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I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: LA DISTINZIONE TRA VIZI DI LEGITTIMITÀ E VIZI DI
MERITO 132
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fi fi fi fi fi i vizi di
I vizi degli atti amministrativi vengono distinti in due grandi tipologie:
legittimità e i vizi di merito. I primi indicano l'insieme degli stati patologici
determinati dal contrasto di un atto amministrativo con le regole e/o i principi giuridici
per lo stesso dettati da una o più fonti del diritto.
I vizi di merito possono veri carsi a prescindere dalla conformità o meno dell'atto a
regole e principi giuridici, perché derivano dalla violazione di criteri di opportunità,
convenienza e buona amministrazione nella cura degli interessi pubblici riguardano
atti discrezionali
pertanto solo gli e, salvo alcune eccezioni (art. 7, comma 1, l. TAR),
non sono soggetti a sindacato giurisdizionale; tutava possono essere emendati
dall'amministrazione di propria iniziativa (mediane un atto di revoca) oppure su istanza
degli interessati.
La linea di demarcazione tra vizi di legittimità e vizi di merito si assottiglia se si estende
l'ambito delle regole giuridiche che devono informare l'attività discrezionale
dell'amministrazione; l'art. 1, comma 1, l.p.a., ad esempio, avendo elevato a principi
guida dell'azione amministrativa i criteri di economicità ed ef cacia, ha ridotto lo
spazio riservato al merito amministrativo, dal momento che il rispetto di tali criteri da
parte dell'amministrazione può essere veri cato dal giudice.
I VIZI DI LEGITTIMITÀ; LE CATEGORIE TRADIZIONALI: VIOLAZIONE DI LEGGE,
INCOMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE
Il nostro ordinamento, mancando di una nozione legislativa di atto amministrativo, non
contiene norme che ne regolano espressamente i presupposti di legittimità.
Di conseguenza, l'invalidità di un atto amministrativo non può essere derivata, in
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negativo, dalla mancanza di tali presupposti, è stata speci cata più che altro in via
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interpretativa prendendo le mosse dalle scarne e ormai superate indicazioni contenute
ail
nella 1. n. 5992/1889. Tale legge modi cava la struttura e le funzioni del Consiglio di
gm
Stato, istituendo una nuova sezione (la IV), alla quale attribuiva una competenza
diversa da quella consultiva assegnata alle tre sezioni già esistenti, ovvero la
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competenza a decidere i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per
es
violazione di legge contro atti o provvedimenti amministrativi.
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In seguito, questa formulazione è stata esattamente riprodotta da altre disposizioni
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legislative (art. 26 t.u.c.s. e art. 2, lett. b, l. TAR).
Su di essa si è consolidata una tradizione dottrinale e giurisprudenziale ultracentenaria
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che ha fatto corrispondere all'incompetenza, all'eccesso di potere e alla violazione di
tin
legge altrettante categorie generali di vizi di legittimità degli atti amministrativi.
ar
Tuttavia tali categorie non rispondono a criteri rigorosi di classi cazione e questo
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rende dif cile tracciare una netta separazione tra le stesse e una vera e propria
reciproca autonomia;
L’eccesso di potere ha svolto un ruolo importante per la tutela del singolo contro gli
atti amministrativi viziati è stata utilizzata dai giudici per elaborare alcuni dei più
signi cativi principi generali che vincolano l'attività delle pubbliche amministrazioni.
Ciò nonostante, alla triade dei vizi di origine ottocentesca ha inspiegabilmente reso
rinnovato omaggio il legislatore nel 2005, con l'introduzione dell’art. 21-octies nella 133
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l.p.a., e nel 2010, con l'emanazione del codice del processo amministrativo (art. 29
c.p.a.).
I VIZI DI LEGITTIMITÀ FORMALE vizi di legittimità
Più utile della tripartizione appena ricordata è la distinzione tra
formale e sostanziale.
Già nota ad altri ordinamenti, compreso quello comunitario, nonché ad una parte della
dottrina e giurisprudenza italiane, tale distinzione dal 2005 è ormai espressamente
presupposta anche da una norma legislativa, l'art. 21-octies, comma 2, l.p.a..
La locuzione legittimità/ illegittimità formale indica la conformità/difformità dell'atto
amministrativo alle regole che ne disciplinano il venire in essere e, dunque, alla
maggior parte delle norme sul procedimento e a quelle (poche) sulla forma attraverso
la quale si deve manifestare la volontà dell'amministrazione.
Nella tripartizione tradizionale violazioni di questo genere si collocano nella categoria
violazione di legge,
della correntemente intesa come vizio che ricopre uno spazio
residuale rispetto all'incompetenza e all'eccesso di potere; questi ultimi, peraltro,
vizi di legittimità,
come con gurano anch'essi una violazione di legge, nel più ampio
signi cato di trasgressione di regole o principi giuridici ricavabili da una o più fonti del
diritto, di derivazione nazionale o comunitaria, che l'amministrazione è tenuta ad
osservare nell'adozione di un atto amministrativo.
L'autonomia del vizio di violazione di legge, pertanto, è stata tradizionalmente
nell'inosservanza di norme giuridiche puntuali,
identi cata come quelle che
disciplinano il procedimento e la forma. A ben guardare, però, norme puntuali sono
om
anche quelle che regolano la competenza; come quelle sulla forma e il procedimento,
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inoltre, anche tali norme riguardano in venire in essere dell'atto amministrativo.
ail
Alcuni ordinamenti, come quello tedesco, le collocano perciò nell'ambito della
gm
legittimità formale. In Italia, invece, l'opinione che esclude tale collocazione è
maggioritaria ed è prevalsa anche in sede di stesura dell'art. 21-octies l.p.a.
e@
all' incompetenza relativa,
Quanto la sua rilevanza sostanziale viene affermata
es poteri di tipo autoritario,
soprattutto quando si è di fronte a in quanto ritenuta
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espressione del principio di tipicità degli atti amministrativi; negli altri casi se ne
am
sostiene un'interpretazione meno rigorosa che si concili il più possibile con le esigenze
di essibilità degli assetti organizzativi, per meglio assicurare il buon andamento
it
ar
dell'amministrazione.
tin
Sembra paci co, invece, che tra i vizi di legittimità formale rientri l’omessa
ar motivazione,
esternazione della richiesta dall'art. 3, comma 1, 1p.a.
m
Si tratta però esclusivamente delle ipotesi in cui l'amministrazione non espliciti, nel
provvedimento nale, le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;
tali ragioni devono comunque essere esistenti e suf cienti, versandosi altrimenti in un
vizio di legittimità sostanziale.
I VIZI DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE 134
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La legittimità sostanziale si riferisce al contenuto dispositivo dell'atto, che deve essere
conforme alle leggi esistenti e ai principi giuridici codi cati o comunque generalmente
riconosciuti.
Il contenuto del provvedimento, innanzitutto, deve costituire la manifestazione di un
potere che le norme effettivamente attribuiscono all'amministrazione. Sarà perciò
(sostanzialmente) illegittimo l'atto che proviene da un organo che difetta in modo
assoluto della titolarità del potere giuridico di emanarlo. Questa patologia, alla quale si
fa riferimento con le espressioni incompetenza assoluta o anche carenza di potere, si
veri ca quando si esercita un potere del tutto inesistente nell'ordinamento giuridico o
anche quando si usa un potere esistente, ma attribuito ad un organo appartenente,
dal punto di vista organizzativo, ad un'amministrazione del tutto estranea a quella in
cui si colloca l'organo che ha adottato l'atto (il rettore di una università ordina la
demolizione di un manufatto abusivo; un consiglio comunale approva un'opera
pubblica ubicata in un altro comune). l'atto è (sostanzialmente)
Secondo l'opinione che, come ricordato, prevale in Italia,
illegittimo anche quando è viziato da incompetenza relativa, ossia nelle ipotesi
in cui l'organo che lo ha assunto non è titolare del potere di provvedere, ma
appartiene, dal punto di vista organizzativo, alla stessa amministrazione nella quale si
colloca l'organo cui sarebbe spettata, per materia, per territorio o per grado, la
competenza ad emanarlo (ad es., un permesso edilizio rilasciato invece che dal
dirigente o responsabile del competente uf cio comunale, ex art. 13, comma 1, t.u.e.,
dal dirigente dell'uf cio servizi sociali).
Oltre che dall'organo al quale compete, il potere deve essere esercitato osservando le
om
speci che norme e i principi generali che lo riguardano.
.c
Sarà perciò (sostanzialmente) illegittimo l'atto che non rispetta regole puntuali, come
ail
quelle che ne subordinano l'adozione a determinati presupposti di fatto (ad es.,
gm
l'esistenza o la prevista realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per il
rilascio del permesso di costruire ex art. 12, comma 2, t.u.e.) o di diritto (ad es., la
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dichiarazione di pubblica utilità di un'opera per l'adozione del decreto di
es
espropriazione ex art. 8, lett. b, t.u.e.p.u.). La collocazione nella tripartizione
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tradizionale di tali casi ha creato problemi di delimitazione tra i vizi di violazione di
am
legge e di eccesso di potere.
Quest'ultimo, tuttavia, ha costituito soprattutto una sacca di contenimento di forme di
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ar
illegittimità (sostanziale) derivanti dalla violazione dei principi generali che devono
tin
informare l'attività amministrativa, non ancora codi cati e/o generalmente riconosciuti
ar
nel 1889, quando la categoria dell'eccesso di potere fu inserita nella tripartizione
m
tradizionale.
Dopo un primo breve periodo in cui ad essa è stato assegnato il signi cato ristretto di
straripamento di potere, la giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato, l'ha
di sviamento di potere.
intesa nel senso, più ampio,
Nella sua forma tipica esso consiste nell'esercizio di un potere per un ne diverso da
quello per cui è stato attribuito: l'amministrazione, ad esempio, adotta un atto con cui
impone il vincolo di bene storico-artistico ad una biblioteca privata, per assicurare la
fruizione collettiva dei libri come strumento di diffusione della cultura; lo scopo 135
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perseguito non è quello cui è preordinato l'esercizio del potere di vincolare il bene