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Esecuzione giudicato penale

Relazione al progetto preliminare

Si afferma che a base dell’esecuzione è la nozione di giudicato, e cioè l’identificazione del provvedimento irrevocabile ed esecutivo che costituisce il punto di partenza dell’esecuzione penale. Problema se il giudicato penale debba identificarsi con l’efficacia di accertamento della decisione ovvero con il ne bis in idem. È stato risolto dal legislatore nell’articolo 649 cpp, per cui l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

Ravvisabilità nel ne bis in idem dell’effetto tipico del giudicato penale. Importa che il giudicato stesso risulta svincolato dall’efficacia di accertamento, contenuto nella sentenza: l’effetto preclusivo dell’articolo 649 cpp è ricollegato unicamente all’irrevocabilità di una sentenza pronunciata con riferimento ad un determinato fatto e nei confronti di un determinato soggetto prescindendo completamente dall’accertamento contenuto nella sentenza stessa. Un effetto vincolante di siffatto accertamento non sussisterebbe neppure rispetto ad un procedimento penale avente un oggetto logicamente subordinato all’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile, giacché detta efficacia è riconosciuta dal legislatore solo nei confronti del giudizio civile.

Ne bis in idem

Mirerebbe a garantire non quella certezza oggettiva consistente nel fatto che si possa prevedere in anticipo la valutazione giuridica dei comportamenti possibili, bensì una certezza meramente soggettiva in quanto il giudicato penale, così come delineato dall’articolo 649 cpp, costituirebbe un espediente pratico che sottrae il singolo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale e, quindi, all’arbitrio incondizionato dell’organo punitivo. L’effetto tipico della res iudicata penale è quello di precludere la possibilità che nei confronti del soggetto giudicato possano nuovamente instaurarsi un procedimento penale per lo stesso fatto: ne bis in idem. L’articolo 649 comma 1 dispone, in tal senso, che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Il ne bis in idem non cade con il variare del grado o la considerazione di circostanze, aggravanti od attenuanti, prima non ritenute ricorrenti.

Ciò che rileva, in definitiva, è il nucleo storico del fatto, ossia l’identità tra le fattispecie prese in considerazione dai diversi giudizi dal punto di vista della condotta e, nel caso dei reati cosiddetti materiali, dell’oggetto fisico su cui la condotta è caduta; non occorre, cioè, la corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi del reato per poter considerare un fatto, dal punto di vista che qui rileva, medesimo rispetto ad altro già oggetto di giudizio. L’indirizzo giurisprudenziale prevalente, criticato in dottrina, ritiene invece coperto dal divieto di bis in idem solo il fatto sovrapponibile in tutti suoi elementi a quello oggetto della successiva contestazione, considerando invece ancora procedibile il fatto che risulti parzialmente diverso.

Eccezioni al ne bis in idem

  • La prima disposizione richiamata disciplina l’ipotesi della sentenza ex articolo 129 adottata sul presupposto della morte dell’imputato: sentenza che non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.
  • La seconda norma dispone analogamente a proposito della sopravvenienza di una condizione di procedibilità la cui mancanza aveva in precedenza giustificato il proscioglimento.

Conflitto di giudicati

La rigorosa applicazione del ne bis in idem imporrebbe di dare esecuzione al primo provvedimento divenuto irrevocabile, e di revocare tutti quelli adottati successivamente, in violazione del divieto. La scelta del legislatore è stata invece quella diversa: l’articolo 669 prevede che il giudice disponga la revoca della res iudicata meno favorevole. Tra più sentenze di condanna divenute irrevocabili, viene dunque ordinata l’esecuzione di quella che ha irrogato la pena meno grave, seguendo i criteri dettati nei commi 2 e 3 per l’individuazione della sentenza più favorevole; solo a parità di trattamento sanzionatorio viene eseguita la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per prima.

Analogamente, per il caso di concorrenza di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento: il giudice ordina l’esecuzione di quella più favorevole, ovvero, anche qui, di quella eventualmente indicata dall’interessato. Ove il conflitto si ponga tra provvedimenti disomogenei, vale ancora il medesimo principio di favore, quando si tratti di decisioni irrevocabili: tra proscioglimento e condanna, prevale il primo. La sentenza di non luogo a procedere, invece, ancorché divenuta definitiva per prima, viene revocata di fronte alla sentenza di condanna pronunciata in giudizio ed al decreto penale. Scelta discutibile, quella operata a questo proposito dal legislatore, che certamente non trae alcuna giustificazione dalla constatazione che il proscioglimento in udienza preliminare difetta della caratteristica dell’irrevocabilità che lo renderebbe intangibile; basta osservare che possono cadere in executivis anche le sentenze irrevocabili e, per altro verso, che la condanna successiva della quale si dispone l’esecuzione non presuppone necessariamente l’avvenuta valutazione da parte del secondo giudice di nuove prove, ossia l’integrazione del presupposto legale che, a norma dell’articolo 434, consente di azzerare il proscioglimento.

La decisione che risolve il conflitto è emessa dal giudice al termine del procedimento incidentale ex articolo 666. Spetta altresì al giudice dell’esecuzione, il compito di risolvere il conflitto pratico di giudicati, individuando la decisione eseguibile in caso di violazione del divieto di ne bis in idem e revocano il giudicato incompatibile, ossia, in genere, la sentenza meno favorevole. Esattezza dell’opinione ora esposta sulla funzione del giudicato penale. Emerge dalla constatazione relativo al tipo di conflitto di giudicati che il ne bis in idem mira ad evitare giacché non potrebbe ritenersi che il giudicato penale garantisca la certezza in senso soggettivo allorquando esso tendesse a prevenire un contrasto logico tra giudicati.

Conflitto teorico e pratico

La dottrina distingue tra conflitto teorico e conflitto pratico, intendendo per conflitto teorico l’inconciliabilità logica tra due o più sentenze irrevocabili e per conflitto pratico l’incompatibilità tra i comandi contenuti in due o più sentenze irrevocabili. Donde, fra l’altro, la conseguenza che, diversamente dal conflitto teorico, il conflitto pratico presuppone che le sentenze in contrasto concernano l’idem factum e l’eadem personam, giacché soltanto in tal caso può verificarsi un’incompatibilità tra due o più comandi.

I vari rimedi previsti dal legislatore per prevenire o reprimere i conflitti di giudicati distinti a seconda che abbiano per oggetto la prevenzione di un conflitto teorico oppure la prevenzione di un conflitto pratico. Va, peraltro, precisato che se l’inconciliabilità logica delle sentenze non sempre importa incompatibilità tra i comandi in esse contenute, mentre, viceversa, l’incompatibilità tra i suddetti comandi non sempre importa un’incompatibilità logica tra le sentenze, è pur vero che talora il conflitto di giudicati può essere nel contempo teorico e pratico: così, quando il contrasto sussiste fra una sentenza di assoluzione che ha accertato l’insussistenza del fatto o la non commissione del fatto da parte dell’imputato ed una sentenza di condanna entrambe irrevocabili e concernenti la stessa persona ed il medesimo fatto si avrà sia un’incompatibilità logica tra le due sentenze sia un’impossibilità pratica di attuare i comandi in esse contenuti.

Rimedi per la risoluzione dei conflitti

Alla tripartizione dei conflitti di giudicati in conflitti esclusivamente teorici, conflitti esclusivamente pratici e conflitti nel contempo teorici e pratici. Non corrispondono, però, tre distinte categorie di rimedi preventivi e di rimedi repressivi. Infatti, il rimedio delineato dall’articolo 630 lettera A cpp per il conflitto teorico vale pure nelle particolari ipotesi in cui detto conflitto sia anche pratico: in tali ipotesi la risoluzione del conflitto teorico importerà necessariamente quella del conflitto pratico.

In relazione ai mezzi diretti a pervenire od a reprimere il conflitto pratico, il legislatore prescinde dalla circostanza che esso sia oppure no anche teorico e ciò perché, con il prevenire o con il reprimere il conflitto pratico, si viene altresì a prevenire od a reprimere il conflitto teorico che eventualmente sussista. Di conseguenza la distinzione fra rimedi diretti a pervenire od a reprimere il conflitto teorico e rimedi diretti a prevenire od a reprimere il conflitto pratico può venire mantenuta, purché si sottolinei come, in alcune ipotesi, il rimedio diretto a risolvere un conflitto teorico determina, altresì, la risoluzione di un conflitto pratico eventualmente esistente e che i rimedi diretti a prevenire od a reprimere un conflitto pratico valgono anche quando il conflitto sia al tempo stesso teorico.

Funzione del ne bis in idem

Si tratta di stabilire se il ne bis in idem miri a prevenire conflitti teorici o pratici. La soluzione di detto problema rende necessario esaminare i rimedi previsti dal legislatore per la risoluzione dei conflitti, giacché se da tale esame emergesse che il legislatore esige la risoluzione di quello teorico, ne risulterebbe avvalorata la tesi che, ravvisando nel ne bis in idem un rimedio diretto a prevenire conflitti meramente pratici, ritiene che il giudicato penale abbia la funzione di garantire la certezza in senso soggettivo.

Rimedio per i conflitti teorici

Rimedio diretto alla risoluzione dei conflitti teorici è previsto nell’articolo 630 lettera A cpp, che consente la revisione di una sentenza di condanna con conseguente suo annullamento se i fatti stabiliti a fondamento di essa non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Si è già detto come il rimedio risolutivo del conflitto teorico in parola comporti una soluzione del conflitto stesso soltanto quando sia errata la sentenza di condanna impugnata, ragion per cui il conflitto teorico rimarrà fermo allorché l’errore risulti insito nella sentenza irrevocabile logicamente inconciliabile con quella impugnata per revisione. Ciò dimostra che il legislatore non persegue la certezza in senso oggettivo, giacché se così fosse si preoccuperebbe di risolvere sempre il conflitto teorico di giudicati.

Conflitto pratico di giudicati

L’articolo 669 cpp, con riferimento all’ipotesi di due sentenze di condanna irrevocabili emanate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, stabilisce che il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione della sentenza con cui è stata inflitta la condanna meno grave, revocando l’altra. Dal momento che in tal caso non è detto sia ravvisabile anche un conflitto teorico, oppure se anche sia ravvisabile un conflitto teorico non è detto che questo possa risolversi tramite la revisione, l’unico modo per risolvere il conflitto pratico di giudicati è dato dall’applicazione dell’articolo 669 cpp, che impone la revoca della condanna e l’esecuzione della sentenza di proscioglimento.

Correlazione tra articoli 649 e 669 cpp

Rapporto di necessaria correlazione tra il giudicato previsto dall’articolo 649 cpp ed il metodo per la risoluzione del conflitto previsto dall’articolo 669 cpp: infatti, la violazione dell’articolo 649 cpp giustifica l’applicazione dell’articolo 669 cpp, ma non quello del rimedio per la risoluzione del conflitto teorico di giudicati ove questo sussista con il conflitto pratico. Ne discende che il ne bis in idem mira a prevenire esclusivamente il conflitto pratico e, quindi, a garantire la certezza in senso soggettivo.

Effetto preclusivo del giudicato penale

Effetto preclusivo che contraddistingue il giudicato penale è ricollegabile alle sentenze divenute irrevocabili, irrevocabilità che, ai sensi dell’articolo 648 cpp, si realizza dal momento della pronuncia nel caso di sentenze contro cui non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione e, dal momento della scadenza del termine perentorio, ove l’impugnazione risulti ammessa ma sia decorso inutilmente il termine per proporre l’impugnazione stessa. Ciò significa che l’inammissibilità dell’impugnazione tardiva o proposta contro provvedimenti inoppugnabili importa automaticamente la formazione del giudicato, in quanto la causa di inammissibilità dell’impugnazione in tali casi determina l’irrevocabilità della sentenza nel momento in cui si verifica. Nelle altre ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, invece, la sentenza impugnata diventa irrevocabile dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza che dichiara inammissibile l’impugnazione.

Eccezioni al giudicato penale

L’articolo 648 comma 2 cpp parte seconda, nell’enunciare i casi in cui il giudicato non si forma automaticamente all’atto del verificarsi della causa di inammissibilità, fa espresso riferimento al ricorso per Cassazione inammissibile, ma l’applicazione analogica di tale disposizione all’ipotesi in cui sia esperito un appello inammissibile non può porsi in dubbio, a meno di creare una disparità di trattamento del tutto incomprensibile tra la determinazione del momento nel quale diventa irrevocabile una sentenza impugnata con appello inammissibile e quello in cui risulta immutabile una sentenza impugnata con un inammissibile ricorso per Cassazione.

  • Per quanto concerne la pronuncia di non doversi procedere per morte dell’imputato, ci si trova di fronte ad una vera e propria eccezione al ne bis in idem, disponendo l’articolo 69 comma 2 cpp che detta sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.
  • In relazione, poi, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento con la quale sia stata dichiarata la mancanza della querela, dell’istanza, della richiesta e dell’autorizzazione a procedere, l’articolo 345 comma 1 cpp stabilisce che siffatta sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta od è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione. Al riguardo si è sostenuto che il proscioglimento irrevocabile per mancanza di una condizione di procedibilità ha il valore di un accertamento in ordine all’assenza della condizione in parola, il che preclude la possibilità di sottoporre il prosciolto ad un nuovo processo sul presupposto, ad esempio, della sussistenza della querela ritenuta mancante, ma non potrebbe precludere l’instaurazione di un successivo procedimento ove sopravvenisse la condizione mancante, poiché tale possibilità non è esclusa dalla sentenza.

A ciò è stato obiettato che l’efficacia di ne bis in idem ricollegabile alla sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità nei confronti di un processo iniziato sul presupposto dell’erroneità della dichiarazione relativa alla mancanza di querela, non deriva dal fatto che è identico l’oggetto dell’accertamento, bensì dall’identità, in entrambi i processi, del fatto materiale oggetto dell’imputazione, identità che, ex articolo 649 cpp, dovrà ritenersi sussistente e, quindi, preclusiva di un nuovo procedimento anche se, in seguito alla modificazione del titolo, del grado o delle circostanze, il reato per il quale nuovamente si procede risulti perseguibile d’ufficio. In quest’ordine di idee, poiché il fatto materiale imputato rimane identico anche quando si inizi un nuovo processo per essersi successivamente realizzata la condizione di procedibilità, sarà in questa ipotesi ravvisabile un’eccezione al ne bis in idem, il quale, però, al di fuori della detta situazione, contraddistingue pure la sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità.

Revisione e ne bis in idem

  • Non costituisce eccezione al ne bis in idem la revisione, posto che il nuovo processo penale per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona non comporta una deroga alla funzione del giudicato penale di garantire la certezza in senso oggettivo, evitando una reiterata persecuzione penale, dal momento che la revisione è diretta alla caducazione della sentenza di condanna.
  • Vi è un solo caso del tutto eccezionale in cui la revisione non risulta ispirata al favor rei. Ci si riferisce all’articolo 16-septies del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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