GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO
I requisiti del contratto
L’articolo 1325 li chiama i “requisiti” del contratto e sono quattro:
- l’accordo
- la causa
- l’oggetto
- la forma
L’oggetto del contratto
L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, le quali indicano
gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Ad esempio in una vendita la
prestazione del compratore è il pagamento del prezzo, mentre la corrispettiva
prestazione del venditore è il trasferimento della proprietà della cosa. Qui più che
un’obbligazione, abbiamo un effetto giuridico che si produce indipendentemente dal
comportamento della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un
determinato bene, allora si tende a dire che l’oggetto del contratto è quel bene. In
realtà, l’oggetto del contratto è la prestazione. Un sinonimo di oggetto del contratto è
contenuto del contratto: contenuto di una vendita sono il pagamento del prezzo e il
trasferimento della cosa.
I requisiti dell’oggetto: possibilità e leicità
Il codice nell’articolo 1346 indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che
deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.
Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni
irrealizzabili: sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista tecnico, ed anche
dal punto di vista giuridico.
È possibile l’oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può
benissimo riguardare una cosa che ancora non esiste al momento del contratto, come
ad esempio la vendita di appartamenti la cui costruzione è appena iniziata, salvi i casi
in cui la legge lo vieta (Art.1348).
Il requisito di liceità, significa che il contratto non può prevedere prestazioni
disapprovate dall’ordinamento giuridico.
I criteri dell’illiceità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume
I criteri indicati nell’articolo 1343 indicano i tre parametri: illiceità significa
contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume.
Le norme imperative, limitano la libertà contrattuale delle parti: vietano di fare
determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o
impongono al contratto di avere determinati contenuti. Il loro obbiettivo è proteggere
valori fondamentali o interessi generali. Esse sono dettagliate e specifiche, e
soprattutto permettono di colpire i contratti con il rimedio di nullità in modo mirato e
sicuro. Esistono contratti che meritano la disapprovazione dell’ordinamento
giuridico, ma non risultano contrari a nessuna particolare norma imperativa. A ciò
riparano le categorie dell’ordine
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Diritto privato - gli elementi del contratto
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Diritto privato - gli elementi del contratto
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Diritto privato - gli elementi accidentali del contratto
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Gli elementi dello Stato