I segni distintivi sono elementi peculiari del diritto industriale perché consentono l'individuazione degli
imprenditori, sui segni distintivi, l'imprenditore esercita un diritto di proprietà industriale e riceve una tutela da
parte del c.p.i e dal c.c.; si distinguono in segni:
1. tipici: ditta, insegna e marchi sono tutelati in modo specifico e puntuale dal codice civile.
2. atipici: l'emblema, nome a dominio e altri segni sono tutelati dal codice della proprietà industriale o
da altre norme (come quelle sulla repressione della concorrenza sleale).
All'interno del codice civile non troviamo una precisa definizione, tuttavia la dottrina ritiene che la ditta è il
nome commerciale dell'imprenditore, e contraddistingue l'imprenditore e l'azienda.
E' disciplinata dagli articoli 2563 e seguenti del c.c.
Per quanto riguarda la finalità della ditta, nel tempo sono prevalse due teorie:
1. soggettiva riteneva che la ditta fosse idonea ad individuare la persona dell'imprenditore, colui che
spende il proprio nome sul mercato.
2. oggettiva riteneva che la ditta fosse idonea ad individuare l'azienda intesa come complesso di beni.
La soluzione preferibile è quella che fa un mix di queste due teorie, cioè ritiene che la ditta sia idonea ad
individuare il cosiddetto centro di imputazione complesso, che è costituito sia dalla persona dell'imprenditore,
sia dall'azienda. Nel momento in cui l'azienda viene costituita, questo centro di imputazione complesso è
unito, successivamente è possibile che si scinda, come accade nel caso di trasferimento d'azienda.
L'art 2563 richiede che la ditta debba contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, questo è un
requisito minimo a pena di nullità, la motivazione principale per cui la ditta debba contenere tali indicazioni,
risieda nel fatto che l'imprenditore spende il proprio nome sul mercato per essere individuato e per essere
tutelato. Si ritiene che con la notorietà, avviene il processo di oggettivizzazione della ditta, ovvero quel
fenomeno secondo il quale una ditta, alla nascita contraddistingue ed identifica l'imprenditore,
successivamente perderà questo collegamento con l'imprenditore e acquisterà un collegamento più diretto
con l'azienda. Ad esempio una ditta nasce come Salumi di G. Esposito, con il tempo e la notorietà, questa
ditta verrà collegata con ciò che l'azienda fa e non più alla persona dell'imprenditore.
Parliamo di ditta regolare, quando la ditta contiene il cognome o la sigla dell'imprenditore.
Parliamo di ditte di fantasia, quando contengono nomi di fantasia, queste sono ammesse purché
contengano il cognome o la sigla dell'imprenditore. Il cognome o la sigla non devono appartenere
necessariamente all'imprenditore che in quel momento esercita l'attività d'impresa, perché oltre alle:
1. ditte originarie che sono quelle ditte in cui il cognome o la sigla dell'imprenditore, coincide con
l'imprenditore che esercita l'attività, abbiamo anche le
2. ditte derivate che sono quelle ditte in cui il cognome o la sigla dell'imprenditore non corrisponde con
l'imprenditore che sta esercitando l'attività. Ciò è lecito perché con il trasferimento d'azienda, la ditta
può passare con l'azienda. La convenienza nell'usare una ditta conosciuta con un nome che non
corrisponde con l'imprenditore che sta esercitando l'attività sta nella possibilità di sfruttare la
notorietà rispetto ai concorrenti e la conoscenza con i fornitori, non sono rilevanti i rapporti con i
consumatori, i quali sono più interessati al marchio che alla ditta.
In seguito a trasferimento d'azienda, la ditta può essere ceduta o meno, qualora venga ceduta, si ha anche
scissione del centro di imputazione complesso, in tal caso, si ritiene che la funzione della ditta sia quella di
garantire una sorta di continuità, non più con l'imprenditore ma con l'azienda, per consentire una forma di
tutela con i concorrenti e con i fornitori.
La disciplina della ditta è meno severa rispetto alla disciplina del marchio, perché il pubblico di riferimento
della ditta non è rappresentato dai consumatori, ma dalla cerchia imprenditoriale in generale, non solo i
concorrenti, e si presume che la cerchia imprenditoriale sia un pubblico più attento.
Ogni volta che parliamo di imprenditore ci riferiamo all'imprenditore persona fisica e all'imprenditore persona
giuridica, quindi ogni volta che parliamo di impresa parliamo anche di società; nelle società non abbiamo la
ditta ma la ragione sociale per le società di persone e la denominazione sociale per le società di capitali.
La ragione sociale e la denominazione sociale sono disciplinate dalle norme del diritto societario, per
esempio, la norma sulle società in accomandita semplice, impone che nella ragione sociale ci sia il nome di
almeno uno degli accomandatari, la norma sulle società per azioni, impone che nella denominazione sociale
sia indicato s.p.a.; inoltre l'art.2567c.c. aggiunge che anche per la ragione sociale e per la denominazione
sociale si applica l'obbligo di differenziazione previsto dall'art.2564 c.c. il quale recita: quando la ditta è
uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per
il luogo in cui questa è esercitata, deve essere modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
I requisiti della ditta sono:
1. la liceità: la ditta non deve contenere parole che siano contrarie alla legge, all'ordine pubblico, al
buon costume e non deve contenere indicazioni che siano ingannevoli circa le caratteristiche
dell'impresa. Ad esempio non è possibile fare una ditta Cashmere di Lucia Esposito, anche se non è
un indicazione diretta a raggiungere i consumatori, comunque è idonea a trarre in inganno i fornitori.
2. la capacità distintiva: è un requisito tipico di tutti i segni distintivi, rappresenta quelle caratteristiche
di originalità che consentono al pubblico di riferimento di distinguerlo da altri analoghi. La disciplina
della ditta è meno severa rispetto alla disciplina del marchio, perché il pubblico di riferimento della
ditta non è rappresentato dai consumatori, ma dalla cerchia imprenditoriale in generale, non solo i
concorrenti, e si presume che la cerchia imprenditoriale sia un pubblico più attento, quindi richiede
una capacità distintiva più debole. Si ammettono anche ditte inespressive, banali, a volte
confondibili, ad esempio se esiste la ditta Gennaro Esposito, è possibile creare anche la ditta
G.Esposito. Inoltre alcune ditte, alla nascita sono prive di capacità distintiva, l'acquistano con l'uso.
Ad esempio Banco di Napoli nasce priva di capacità distintiva.
3. la novità è il requisito più importante della ditta, insieme alla liceità deve esserci sempre, perché la
capacità distintiva si può acquistare in un secondo momento e in caso di azienda ceduta o di ditta
derivata, il requisito della verità non sarà rispettato, si parlerà di una mera verità storica.
La ditta deve essere nuova rispetto alle altre ditte precedentemente utilizzate nello stesso settore
merceologico e nello stesso ambito territoriale per evitare confondibilità. Sono lecite sia due ditte
identiche che operano nello stesso territorio ma riferite a settori merceologici diversi, sia due ditte
identiche riferite allo stesso settore merceologico che operano però in ambiti territoriali diversi.
E' possibile registrare un marchio che sia al contempo la ditta, ma è necessario che si tratti della stessa
azienda, ciò avviene ad esempio per Benetton, Gucci, Fendi; infatti l'art.22 c.p.i. precisa che non è possibile
registrare una ditta che sia uguale o simile a un marchio utilizzato da un altro imprenditore, per lo stesso
profilo merceologico e lo stesso profilo territoriale, per evitare confondibilità. Per quanto riguarda l'ambito
territoriale, bisogna considerare tutto il mercato di sbocco, non solo il luogo in cui l'impresa esercita
l'attività, ma anche il luogo in cui viene effettuata la distribuzione, la promozione, la pubblicità; addirittura la
giurisprudenza ha aggiunto che bisogna considerare anche il mercato di sbocco potenziale ma è necessaria
una concreta potenzialità, ovvero se diffondo i miei prodotti in Campania, e ci sono concrete possibilità che li
possa diffondere anche in Basilicata, anche questa sarà compresa nel mercato di sbocco e quindi sarà
rilevante in tema di confondibilità fra ditte.
L'art.2564 c.c., impone l'obbligo di differenziazione, il quale prevede che quando la ditta è uguale o simile a
quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui
questa è esercitata (quindi può creare confusione sia nell'ambito merceologico che nell'ambito territoriale),
sussiste per il secondo che ha utilizzato la ditta uguale o simile, un obbligo di modificare o integrare la ditta
con indicazioni idonee a differenziarla.
In caso di confusione, deve essere applicata l'inibitoria attenuata, in quanto l'art.2564 disciplina
specificamente la ditta, e quindi in qualità di norma speciale prevale sull'articolo 2598 comma 1 essendo una
norma generale, fermo restando che sarà possibile cumulare le tutele.
Ai fini della confondibilità, bisogna fare riferimento al cuore della ditta, il quale è rappresentato dalle parole
chiavi, non sempre corrisponde con il nome, cognome o sigla dell'imprenditore, ad esempio se c'è una ditta
che si chiama Antichi Sapori di Francesco Esposito e c'è un'altra ditta che si chiama Francesco Esposito, il
cuore della prima ditta sarà Antichi Sapori.
Il diritto alla ditta è un diritto all'uso esclusivo, l'acquisto di tale diritto avviene con l'utilizzo concreto, seguito
dalla notorietà qualificata che è correlata con la capacità distintiva. La notorietà si ha quando quella ditta o
quel segno distintivo è percepito come distinto da parte del pubblico di riferimento. Ovviamente l'uso
determina anche l'ampiezza della tutela, se la ditta viene utilizzata su tutto il territorio nazionale, la tutela
coprirà tutto il territorio, se viene utilizzata solo in Campania, la tutela coprirà solo l'ambito regionale.
La ditta deve tener conto anche dell'obbligo di differenziazione, nel conflitto fra due imprenditori,
prevale l'imprenditore che ha registrato per primo la ditta nel registro delle imprese, tuttavia un imprenditore
che utilizzava effettivamente e concretamente una ditta senza registrazione prevale su imprenditore che
registra la stessa ditta, se riesce a dimostrare che i concorrenti lo conoscono, che intrattiene relazioni di
affari con i fornitori, e la mala fede del registrante (difficile da dimostrare, nel diritto industriale in alcuni casi il
legislatore soccorre prevedendo la presunzione della mala fede, non in questo caso, perché il nostro
ordinamento vuole tutelare chi adempie agli oneri formali).
Estinzione del diritto. Il diritto alla ditta, si estingue quando:
1. non viene più utilizzata
2. quando viene meno la notorietà, quando tra il pubblico di riferimento (fornitori, concorrenti) si sia
perso il ricordo di quella ditta.
Quando sussistono questi 2 elementi, la ditta sarà libera e un altro imprenditore potrà appropriarsene.
Trasferimento della ditta. La ditta non può essere trasferita senza l'azienda (l'azienda può essere trasferita
senza la ditta), la ditta può essere trasferita solo unitamente all'azienda o unitamente ad un ramo di essa,
per ramo di azienda si intende un ramo che sia idoneo a svolgere un'attività.
Nel trasferimento per atto tra vivi, la ditta passa all'acquirente solo se esplicitamente menzionato, se il
contratto di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, non dice nulla, la ditta rimane all'alienante, questo è il
cosiddetto modello legale, trova attuazione se non è diversamente pattuito.
Nel trasferimento per mortis causa, quindi per successione testamentaria, la ditta si trasferisce in assenza
di volontà testamentaria ovvero se il testamento non dice nulla o manca perché l'erede è un figlio.
Per l'insegna non c'è una definizione all'interno del codice, né una disciplina specifica, c'è una norma di
rinvio all'art.2564 comma 1; anche per l'insegna è previsto un obbligo di differenziazione, in caso di utilizzo di
insegna
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Diritto commerciale - ditta, insegna e marchio
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Opere - Disciplina
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Disciplina empirica
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Disciplina Antitrust