Fonti secondarie
Le fonti secondarie trovano nelle fonti primarie le norme di riconoscimento - classe aperta, indeterminata dal punto di vista della sua tipologia. Il fatto che le fonti secondarie non facciano riferimento a norme di riconoscimento in costituzione, fa sì che questa categoria sia indeterminata, quindi la cui determinazione va fatta di volta in volta, analizzata caso per caso.
Potestà regolamentare
Unica disposizione nell'art. 117.6, che dà per presupposto che cosa sia un regolamento. I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie. Sono una categoria di atti normativi eterogenei, di competenza del Governo, dei ministri, della P.A., delle regioni e degli enti locali. Questi regolamenti non vanno confusi con altri atti normativi che hanno il medesimo nomen iuris (i regolamenti di autonomia parlamentare, del Pdr, della Corte e dell’Ue sono fonti primarie).
Il fondamento della potestà regolamentare è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:
- Art. 87.5: il Presidente della Repubblica “…emana i regolamenti”
- Art. 121.4: il presidente della giunta “…emana i regolamenti regionali”
- Art. 123.1: “lo statuto regola l’esercizio…dei regolamenti regionali”
- Art. 117.6: “la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia.”
Il contrasto tra norma di regolamento e norma di legge deve essere risolto dal giudice ordinario in base al principio di preferenza della legge con disapplicazione conseguente dell'atto regolamentare, mentre spetta al giudice amministrativo dichiarare l'invalidità del regolamento contrario alla legge e annullarlo con sentenza.
Categorie di fonti secondarie
- Regolamenti di organo di governo statale, regionale, locale → potestà regolamentare
- Regolamenti di autorità non governative → poteri previsti per legge
- Es. gli atenei in Italia sono dotati di autonomia universitaria con L.1989 ha disciplinato questa materia. Gli atenei possiedono la propria “carta”, ovvero lo statuto e il loro potere regolamentare (regolamento didattico- sull’accesso universitario…, Banca Centrale con le proprie succursali ecc.)
- Atti di autoregolamentazione privata → quando grandi gruppi privati -associazioni di privati- vengono dotati dalla legge di poteri di autoregolamentazione di regole giuridiche per disciplinare la propria attività, secondo il principio di autonomia dei privati.
- Es. gli avvocati, fanno parte dell’ordine degli avvocati. Per le libere professioni si organizzano associazioni private.
- Ibridi → atti amministrativi o normativi di cui la natura giuridica è ambigua
- Es. le ordinanze eccezionali sono atti amministrativi, ma che la legge attribuisce alle autorità che possono intervenire in varie situazioni di emergenza determinate deroghe. Ordinanze contingibili e urgenti sono atti giuridici che sono naturalmente amministrativi ma che in ragione dello scopo per il quale sono state previste dalla legge che disciplina le situazioni di emergenza, possono fare anche ciò che non possono fare gli atti amministrativi → atti materialmente normativi, in deroga ai principi fondanti dell’ordinamento.
Principio di legalità → di tipo amministrativo. L’art.117.6 cost. dispone che lo Stato e le Regioni esercitino una potestà regolamentare in particolare nelle materie in cui sono titolari di potestà legislativa esclusiva o/e residuale: si conferma così che i regolamenti sono strumenti di esecuzione della legislazione.
Regolamenti del potere di governo
L. 400/1988 norma di riconoscimento dei regolamenti, che all’art. 17 distingue:
- Regolamenti governativi (o del consiglio dei ministri)
- Regolamenti interministeriali e ministeriali
I regolamenti governativi sono approvati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di stato che deve pronunciarsi entro 45 gg dalla richiesta, e sono emanati con decreto del Pdr. Tutti i regolamenti devono essere sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.
Sono previsti vari tipi di regolamenti:
- Regolamenti di esecuzione → necessari per eseguire il contenuto normativo degli atti legislativi e dei regolamenti dell’Ue che richiedano disposizioni specifiche per la loro concretizzazione (“esecuzione”)
- Regolamenti di attuazione e integrazione → per attuare e integrare leggi e decreti legislativi riguardanti norme di principio (norme di contenuto generale che esprimono i valori ai quali, esclusi quelli relativi a materie riservate alla conformano altre norme dell’ordinamento) competenza regi