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Donazioni
Atti di liberalità.vd classificazione negozi giuridici, vd modus come elemento accidentale del
negozio giuridico. Inizialmente la donazione non era un atto,ma si esprimeva in termini di
causa
, veniva considerata una causa di un negozio astratto ( mancipatio, in iure cessio
), ma
poteva essere causa negoziale anche per atti che servivano per costituire obbligazioni
astratte ( stipulatio
) oppure per estinguere un’obbligazione ( acceptilatio
).
Con riferimento a queste diverse tipologie di atti, si distingue tra donazioni in dando
➢
(atti traslativi della proprietà effetti reali), donazioni in obligando (effetto
⇒
obbligatorio su colui che giurava di stipulare una trasmissione di proprietà), donazioni
in liberando (remissione del debito con spirito di liberalità= intento di effettuare una
donazione in favore del debitore effetto estintivo di obbligazioni).
⇒
Nel 204 ac Lex Cincia la quale prevedeva il divieto delle cosiddette donazioni ultra modum
= oltre misura.Erano escluse le persone che fossero parenti entro il sesto grado personae
⇒
exceptae.
Rientrava tra le leges imperfectae (divieto non trovava nè sanzione nè atto invalido).
➢
Ad essa diede una forma di attuazione solo il pretore il quale concesse l’exceptio
➢
legis cinciae a favore del donante che avesse inteso in un primo momento effettuare
una donazione ultra modum (in dando oppure in obligando, quindi non avesse
adempiuto) in favore di un donatario salvo poi constatare che aveva collaborato alla
trasgressione del disposto della lex cinciae e quindi avesse bloccato il trasferimento
di proprietà.
Al di fuori di questo caso non vi erano possibilità per il donante di revocare la
➢
donazione la lex cinciae è una lex imperfecta
.
⇒
In età classica si stabilì che con la morte del donante la donazione non poteva più
➢
essere revocabile il donatario poteva opporre la replicatio doli alla exceptio legis
⇒
cinciae.
Donazioni revocabili = imperfectae. Donazioni non più revocabili escluse dalla lex
⇒
cincia o parte della eccezione = perfectae.
1) La donazione successivamente diventa un atto negoziale in forma scritta con
Costantino, fu qualificata contractus e si riconobbe l’effetto di trasferire la proprietà (in
deroga alla definizione per cui i contratti hanno solo effetti obbligatori)⇒ effetti reali.
a) Furono prescritte formalità donazione perfectae se erano state adempiute
⇒
le formalità prescritte.
2) In età postclassica e la cosa verrà poi confermata da giustiniano carattere causale
⇒
del negozio di donazione. Le donazioni come atto causale coincidevano con le
donazioni in dando
.Tornò ad esigere la traditio per il passaggio di proprietà.
Erano vietate le donazioni tra coniugi , l’origine del divieto nasce a livello consuetudinario
lo si fa risalire ai mores = no origine legislativa,si riconduce ai matrimoni sine manu
, si
⇒
voleva evitare che a fronte di un caso della donna che non passa nella linea agnatizia del
marito ci fosse uno spostamento patrimoniale.Un’interpretazione giurisprudenziale fece in
modo di calibrare questo divieto ai diversi contesti. Senatoconsulto oratio antoninii =
conferma delle donazioni tra coniugi per le quali il donante non avesse mostrato in vita di
non mutare voluntatem.