vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti abilitati ad introdurre norme giuridiche nell'ordinamento giuridico. 1. Fonti di produzione del diritto/ fonti del diritto tout cours - Atti come le leggi o i regolamenti, cioè manifestazioni di volontà formalizzate in un procedimento, che assumono una certa forma giuridica e che sono portate a conoscenza dei destinatari attraverso determinati strumenti di pubblicazione. - Fatti come semplici condotte non caratterizzate dalla coscienza e dalla volontà di produrre diritto, ma che in particolari condizioni sono idonee a forgiare norme. Le leggi 2. Fonti sulla produzione del diritto: fonti che disciplinano il modo con cui le altre fonti possono introdurre regole e norme all'interno dell'ordinamento. Fonti che stabiliscono come si produce il diritto. 3. Fonti di cognizione del diritto: strumenti attraverso cui le norme, una volta costituite, vengono portate a conoscenza dei destinatari. Es. Gazzetta.ufficiale.Il sistema delle fonti del diritto è oggi un sistema molto complesso. Nel 1942, quando entra in vigore il codice civile, il primo articolo delle preleggi elenca le fonti del diritto e all'epoca erano solo 4: legge, regolamento, norme corporative (poi eliminate dall'ordinamento repubblicano) e usi. Oggi ci sono fonti interne/esterne, fonti statali/regionali/comunali/provinciali, fonti atipiche...Solo nei confronti delle fonti del diritto si applicano alcuni istituti e attributi.
Al vertice del sistema delle fonti c'è la Costituzione, che è quella fonte del diritto da cui promanano tutte le altre. La Costituzione è una fonte del tutto particolare perché è espressione di potere costituente e non di potere costituito, non trae legittimazione da un'altra norma giuridica e si auto impone. La Costituzione fonda tutto l'ordinamento giuridico, è la sua matrice, e quindi stabilisce quali altre fonti del
diritto
possano introdurre norme giuridiche nel nostro ordinamento.
Immediatamente sotto la costituzione stanno le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Le leggi costituzionali sono quelle leggi che vengono emanate con una procedura aggravata rispetto all'ordinario procedimento di formazione delle leggi (art. 138) e sono richiamate più volte nella costituzione (art. 71, 116, 132). Le leggi di revisione costituzionale sono quelle leggi che integrano o modificano le norme della costituzione, cioè sono leggi che possono abrogare interi articoli della Costituzione, possono modificarli o possono integrarli introducendo nuove disposizioni/commi/periodi all'interno di un articolo, o addirittura integrare la Costituzione con ulteriori articolo (cosa mai avvenuta).
Sotto queste leggi ci sono le fonti primarie, che costituiscono un numerus claudius nel senso che sono esattamente quelle individuate nella Costituzione, cioè descritte e nominate.
all'interno della Costituzione stessa, e non possono essere modificate se non attraverso un procedimento di revisione costituzionale. Le fonti primarie sono caratterizzate da tipicità e nominatività. Il legislatore ordinario non può creare altre forme primarie. Queste fonti possono essere statali o regionali. Fonti primarie statali: - Legge → La legge è l'atto prodotto dal Parlamento che contiene norme generali e astratte, la legge per tradizione è generale e astratta ossia le disposizioni contenute in una legge si applicano ad una pluralità non determinata e non determinabile di casi e di circostanze. In realtà questo contenuto naturale nella legge non è un contenuto necessario, la legge è un atto che può anche avere un contenuto concreto di tipo provvedimentale, cioè può anche disciplinare un singolo evento/fattispecie, in questo caso si parla di legge-provvedimento proprio perché ilinferiore per il dettaglio delle norme.Il contenuto di questa frase non è normativo. La legge, in senso formale, può avere un contenuto sia normativo che provvedimentale. La legge, invece, in senso sostanziale è caratterizzata dall'avere un contenuto normativo, cioè dall'esprimere un precetto caratterizzato da generalità e astrattezza. Talvolta, la nostra Costituzione stabilisce che una certa materia debba essere disciplinata per legge (riserva di legge). La riserva di legge significa che una certa materia o argomento può essere emanata esclusivamente in forma di legge. Le riserve di legge non escludono però che quella materia possa essere disciplinata anche da altre fonti di pari grado della legge. La riserva di legge può essere assoluta o relativa: è assoluta quando la materia deve essere interamente disciplinata dalla legge, è relativa quando la legge può limitarsi a dettare i principi fondanti di una disciplina lasciando spazio a strumenti normativi di grado inferiore per il dettaglio delle norme.
Inferiore (regolamenti) che possono integrare quella disciplina negli elementi di dettaglio. La differenza tra riserva di legge assoluta e relativa si trova spesso dalla formulazione usata nella Costituzione. (art. 13 assoluta, art. 23 relativa) La nozione di riserva di legge è una nozione che si scompone in due ben differenti tipologie. La riserva di legge non esclude che la materia sia disciplinata da altri atti aventi forza di legge. Le riserve di legge contenute nella Costituzione devono intendersi come riserva di legge in senso materiale, cioè la legge che potrà disciplinare la materia sarà a seconda della competenza legge statale o legge regionale (art. 117). Sotto altro profilo la legge può essere sostituita da atti aventi forza di legge, come decreti legge o i decreti legislativi delegati. Si intende per riserva di legge rinforzata quella riserva di legge in cui la Costituzione non solo evoca questa particolare fonte del diritto, ma stabilisce anche o
Le finalità che la legge deve raggiungere, o le particolari condizioni alle quali essa può essere emanata, o una particolare procedura per arrivare alla disciplina della materia. (art. 16, 132)
Decreti delegati → Atti approvati dal Consiglio dei Ministri ed emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, vengono denominati decreti legislativi delegati e richiedono una legge parlamentare a monte di delega, con la quale il Parlamento consente al Governo di disciplinare una materia indicando un limite di tempo entro cui la delega deve essere esercitata, indicando l'oggetto, i criteri e i principi orientativi. (art. 76)
Decreti legge → Atti normativi del Governo, emanati in condizioni di necessità e di urgenza, hanno una vita relativamente breve perché restano in vigore 60 giorni, trascorsi i quali perdono ogni effetto a meno che entro tale termine non siano convertiti in legge. (art. 77)
Decreti governativi in tempo di guerra
→ L'articolo 78 della Costituzione stabilisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Questi poteri non sono predeterminati né dalla Costituzione né dall'atto di conferimento del Parlamento, si tratta di una delega ad adottare tutti quei provvedimenti normativi che servono per affrontare e vincere la guerra. Questi decreti non sono sottoposti né a delega nelle forme dell'articolo 76, né ad una scadenza come l'articolo 77.
- Referendum abrogativo → Vedi articolo 75.
Fonti primarie atipiche/specializzate, fonti caratterizzate o dall'avere un procedimento di formazione particolare o da una dissociazione tra la forma dell'atto e la sua forza attiva e resistenza passiva o perché devono contenere la disciplina di determinate materie e non di altre.
Il procedimento di formazione particolare è previsto per esempio per le modifiche dei Patti Lateranensi, che possono
Essere effettuate con il procedimento ordinario di formazione della legge ma deve essere preceduta dall'accordo tra la Santa Sede e il Governo (previo accordo). Lo stesso per quanto riguarda le leggi regolatrici dei rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche, anche per queste leggi c'è un accordo stipulato tra i rappresentanti della confessione e il Governo che predetermina il contenuto dell'accordo stesso. Il Parlamento non può modificare in alcun modo ciò che è stato concordato nell'atto di intesa. Può solo accettare o rifiutare quanto stabilito tra le parti. Rientra in questa categoria anche la legge che può concedere amnistia o indulto (art. 79), le leggi che attribuiscono condizioni particolari di autonomia a singole regioni che ne facciano richiesta (art. 116), la legge sui contenuti della legge di bilancio (art. 81) e decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali di competenza del governo.
Gli atti emanati dal governo che contengono norme di esecuzione anche integrative degli statuti speciali delle regioni vengono previo parere di una commissione paritetica formata da rappresentanti del governo e della regione interessata. Un'altra legge particolare è prevista dall'articolo 132 per il distacco speciale di province e comuni da una regione all'altra. Infine, la legge costituzionale numero 3 del 2001, all'articolo 11, ha previsto la possibilità che i regolamenti parlamentari prevedano la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla commissione parlamentare per le questioni regionali quando questa è chiamata ad esprimere pareri su leggi cornice emanate dallo stato in materia di competenza concorrente delle regioni oppure leggi sull'autonomia finanziaria delle regioni; in questo caso le Camere possono superare il parere della commissione.parlamentare per le questioni regionali, deve esprimersi a maggioranza assoluta (proceduramai seguita). In tutti questi casi ci sono procedimenti di formazione particolari, ma c'è anche una sorta didissociazione tra la forza attiva della legge e la sua resistenza passiva. Per forza attiva si intende la capacità della legge di innovare l'ordinamento: quando una legge introduce nuove norme nell'ordinamento giuridico, queste vanno a sostituire norme precedenti o occupano lo spazio occupato da norme precedenti. La legge, una volta che ha prodotto i suoi effetti introducendo le norme nell'ordinamento, presenta una particolare resistenza passiva perché queste norme non possono essere eliminate e abrogate se non da un atto fonte avente la stessa forza di quelle che le ha introdotte. Per eliminare l'efficacia nel tempo di una norma introdotta con legge occorre un'altra legge o un atto equiparato. Per altre leggi la resistenza passiva.è superiore: per modificare un’intesa tra lo Stato e una confessione acattolica, non è sufficienteuna nuova legge, occorre che la nuova legge segua il procedimento previsto dall’articolo 8 ossia siapreceduta dall’intesa.Appartengono alla categorie dell