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Estratto del documento

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L'imprenditore è una figura che mette in relazione chi domanda beni e consumi e chi tali beni li produce. Nel

linguaggio parlato spesso utilizziamo il termine impresa e azienda come sinonimi. Ma dal punto di vista

giuridico c'è una gran differenza. Il codice civile non dà una definizione di impresa, ma di imprenditore (art.

2082), recitando: " è imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al

fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Per professionalmente si intende che viene esercitata

tale attività con continuità, e non occasionalmente. Per attività economica si intende una attività che è in

grado di sostenere i costi con i ricavi (altresì dicesi antieconomica) perseguendo uno scopo di lucro.

L'aggettivo "organizzata" specifica che l'imprenditore deve occuparsi dell'organizzazione delle risorse

dell'azienda, che tradizionalmente sono divise in terra (che nel senso più generale si riferisce a qualsiasi tipo

di materia prima), capitale (beni strumentali, impianti e attrezzature, ma anche licenze e brevetti, ma non

capitale economico) e lavoro (manodopera, "capitale umano"). Il capitale economico non è considerato come

una risorsa in senso stretto. All'art. 2555 l'azienda viene così definita: "l'azienda è il complesso di beni

organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Dunque dal punto di vista giuridico, l'impresa è

l'attività svolta dall'imprenditore, mentre l'azienda è l'insieme dei beni, tangibili e intangibili, ossia il mezzo

che l'imprenditore utilizza per svolgere la sua impresa. Viene definito colui che svolge

imprenditore agricolo

una attività di coltivazione e/o allevamento o attività ad esse connesse. È colui il

imprenditore commerciale

quale esercita un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), per essa intendendosi: attività industriale, diretta alla

produzione di beni e servizi, o attività intermediaria nella circolazione dei beni, o attività di trasporto o

attività bancaria o assicurativa oppure altre attività ausiliarie alle precedenti. L'art. 2195 si riferisce a tali

soggetti, definendo per essi l'obbligo di registrarsi al Registro delle Imprese. In relazione alle dimensioni

occorre distinguere tra e che l'art.2083 c.c. individua nel

imprenditore non piccolo piccolo imprenditore,

coltivatore diretto, nell'artigiano e nel piccolo commerciante. Viene definito piccolo imprenditore colui che

possiede una azienda che approssimativamente può essere inquadrata come familiare. Il piccolo

imprenditore è in generale sottoposto a quella che è la disciplina giuridica dell'impresa, ma a differenza

dell'imprenditore non piccolo non è sottoposto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è esonerato dalla

tenuta delle scritture contabili e non è soggetto al fallimento. Poiché l'esercizio dell'impresa è manifestazione

dell'idea creativa dell'imprenditore, il legislatore ha voluto creare un sistema di tutela che garantisse

l'originalità dell'iniziativa economica attraverso il diritto all'esclusiva utilizzazione dei propri caratteri

distintivi: e La ditta è il nome che utilizza l'imprenditore, ed è trasferibile (nel caso di

ditta, insegna marchio.

vendita) e trasmissibile (cessione per eredità), l'insegna individua i locali dove si svolge l’attività di impresa,

e il marchio individua il prodotto. È buona usanza registrare il marchio affinché venga tutelato.

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L'imprenditore può essere individuale o collettivo. Per imprenditore collettivo si intende quell'imprenditore

che esercita l'attività sottoforma di società. Anche queste sono regolamentate dal codice civile. All'art.2247

troviamo scritto: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in

comune allo scopo di dividerne gli utili". Il contratto, verbale o scritto, è un atto che regolamenta un accordo

tra due o più persone nell'ambito di privati interessi. Se un piccolo imprenditore o un imprenditore agricolo

sottoscrive una società, assume automaticamente la figura di imprenditore collettivo e diviene soggetto alla

procedura di fallimento (a parte per le S.S., che è l'unica eccezione). Dividiamo le forme societarie in due tipi:

SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI

Società semplice (S.S.) Società a responsabilità limitata (S.R.L.)

Società in nome collettivo (S.N.C.) Società per azioni (S.P.A.)

Società in accomandita semplice (S.A.S.) Società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)

Le prime sono caratterizzate dal fatto che le qualità personali del socio sono determinanti nell'economia del

contratto e dalla responsabilità e per le obbligazioni sociali verso terzi. Ciò significa che nel

solidale illimitata

momento in cui la società non adempie ad una obbligazione, il terzo può rivalersi non solo sul patrimonio

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della società, ma anche sul patrimonio personale di ogni singolo socio, ciascuno avente pari responsabilità.

La responsabilità dei soci è comunque una nel senso che i creditori della società

responsabilità sussidiaria,

possono escutere il patrimonio personale dei soci solo dopo aver escusso invano il patrimonio della società

La società di capitali è invece un ente giuridico, e non fisico. Tutte le

(beneficio della preventiva escussione).

società di capitali sono soggetti di diritto, sono persone giuridiche, e la responsabilità che ha la società per le

obbligazioni sociali è limitata al patrimonio dell'ente che rappresenta la società stessa. Terzi possono rivalersi

unicamente sul patrimonio della società. In questo caso è rilevante il conferimento (quota personale) della

partecipazione sociale. Tuttavia i costi per la costituzione di una società di capitali sono molto più alti, ed

essa, insieme a tutte le attività e agli atti stipulati sono nulli se questa non viene registrata entro 20 giorni

dalla costituzione. Inoltre, essendo un ente giuridico a sé stante, necessita di svariati organi.

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La società semplice è una società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli

previsti dall'art. 2247 c.c. per le società in genere. È caratterizzata dalla dell'attività

non commercialità

economica. È l’unica tipologia di società che non può avvalersi del beneficio di preventiva escussione. Una

società in nome collettivo può operare anche non iscrivendosi al Registro delle Imprese, cioè i suoi atti sono

comunque validi. L'atto costitutivo della società è però soggetto all'obbligo di iscrizione, che ha efficacia

Una società non iscritta incorre dunque in sanzioni amministrative. In una S.N.C. si ha una

dichiarativa.

amministrazione disgiuntiva, ossia, sulla carta, tutti i soci sono potenzialmente amministratori. Nella pratica

spesso si sceglie un amministratore principale. La ditta di una società a nome collettivo deve

necessariamente contenere il nome di uno dei soci (es. Scimeca e figli). La società in accomandita semplice si

distingue dalla società in nome collettivo per il fatto che in essa sono presenti due categorie di soci: gli

che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita, e, dunque, non possono compiere

accomandanti,

atti di amministrazione, e gli che invece hanno responsabilità illimitata e solidale per le

accomandatari,

obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società. Per il resto, la sua normativa giuridica è

identica a quella di una S.N.C.

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Come già detto, le società di capitali si caratterizzano per l'importanza che l'elemento patrimoniale assume

nell'organizzazione dell'impresa. La qualità di socio è, in questo caso, liberamente trasferibile e non

comporta modificazioni dell'atto costitutivo. Quest’ultimo ha, per le società di capitali, efficacia costitutiva,

cioè è necessario affinché la società venga costituita, in quanto rappresenta una persona giuridica

indipendente dai soci che la costituiscono. L’organo principale di una società di capitali è l’assemblea dei

soci. Essa è titolare della funzione deliberativa che si esplica nella formazione della volontà sociale, che gli

amministratori dovranno poi eseguire. Si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, con

riferimento alle diverse materie da trattare; i quorum necessari per l

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/06 Economia applicata

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RiccardoScimeca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia applicata all'ingegneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Abbate Lorenzo.