M&A:
1- è l’area dei servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di operazioni dall’elevato
contenuto strategico e suscettibili di produrre modifiche strutturali agli assetti societari delle
imprese coinvolte. L’attività si sviluppa attraverso la: ricerca e selezione di partner industriali o
finanziari per l’impresa; raccolta e rielaborazione delle informazioni relative all’impresa obiettivo;
valutazione del capitale economico dell’impresa target; analisi della fattibilità economico-
finanziaria e del grado di coerenza con gli obiettivi dell’impresa cliente; assistenza nella
definizione delle condizioni contrattuali e nella negoziazione; assistenza nella chiusura
dell’operazione.
Corporate restructuring:
2- individua l’attività finalizzata alla ristrutturazione di un’impresa che
attraversa una crisi economica o di liquidità. Le crisi sono risolvibili attraverso il ricorso a
procedure giudiziarie oppure attraverso la stipulazione di accordi stragiudiziali che escludono
l’intervento del tribunale e che coinvolgono le banche di investimento in qualità di advisor.
Possono essere raggruppate in:
• Debt restructuring: hanno come obiettivo la riorganizzazione delle fonti di finanziamento
attraverso la rinegoziazione delle scadenze e dei tassi di interesse, la definizione di nuovi piani
di rimborso, la conversione di parte del debito in equity;
• Asset restructuring: prevedono la cessione di investimenti non strategici e il contemporaneo
potenziamento del core business. La finalità degli interventi sull’attivo è la produzione di liquidità
addizionale rispetto a quella generata dalla gestione ordinaria, al fine di ridurre l’esposizione
debitoria ed elaborare piani di rientro del debito che siano giudicati credibili dai creditori cui si
propone il piano di ristrutturazione.
7.5.1: I profili patrimoniali e reddituali delle banche di investimento
La principale posta dell’attivo è rappresentata dai titoli azionari sottoscritti con finalità di
investimento, classificati in:
• Partecipazioni in imprese controllate: pacchetti azionari di maggioranza o di controllo detenuti in
società non quotate;
• Partecipazioni in società controllate in modo congiunto: si riferiscono a partecipazioni in società
nelle quali è stabilita la condivisione del controllo con altri partecipanti;
• Partecipazioni in società collegate: si tratta di partecipazioni detenute in società che sono
sottoposte a un’influenza notevole;
• Attività finanziarie disponibili per la vendita: si riferiscono a partecipazioni di minoranza,
rappresentative di una quota marginale del capitale sociale, detenute in società quotate e non
quotate.
Il margine di plusvalenze, che incorpora un margine di interesse, rappresenta la componente
reddituale principale ed è composto dagli interessi netti, dai dividendi staccati dai titoli azionari,
dalle plusvalenze realizzate con le dismissioni delle attività finanziarie disponibili per la vendita e
dai profitti/perdite delle partecipazioni. Alla formazione del margine di intermediazione concorre
anche il margine commissionale costituito dalle provvigioni che l’intermediario percepisce come
corrispettivo dell’erogazione dei servizi di consulenza alla clientela corporate.
7.6: Gli elementi fondamentali del contesto normativo
Nell’ordinamento italiano, la prestazione dei servizi e delle attività di investimento è disciplinata
dal TUF, emanato nel 1998 e modificato per il recepimento delle successive direttive comunitarie e
dalla regolamentazione secondaria di Banca d’Italia e CONSOB.
La disciplina dell’accesso al mercato da parte degli intermediari mobiliari prevede che
l’autorizzazione all’esercizio dei sevizi sia rilasciata dalle Autorità competenti previa verifica dei
requisiti prudenziali e organizzativi dettati per ogni categoria di intermediario. Il potere di
SIM,
autorizzare lo svolgimento, da parte di una di uno o più servizi di investimento è attribuito
alla CONSOB che lo esercita, sentita la Banca d’Italia, quando ricorrano le seguenti condizioni:
• La forma deve essere di società per azioni e la denominazione sociale deve comprendere le
parole “società di intermediazione mobiliare”;
• La sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio della Repubblica;
• L’ammontare del capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello indicato dalla Banca
d’Italia;
• Unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, devono essere stati presentati un programma
dell’attività e una relazione sulla struttura organizzativa;
• I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e i titolari di
partecipazioni qualificate devono soddisfare i requisiti di professionalità, indipendenza e
onorabilità.
L’autorizzazione è negata quando non risulti garantita la sana e prudente gestione.
L’ammissione per le imprese di investimento comunitarie richiede che: l’impresa sia già stata
autorizzata a prestare gli stessi servizi nel Paese d’origine; l’Autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione notifichi alla CONSOB l’intenzione della società di operare anche nel territorio
italiano. Le imprese extracomunitarie possono invece esercitare nel nostro Paese servizi di
investimento soltanto dietro espressa autorizzazione della CONSOB.
Qualora si un’impresa italiana a voler operare in Stati dell’UE, deve comunicare la sua intenzione
alla Banca d’Italia. Può anche prestare servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari, previa
autorizzazione della Banca sentita la CONSOB.
Ottenuta l’autorizzazione, i soggetti abilitati devono attenersi a regole sulle modalità di prestazione
di tali servizi: (1) criteri generali di comportamento, (2) norme sulla separazione dei patrimoni dei
clienti (3) regole relative alla disciplina dei contratti.
SGR: L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB. (Stesse condizioni
della SIM). Una volta ottenuta l’autorizzazione devono attenersi a regole di comportamento, tra
cui opera con diligenza e trasparenza nell’interesse degli OICR gestiti, dei partecipanti e
dell’integrità del mercato; organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse anche tra i patrimoni gestiti; assicurare la parità di trattamento; provvedere all’esercizio
dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.
Il TUF identifica le finalità dell’azione di vigilanza: “la tutela degli investitori, la stabilità, la
competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario, nonché la salvaguardia della fiducia
nello stesso e l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria”. La ripartizione delle
competenze tra le Autorità di controllo segue un criterio funzionale.
Alla Banca d’Italia è affidata la tutela del contenimento del rischio, della stabilità patrimoniale e
della sana e prudente gestione degli intermediari autorizzati; alla CONSOB è assegnata la
vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti. Tale scelta permette di
perseguire in modo trasparente gli interessi pubblici loro affidati, senza che si determinino conflitti
tra finalità di pari rilevanza, ma richiede un maggior coordinamento delle loro iniziative.
CAPITOLO 8: L’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
8.1: Le imprese assicurative
L’attività assicurativa consiste nella gestione dei rischi puri e nella trasformazione di rischi
contratto
individuali in frazioni di rischio collettivo. Codice Civile definisce l’assicurazione come “il
col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga rivalere l’assicurato del danno a
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana”. Si distingue tra contratti assicurativi del ramo danni, a copertura dei
rischi puri, e contratti assicurativi del ramo vita, a copertura dei rischi demografici.
- i rischi puri producono conseguenze negative e si trasformano in danno per i soggetti colpiti
- i rischi demografici sono legati a eventi attinenti alla vita umana
8.1.1: L’attività assicurativa e la determinazione dei premi
- L’esercizio dell’attività assicurativa è una prerogativa esclusiva delle compagnie di
assicurazione: solo questi soggetti sono in possesso delle caratteristiche necessarie;
- Le imprese assicurative sono caratterizzate dall’inversione del ciclo produttivo per cui i ricavi
vengono incassati prima del sostenimento dei costi;
- premio puro,
Il inteso come valore attuale atteso (valore attuariale) delle prestazioni dovute
dalla compagnia, è calcolato in base alle seguenti ipotesi (cosiddette basi tecniche):
• Ipotesi statistiche o demografiche: occorre stimare il costo medio di ciascun sinistro e la
frequenza di accadimento, per i rischi puri; prevedere la probabilità di sopravvivenza o di morte
degli individui a una certa data, per i rischi demografici;
• Ipotesi finanziarie: necessario prevedere l’andamento dei tassi di interesse per valutare il
rendimento ottenibile dall’investimento dei premi che dovrà essere riconosciuto agli assicurati
(importanza maggiore nella copertura dei rischi demografici)
Il premio effettivamente pagato dall’assicurato (premio di tariffa) è pari al premio puro più i
caricamenti:
cosiddetti
- caricamento di rischio: l’impresa richiede un margine di sicurezza per garantirsi dall’eventualità
di aver sottostimato l’entità dei danni da pagare;
- caricamento per costi di gestione: l’impresa deve coprire i costi relativi alla struttura di cui si è
dotata;
- caricamento per la remunerazione del capitale proprio: l’impresa deve anche riconoscere un
adeguato rendimento ai propri azionisti.
Nel fissare l’entità dei caricamenti, l’impresa deve gestire il Trade-off tra certezza di raggiungere
l’equilibrio economico e il pericolo di fissare premi di tariffa non competitivi rispetto ai concorrenti.
Nel ramo danni i premi sono pagati annualmente, nel ramo vita il premio può essere pagato in una
sola soluzione o su base periodica.
8.1.2: I prodotti assicurativi
vita
L’assicurazione risponde all’esigenza di coprire le conseguenze economiche derivanti da
eventi legati alla vita umana, ovvero i rischi demografici. Distinguiamo:
• rischio di premorienza:
il l’assicurato intende garantire l’equivalente del suo reddito fu
-
Economia degli intermediari finanziari
-
Economia degli intermediari finanziari
-
Economia degli intermediari finanziari
-
Economia degli intermediari finanziari