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L'imprenditore è una figura che mette in relazione chi domanda beni e consumi e chi tali beni li produce. Nel
linguaggio parlato spesso utilizziamo il termine impresa e azienda come sinonimi. Ma dal punto di vista
giuridico c'è una gran differenza. Il codice civile non dà una definizione di impresa, ma di imprenditore (art.
2082), recitando: " è imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Per professionalmente si intende che viene esercitata
tale attività con continuità, e non occasionalmente. Per attività economica si intende una attività che è in
grado di sostenere i costi con i ricavi (altresì dicesi antieconomica) perseguendo uno scopo di lucro.
L'aggettivo "organizzata" specifica che l'imprenditore deve occuparsi dell'organizzazione delle risorse
dell'azienda, che tradizionalmente sono divise in terra (che nel senso più generale si riferisce a qualsiasi tipo
di materia prima), capitale (beni strumentali, impianti e attrezzature, ma anche licenze e brevetti, ma non
capitale economico) e lavoro (manodopera, "capitale umano"). Il capitale economico non è considerato come
una risorsa in senso stretto. All'art. 2555 l'azienda viene così definita: "l'azienda è il complesso di beni
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Dunque dal punto di vista giuridico, l'impresa è
l'attività svolta dall'imprenditore, mentre l'azienda è l'insieme dei beni, tangibili e intangibili, ossia il mezzo
che l'imprenditore utilizza per svolgere la sua impresa. Viene definito colui che svolge
imprenditore agricolo
una attività di coltivazione e/o allevamento o attività ad esse connesse. È colui il
imprenditore commerciale
quale esercita un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), per essa intendendosi: attività industriale, diretta alla
produzione di beni e servizi, o attività intermediaria nella circolazione dei beni, o attività di trasporto o
attività bancaria o assicurativa oppure altre attività ausiliarie alle precedenti. L'art. 2195 si riferisce a tali
soggetti, definendo per essi l'obbligo di registrarsi al Registro delle Imprese. In relazione alle dimensioni
occorre distinguere tra e che l'art.2083 c.c. individua nel
imprenditore non piccolo piccolo imprenditore,
coltivatore diretto, nell'artigiano e nel piccolo commerciante. Viene definito piccolo imprenditore colui che
possiede una azienda che approssimativamente può essere inquadrata come familiare. Il piccolo
imprenditore è in generale sottoposto a quella che è la disciplina giuridica dell'impresa, ma a differenza
dell'imprenditore non piccolo non è sottoposto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è esonerato dalla
tenuta delle scritture contabili e non è soggetto al fallimento. Poiché l'esercizio dell'impresa è manifestazione
dell'idea creativa dell'imprenditore, il legislatore ha voluto creare un sistema di tutela che garantisse
l'originalità dell'iniziativa economica attraverso il diritto all'esclusiva utilizzazione dei propri caratteri
distintivi: e La ditta è il nome che utilizza l'imprenditore, ed è trasferibile (nel caso di
ditta, insegna marchio.
vendita) e trasmissibile (cessione per eredità), l'insegna individua i locali dove si svolge l’attività di impresa,
e il marchio individua il prodotto. È buona usanza registrare il marchio affinché venga tutelato.
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L'imprenditore può essere individuale o collettivo. Per imprenditore collettivo si intende quell'imprenditore
che esercita l'attività sottoforma di società. Anche queste sono regolamentate dal codice civile. All'art.2247
troviamo scritto: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
comune allo scopo di dividerne gli utili". Il contratto, verbale o scritto, è un atto che regolamenta un accordo
tra due o più persone nell'ambito di privati interessi. Se un piccolo imprenditore o un imprenditore agricolo
sottoscrive una società, assume automaticamente la figura di imprenditore collettivo e diviene soggetto alla
procedura di fallimento (a parte per le S.S., che è l'unica eccezione). Dividiamo le forme societarie in due tipi:
SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI
Società semplice (S.S.) Società a responsabilità limitata (S.R.L.)
Società in nome collettivo (S.N.C.) Società per azioni (S.P.A.)
Società in accomandita semplice (S.A.S.) Società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
Le prime sono caratterizzate dal fatto che le qualità personali del socio sono determinanti nell'economia del
contratto e dalla responsabilità e per le obbligazioni sociali verso terzi. Ciò significa che nel
solidale illimitata
momento in cui la società non adempie ad una obbligazione, il terzo può rivalersi non solo sul patrimonio
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della società, ma anche sul patrimonio personale di ogni singolo socio, ciascuno avente pari responsabilità.
La responsabilità dei soci è comunque una nel senso che i creditori della società
responsabilità sussidiaria,
possono escutere il patrimonio personale dei soci solo dopo aver escusso invano il patrimonio della società
La società di capitali è invece un ente giuridico, e non fisico. Tutte le
(beneficio della preventiva escussione).
società di capitali sono soggetti di diritto, sono persone giuridiche, e la responsabilità che ha la società per le
obbligazioni sociali è limitata al patrimonio dell'ente che rappresenta la società stessa. Terzi possono rivalersi
unicamente sul patrimonio della società. In questo caso è rilevante il conferimento (quota personale) della
partecipazione sociale. Tuttavia i costi per la costituzione di una società di capitali sono molto più alti, ed
essa, insieme a tutte le attività e agli atti stipulati sono nulli se questa non viene registrata entro 20 giorni
dalla costituzione. Inoltre, essendo un ente giuridico a sé stante, necessita di svariati organi.
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La società semplice è una società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli
previsti dall'art. 2247 c.c. per le società in genere. È caratterizzata dalla dell'attività
non commercialità
economica. È l’unica tipologia di società che non può avvalersi del beneficio di preventiva escussione. Una
società in nome collettivo può operare anche non iscrivendosi al Registro delle Imprese, cioè i suoi atti sono
comunque validi. L'atto costitutivo della società è però soggetto all'obbligo di iscrizione, che ha efficacia
Una società non iscritta incorre dunque in sanzioni amministrative. In una S.N.C. si ha una
dichiarativa.
amministrazione disgiuntiva, ossia, sulla carta, tutti i soci sono potenzialmente amministratori. Nella pratica
spesso si sceglie un amministratore principale. La ditta di una società a nome collettivo deve
necessariamente contenere il nome di uno dei soci (es. Scimeca e figli). La società in accomandita semplice si
distingue dalla società in nome collettivo per il fatto che in essa sono presenti due categorie di soci: gli
che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita, e, dunque, non possono compiere
accomandanti,
atti di amministrazione, e gli che invece hanno responsabilità illimitata e solidale per le
accomandatari,
obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società. Per il resto, la sua normativa giuridica è
identica a quella di una S.N.C.
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Come già detto, le società di capitali si caratterizzano per l'importanza che l'elemento patrimoniale assume
nell'organizzazione dell'impresa. La qualità di socio è, in questo caso, liberamente trasferibile e non
comporta modificazioni dell'atto costitutivo. Quest’ultimo ha, per le società di capitali, efficacia costitutiva,
cioè è necessario affinché la società venga costituita, in quanto rappresenta una persona giuridica
indipendente dai soci che la costituiscono. L’organo principale di una società di capitali è l’assemblea dei
soci. Essa è titolare della funzione deliberativa che si esplica nella formazione della volontà sociale, che gli
amministratori dovranno poi eseguire. Si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, con
riferimento alle diverse materie da trattare; i quorum necessari per l