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La gerarchia dei diritti umani e la loro tutela

La gerarchia dei diritti umani fa parte dei grossi violation o crimini internazionali. Nell'ambito della tutela dei diritti umani dobbiamo distinguere:

  • La tutela dei diritti umani in tempo di pace
  • La tutela dei diritti umani in tempo di guerra

L'opera di codificazione dei diritti umani è da rimandare al '900 perché principalmente entrava nel potere degli stati. Con l'inizio del '900 e la II Guerra Mondiale si sviluppa un'attività giurisprudenziale pattizia che mette sempre in discussione il diritto a fare la guerra (ius ad bellum). Si mette in discussione lo ius ad bellum (ius in bello) come strumento di risoluzione del contenzioso tra gli Stati.

La guerra secondo Clausewitz non è altro che il prolungamento del diritto con mezzi bellici. Ma nel '900 si inizia a parlare e si sviluppa lo ius contra bellum e si usa l'art 2 "divieto tassativo di ricorrere alla forza armata come strumento di risoluzione delle controversie". Si afferma

Il diritto di fare la guerra, allo stesso con la consapevolezza della nostra società non si può non prendere atto che violazioni a questo principio si potranno sempre verificare. Per questa ragione si sviluppa il diritto internazionale umanitario, ovvero quella branca del diritto internazionale che disciplina la tutela dei diritti umani in tempo di pace e in tempo di guerra. Tieni a mente: Risoluzioni 3314 del 1974 e 2625 del '70 dell'assemblea generale delle UN.

Le fonti pattizie dei diritti internazionale umanitario riguardano le principali norme del diritto internazionale. Primo tra tutti abbiamo la Carta di San Francisco e cioè la carta delle NU che risale al 1945 ed è stata adottata ancora prima che finisse la II WW (perché viene approvato nell'estate del '45 ed entra in vigore nell'autunno del '45).

Ci sono alcuni articoli importanti:

  • Art. 1: le finalità delle NU sono il garantire la pace (assenza di guerra) e la
  • sicurezza (tutela della sovranità degli stati) degli Stati.- Art 2 paragrafi 2-3-6-7 : individuano il divieto tassativo al ricorso della forza armata; obbligo di ricorso giudiziario delle controversie; obbligo di non ingerenze negli affari dello stato.Natan Sharanski afferma che aver vincolato l'URSS all'atto unico di Helsinki ha una ricaduta a livello internazionale perché l'URSS si trovava esposta costantemente a denunce di violazioni internazionali. Questo aveva ricadute in ambito economico internazionale, perché il rispetto delle norme in ambito internazionale porta aperture in ambito economico e il non rispetto porta invece a chiusure.- Artt. 55 e 56 : introducono l'impegno di tutti gli stati membri delle nazioni unite ad agire collettivamente o individualmente per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo.- Capitolo VII dello Statuto delle NU : disciplina la legittimità del ricorso alla forza armata da parte

    Della società internazionale. Quindi riguarda tutto il blocco normativo che disciplina l'eccezione al ricorso alle forze armate. La violazione di pace, sicurezza e diritti umani possono portare ad intervenire e ad interrompere il principio secondo cui non bisogna ricorrere alla guerra. Il capo VII individua competenze: Art. 24 dà competenza esclusiva alla società internazionale dell'uso della forza armata che deve essere finalizzato per mantenere la pace, la sicurezza e diritti umani. L'art. 24 si declina negli artt. 39, 40, 41, 42 che indicano gli strumenti a disposizione della comunità internazionale per far cessare le violazioni dei diritti umani. L'art. 41 prevede che a fronte di conclamate violazioni dei diritti umani, la società internazionale ha l'obbligo di utilizzare misure coercitive non implicanti l'uso della forza (es. sanzioni di carattere economico che si articolano nel blocco alle vie navali e aeroportuali e l'embargo).

    Il blocco è uno strumento a tutti gli effetti che rientra nelle fattispecie di azioni di guerra e questo determina la chiusura dello spazio terrestre, aereo e marittimo di quello stato [vedi blocco della marina militare britannica nei confronti della marina militare germanica durante la I W]. L'embargo vuol dire chiusura commerciale con quel determinato paese a livello generalista e non nei confronti di un settore in particolare. L'embargo è stato l'elemento che si è visto essere il più funzionante. Un altro elemento, oltre quello di queste due sanzioni è quello della condanna morale di uno stato per una serie di crimini). L'art. 42 prevede che il Consiglio di Sicurezza possa disporre a fronte di gravi attentati ai diritti umani alla pace e alla sicurezza l'utilizzazione delle forze armate attraverso missioni di peace enforcement e missioni di peacekeeping. Questi presuppongono necessariamente il consenso di tutti i membri.

    permanenti (si può imporre il diritto di veto).

    Missioni di peace enforcement: instaurazione della pace. Qui le forze intervengono durante un conflitto in corso attraverso regole di ingaggio e lo fanno per far cessare qualsiasi attentato alla pace, alla sicurezza e ai diritti umani.

    Missioni di peace keeping: qui scendono in campo i caschi blu (membri delle forze armate degli stati che fanno parte dell'ONU). Sono forze armate subordinate alla catena di controllo dipendente al vertice del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza invita i paesi contraenti forze armate che sono vincolate nel perseguimento degli obiettivi della risoluzione, ma hanno la piena autonomia procedurale e gestionale nell'attività bellica che rientra nella competenza degli stati che mettono a disposizioni le forze armate. Operate al fine del mantenimento della pace, e non prevedono operazioni militari sul campo. Non comportano quindi operazioni di combattimento nell'atto della

    tutela dei diritti umani. L'attività di peacekeeping è un'attività di interposizione che presuppone che l'attività bellica sia in uno stato armistiziale. Le operazioni di peacekeeping hanno quindi solo lo status quo di garantire una non violazione dei diritti umani. Art. 43 e seguenti: I paesi membri dello Statuto delle Nazioni Unite mettono a disposizione forze armate del proprio paese finalizzate alla creazione di una forza armata delle Nazioni Unite autonoma e indipendente dalla catena di comando e controllo dei singoli paesi. Quindi la messa a disposizione delle forze armate avrebbe determinato la sottoposizione delle forze armate al potere politico-decisionale delle Nazioni Unite. Si sarebbe dovuto quindi creare un vertice direttivo delle forze armate ONU che rispondesse esclusivamente al Consiglio di Sicurezza e al Segretariato generale, ma ciò non è mai accaduto. Dall'art. 43 al 47 quindi non si sono attuati. Ne deriva che

    Il Consiglio di Sicurezza procede con risoluzioni delega, mancando forze armate dell'ONU a cui dare precisi ordini operativi per il perseguimento di operazioni militari. Risoluzioni delega: invita paesi membri ad organizzarsi in coalizioni per il perseguimento di obiettivi per risoluzioni che prevedono l'intervento militare; attraverso questo modello si costituiscono coalizioni quindi per il perseguimento degli obiettivi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la coalizione viene ad essere composta dalle forze armate degli stati che partecipano alla missione incluse all'interno di uno Stato maggiore interforze (con un referente "esterno" alle Nazioni Unite) che gode di autonomia nella decisione delle regole di ingaggio purché ciò avvenga nel perseguimento degli obiettivi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

    Lezione 3

    Le altre forme di ricorso legittimo all'uso della forza armata per la tutela dei diritti umani accanto all'art.

    42:un'altra eccezione al divieto all'uso della forza armata nella risoluzione delle controversie tra Stati che rientra tra le fonti di diritto consuetudinario è la legittima difesa, art. 51. L'art. 51 afferma il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva da parte di un soggetto di diritto internazionale; stato o organizzazioni internazionali, laddove abbia avuto luogo un attacco armato in forma di aggressione fin tanto che il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per far cessare l'aggressione stessa. Diritto naturale: la legittima difesa rientra nelle fonti di diritto consuetudinario. Diritto consuetudinario: la ripetizione costante nel tempo di una condotta che si ritiene moralmente e giuridicamente doverosa. È un diritto naturale di difesa individuale o collettiva (collettiva es. NATO) a fronte di un attacco armato in forma di aggressione (attacco armato illecito) a rispondere con l'uso delle armi fin tanto che ilConsiglio di Sicurezza non sia intervenuto con le misure necessarie a far cessare tale aggressione. Il diritto di difesa deve essere proporzionato al ripristino dello status quo ante. La definizione di attacco armato è fornita da due risoluzioni: risoluzione 3314 del '74 e 2625 del '70 definiscono l'attacco armato. La risoluzione 3314 del '74 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite individua una serie di condotte che definiscono l'aggressione: invasione o attacco militare del territorio di uno stato straniero da parte delle forze armate di un altro stato, occupazione anche temporanea di una porzione di territorio di uno stato straniero, annessione di parte del territorio di uno stato straniero con l'uso della forza armata, bombardamento o impiego di sistemi d'arma sul territorio straniero di uno stato che provengano dal territorio di un altro stato, il blocco navale o blocco delle coste e vie di comunicazione di uno stato e quindi il blocco fisico.

    Le vie di accesso ad uno stato sovrano per ottenere la cessazione totale di attività di scambio, di rifornimento ecc., utilizzazione delle forze armate stanziate sul territorio di uno stato terzo al fine di permettere l'aggressione nei confronti uno stato straniero (es. Bielorussia nella guerra russo-ucraina). L'aggressione è prevista anche laddove vi sia l'utilizzazione da parte di uno stato di gruppi armati irregolari, bande armate, mercenari, forze armate prive di strumenti identificativi o di catena di controllo e comando riconducibile allo stato a cui appartengono.

    Altre ipotesi di liceità di azioni di intervento militari che rientrano nelle eccezioni dell'art. 2: un intervento armato da parte di uno Stato è legittimo laddove sia richiesto o con il consenso dello Stato che lo subisce, ovvero forme di trattate di alleanza militari. Nell'ambito dei conflitti armati internazionali

Dettagli
A.A. 2023-2024
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carloalberto.abruzzo01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.