Diritto Umanitario - Galantini
Esame: da 5 a 10 domande a risposta aperta, di una decina di righe
Lezione 1
Diritto internazionale umanitario è una branca del diritto internazionale ed è
strettamente connesso al diritto dei conflitti armati. Questo è una delle varie
declinazioni del diritto internazionale con particolare riferimento della tutela dei
diritti umani. Il processo di profonda interazione a livello delle discipline
internazionalistiche, economiche e militari, dalla II WW ha sempre più
privilegiato la tutela dei diritti umani come strumento di disciplina delle stesse
relazioni internazionali.
Dopo la II WW il superamento diviene di particolare importanza.
Natan Sharansky rispetto al crollo del modello totalitario sovietico afferma che
più della concorrenza economica-militare occidentale rispetto al modello
sovietico, ha prodotto effetti l’Atto unico di Helsinki del 1975. Un trattato che è
dedicato alla promozione e tutela dei diritti umani, che vede l’adesione anche
di paesi di non evidente costituzione democratica, come l’Unione Sovietica che
vi aderì comportando il rispetto dello stesso, permettendo a livello
internazionale l’apertura della questione dei dissidenti e del diritto di pensiero,
manifestazione all’interno di un modello chiuso come quello sovietico rispetto
alla piattaforma internazionalistica che si basa su due principi: il primato della
rule of law e il primato del pluralismo democratico.
Secondo Cassese questo processo di riconoscimento di questi due fondamenti
sono i pilastri della piattaforma giuridica internazionale.
Rule of law (Stato di diritto): primato dei diritti della persona, cioè lo Stato,
soggetto sovrano per eccellenza, insieme alle organizzazioni internazionali
hanno il dovere di riconoscere che ogni cittadino è titolare di una serie di diritti
per il solo fatto di essere una persona umana. Si tratta di superare il primato
assoluto della sovranità degli stati nella disciplina dei rapporti tra potere
politico e cittadino nell’ambito della piattaforma giuridica internazionale.
Ricorda: art. 2 Carta ONU le controversie tra le parti, tra Stati, devono essere
risolte tramite il ricorso a strumenti pacifici (divieto all’uso della forza armata).
Il diritto internazionale umanitario dal 45’ in poi, ha permesso l’irruzione dei
diritti umani nella disciplina delle relazioni internazionali mettendo
progressivamente in discussione la sovranità assoluta degli Stati. Infatti, al par.
7 dell’art. 2 si stabilisce il primato della sovranità degli Stati con l’eccezione per
ragioni inerenti gravi violazioni dei diritti umani, e si vengono a stabilire doveri
della comunità internazionale rispetto alla violazione o alla minaccia nei
confronti dei diritti umani. Per la prima volta nelle relazioni internazionali si
riconosce che soggetti terzi sovranazionali, in questo caso le Nazioni unite,
possono mettere in discussione il principio assoluto della totale indipendenza di
ogni Stato nei processi decisionali interni e nell’applicazione delle norme
rispetto ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali della persona. Si delinea
una rivoluzione nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali della
persona.
Già prima della promulgazione della Carta di San Francisco si era preso atto
che un processo di evoluzione delle relazioni internazionali che mantenesse
intatto il ruolo di primazia degli Stati sovrani impediva il possibile sviluppo di
una piattaforma giuridica condivisa in grado da mantenere e garantire gli
obiettivi dell’art. 1 dello Statuto delle Nazioni Unite (art. 1: gli obiettivi dello
Statuto sono pace, sicurezza, tutela dei diritti umani, cooperazione pacifica a
livello internazionale).
N.B.: sovranità è il potere politico decisionale per eccellenza, funzione
legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Il potere sovrano se non avesse
riconosciuto a necessità di avviare un percorso internazionale attraverso una
serie di clausole compromissorie non sarebbe stato in grado di reggere alle
sfide della conflittualità politica, sociale, militare ecc. come nel caso della IIGM.
Cassese dice che è innegabile questa piattaforma giuridica che qualifica i
pilastri della società politica secondo il primato della rule of law e del modello
democratico che siano il frutto di un’evoluzione del pensiero occidentale. I
diritti umani divengono pilastro normativo delle relazioni internazionali.
Nell’ambito del diritto internazionale oggi gli Stati sono affiancati ad un modello
che è quello delle Nazioni Unite a cui hanno aderito, e quindi connessi ad un
sistema giuridico internazionalistico che vincola le parti al rispetto in primis di
tutte le discipline e normative in materia di diritti umani. Quello che rileva è la
centralità della tutela dei ditti umani e quindi del diritto internazionale
umanitario come condizione fondamentale per la realizzazione e sottoscrizione
di trattati di diritto internazionale, da cui deriva una serie di norme principi,
fonti, tutela giurisdizionale a livello internazionale e modelli e sistemi di
perseguimento dei crimini contro i diritti umani, legittimazione del ricorso alla
forza armata. Il processo decisionale ha come fulcro principale i parametri di
Copenaghen per l’UE, l’art. 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, le
Convenzioni di Ginevra , la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo , che sono l’esoscheletro in cui operano tutti i trattati in materia
economica, del lavoro, della cooperazione ecc.
SI parla di Cogenza dei diritti umani in qualsiasi ambito. Si parla di promozione
e tutela dei diritti umani.
L’art. 2 dice che eccezionalmente la sovranità degli stati possa essere limitata
se questa lede i diritti umani. Ci sono anche una serie di trattati in cui la tutela
dei diritti umani sia una conditio sine qua non delle relazioni internazionali.
La finalità principale presente nello Statuto d’Europa è la tutela dei diritti
umani. A seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, la Russia è Stata
espulsa dal consesso del Consiglio d’Europa a causa della violazione dei diritti
umani fondamentali riconosciuta dal Consiglio d’Europa stessa.
Ad oggi tutti gli stati hanno aderito al modello delle UN per la tutela dei diritti
umani. Quindi il sistema giuridico internazionalistico vincola le parti IN PRIMIS a
tutta una serie di diritti umani.
La tutela dei diritti umani è qualcosa di trasversale a tutte le organizzazioni
internazionali.
Quello che vogliamo sottolineare è la tutela dei diritti umani e del
pluripartitismo come conditio sine qua non per le relazioni internazionali e per
le organizzazioni internazionali.
La legittimazione del ricorso alla forza armata è basata sulla valutazione del
primato giuridico della centralità della persona umana nello sviluppo di
relazioni internazionali e sovranazionali.
Lezione 2
In questo avvio di terzo millennio la posizione delle relazioni internazionali in
materia dei diritti umani è quanto mai frastagliata.
Il riconoscimento dei diritti delle persone, presuppone che le azioni politiche
siano in subordine rispetto ai diritti e non devono avere l’arroganza (come nei
regimi totalitari, autoritari) di concedere questi diritti. rule of law
Il libro bianco della Cina del 2019 ribalta il principio della del primato
del diritto (concedere diritti agli individui in quanto persone) che viene
subordinato al diritto della rule by law (quindi succede la cosa detta sui regimi
totalitari).
I diritti umani sono diritti cogenti e sono concetti di diritto giusnaturalista e non
gius-positivista.
Nel diritto romano c’erano già fonti consuetudinarie (i diritti umani rientravano
tra i diritti consuetudinari cogenti) e pattizie.
I diritti cogenti (inderogabili) sono alla base di tutta la normativa pattizia dei
diritti umani.
I diritti cogenti sopravvivono anche a modifiche relative a norme pattizie.
Il diritto nasce sostanzialmente nelle leggi del trivio e quindi nasce da riflessioni
di carattere etico (individua i principi valoriali della condotta umano: ciò che è
giusto o sbagliato; bene o male).
Diritti umani che appartengono ad ogni singolo individuo senza distinzioni di
razza, lingua, etnia, sesso o genere per il solo fatto di essere esseri umani.
L’articolo 2 paragrafo 7 che fa riferimento alla non ingerenza negli affari dello
stato, fatta salvo per salvaguardare i diritti umani, viene impugnato dalla Cina
e dice invece che i diritti umani devono essere decisione dello stato e devono
scaturire da esso.
C’è un’evidente discrasia tra la piattaforma giuridica dei diritti umani e le linee
di condotta di alcuni paesi che sono gli autentici enemies del diritto
internazionale. La repubblica popolare cinese viene considerata come
potenziale enemy. Questo perché la posizione politico giurisdizionale cinese in
materia dei diritti umani è antitetica rispetto alla piattaforma internazionalista
(che è sì di stampo occidentale, ma che ad oggi è quanto di meglio la comunità
internazionale abbia saputo riconoscere in termini di salvaguardia dei diritti
umani).
Oggi c’è la tendente discrasia del multilateralismo di trovare una piattaforma
comune nei principi fondamentali condivisi e viceversa.
Diritti umani individuali
Sono quelli che fanno riferimento secondo la classica consolidata sinossi
giuridica ai diritti civili e politici. Questi sono quelli che si sono affermati per
primi basti pensare ad esempio alla Magna Carta.
Diritti umani collettivi
Poi abbiamo diritti secondari che sono quelli sociali e collettivi che dipendono
dalla società in cui si vive perché non è possibile pensare l’uomo scollegato dal
posto in cui vive.
Abbiamo una gerarchia dei diritti umani?
Sì abbiamo una categoria di diritti appartenenti allo ius cogens che sono al
vertice della tutela degli stessi e questi non potranno mai essere disattesi o
violati. Questi sono esattamente i crimina iuris gentium (crimi di guerra,
razzismo, genocidi). Quindi questi crimini sono materia della Corte
Internazionale Penale. L’opera di cristallizzazione a livello giuridico parte dal
processo di Norimberga. Da qui in poi viene giustificata l’ingerenza giuridica
nella sovranità degli stati.
La gerarchia dei diritti umani fa parte dei gross violation o crimini
internazionali.
Nell’ambito della tutela dei diritti umani dobbiamo distinguere:
- La tutela dei diritti umani in tempo di pace
- La tutela dei diritti umani in tempo di guerra
L’opera di codificazione dei diritti umani è da rimandare al ‘900 perché prima
rientrava nel potere degli stati. Con l’inizio del ‘900 e la II WW si sviluppa
un’attività giurisprudenziale pattizia che mette sempre in discussione il diritto a
fare la guerra (ius ad bellum).
Si mette in discussione lo ius ad bellum (ius in bello) come strumento di
risoluzione del contenzioso tra gli Stati.
La guerra secondo Clausevtiz non è altro che il prolungamento del diritto con
mezzi bellici. Ma nel ‘900 si inizia a parlare e si sviluppa lo ius contra bellum e
si usa l’art 2 “divieto tassativo di ricorrere alla forza armata come strumento di
risoluzione delle controversie”.
Si afferma il diritto di fare la guerra, allo stesso con la consapevolezza della
nostra società non si può non prendere atto che violazioni a questo principio si
potranno sempre verificare. Per questa ragione si sviluppa il diritto
internazionale umanitario, ovvero quella branca del diritto internazionale che
disciplina la tutela dei diritti umani in tempo di pace e in tempo di guerra.
Tieni a mente: Risoluzioni 3314 del 1974 e 2625 del ’70 dell’assemblea
generale delle UN.
Le fonti pattizie dei diritti internazionale umanitario
Riguarda le principali norme del diritto internazionale.
Primo tra tutti abbiamo la Carta di San Francisco e cioè la carta delle NU che
risale al 1945 ed è stata adottata ancora prima che finisse la II WW (perché
viene approvato nell’estate del ’45 ed entra in vigore nell’autunno del ’45).
Ci sono alcuni articoli importanti:
- Art. 1
: le finalità delle NU sono il garantire la pace (assenza di guerra) e
la sicurezza (tutela della sovranità degli stati) degli Stati.
- Art 2 paragrafi 2-3-6-7 : individuano il divieto tassativo al ricorso della
forza armata; obbligo di ricorso giudiziario delle controversie; obbligo di
non ingerenze negli affari dello stato.
Natan Sharanski afferma che aver vincolato l’URSS all’atto unico di Helsinki ha
una ricaduta a livello internazionale perché l’URSS si trovava esposta
costantemente a denunce di violazioni internazionali. Questo aveva ricadute in
ambito economico internazionale, perché il rispetto delle norme in ambito
internazionale porta aperture in ambito economico e il non rispetto porta
invece a chiusure.
- Artt. 55 e 56 : introducono l’impegno di tutti gli stati membri delle
nazioni unite ad agire collettivamente o individualmente per promuovere
il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo.
- Capitolo VII dello Statuto delle NU : disciplina la legittimità del ricorso
alla forza armata da parte della società internazionale. Quindi riguarda
tutto il blocco normativo che disciplina l’eccezione al ricorso alle forze
armate. La violazione di pace, sicurezza e diritti umani possono portare
ad intervenire e ad interrompere il principio secondo cui non bisogna
ricorrere alla guerra. Il capo VII individua competenze: Art. 24 dà
competenza esclusiva alla società internazionale dell’uso della forza
armata che deve essere finalizzato per mantenere la pace, la sicurezza e
diritti umani. L’art. 24 si declina negli artt. 39, 40, 41, 42 che indicano
gli strumenti a disposizione della comunità internazionale per far cessare
le violazioni dei diritti umani. L’art. 41 prevede che a fronte di
conclamate violazioni dei diritti umani, la società internazionale ha
l’obbligo di utilizzare misure coercitive non implicanti l’uso della forza (es.
sanzioni di carattere economico che si articolano nel blocco alle vie
navali e aeroportuali e l’embargo. Il blocco è uno strumento a tutti gli
effetti che rientra nelle fattispecie di azioni di guerra e questo determina
la chiusura dello spazio terrestre, aereo e marittimo di quello stato [vedi
blocco della marina militare britannica nei confronti della marina militare
germanica durante la I W]. L’embargo vuol dire chiusura commerciale
con quel determinato paese a livello generalista e non nei confronti di un
settore in particolare. L’embargo è stato l’elemento che si è visto essere
il più funzionante. Un altro elemento, oltre quello di queste due sanzioni è
quello della condanna morale di uno stato per una serie di crimini).
L’art. 42 prevede che il Consiglio di Sicurezza possa disporre a fronte di
gravi attentati ai diritti umani alla pace e alla sicurezza l’utilizzazione delle
forze armate attraverso missioni di peace enforcement e missioni di peace
keeping. Questi presuppongono necessariamente il consenso di tutti i
membri permanenti (si può imporre il diritto di veto).
- Missioni di peace enforcement : instaurazione della pa
-
diritto umanitario
-
Diritto internazionale + internazionale umanitario
-
Appunti di Diritto Internazionale Umanitario
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Diritto Internazionale