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FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Si distinguono due categorie di norme internazionali:

Le norme del diritto internazionale generale – Si tratta delle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” cui fa espresso riferimento l’art. 10, comma 1, Cost. Rientrano in questa categoria le norme non scritte quali le consuetudini.

Le consuetudini internazionali constano di due elementi necessari: a) un comportamento ripetuto nel tempo dagli Stati; b) la convinzione, da parte degli Stati, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto.

Esse possono avere carattere generale e/o particolare a seconda che abbiano per destinatari tutti (cd. norme consuetudinarie generali) ovvero una ristretta cerchia di Stati (cd. norme consuetudinarie particolari).

Le norme del diritto internazionale particolare – sono le norme di origine pattizia, che possono derivare:

  • da veri e propri trattati, come definiti nell’art. 2, lett. a, della Convenzione di Vienna
del 1969 sul diritto dei Trattati in vigore del27.01.1980 e ratificata anche dall'Italia con legge 12.02.1974, n. 112; oppure, • da accordi di natura diversa che non seguono il "procedimento normaledi formazione dei trattati" (cd. accordi in forma semplificata). • da veri e propri trattati, come definiti nell'art. 2, lett. a, dellaConvenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati in vigore del27.01.1980 e ratificata anche dall'Italia con legge 12.02.1974, n. 112; oppure, • da accordi di natura diversa che non seguono il "procedimento normaledi formazione dei trattati" (cd. accordi in forma semplificata). Di regola, il procedimento di formazione dei trattati si articola nelle seguenti fasi: • Negoziazione: trattativa condotta dai rappresentanti del Governo definiti "plenipotenziari" in quanto titolari di "pieni poteri appropriati" per la negoziazione (v. art. 7, par. 1, della Convenzione diVienna);• Firma o parafatura: apposizione delle sole iniziali da parte dei plenipotenziari (v.di art. 10 della Convenzione di Vienna); per effetto della firma non sorge alcun vincolo in capo agli Stati giacché essa ha fini di autenticazione del testo che è così predisposto in forma definitiva e che potrà essere modificato solo in seguito all'apertura di nuovi negoziati (v. art. 10 della Convenzione di Vienna);• Ratifica: manifestazione di volontà con cui lo Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato (v. artt 2, lett. b, e 14 della Convenzione di Vienna). La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con proprie norme costituzionali. L'art. 87, comma 8, della Costituzione italiana dispone che il Presidente della Repubblica "ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere". L'art. 80 Cost., a sua volta,specifica che l'autorizzazione alla ratifica deve essere disposta con legge per i trattati: a) che sono di natura politica; b) che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; c) che importano variazioni del territorio; d) oneri a carico dello Stato; e) modificazioni di leggi. • Scambio o deposito delle ratifiche: nel caso dello scambio, l'accordo si perfeziona istantaneamente; nel caso del deposito, procedura, di regola, adottata per i trattati multilaterali, l'accordo si perfeziona via via che le ratifiche vengono depositate presso una delle parti contraenti (v. art. 16 della Convenzione di Vienna). Per quanto riguarda gli accordi in forma semplificata, gli artt. 80 e 87, comma 8, Cost. sembrerebbero disporre che tutti i trattati, anche quelli per i quali non sia richiesta l'autorizzazione parlamentare, debbano essere ratificati dal Presidente della Repubblica. E' tuttavia invalsa la prassi di stipulare "accordi in forma semplificata" che si

RAPPORTI FRA L'ORDINAMENTO INTERNO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Hanno allorché il consenso di uno Stato ad essere vincolato al trattato viene espresso con la sola firma del rappresentante di tale Stato, e dunque, senza ricorrere alla ratifica, (v. di art. 12 della Convenzione di Vienna).

In ogni caso né la ratifica, né la stipulazione in forma semplificata bastano a rendere operativo un trattato o un accordo nell'ordinamento italiano.

***

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, soprattutto in Germania e in Austria, i rapporti tra diritto statale e diritto internazionale hanno dato luogo ad un vivace dibattito all'interno del quale si sono distinte tre diverse scuole di pensiero:

  1. Concezione monistica con primato del diritto statale (Jellinek): le norme interne e le norme del diritto internazionale debbono essere considerate come parte di un unico sistema giuridico all'interno del quale le norme interne prevalgono su quelle internazionali.

internazionali giacché una decisione dello Stato non può mai incontrare limiti posti da altri soggetti;

Concezione monistica con primato del diritto internazionale (Kelsen): le norme interne e le norme internazionali fanno parte di un unico ordinamento all'interno del quale la prevalenza deve essere accordata alle norme internazionali;

Concezione dualistica (Verdross): le norme interne e le norme del diritto internazionale appartengono a due ordinamenti, quello nazionale e quello internazionale, che rimangono separati e distinti, ciò che esclude qualunque rapporto di sovra-sottordinazione tra le norme interne e le norme internazionali.

RAPPORTI FRA L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: LA TEORIA DUALISTICA

I rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale sono impostati in base al principio della separazione degli ordinamenti giuridici, secondo la concezione dualistica. Ciò significa che le

Norme prodotte nell'ordinamento internazionale non condizionano la validità delle norme interne né tanto meno sono immediatamente efficaci nell'ordinamento interno, vale a dire le norme internazionali non producono effetti nell'ordinamento nazionale se non per libera determinazione dello Stato medesimo.

Lo Stato italiano prevede tre diversi strumenti di adattamento al diritto internazionale a seconda che si tratti da dare efficacia alle norme del diritto internazionale generale oppure alle norme del diritto internazionale particolare. Né tanto meno il regime di introduzione degli atti internazionali nell'ordinamento italiano ha subito modifiche in base al nuovo art. 117, comma 1, Cost. che ha imposto al legislatore statale e regionale un obbligo di rispetto, oltre che della Costituzione, "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (per gli effetti del nuovo art. 117 comma 1, Cost. sui).

Rapporti tra norme esistenti nell'ordinamento italiano, v. avanti). In particolare, occorre distinguere fra:

  1. Procedimento di adattamento automatico - È previsto dall'art. 10, comma 1, Cost. e si applica alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Trattasi di una norma sulla produzione giuridica che realizza un rinvio mobile, formale, non recettizio (cd. rinvio alla fonte). Essa ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme, presenti e future, che la fonte del diritto internazionale è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che esse subiscono. Si parla di adattamento automatico perché, in virtù dell'art. 10, comma 1, Cost., si creano nell'ordinamento interno le corrispondenti norme di adattamento.
  2. Procedimento ordinario di adattamento - Esso richiede l'approvazione da parte del legislatore nazionale di una legge che contiene le norme necessarie per l'esecuzione delle norme
internazionali statuite nel trattato o nell'accordo internazionale di riferimento (sia attraverso l'introduzione di nuove norme sia attraverso la modifica o la soppressione di norme preesistenti). Procedimento per ordine di esecuzione – Si tratta di una clausola che reca la seguente formula "è data piena ed intera esecuzione al Trattato" il testo del quale viene allegato. Occorre distinguere due ipotesi: a) i casi per i quali si richiede l'autorizzazione parlamentare di cui all'art. 80 Cost; b) i casi per i quali non si richiede l'autorizzazione parlamentare. Nell'ipotesi a) l'ordine di esecuzione è inserito nella legge di autorizzazione alla ratifica; nell'ipotesi b) l'ordine di esecuzione è dato con decreto presidenziale. Qualora si faccia ricorso all'ordine di esecuzione, spetta all'interprete ricavare, di volta in volta, le norme interne di adattamento. L'ordine di esecuzione

Realizza un rinvio fisso, redazionale, recettizio (cd. rinvio alle disposizioni) perché dà rilevanza ad una o più specifiche disposizioni tratte da una determinata fonte.

IL LIMITE ALL'INGRESSO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO DELLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Si distinguono due diversi tipi di limiti:

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale - le norme interne di adattamento al diritto internazionale generale, proprio perché trasformate automaticamente in norme dell'ordinamento italiano attraverso l'art. 10, comma 1 Cost., sono assimilate alle norme costituzionali dal punto di vista della forza e del valore. Pertanto, a queste norme è riconosciuta la capacità di derogare a norme costituzionali. Ciò nonostante, come ricordato dalla Corte costituzionale che ha affrontato esplicitamente questa problematica nel 1979, "il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 della

La Costituzione non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione" (v. sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1979).

Le norme costituzionali - Il nuovo art. 117, comma 1, Cost., pur non avendo modificato il regime dell'introduzione delle norme internazionali nell'ordinamento italiano (v. retro), ha avuto l'effetto di costituzionalizzare gli obblighi internazionali di derivazione pattizia.

Pertanto, le norme interne di adattamento al diritto internazionale pattizio non saranno più suscettibili di essere modificate da una legge ordinaria successiva, bensì da una legge costituzionale.

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FONTI COMUNITARIE

Definizione del diritto comunitario - Per "diritto comunitario" si intende il complesso di norme che disciplina i rapporti

e, l'Italia è uno dei paesi più importanti. Situata nel cuore del Mediterraneo, l'Italia è famosa per la sua ricca storia, la sua cultura affascinante e la sua cucina deliziosa. Conosciuta anche come il paese della moda e del design, l'Italia è rinomata per le sue città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Oltre alle sue bellezze culturali, l'Italia offre anche paesaggi mozzafiato, come le coste della Costa Amalfitana e le montagne delle Dolomiti. Non possiamo dimenticare neanche le isole italiane, come la Sardegna e la Sicilia, che offrono spiagge paradisiache e una natura incontaminata. Inoltre, l'Italia è famosa per il suo amore per il calcio, con squadre di club come Juventus, Milan e Inter che hanno una grande base di tifosi in tutto il mondo. In breve, l'Italia è un paese che offre una combinazione unica di storia, cultura, bellezze naturali e passione per il calcio.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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