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GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO

I requisiti del contratto

L’articolo 1325 li chiama i “requisiti” del contratto e sono quattro:

- l’accordo

- la causa

- l’oggetto

- la forma

L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, le quali indicano

gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Ad esempio in una vendita la

prestazione del compratore è il pagamento del prezzo, mentre la corrispettiva

prestazione del venditore è il trasferimento della proprietà della cosa. Qui più che

un’obbligazione, abbiamo un effetto giuridico che si produce indipendentemente dal

comportamento della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un

determinato bene, allora si tende a dire che l’oggetto del contratto è quel bene. In

realtà, l’oggetto del contratto è la prestazione. Un sinonimo di oggetto del contratto è

contenuto del contratto: contenuto di una vendita sono il pagamento del prezzo e il

trasferimento della cosa.

I requisiti dell’oggetto: possibilità e leicità

Il codice nell’articolo 1346 indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che

deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.

Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni

irrealizzabili: sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista tecnico, ed anche

dal punto di vista giuridico.

È possibile l’oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può

benissimo riguardare una cosa che ancora non esiste al momento del contratto, come

ad esempio la vendita di appartamenti la cui costruzione è appena iniziata, salvi i casi

in cui la legge lo vieta (Art.1348).

Il requisito di liceità, significa che il contratto non può prevedere prestazioni

disapprovate dall’ordinamento giuridico.

I criteri dell’illiceità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume

I criteri indicati nell’articolo 1343 indicano i tre parametri: illiceità significa

contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume.

Le norme imperative, limitano la libertà contrattuale delle parti: vietano di fare

determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o

impongono al contratto di avere determinati contenuti. Il loro obbiettivo è proteggere

valori fondamentali o interessi generali. Esse sono dettagliate e specifiche, e

soprattutto permettono di colpire i contratti con il rimedio di nullità in modo mirato e

sicuro. Esistono contratti che meritano la disapprovazione dell’ordinamento

giuridico, ma non risultano contrari a nessuna particolare norma imperativa. A ciò

riparano le categorie dell’ordine pubblico e del buon costume.

L’ordine pubblico, comprende i principi e i valori che informano l’organizzazione

politica ed economica della società. Essi devono avere una base normativa ricavabile

ad esempio da principi o norme della costituzione.

Il buon costume, è l’insieme delle regole di comportamento non scritte, ma

riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società.

Riguarda prima di tutto la morale sessuale, che porta a considerare nulli i contratti

che fanno di prestazioni sessuali l’oggetto di uno scambio economico; ma anche

l’etica professionale, infatti, sono immorali i contratti con cui un professionista dello

sport si impegna a giocare “ a perdere” per favorire chi ha scommesso sulla sconfitta

della sua squadra.

Determinatezza o determinabilità dell’oggetto: il contratto per relationem

Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere

prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e all’altra parte sacrifici

altrettanto indefiniti.

C’è però la possibilità che il contratto abbia un oggetto non determinato: purché

questo sia almeno determinabile. Esso risulta determinabile quando c’è la possibilità

di riferirsi a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono di

determinare la prestazione contrattuale. Si parla allora di contratto per relationem.

La determinazione dell’oggetto ad opera di un terzo (arbitraggio)

Un caso particolare di contratto per relationem è quello in cui la relatio è costituita

dalla successiva decisione di un terzo, a cui le parti affidano la determinazione

dell’oggetto del contratto. Questo terzo si chiama arbitratore, e l’operazione che gli

viene affidata si chiama arbitraggio. Essa può seguire due schemi:

 il terzo deve procedere con un equo apprezzamento, cioè decidere in modo

ragionevole. La sua manifestazione può essere impugnata se risulta

manifestazione erronea: la parte può chiedere che l’oggetto sia determinato dal

giudice;

 diverso è il caso in cui le parti si sono affidate al mero arbitrio del terzo, cioè

gli hanno dato carta bianca: la decisione del terzo può essere impugnata solo in

caso si provi la sua mala fede, se il terzo non decide e le parti non si accordono

per sostituirlo allora il contratto è nullo.

La causa del contratto

La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il

contratto. Per questo è un elemento essenziale del contratto, e che ogni contratto deve

avere una causa.

Contratti onerosi e contratti gratuiti

La classificazione riguarda il modo in cui il contratto organizza vantaggi e sacrifici

economico-giuridici per le parti:

 contratti onerosi, quelli in cui entrambi le parti sostengono un sacrificio per

avere in cambio un vantaggio: intesi in senso giuridico-economico, come

prestazione patrimoniale, una parte ha l’obbligo di eseguire e l’altra parte ha il

diritto di ricevere.

 Contratti gratuiti, quelli in cui una sola parte sostiene un sacrificio, mentre

l’altra parte consegue il vantaggio corrispondente senza affrontare alcun

sacrificio, ovvero la prestazione contrattuale è prevista a carico di una sola

parte, e a vantaggio dell’altra.

Alcuni tipi di contratti sono: a) essenzialmente gratuiti, ovvero non possono non

esserlo, perché se non fossero gratuiti non sarebbero quel tipo di contratto: la

donazione; b) essenzialmente onerosi, come la vendita non è concepibile al di fuori di

uno scambio di vantaggi e sacrifici. Altri contratti possono essere sia onerosi che

gratuiti, a seconda di chi riceve la prestazione tipica del contratto sostenga o non

sostenga un sacrificio in cambio.

Contratti con prestazioni corrispettive (di scambio) e contratti associativi

Questa classificazione riguarda il modo in cui il contratto oneroso realizza l’interesse

delle parti:

- Contratti con prestazioni corrispettive, sono quei contratti onerosi in cui i

vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti, cioè ciascuna delle

prestazioni è fatta e ricevuta come diretta contropartita dell’altra: la

prestazione sta a fronte di una controprestazione, ne è un esempio la vendita

che implica il trasferimento della cosa contro il pagamento del prezzo. Queste

si definiscono anche contratti di scambio, in quanto indicano che prestazione e

controprestazione sono in rapporto diretto. In questi contratti ciascuna parte

persegue uno scopo diverso rispetto allo scopo dell’altra: il venditore punta al

prezzo, il compratore alla proprietà della cosa.

- Contratti associativi, sono caratterizzati da uno scopo comune delle parti, che

viene perseguito mediante un’organizzazione, è il caso della società e di

associazione, in cui lo scopo comune è realizzare tramite la società profitti da

dividere tra soci. I contratti associativi sono onerosi perché ogni parte affronta

un sacrificio in vista di un vantaggio, ma non sono prestazioni corrispettive

perché il vantaggio conseguito da ciascuna non corrisponde immediatamente al

sacrificio delle altre.

Contratti commutativi e contratti aleatori

Classificazione che riguarda il modo in cui le prestazioni contrattuali sono esposte al

rischio, cioè alla possibilità di qualche evento avverso:

1. contratti commutativi, quelli in cui le prestazioni dovute e attese dalle parti

sono certe e non determinate dal caso. Il compratore è sicuro di ricevere la

proprietà di quell’immobile, e il venditore è sicuro di aver diritto a quel prezzo;

2. contratti aleatori, quelli in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo

particolare e qualificato, cioè come rischio che un evento incerto o ignoto

incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta da una

parte, e attesa dall’altra. Si può parlare di contratti aleatori nelle assicurazioni

perché l’assicuratore non sa se avrà l’obbligo di pagare l’indennità prevista per

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Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.