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Donazioni e atti di liberalità

Classificazione dei negozi giuridici

Le donazioni sono considerate atti di liberalità. Inizialmente, la donazione non era vista come un atto, ma si esprimeva in termini di causa. Veniva considerata una causa di un negozio astratto, come mancipatio e in iure cessio, ma poteva essere causa negoziale anche per atti che servivano per costituire obbligazioni astratte, come stipulatio, oppure per estinguere un’obbligazione, come acceptilatio.

Tipologie di donazioni

Con riferimento a queste diverse tipologie di atti, si distingue tra:

  • Donazioni in dando: Atti traslativi della proprietà con effetti reali.
  • Donazioni in obligando: Effetto obbligatorio su colui che giurava di stipulare una trasmissione di proprietà.
  • Donazioni in liberando: Remissione del debito con spirito di liberalità, ossia l'intento di effettuare una donazione in favore del debitore con effetto estintivo di obbligazioni.

Lex Cincia

Nel 204 a.C., la Lex Cincia prevedeva il divieto delle cosiddette donazioni ultra modum, ovvero oltre misura. Erano escluse le persone che fossero parenti entro il sesto grado, le personae exceptae. Questa legge rientrava tra le leges imperfectae, il cui divieto non trovava né sanzione né dichiarazione di invalidità dell'atto.

Ad essa diede una forma di attuazione solo il pretore, il quale concesse l’exceptio legis cinciae a favore del donante che avesse inizialmente inteso effettuare una donazione ultra modum, in dando oppure in obligando. Se il donante avesse poi constatato che il donatario aveva collaborato alla trasgressione del disposto della Lex Cincia, poteva bloccare il trasferimento di proprietà. Al di fuori di questo caso, non vi erano possibilità per il donante di revocare la donazione.

In età classica si stabilì che, con la morte del donante, la donazione non poteva più essere revocabile. Il donatario poteva opporre la replicatio doli alla exceptio legis cinciae. Le donazioni revocabili erano considerate imperfectae, mentre quelle non più revocabili, escluse dalla Lex Cincia o parte della eccezione, erano perfectae.

Donazioni in epoca successiva

Successivamente, la donazione divenne un atto negoziale in forma scritta con Costantino, qualificata come contractus, e si riconobbe l’effetto di trasferire la proprietà, in deroga alla definizione per cui i contratti hanno solo effetti obbligatori, acquisendo effetti reali. Furono prescritte formalità specifiche per la validità del contratto.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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