Leggi costituzionali
Nozione
L’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano approvate con una particolare procedura diversa da quella delle leggi ordinarie. Se dal punto di vista formale, le due tipologie di fonti non presentano alcuna differenza, essendo per entrambe richiesto il medesimo procedimento di approvazione, dal punto di vista materiale occorre distinguere le due espressioni.
Leggi di revisione costituzionale - Atti giuridici che hanno come oggetto la modificazione di parti del testo della Costituzione.
Leggi costituzionali - Atti giuridici:
- Cui la Costituzione stessa riserva la disciplina di determinate materie (v. ad esempio, artt. 71, 116, 137 Cost.);
- Diretti a derogare o sospendere norme costituzionali (v. ad esempio, la legge 1/1967 in relazione agli artt. 10 e 26 Cost.);
- Diretti a disciplinare materie a cui, in un determinato momento storico, le forze politiche dominanti presenti in Parlamento riconoscono una rilevanza tale da voler ricorrere al procedimento di cui all’art. 138 Cost.
Procedimento di formazione
Rispetto all’iter di formazione delle leggi ordinarie, il procedimento di approvazione delle fonti di livello costituzionale di cui all’art. 138 Cost., è “aggravato” giacché presenta alcune caratteristiche proprie: doppia deliberazione di ciascuna delle due Camere (reiterazione dell’approvazione); intervallo non inferiore di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna Camera (decorso del tempo).
L’iter procedurale è il seguente:
- Prima approvazione del progetto di legge costituzionale o di revisione costituzionale da parte di una Camera;
- Trasmissione del progetto di legge all’altra Camera per la prima approvazione;
- Seconda approvazione da parte della prima Camera a distanza non inferiore a tre mesi dalla sua precedente approvazione;
- Seconda approvazione della seconda Camera di nuovo a distanza non minore di tre mesi dalla sua precedente approvazione.
Maggioranza qualificata, e non semplice, nella seconda deliberazione, vale a dire, la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera che va calcolata, quindi, non sui presenti, ma sul totale dei membri del collegio, oppure, almeno, la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, e dunque, la metà più uno dei membri del collegio (maggioranza più elevata).
In quest’ultimo caso, come si dirà tra breve, è possibile l’intervento popolare tramite il referendum. Qualora le Camere, o anche una sola di esse, non raggiungono la maggioranza dei due terzi, raggiungendo però quella assoluta, si apre un’ulteriore fase del procedimento.
Il Presidente della Repubblica ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del progetto di legge approvato dalle due Camere; da questo momento decorrono i tre mesi entro i quali possono avanzare richiesta di referendum:
- 500.000 elettori oppure,
- Cinque Consigli regionali oppure,
- 1/5 dei membri di ciascuna Camera.
Se la richiesta viene avanzata, il Presidente della Repubblica deve indire il referendum; la legge costituzionale o di revisione costituzionale è perfetta (e quindi verrà promulgata e pubblicata ai fini della sua entrata in vigore) solo se, in sede di consultazione referendaria, è approvata dalla maggioranza dei voti validi. A tale proposito, occorre ricordare che, nel referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo, la Costituzione non richiede alcun quorum di partecipazione.
Se, viceversa, entro i tre mesi, la richiesta di referendum non viene avanzata, scaduto il termine il progetto di legge diviene perfetto e, quindi, sarà promulgato, pubblicato ed entrerà in vigore.
Come è noto, la legge di revisione costituzionale recante la “riforma del Titolo V della Costituzione” (legge costituzionale n. 3/2001) fu approvata dal Parlamento l’8 marzo 2001 con la sola maggioranza assoluta. Sul testo approvato dalle Camere fu richiesto il referendum approvativo. Il referendum si svolse il 7 ottobre 2001; ad esso parteciparono il 33,9% degli aventi diritto al voto, con una percentuale di voti favorevoli alla riforma pari al 64% del totale.
I rapporti fra la costituzione e le leggi costituzionali: limiti formali e sostanziali alla revisione costituzionale
Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali ricoprono una posizione peculiare nel sistema delle fonti del diritto italiano giacché ad esse l’ordinamento attribuisce una particolare efficacia essendo queste abilitate a modificare espressamente e stabilmente e a derogare o sospendere norme costituzionali. Quanto detto, peraltro, non significa che le fonti costituzionali si collochino sullo stesso livello della Carta costituzionale essendo soggette a due diversi tipi di limiti:
Limiti formali e sostanziali
Limiti formali - Quelli inerenti all’esigenza di seguire la procedura prescritta dall’art. 138 Cost. Sotto questo profilo, la Corte costituzionale potrebbe, pertanto, esercitare un controllo di legittimità delle leggi costituzionali per presunta violazione delle norme costituzionali sul procedimento di cui all’art. 138 Cost.
Limiti sostanziali - Quelli inerenti al contenuto. Essi, a sua volta, si ripartiscono in due sottocategorie:
- Limiti espliciti - L’unico esempio di limite esplicito è rappresentato dall’art. 139 Cost., secondo cui “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Per “Repubblica” si intende la forma di governo in cui il Capo dello Stato è elettivo in contrapposizione alla “Monarchia” in cui il Capo dello Stato è ereditario (il Re, per l’appunto). Pertanto, l’art. 139 vieta la reintroduzione in Italia, anche con legge di revisione costituzionale, della Monarchia.
- Limiti impliciti - Si intendono quelli che, sia pur non espressamente individuati nel testo costituzionale, costituiscono un nucleo non assoggettabile al procedimento di revisione. Essi sono i principi supremi dell’ordinamento fra cui rientrano i diritti inalienabili della persona umana (v., ad esempio, la sent. della Corte costituzionale n. 1146 del 1988).
Secondo alcune interpretazioni presenti in dottrina, lo stesso art. 138 non potrebbe essere oggetto di revisione nella parte in cui disciplina il procedimento di formazione delle fonti di livello costituzionale (cd. limite logico).
Legge costituzionale rinforzata
Da ultimo, l’art. 132, comma 1, Cost., prevede un tipo di legge costituzionale rinforzata per la fusione di Regioni ovvero la creazione di una Regione nuova. Il procedimento si articola in quattro distinte fasi:
- Richiesta avanzata da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate;
- Approvazione della proposta con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse;
- Acquisizione del parere dei Consigli regionali;
- Approvazione di una legge costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost.
Il limite, in questo caso, è che le nuove Regioni abbiano una popolazione non inferiore a un milione.