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Diritto internazionale umanitario

Il diritto umanitario e i conflitti armati

Il diritto umanitario è il diritto dei conflitti armati. Il Primo Protocollo di Ginevra, all’articolo 82, prevede le figure dei consiglieri giuridici nelle forze armate. Ci sono ufficiali che tengono dei corsi per essere consiglieri giuridici, i quali affiancano i comandanti e offrono le loro prestazioni come docenti presso tutti i gradi inferiori. Questo articolo identifica una categoria di soggetti ben precisa.

L'articolo 83 è relativo alla diffusione della conoscenza di queste figure: ne viene incoraggiato lo studio, da parte della popolazione civile, in modo tale che le convenzioni siano conosciute tanto dalle forze armate quanto dalla popolazione civile stessa.

Nella conflittualità contemporanea, non per forza tra soggetti statali, si capisce l’importanza di rendere la popolazione civile cosciente di questa materia: a inizio novecento, infatti, le vittime della guerra erano civili solo per il 10%, mentre alla fine del secolo per il 90%.

Rapporto tra guerra e diritto

Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce parte speciale del diritto internazionale stesso, ed è relativo a questo rapporto. In particolare, il diritto internazionale prende in considerazione la guerra sotto due profili:

  • Ius ad bellum: caso in cui uno stato può muovere guerra ad un altro. Disciplina dell’uso della forza, nella sua legittimità;
  • Ius in bello: norme che pongono dei limiti all’esercizio della violenza bellica.

Non è più tanto un problema di guerra giusta, non si parla più di guerra, ma di conflitto armato, soprattutto in Italia, per motivi di pudicizia lessicale; tale termine non appare nel mondo anglosassone, dove si parla più pragmaticamente di “war”.

La guerra viene concepita come una discontinuità al tempo di pace. Tra gli stati intercorrono delle relazioni, tra le quali ve ne è una che si chiama “rapporto di belligeranza”. Le ostilità una volta iniziavano con l’ufficiale dichiarazione di guerra e finivano con un trattato di pace: questa modalità ora è scomparsa, perché la guerra, almeno ufficialmente, è ripudiata a livello internazionale (la nostra stessa Costituzione recita, all’articolo 11, che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...]”). Già la Seconda Guerra Mondiale è finita senza trattato di pace.

La guerra, da sempre, è stata considerata come corollario della sovranità, e lo stato riteneva la guerra espressione delle sue illimitate prerogative. Oggi, la guerra non è più monopolio dello stato sovrano, ed anzi l’ordine sovrano è elastico, minacciato e frammentato.

Cosa ha indotto gli stati a rinunciare alla guerra come strumento di soluzione di conflitti internazionali nel 1945? Un regime di deroghe, eccezioni al divieto della guerra:

  • Eccezione: possibilità di difendersi → legittima difesa. Norma consuetudinaria accolta dalle Nazioni Unite: legittima difesa come forma di autotutela → articolo 51 della Carta ONU → “droit naturel”, cioè il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettivo, a cui si accosta l’obbligo di ricondurre la legittima difesa in un ambito più ampio: legittima difesa ammessa nella misura in cui la crisi che l’ha cagionata venga ricondotta nell’alveo delle Nazioni Unite. Si è discusso sulla legittima difesa preventiva: deve essere giustificato attacco imminente. La NATO dà corpo, in qualche modo, alla legittima difesa collettiva.
  • Eccezione: sistema di sicurezza collettivo

Nel corso dell’800, periodo in cui la guerra è stata uno degli strumenti di soluzione di controversie tra Stati, la violenza bellica era un mezzo “riconosciuto” agli Stati sovrani, e il principio di effettività faceva sì che il risultato ottenuto con la violenza venisse stabilizzato e formalmente ammesso, non c’era obbligo di eseguire titolo giuridico.

Con il Trattato di Versailles, stipulato dalla Società delle Nazioni alla fine della Prima Guerra Mondiale, si tenta di trovare un nuovo regime di accordi, in materia bellica, tra gli Stati Membri, senza però riuscirci: il Trattato non ha funzionato perché introduceva delle procedure ormai superate, per le quali lo Stato comunque poteva muovere guerra, in quanto non veniva vietato il diritto a fare la guerra, ma veniva semplicemente regolamentato.

Nel 1928, con il Patto Briand-Kellogg, vincolante per 63 Stati, per la prima volta le alte parti contraenti dichiaravano la loro condanna alla guerra, vi rinunciavano e accettavano l’impegno a risolvere pacificamente le controversie. Tale Patto imponeva obblighi a carico degli Stati, e fu efficace, in quanto venne richiamato in conflitti successivi. Tuttavia, di fatto, né il Trattato né il Patto sono riusciti a dare una svolta significativa, tant’è che si è arrivati alla Seconda Guerra Mondiale.

Ad ogni modo, a seguito di questa evoluzione normativa, vi è stato uno sviluppo fondamentale: la formazione di una norma consuetudinaria che precede la Carta delle Nazioni Unite, una norma che pone il divieto di ricorso alla guerra. Il Patto Briand-Kellogg è comunque stato parametro di riferimento per risolvere le questioni relative ai rapporti non pacifici fra gli Stati: diventa infatti uno dei pilastri della prima parte dell’atto di accusa agli imputati del processo di Norimberga.

La Carta dell’ONU viene stipulata il 24 ottobre 1945, e si inserisce in questo contesto storico, in cui mancava una vera e propria regolamentazione, e nasce in un momento assai delicato, cioè la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Carta esprime una volontà di salvaguardare le generazioni future dal flagello della guerra: gli articoli 2 e 3 prevedono l’obbligo di soluzione pacifica delle controversie, e l’obbligo per gli Stati di astenersi dall’uso della forza. Il divieto ha carattere generale.

Si è anche voluto legittimare l’uso della forza, che ha sostituito il tradizionale ius ad bellum. Da un punto di vista istituzionale, si è tentato di introdurre un organo politico: il Consiglio di Sicurezza, che avesse titolo per disciplinare e decidere come, se e quali misure di sicurezza adottare → è un organo politico! Nell’ambito dell’uso della forza, sono poi previste e legittimate delle operazioni di “peace keeping”, il cui presupposto è il necessario consenso delle parti coinvolte. Nella Carta si parla di “autorizzazione a distanza”: consiglio di sicurezza autorizza gli stati a usare la loro forza, entro i limiti del mandato (limiti che, chiaramente, lo Stato supera).

Lo ius ad bellum si muove verso una costante ricerca della legittimità dell’uso della forza (non guerra), e una istituzionalizzazione dell’uso della forza. Vi è comunque una responsabilità della Comunità Internazionale di fronte alla commissione di crimini di guerra (“responsability protect”), ma deve essere fatta valere.

Ius in bello (rapporto tra guerra e diritto internazionale)

È il complesso delle norme che si sono formate per limitare la forza bellica e per proteggere le vittime dei conflitti armati. Da alcuni decenni si chiama diritto Internazionale Umanitario (prima era “diritto della Guerra”). “Conflitto” è una situazione più ampia della guerra: quest’ultima è stata storicamente la relazione tra stati sovrani, per cui vi era una situazione di conflittualità sovrana fuori controllo; nel conflitto, invece, non ci sono solo stati, ma anche enti e soggetti non statali: ciascuno si fa la guerra come vuole.

Le norme di ius in bello si sono formate essenzialmente tra gli Stati e per gli Stati: ora non solo nei conflitti sono parti soprattutto “non-state actors”, che, appunto, non sono enti statali, ma anzi tali soggetti sono anche coinvolti nella formazione delle norme. Le regole ci sono, ma c’è anche una crescente presenza di attori non statali, che complicano la situazione.

Caratteri

Le norme dello ius in bello sono di origine antica (radici nel pensiero di teologi, moralisti, filosofi,...): è antica l’idea della necessità di darsi dei limiti e delle regole comportamentali nella guerra.

Gli elementi utilizzati come descrittori della consuetudine sono:

  • Diuturnitas: la prassi, la reiterazione di un determinato comportamento da parte di una collettività;
  • Opinio iuris sive necessitatis: cioè la convinzione diffusa che un determinato comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio.

Evoluzione

  • VII sec a.C.: Ciro, re dei persiani, dava ordine di trattare i feriti caldei come quelli persiani → idea del fatto che i feriti meritino un trattamento particolare;
  • V sec a.C.: Sun Su (sovrano cinese): prigionieri di guerra devono essere trattati bene, e il paese nemico deve essere catturato in mondo intatto, non distrutto;
  • Gli ittiti anche avevano norme a tutela dei prigionieri, delle limitazioni all’uso delle armi;
  • I greci, nelle guerre tra città stato, consideravano principio essenziale il rispetto della dignità e della vita umana.
  • Il Cristianesimo ha avuto un ruolo importante durante i secoli. Ha iniziato a svilupparsi il concetto di “guerra giusta”, basato sulla legittimità della causa che motiva la guerra.
  • Sant’Agostino: il vinto e il prigioniero hanno diritto alla compassione, per cui se devono proprio morire, lo devono fare per necessità, non per volontà del vincitore.
  • La cavalleria medioevale contribuiva a moderare la violenza bellica: misericordia, spirito di servizio, impegno a proteggere i più deboli → diritto umanitario di ispirazione cristiana. Era comunque necessario un rapporto paritario tra i due combattenti (vedi crociate).

Nell’Ordine di Malta, i Padri Camilliani (XVI secolo) portavano un emblema con la croce rossa.

Contributo importante dalla dottrina

  • Ugo Grozio. “Temperamenta belli”, allegato a “De iure belli ac pacis”: constata nel mondo cristiano una mancanza di moderazione nell’uso della forza;
  • 1385, Riccardo II, re d’Inghilterra: “Ordinance for the government of the army”, che stabilisce dei limiti all’uso della forza durante i conflitti, tipo il divieto di violenza contro donne e preti disarmati;
  • Altre regole, contenute in codici, emanati da sovrani;
  • “Articles of war”, della Gloriosa Rivoluzione;
  • 1747, sera della battaglia di Fontenuau: sovrano definisce che i nemici feriti non sono più nemici.

La svolta nella formazione delle norme di diritto Internazionale Umanitario, avviene però solo a metà ‘800, e assume sostanzialmente due direzioni, diverse e complementari. Il contributo determinante allo sviluppo di queste prime norme proviene da due ambiti conflittuali:

  1. Guerra civile americana, anni 60 dell’800;
  2. Guerre di indipendenza italiane (soprattutto quella del 1859).

Filoni:

  • “Uso delle armi e diritto di guerra”. Volto a limitare la violenza bellica, gli effetti della guerra. Ad esempio, vietare determinate armi, e determinati mezzi e metodi di combattimento → dare regole alla condotta delle ostilità, perché non tutto, in guerra, è lecito, e alcune cose devono essere espressamente vietate, in quanto non conformi al diritto. È un diritto “di regolamentazione” della condotta delle ostilità.
  • Finalità diverse: vittime della guerra → protezione delle vittime della guerra, in un’ottica che inizia a definirsi “umanitaria”: soggetti destinatari di questo interesse sono i militari “fuori dal combattimento” e i civili che non partecipano al conflitto; l’obiettivo è quello di attenuare la sofferenza delle vittime che sono cadute nelle mani del nemico.

La protezione dei diritti umani comunque non è oggetto primario del diritto Internazionale Umanitario, perché si sviluppa ponendo in capo agli stati degli obblighi precisi in tempo di pace.

Evoluzione del diritto internazionale positivo

L’evoluzione del diritto Internazionale positivo ha conosciuto una prima fase di codificazione dottrinale del diritto di guerra: giuristi, cioè, hanno prodotto testi in cui raccolgono quello che pensano essere il diritto internazionale vigente; poi la codificazione è avvenuta ad opera di accordi e convenzioni multilaterali da parte dei membri stessi, perché non c’è un vero e proprio legislatore → codificazione delle norme dello ius in bello, a partire dalla fine del ‘700.

Modalità differenti, parallelamente

  • Diritto bellico in senso stretto
  • Diritto umanitario in senso stretto

Nascono con preoccupazioni ed obiettivi diversi, e si sviluppano, in una certa misura, autonomamente.

Diritto bellico in senso stretto

Il primo strumento che si può inserire in questa categoria è la “Dichiarazione di Parigi sulla Guerra Marittima”, del 16 aprile 1856, all’esito della guerra in Crimea. La Dichiarazione riprende un modus vivendi tra Germania e Regno Unito nei rapporti belligeranti nel mare. Il preambolo riporta che: “l’incertezza del diritto e dei doveri in questa materia (diritto marittimo al tempo di guerra) dà origine a differenze d’opinione tra neutrali e belligeranti, che possono originare serie difficoltà e anche conflitti, e di conseguenza, è vantaggioso stabilire una dottrina uniforme su un punto così importante”.

La “Dichiarazione di San Pietroburgo”, prodotta tra il 29 novembre e l’11 dicembre 1868, è sicuramente un punto di svolta per il diritto Umanitario. È stata prodotta su iniziativa diplomatica dal governo russo, e comportava la rinuncia, in tempo di guerra, all’uso di proiettili esplosivi di peso inferiore a 400 gr. Non c’è comunque limitazione dell’uso dei cannoni, che erano il principale mezzo attraverso il quale si conduceva la guerra, ma solo di proiettili, al fine di evitare inutili sofferenze dei combattenti colpiti.

Nel Preambolo della Dichiarazione vi sono vari “considerando”:

  • “Considerando che i progressi della civiltà devono produrre l’effetto di attenuare, per quanto possibile, le calamità della guerra” → la guerra produce morti e distruzioni, se ne prende atto, non si possono eliminare le calamità della guerra, ma si possono e si devono limitare;
  • “...che il solo scopo legittimo che gli stati devono prefiggersi durante la guerra è l’indebolire le forze militari dei nemici, e che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero possibile di uomini” → unico legittimo scopo è indebolire il nemico, e indurlo ad arrendersi, per far finire la guerra e stipulare un trattato di pace;
  • “...che si va al di là dello scopo anzidetto se vengono impiegate armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono inevitabile la morte”.

Conclusione: “...che l’uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell’umanità” → è la prima volta che si fa riferimento in un testo di diritto positivo a un diritto naturale, non scritto e di origine consuetudinaria.

Le parti contraenti, quindi, si impegnano a non utilizzare questa tipologia di proiettili, e ad invitare gli altri stati a rispettare questo divieto. Il testo è vincolante, ed è stato sottoscritto dalla maggior parte degli stati, sicuramente dalle principali potenze, ma anche da stati minori.

Diritto che si sviluppa, sempre su iniziativa del governo imperiale russo, con le conferenze diplomatiche e le convenzioni successive all’Aia, del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907: convenzioni molto numerose che nascono dall’iniziativa dello Zar di Russia. Sono in larga misura convenzioni di codificazioni, ma anche convenzioni di sviluppo progressivo del diritto internazionale, perché comunque introducono norme nuove. Ambito che caratterizza questo diritto bellico in senso stretto è la condotta delle ostilità, alla quale vengono apposti limiti.

Tra queste convenzioni, si ricorda la Quarta Convenzione dell’Aia del 1907, con allegato un Regolamento, ed è la “Grande Convenzione sulla Guerra Terrestre”: leggi e usi della guerra terrestre (“laws and customs of war”). Il Preambolo contiene dei riferimenti meta-giuridici, come civiltà e umanità, già contenuti nella convenzione di San Pietroburgo, e fa riferimento anche alla conferenza del 1899.

Ulteriore Dichiarazione che fa riferimento al divieto di utilizzo di proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano → avanzamento del diritto bellico in senso stretto.

Sono convenzioni che vogliono limitare e disciplinare il comportamento bellico, partendo dal fatto che la violenza non si può del tutto eliminare.

Il Protocollo relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari, e di mezzi batteriologici, è stato firmato a Ginevra il 17 giugno 1925. Tra i firmatari, oggi, rientrano tutti gli stati del mondo (nel 2003 anche l’Ucraina, mentre la Serbia nel 2006). Motivazione che sta alla base della firma è fondamentale: civiltà, mondo civile, opinione pubblica, che era stata profondamente toccata e ferita dalla prima guerra mondiale, e in particolare dall’uso dei gas → ci si è subito preoccupati di vietare l’uso di questi gas e armi batteriologiche, perché avevano causato tantissimi morti.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ikared di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale umanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Greppi Edoardo.
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