officio non ha trovato unanime consenso nella dottrina, poiché, secondo alcuni, questo potere del giudice caratterizzerebbe il procedimento di sicurezza come una procedura eccessivamente inquisitoria (200). Un'altra razionalizzazione operata dal nuovo Codice di procedura penale relativamente alla materia delle misure di sicurezza, attiene al legame esistente tra revoca delle stesse e dichiarazione di delinquenza qualificata. Come abbiamo già fatto notare, durante la vigenza della disciplina precedente questa materia aveva fatto sorgere differenti interpretazioni. Con il nuovo codice di rito si è risolta definitivamente la questione, in quanto la dizione dell'articolo 679, comma 1° (201) è tale da eliminare ogni dubbio circa la possibilità di instaurare un procedimento al fine di ottenere la revoca di unadichiarazione di delinquenza qualificata, anche successivamente alla caducazione della misura di sicurezza (202). Passando a considerare la materia dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di sicurezza, l'articolo 680, comma 1° c.p.p. ripete sostanzialmente la disciplina prevista dall'articolo 70, comma 2°, ord.penit. È quindi previsto appello al Tribunale di sorveglianza, contro i provvedimenti dell'organo monocratico in materia di misure di sicurezza. Disposizione innovativa è, invece, quella contenuta nel comma 2° dell'articolo in esame. In questa si stabilisce la competenza del Tribunale di sorveglianza anche sulle impugnazioni contro sentenze emesse in sede di cognizione qualora le impugnazioni siano relative alle "disposizioni che riguardano le misure di sicurezza". Il Tribunale di sorveglianza è quindi l'organo chiamato a decidere sulle impugnazioni delle sentenze di condanna, diproscioglimento o di non luogo a procedere, relative alle sole misure di sicurezza. Secondo alcuni (203), saremmo di fronte ad un vero e proprio giudizio di appello che, di conseguenza, non può operare che nei confronti di sentenze emesse in primo grado. Per altri (204), invece, questo potere del Tribunale di sorveglianza sembra consentito con un'ampiezza tale, da far ritenere la sua ammissibilità anche nei confronti di sentenze emesse in secondo grado. Riteniamo che, data la giustificazione che probabilmente sottende ad una previsione del genere, e cioè l'opportunità di prevedere un controllo giurisdizionale sulla materia delle misure di sicurezza da parte di un organo specializzato, quale il Tribunale di sorveglianza, sia sufficiente a ritenere valida, per lo meno da un punto di vista logico, questa seconda interpretazione. È, però, vero che ammettendo un appello al Tribunale di sorveglianza avverso sentenze emesse in secondo grado, sempre.limitatamente alle misure di sicurezza, si possono verificare "sfasature" sistematiche. Infatti, contro la decisione assunta dal Tribunale di cui sopra, è ammesso, in base agli articoli 666 e 678 c.p.p., ricorso in cassazione. Tale circostanza comporta che se la decisione del Tribunale di sorveglianza riguarda un provvedimento conclusivo di un procedimento di appello, si aggiunge, ai gradi di giurisdizione previsti dal nostro ordinamento, un ulteriore grado di giudizio nel merito, prima di accedere al giudizio di cassazione. Deve comunque precisarsi che un terzo giudizio nel merito in materia di misure di sicurezza, si ha anche nel momento in cui il Magistrato di sorveglianza è chiamato ad are esecuzione ad una misura di sicurezza applicata in fase di cognizione (sia in primo, che in secondo grado). Prima di emettere i provvedimenti conseguenti, l'organo monocratico di sorveglianza deve procedere, comunque, ad un accertamento della persistenza o della mutataintensità della pericolosità del soggetto, nonostante sul punto sia intervenuta sentenza irrevocabile (205). In effetti, questo potere attribuito all'organo monocratico di sorveglianza, sottoposto ad un eventuale controllo dell'organo collegiale, può ben assicurare la persistenza del legame tra p
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
14 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Menghini Antonia.