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GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO
I requisiti del contratto
L’articolo 1325 li chiama i “requisiti” del contratto e sono quattro:
- l’accordo
- la causa
- l’oggetto
- la forma
L’oggetto del contratto
L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, le quali indicano
gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Ad esempio in una vendita la
prestazione del compratore è il pagamento del prezzo, mentre la corrispettiva
prestazione del venditore è il trasferimento della proprietà della cosa. Qui più che
un’obbligazione, abbiamo un effetto giuridico che si produce indipendentemente dal
comportamento della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un
determinato bene, allora si tende a dire che l’oggetto del contratto è quel bene. In
realtà, l’oggetto del contratto è la prestazione. Un sinonimo di oggetto del contratto è
contenuto del contratto: contenuto di una vendita sono il pagamento del prezzo e il
trasferimento della cosa.
I requisiti dell’oggetto: possibilità e leicità
Il codice nell’articolo 1346 indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che
deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.
Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni
irrealizzabili: sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista tecnico, ed anche
dal punto di vista giuridico.
È possibile l’oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può
benissimo riguardare una cosa che ancora non esiste al momento del contratto, come
ad esempio la vendita di appartamenti la cui costruzione è appena iniziata, salvi i casi
in cui la legge lo vieta (Art.1348).
Il requisito di liceità, significa che il contratto non può prevedere prestazioni
disapprovate dall’ordinamento giuridico.
I criteri dell’illiceità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume
I criteri indicati nell’articolo 1343 indicano i tre parametri: illiceità significa
contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume.
Le norme imperative, limitano la libertà contrattuale delle parti: vietano di fare
determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o
impongono al contratto di avere determinati contenuti. Il loro obbiettivo è proteggere
valori fondamentali o interessi generali. Esse sono dettagliate e specifiche, e
soprattutto permettono di colpire i contratti con il rimedio di nullità in modo mirato e
sicuro. Esistono contratti che meritano la disapprovazione dell’ordinamento
giuridico, ma non risultano contrari a nessuna particolare norma imperativa. A ciò
riparano le categorie dell’ordine pubblico e del buon costume.
L’ordine pubblico, comprende i principi e i valori che informano l’organizzazione
politica ed economica della società. Essi devono avere una base normativa ricavabile
ad esempio da principi o norme della costituzione.
Il buon costume, è l’insieme delle regole di comportamento non scritte, ma
riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società.
Riguarda prima di tutto la morale sessuale, che porta a considerare nulli i contratti
che fanno di prestazioni sessuali l’oggetto di uno scambio economico; ma anche
l’etica professionale, infatti, sono immorali i contratti con cui un professionista dello
sport si impegna a giocare “ a perdere” per favorire chi ha scommesso sulla sconfitta
della sua squadra.
Determinatezza o determinabilità dell’oggetto: il contratto per relationem
Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere
prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e all’altra parte sacrifici
altrettanto indefiniti.
C’è però la possibilità che il contratto abbia un oggetto non determinato: purché
questo sia almeno determinabile. Esso risulta determinabile quando c’è la possibilità
di riferirsi a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono di
determinare la prestazione contrattuale. Si parla allora di contratto per relationem.
La determinazione dell’oggetto ad opera di un terzo (arbitraggio)
Un caso particolare di contratto per relationem è quello in cui la relatio è costituita
dalla successiva decisione di un terzo, a cui le parti affidano la determinazione
dell’oggetto del contratto. Questo terzo si chiama arbitratore, e l’operazione che gli
viene affidata si chiama arbitraggio. Essa può seguire due schemi:
il terzo deve procedere con un equo apprezzamento, cioè decidere in modo
ragionevole. La sua manifestazione può essere impugnata se risulta
manifestazione erronea: la parte può chiedere che l’oggetto sia determinato dal
giudice;
diverso è il caso in cui le parti si sono affidate al mero arbitrio del terzo, cioè
gli hanno dato carta bianca: la decisione del terzo può essere impugnata solo in
caso si provi la sua mala fede, se il terzo non decide e le parti non si accordono
per sostituirlo allora il contratto è nullo.
La causa del contratto
La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il
contratto. Per questo è un elemento essenziale del contratto, e che ogni contratto deve
avere una causa.
Contratti onerosi e contratti gratuiti
La classificazione riguarda il modo in cui il contratto organizza vantaggi e sacrifici
economico-giuridici per le parti:
contratti onerosi, quelli in cui entrambi le parti sostengono un sacrificio per
avere in cambio un vantaggio: intesi in senso giuridico-economico, come
prestazione patrimoniale, una parte ha l’obbligo di eseguire e l’altra parte ha il
diritto di ricevere.
Contratti gratuiti, quelli in cui una sola parte sostiene un sacrificio, mentre
l’altra parte consegue il vantaggio corrispondente senza affrontare alcun
sacrificio, ovvero la prestazione contrattuale è prevista a carico di una sola
parte, e a vantaggio dell’altra.
Alcuni tipi di contratti sono: a) essenzialmente gratuiti, ovvero non possono non
esserlo, perché se non fossero gratuiti non sarebbero quel tipo di contratto: la
donazione; b) essenzialmente onerosi, come la vendita non è concepibile al di fuori di
uno scambio di vantaggi e sacrifici. Altri contratti possono essere sia onerosi che
gratuiti, a seconda di chi riceve la prestazione tipica del contratto sostenga o non
sostenga un sacrificio in cambio.
Contratti con prestazioni corrispettive (di scambio) e contratti associativi
Questa classificazione riguarda il modo in cui il contratto oneroso realizza l’interesse
delle parti:
- Contratti con prestazioni corrispettive, sono quei contratti onerosi in cui i
vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti, cioè ciascuna delle
prestazioni è fatta e ricevuta come diretta contropartita dell’altra: la
prestazione sta a fronte di una controprestazione, ne è un esempio la vendita
che implica il trasferimento della cosa contro il pagamento del prezzo. Queste
si definiscono anche contratti di scambio, in quanto indicano che prestazione e
controprestazione sono in rapporto diretto. In questi contratti ciascuna parte
persegue uno scopo diverso rispetto allo scopo dell’altra: il venditore punta al
prezzo, il compratore alla proprietà della cosa.
- Contratti associativi, sono caratterizzati da uno scopo comune delle parti, che
viene perseguito mediante un’organizzazione, è il caso della società e di
associazione, in cui lo scopo comune è realizzare tramite la società profitti da
dividere tra soci. I contratti associativi sono onerosi perché ogni parte affronta
un sacrificio in vista di un vantaggio, ma non sono prestazioni corrispettive
perché il vantaggio conseguito da ciascuna non corrisponde immediatamente al
sacrificio delle altre.
Contratti commutativi e contratti aleatori
Classificazione che riguarda il modo in cui le prestazioni contrattuali sono esposte al
rischio, cioè alla possibilità di qualche evento avverso:
1. contratti commutativi, quelli in cui le prestazioni dovute e attese dalle parti
sono certe e non determinate dal caso. Il compratore è sicuro di ricevere la
proprietà di quell’immobile, e il venditore è sicuro di aver diritto a quel prezzo;
2. contratti aleatori, quelli in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo
particolare e qualificato, cioè come rischio che un evento incerto o ignoto
incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta da una
parte, e attesa dall’altra. Si può parlare di contratti aleatori nelle assicurazioni
perché l’assicuratore non sa se avrà l’obbligo di pagare l’indennità prevista per