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La disciplina delle donazioni Pag. 1
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Donazioni

Atti di liberalità.vd classificazione negozi giuridici, vd modus come elemento accidentale del

negozio giuridico.​ Inizialmente la donazione non era un atto,ma si esprimeva in termini di

​ ​

causa

, veniva considerata una causa di un negozio astratto (​ mancipatio, in iure cessio

), ma

poteva essere causa negoziale anche per atti che servivano per costituire obbligazioni

​ ​

astratte (​ stipulatio

) oppure per estinguere un’obbligazione (​ acceptilatio

). ​ ​

Con riferimento a queste diverse tipologie di atti, si distingue tra donazioni in dando

➢ ​ ​ ​

(atti traslativi della proprietà effetti reali), donazioni in obligando (effetto

⇒ ​

obbligatorio su colui che giurava di stipulare una trasmissione di proprietà), donazioni

​ ​

in liberando (remissione del debito con spirito di liberalità= intento di effettuare una

donazione in favore del debitore effetto estintivo di obbligazioni).

​ ​ ​ ​

Nel 204 ac Lex Cincia la quale prevedeva il divieto delle cosiddette donazioni ultra modum

= oltre misura.Erano escluse le persone che fossero parenti entro il sesto grado personae

exceptae. ​

Rientrava tra le​ leges imperfectae (divieto non trovava nè sanzione nè atto invalido).

➢ ​

Ad essa diede una forma di attuazione solo il pretore il quale concesse l’exceptio

➢ ​

legis cinciae a favore del donante che avesse inteso in un primo momento effettuare

una donazione ultra modum (in dando oppure in obligando, quindi non avesse

adempiuto) in favore di un donatario salvo poi constatare che aveva collaborato alla

trasgressione del disposto della lex cinciae e quindi avesse bloccato il trasferimento

di proprietà.

Al di fuori di questo caso non vi erano possibilità per il donante di revocare la

➢ ​ ​

donazione​ la lex cinciae è una​ lex imperfecta

.

In età classica si stabilì che con la morte del donante la donazione non poteva più

➢ ​

essere revocabile il donatario poteva opporre la replicatio doli alla exceptio legis

cinciae. ​

​ ​ ​

Donazioni revocabili = imperfectae. Donazioni non più revocabili escluse dalla lex

​ ​

cincia o parte della eccezione = perfectae. ​

1) La donazione successivamente diventa un atto negoziale in forma scritta con

Costantino, fu qualificata contractus e si riconobbe l’effetto di trasferire la proprietà (in

deroga alla definizione per cui i contratti hanno solo effetti obbligatori)⇒ effetti reali.

a) Furono prescritte formalità donazione perfectae se erano state adempiute

le​ formalità prescritte.

2) In età postclassica e la cosa verrà poi confermata da giustiniano carattere causale

del negozio di donazione.​ Le donazioni come atto causale coincidevano con le

donazioni in dando

.Tornò ad esigere la traditio per il passaggio di proprietà.

Erano vietate le donazioni tra coniugi​ , l’origine del divieto nasce a livello consuetudinario

​ ​

lo si fa risalire ai mores = no origine legislativa,si riconduce ai matrimoni sine manu

, si

voleva evitare che a fronte di un caso della donna che non passa nella linea agnatizia del

marito ci fosse uno spostamento patrimoniale.Un’interpretazione giurisprudenziale fece in

modo di calibrare questo divieto ai diversi contesti.​ Senatoconsulto oratio antoninii =

conferma delle donazioni tra coniugi per le quali il donante non avesse mostrato in vita di

non mutare voluntatem.

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.