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Diritto Umanitario - Galantini

Esame: da 5 a 10 domande a risposta aperta, di una decina di righe

Lezione 1

Diritto internazionale umanitario è una branca del diritto internazionale ed è

strettamente connesso al diritto dei conflitti armati. Questo è una delle varie

declinazioni del diritto internazionale con particolare riferimento della tutela dei

diritti umani. Il processo di profonda interazione a livello delle discipline

internazionalistiche, economiche e militari, dalla II WW ha sempre più

privilegiato la tutela dei diritti umani come strumento di disciplina delle stesse

relazioni internazionali.

Dopo la II WW il superamento diviene di particolare importanza.

Natan Sharansky rispetto al crollo del modello totalitario sovietico afferma che

più della concorrenza economica-militare occidentale rispetto al modello

sovietico, ha prodotto effetti l’Atto unico di Helsinki del 1975. Un trattato che è

dedicato alla promozione e tutela dei diritti umani, che vede l’adesione anche

di paesi di non evidente costituzione democratica, come l’Unione Sovietica che

vi aderì comportando il rispetto dello stesso, permettendo a livello

internazionale l’apertura della questione dei dissidenti e del diritto di pensiero,

manifestazione all’interno di un modello chiuso come quello sovietico rispetto

alla piattaforma internazionalistica che si basa su due principi: il primato della

rule of law e il primato del pluralismo democratico.

Secondo Cassese questo processo di riconoscimento di questi due fondamenti

sono i pilastri della piattaforma giuridica internazionale.

Rule of law (Stato di diritto): primato dei diritti della persona, cioè lo Stato,

soggetto sovrano per eccellenza, insieme alle organizzazioni internazionali

hanno il dovere di riconoscere che ogni cittadino è titolare di una serie di diritti

per il solo fatto di essere una persona umana. Si tratta di superare il primato

assoluto della sovranità degli stati nella disciplina dei rapporti tra potere

politico e cittadino nell’ambito della piattaforma giuridica internazionale.

Ricorda: art. 2 Carta ONU le controversie tra le parti, tra Stati, devono essere

risolte tramite il ricorso a strumenti pacifici (divieto all’uso della forza armata).

Il diritto internazionale umanitario dal 45’ in poi, ha permesso l’irruzione dei

diritti umani nella disciplina delle relazioni internazionali mettendo

progressivamente in discussione la sovranità assoluta degli Stati. Infatti, al par.

7 dell’art. 2 si stabilisce il primato della sovranità degli Stati con l’eccezione per

ragioni inerenti gravi violazioni dei diritti umani, e si vengono a stabilire doveri

della comunità internazionale rispetto alla violazione o alla minaccia nei

confronti dei diritti umani. Per la prima volta nelle relazioni internazionali si

riconosce che soggetti terzi sovranazionali, in questo caso le Nazioni unite,

possono mettere in discussione il principio assoluto della totale indipendenza di

ogni Stato nei processi decisionali interni e nell’applicazione delle norme

rispetto ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali della persona. Si delinea

una rivoluzione nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali della

persona.

Già prima della promulgazione della Carta di San Francisco si era preso atto

che un processo di evoluzione delle relazioni internazionali che mantenesse

intatto il ruolo di primazia degli Stati sovrani impediva il possibile sviluppo di

una piattaforma giuridica condivisa in grado da mantenere e garantire gli

obiettivi dell’art. 1 dello Statuto delle Nazioni Unite (art. 1: gli obiettivi dello

Statuto sono pace, sicurezza, tutela dei diritti umani, cooperazione pacifica a

livello internazionale).

N.B.: sovranità è il potere politico decisionale per eccellenza, funzione

legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Il potere sovrano se non avesse

riconosciuto a necessità di avviare un percorso internazionale attraverso una

serie di clausole compromissorie non sarebbe stato in grado di reggere alle

sfide della conflittualità politica, sociale, militare ecc. come nel caso della IIGM.

Cassese dice che è innegabile questa piattaforma giuridica che qualifica i

pilastri della società politica secondo il primato della rule of law e del modello

democratico che siano il frutto di un’evoluzione del pensiero occidentale. I

diritti umani divengono pilastro normativo delle relazioni internazionali.

Nell’ambito del diritto internazionale oggi gli Stati sono affiancati ad un modello

che è quello delle Nazioni Unite a cui hanno aderito, e quindi connessi ad un

sistema giuridico internazionalistico che vincola le parti al rispetto in primis di

tutte le discipline e normative in materia di diritti umani. Quello che rileva è la

centralità della tutela dei ditti umani e quindi del diritto internazionale

umanitario come condizione fondamentale per la realizzazione e sottoscrizione

di trattati di diritto internazionale, da cui deriva una serie di norme principi,

fonti, tutela giurisdizionale a livello internazionale e modelli e sistemi di

perseguimento dei crimini contro i diritti umani, legittimazione del ricorso alla

forza armata. Il processo decisionale ha come fulcro principale i parametri di

Copenaghen per l’UE, l’art. 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, le

Convenzioni di Ginevra , la Dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo , che sono l’esoscheletro in cui operano tutti i trattati in materia

economica, del lavoro, della cooperazione ecc.

SI parla di Cogenza dei diritti umani in qualsiasi ambito. Si parla di promozione

e tutela dei diritti umani.

L’art. 2 dice che eccezionalmente la sovranità degli stati possa essere limitata

se questa lede i diritti umani. Ci sono anche una serie di trattati in cui la tutela

dei diritti umani sia una conditio sine qua non delle relazioni internazionali.

La finalità principale presente nello Statuto d’Europa è la tutela dei diritti

umani. A seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, la Russia è Stata

espulsa dal consesso del Consiglio d’Europa a causa della violazione dei diritti

umani fondamentali riconosciuta dal Consiglio d’Europa stessa.

Ad oggi tutti gli stati hanno aderito al modello delle UN per la tutela dei diritti

umani. Quindi il sistema giuridico internazionalistico vincola le parti IN PRIMIS a

tutta una serie di diritti umani.

La tutela dei diritti umani è qualcosa di trasversale a tutte le organizzazioni

internazionali.

Quello che vogliamo sottolineare è la tutela dei diritti umani e del

pluripartitismo come conditio sine qua non per le relazioni internazionali e per

le organizzazioni internazionali.

La legittimazione del ricorso alla forza armata è basata sulla valutazione del

primato giuridico della centralità della persona umana nello sviluppo di

relazioni internazionali e sovranazionali.

Lezione 2

In questo avvio di terzo millennio la posizione delle relazioni internazionali in

materia dei diritti umani è quanto mai frastagliata.

Il riconoscimento dei diritti delle persone, presuppone che le azioni politiche

siano in subordine rispetto ai diritti e non devono avere l’arroganza (come nei

regimi totalitari, autoritari) di concedere questi diritti. rule of law

Il libro bianco della Cina del 2019 ribalta il principio della del primato

del diritto (concedere diritti agli individui in quanto persone) che viene

subordinato al diritto della rule by law (quindi succede la cosa detta sui regimi

totalitari).

I diritti umani sono diritti cogenti e sono concetti di diritto giusnaturalista e non

gius-positivista.

Nel diritto romano c’erano già fonti consuetudinarie (i diritti umani rientravano

tra i diritti consuetudinari cogenti) e pattizie.

I diritti cogenti (inderogabili) sono alla base di tutta la normativa pattizia dei

diritti umani.

I diritti cogenti sopravvivono anche a modifiche relative a norme pattizie.

Il diritto nasce sostanzialmente nelle leggi del trivio e quindi nasce da riflessioni

di carattere etico (individua i principi valoriali della condotta umano: ciò che è

giusto o sbagliato; bene o male).

Diritti umani che appartengono ad ogni singolo individuo senza distinzioni di

razza, lingua, etnia, sesso o genere per il solo fatto di essere esseri umani.

L’articolo 2 paragrafo 7 che fa riferimento alla non ingerenza negli affari dello

stato, fatta salvo per salvaguardare i diritti umani, viene impugnato dalla Cina

e dice invece che i diritti umani devono essere decisione dello stato e devono

scaturire da esso.

C’è un’evidente discrasia tra la piattaforma giuridica dei diritti umani e le linee

di condotta di alcuni paesi che sono gli autentici enemies del diritto

internazionale. La repubblica popolare cinese viene considerata come

potenziale enemy. Questo perché la posizione politico giurisdizionale cinese in

materia dei diritti umani è antitetica rispetto alla piattaforma internazionalista

(che è sì di stampo occidentale, ma che ad oggi è quanto di meglio la comunità

internazionale abbia saputo riconoscere in termini di salvaguardia dei diritti

umani).

Oggi c’è la tendente discrasia del multilateralismo di trovare una piattaforma

comune nei principi fondamentali condivisi e viceversa.

Diritti umani individuali

Sono quelli che fanno riferimento secondo la classica consolidata sinossi

giuridica ai diritti civili e politici. Questi sono quelli che si sono affermati per

primi basti pensare ad esempio alla Magna Carta.

Diritti umani collettivi

Poi abbiamo diritti secondari che sono quelli sociali e collettivi che dipendono

dalla società in cui si vive perché non è possibile pensare l’uomo scollegato dal

posto in cui vive.

Abbiamo una gerarchia dei diritti umani?

Sì abbiamo una categoria di diritti appartenenti allo ius cogens che sono al

vertice della tutela degli stessi e questi non potranno mai essere disattesi o

violati. Questi sono esattamente i crimina iuris gentium (crimi di guerra,

razzismo, genocidi). Quindi questi crimini sono materia della Corte

Internazionale Penale. L’opera di cristallizzazione a livello giuridico parte dal

processo di Norimberga. Da qui in poi viene giustificata l’ingerenza giuridica

nella sovranità degli stati.

La gerarchia dei diritti umani fa parte dei gross violation o crimini

internazionali.

Nell’ambito della tutela dei diritti umani dobbiamo distinguere:

- La tutela dei diritti umani in tempo di pace

- La tutela dei diritti umani in tempo di guerra

L’opera di codificazione dei diritti umani è da rimandare al ‘900 perché prima

rientrava nel potere degli stati. Con l’inizio del ‘900 e la II WW si sviluppa

un’attività giurisprudenziale pattizia che mette sempre in discussione il diritto a

fare la guerra (ius ad bellum).

Si mette in discussione lo ius ad bellum (ius in bello) come strumento di

risoluzione del contenzioso tra gli Stati.

La guerra secondo Clausevtiz non è altro che il prolungamento del diritto con

mezzi bellici. Ma nel ‘900 si inizia a parlare e si sviluppa lo ius contra bellum e

si usa l’art 2 “divieto tassativo di ricorrere alla forza armata come strumento di

risoluzione delle controversie”.

Si afferma il diritto di fare la guerra, allo stesso con la consapevolezza della

nostra società non si può non prendere atto che violazioni a questo principio si

potranno sempre verificare. Per questa ragione si sviluppa il diritto

internazionale umanitario, ovvero quella branca del diritto internazionale che

disciplina la tutela dei diritti umani in tempo di pace e in tempo di guerra.

Tieni a mente: Risoluzioni 3314 del 1974 e 2625 del ’70 dell’assemblea

generale delle UN.

Le fonti pattizie dei diritti internazionale umanitario

Riguarda le principali norme del diritto internazionale.

Primo tra tutti abbiamo la Carta di San Francisco e cioè la carta delle NU che

risale al 1945 ed è stata adottata ancora prima che finisse la II WW (perché

viene approvato nell’estate del ’45 ed entra in vigore nell’autunno del ’45).

Ci sono alcuni articoli importanti:

- Art. 1

: le finalità delle NU sono il garantire la pace (assenza di guerra) e

la sicurezza (tutela della sovranità degli stati) degli Stati.

- Art 2 paragrafi 2-3-6-7 : individuano il divieto tassativo al ricorso della

forza armata; obbligo di ricorso giudiziario delle controversie; obbligo di

non ingerenze negli affari dello stato.

Natan Sharanski afferma che aver vincolato l’URSS all’atto unico di Helsinki ha

una ricaduta a livello internazionale perché l’URSS si trovava esposta

costantemente a denunce di violazioni internazionali. Questo aveva ricadute in

ambito economico internazionale, perché il rispetto delle norme in ambito

internazionale porta aperture in ambito economico e il non rispetto porta

invece a chiusure.

- Artt. 55 e 56 : introducono l’impegno di tutti gli stati membri delle

nazioni unite ad agire collettivamente o individualmente per promuovere

il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo.

- Capitolo VII dello Statuto delle NU : disciplina la legittimità del ricorso

alla forza armata da parte della società internazionale. Quindi riguarda

tutto il blocco normativo che disciplina l’eccezione al ricorso alle forze

armate. La violazione di pace, sicurezza e diritti umani possono portare

ad intervenire e ad interrompere il principio secondo cui non bisogna

ricorrere alla guerra. Il capo VII individua competenze: Art. 24 dà

competenza esclusiva alla società internazionale dell’uso della forza

armata che deve essere finalizzato per mantenere la pace, la sicurezza e

diritti umani. L’art. 24 si declina negli artt. 39, 40, 41, 42 che indicano

gli strumenti a disposizione della comunità internazionale per far cessare

le violazioni dei diritti umani. L’art. 41 prevede che a fronte di

conclamate violazioni dei diritti umani, la società internazionale ha

l’obbligo di utilizzare misure coercitive non implicanti l’uso della forza (es.

sanzioni di carattere economico che si articolano nel blocco alle vie

navali e aeroportuali e l’embargo. Il blocco è uno strumento a tutti gli

effetti che rientra nelle fattispecie di azioni di guerra e questo determina

la chiusura dello spazio terrestre, aereo e marittimo di quello stato [vedi

blocco della marina militare britannica nei confronti della marina militare

germanica durante la I W]. L’embargo vuol dire chiusura commerciale

con quel determinato paese a livello generalista e non nei confronti di un

settore in particolare. L’embargo è stato l’elemento che si è visto essere

il più funzionante. Un altro elemento, oltre quello di queste due sanzioni è

quello della condanna morale di uno stato per una serie di crimini).

L’art. 42 prevede che il Consiglio di Sicurezza possa disporre a fronte di

gravi attentati ai diritti umani alla pace e alla sicurezza l’utilizzazione delle

forze armate attraverso missioni di peace enforcement e missioni di peace

keeping. Questi presuppongono necessariamente il consenso di tutti i

membri permanenti (si può imporre il diritto di veto).

- Missioni di peace enforcement : instaurazione della pa

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carloalberto.abruzzo01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.
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