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GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO

I requisiti del contratto

L’articolo 1325 li chiama i “requisiti” del contratto e sono quattro:

- l’accordo

- la causa

- l’oggetto

- la forma

L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, le quali indicano

gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Ad esempio in una vendita la

prestazione del compratore è il pagamento del prezzo, mentre la corrispettiva

prestazione del venditore è il trasferimento della proprietà della cosa. Qui più che

un’obbligazione, abbiamo un effetto giuridico che si produce indipendentemente dal

comportamento della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un

determinato bene, allora si tende a dire che l’oggetto del contratto è quel bene. In

realtà, l’oggetto del contratto è la prestazione. Un sinonimo di oggetto del contratto è

contenuto del contratto: contenuto di una vendita sono il pagamento del prezzo e il

trasferimento della cosa.

I requisiti dell’oggetto: possibilità e leicità

Il codice nell’articolo 1346 indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che

deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.

Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni

irrealizzabili: sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista tecnico, ed anche

dal punto di vista giuridico.

È possibile l’oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può

benissimo riguardare una cosa che ancora non esiste al momento del contratto, come

ad esempio la vendita di appartamenti la cui costruzione è appena iniziata, salvi i casi

in cui la legge lo vieta (Art.1348).

Il requisito di liceità, significa che il contratto non può prevedere prestazioni

disapprovate dall’ordinamento giuridico.

I criteri dell’illiceità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume

I criteri indicati nell’articolo 1343 indicano i tre parametri: illiceità significa

contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume.

Le norme imperative, limitano la libertà contrattuale delle parti: vietano di fare

determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o

impongono al contratto di avere determinati contenuti. Il loro obbiettivo è proteggere

valori fondamentali o interessi generali. Esse sono dettagliate e specifiche, e

soprattutto permettono di colpire i contratti con il rimedio di nullità in modo mirato e

sicuro. Esistono contratti che meritano la disapprovazione dell’ordinamento

giuridico, ma non risultano contrari a nessuna particolare norma imperativa. A ciò

riparano le categorie dell’ordine

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.
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