Diritto Internazionale
Diritto Internazionale 15/02
Che cos’è il diritto internazionale? Per il diritto privato ad es. vi sono dei testi di
riferimento che servono come elementi che descrivono i vari istituti e principi. Qui non
esiste un codice di norme internazionali, anche se esiste un codice di diritto
internazionale pubblico, ma questo testo non ha nulla a che fare con i codici
internazionali. Così come non è corretto parlare di diritto internazionale pubblico, il diritto
internazionale è il diritto della comunità degli stati, è quell’insieme di norme e principi che
regolamentano i rapporti fra stati e non ha nulla a che fare con il diritto internazionale
privato, ma non deve essere chiamato per questa ragione pubblico, è solo una
questione di comodità di linguaggio. Quello privato è solo un parte del diritto interno che
regolamenta i rapporti inter-individuali che presentino rispetto a un ordinamento giuridico
nazionale degli elementi di estraneità: es. un cittadino italiano e una colombiana
decidono di sposarsi, il matrimonio viene celebrato in Italia, potrebbero essere diverse le
disposizioni dei due ordinamenti. Il diritto internazionale regolamenta i rapporti fra stati,
quello int. privato è una parte invece dell’ordinamento nazionale.
I soggetti di base sono gli stati, le organizzazioni intergovernative e secondo alcuni
anche gli insorti e addirittura gli individui; da questo dato ne derivano molti altri
riguardanti la capacità dei soggetti, il procedimento di formazione delle norme
internazionali, riguardanti l’accertamento del diritto internazionale e riguardanti la
esecuzione coattiva delle norme internazionali. Tali processi sono processi del tutto
diversi da quelli degli ordinamenti nazionali. Sono gli Stati a creare le norme di diritto
internazionale, norme che hanno delle caratteristiche particolari, sono consuetudini,
trattati, e altre fonti.
La consuetudine è una fonte abbastanza eccezionali negli ordinamenti nazionali, mentre
nell’ordinamento internazionale è una delle fonti principali del diritto; nel diritto interno
non ci sono i trattati ma i contratti, che fanno legge fra le parti.
Negli ordinamenti interni dell’accertamento del diritto si occupano i giudici, che fanno
capo a un ordinamento giudiziario, funzione loro demandata dall’intera comunità
nazionale. Non esiste però un giudice mondiale, nel diritto internazionale il sistema è
fortemente decentrato, sono gli stati che chiedono a un giudice di accertare il diritto. Non
ci sono giudici precostituiti per legge, dipende solo dalla volontà degli stati.
Quando questo diritto viene violato chi reagisce alla violazione? Lo stato offeso, se la
violazione consiste nel crimine più grave per uno stato, che è quello di una aggressione
armata, tutto ciò che lo stato può fare è reagire con l’uso della forza armata, legittima
difesa, per far cessare la precedente violazione. Anche la reazione non è libera, deve
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obbedire a determinati requisiti.
Gli stati formalmente sono tutti uguali, ugualmente sovrani.
L’uso della forza: determinati settori di questo diritto si sono sviluppati negli ultimi 100
anni. Non esistono dei meccanismi di attuazione coercitiva del diritto, e in alcune
circostanze all’uso della forza armata lo stato può reagire solo con la stessa.
Fino all’inizio del ‘900 l’uso della forza armata era considerato uno degli strumenti di
polita estera degli stati. Non era raro che alcuni di questi imprenditori ottenessero dai
propri paesi l’invio di navi da guerra che venivano poste davanti alle coste di questi
paesi (“Politica delle cannoniere”). Dopo la prima guerra mondiale si venne a riflettere al
riguardo, ci volle fino al 1928 quando Kellogg e Briand, ministri degli esteri degli stati
uniti e della Francia, stilarono un patto internazionale, Briand-Kellogg con il quale per la
prima volta si riuscì a raggiungere un accordo sulla necessità che ci fossero delle
restrizioni all’uso della forza da parte degli stati. Era però bilaterale, e infatti non impedì
lo scoppio della seconda guerra mondiale.
La carta delle nazioni uniti all’art. 2 par. 4 dice che i membri devono astenersi dalla
minaccia o dall’uso della forza. C’è un forte richiamo alla responsabilità degli stati, ma
bisogna aspettare altri 40 anni perché la corte int. di giustizia nel 1986 affermasse che il
divieto dell’uso della forza armata (USA vs. Nicaragua) è una norma di diritto cogente,
cioè inderogabile dalla volontà degli stati. Gli stati che la utilizzano adducono sempre
delle ragioni, il che significa che riconoscono il valore cogente della norma. Nel 2003 gli
Usa decisero di invadere l’Iraq, che nel ’90-’91 aveva invaso il Kuwait. Quando c’è una
autorizzazione da parte del consiglio di sicurezza è una autorizzazione a utilizzare
qualsiasi mezzo per. Si tennero molte riunioni tra i ministri degli esteri fino al 2003 per
tentare di evitare l’uso della forza armata nei confronti dell’Iraq, gli Usa si giustificarono
adducendo che Hussein aveva violato diverse risoluzioni del consiglio di sicurezza sul
disarmo chimico, o che l’Iraq era diventato un luogo di recluta per il terrorismo
internazionale.
Ulteriore evoluzione: il diritto internazionale umanitario, che si occupa della tutela dei
diritti umani nel corso dei conflitti armati, non si occupa del ius ad bellum, del quale si
occupano le disposizioni che vietano la forza, ma del ius in bellum.
Si è dovuto aspettare la battaglia di Solferino (metà ‘800) perché si promuovesse lo
sviluppo di tale branca. Grazie soprattutto al comitato internazionale di Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa, che ha promosso una serie di convenzioni internazionali volte a
regolamentare il comportamento e l’uso di determinate armi nel corso dei conflitti. Da qui
le convenzioni dell’Aja e poi quella di Ginevra del 1925 contro la produzione l’uso e lo
stoccaggio di armi chimiche e batteriologiche, ma soprattutto le 4 convenzioni di Ginevra
del 1949 su determinati aspetti del diritto dei conflitti armati, più i due protocolli
addizionali del 1977. Negli anni recenti si è fatto promotore di ulteriori raccolte. Più la
creazioni di tribunali internazionali ad hoc.
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Anche per quanto riguarda i diritti umani bisogna aspettare la carta delle nazioni unite
per una tutela a vocazione universale.
Diritto Internazionale 16/02
Spesso i diritti umani vengono intesi in maniera diversa a seconda delle aree
geografiche del mondo. Proprio per il diverso modo di intendere il contenuto di
determinati diritti, si è assistito a due fenomeni nel corso degli anni:
- “regionalizzazione”: dal momento che in determinate regioni del mondo si ha un
approccio condiviso alla tutela dei diritti umani, queste regioni hanno tentato di
approntare strumenti multilaterali che portassero a una individuazione del contenuto di
questi diritti e gli esempi per il continente europeo sono la Convenzione di Roma del
1950, la CEDU, per quanto riguarda l’Africa la convenzione del 1981 di banjul (?); alla
fine degli anni ’40 la Carta interamericana dei diritti dell’uomo creata sotto l’egida
dell’organizzazione degli stati americani (Convenzione di Bogotà). All’interno di questi
trattati multilaterali, non vengono solo elencati questi diritti, ma vengono anche
approntati degli strumenti internazionali di tutela, diversi da quelli eventualmente
esistenti all’interno dei singoli stati. Attraverso la cooperazione si perviene alla
determinazione del contenuto dei diritto e alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e
tutela, propri di tali organizzazioni regionali ma che hanno forti ripercussioni all’interno
degli stati che vi appartengono. Es. la CEDU prevede una tutela giurisdizionale, ed è per
questo che l’Italia è stata condannata più volte dalla corte Edu per inadempienza alla
carta. => il diritto internazionale finisce per incidere negli ordinamenti interni.
La “sean” è la principale organizzazione asiatica, che ha delle deficienze molto serie per
quanto riguarda i diritti umani, nel continente si ha una percezione di essi
completamente diversa; in europa è stato più semplice ma non così semplice. Il
Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa formata oggi da 47 paesi, dal
Portogallo alla Russia, che ha fortemente influenzato e condizionato la percezione dei
diritti umani in questi paesi (ad es. la Russia ha dovuto prima mettere una moratoria
sulla pena di morte e poi abolirla per poter entrare)
- “opzionalizzazione”: se in un certo momento storico si trova l’accordo, vale in
particolare per i patti a valenza universale, ma vale anche per le organizzazioni
regionali, su quasi tutto ma non proprio su quasi tutto, si usa lo strumento diplomatico di
un ricorso a un protocollo opzionale; al corpo del trattato si aggiunge un ulteriore
accordo, detto protocollo, all’interno del quale si regolamenta successivamente un
determinato aspetto di cui si è discusso ma sul quale al momento della conclusione non
si è trovata un’intesa. Pur di concludere l’accordo internazionale si stralcia la parte sulla
quale l’accordo non è stato trovato, argomenti sui quali invece viene concluso il
protocollo, che può essere di vario tipo, facoltativo, opzionale. È necessaria un’adesione
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esplicita da parte dello stato. Siamo sempre nell’ambito dei diritti umani. Tale fenomeno
è ancora più sentito a livello universale dove molti paesi hanno delle politiche interne/
posizioni culturali diverse dalla maggior parte degli altri paesi. Per es. il patto sui diritti
civili e politici è stato un comune denominatore che in successivo protocolli ha
disciplinato la materia. Ci sono paesi che aderiscono a questi protocolli ma con la riserva
di poter continuare ad adottare determinati strumenti; a tali riserve si obietta che non è
conforme allo scopo del trattato e che non è possibile accettarla.
“Decolonizzazione e autodeterminazione dei popoli”: molti stati europei avevano dei
domini coloniali costruiti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Dopo la seconda
guerra mondiale è apparso, ma già c’erano stati dei sentori dopo la prima, grazie a
Wilson che parlò di autodeterminazione dei popoli: egli aveva un’idea diversa da quella
che abbiamo oggi. Fatto sta che iniziò un processo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60 che
portò a una imponente decolonizzazione, sia in maniera pacifica, che con lotte. =>
Nascita di nuovi stati, fenomeno straordinario dal punto di vista delle relazioni
internazionali, perché aumentò in maniera esponenziale il numero degli stati componenti
la comunità internazionale. Si associarono fenomeni di rivalsa rispetto allo sfruttamento
che era stato condotto nel corso degli anni, e anche il rifiuto di prendere il
considerazione il modello occidentale di stato e di sviluppo economico. Questi
movimenti rientrano abbastanza velocemente, e si capì che rifiutare determinante regole
di diritto internazionale era problematico -> si accolse il principio dell’intangibilità delle
frontiere coloniali. “Uti possidetis iuris” le frontiere sarebbero rimaste le stesse anche
dopo la decolonizzazione. Il principio fondamentale fu quello della autodeterminazione
dei popoli, esterna, cioè che aveva ragione di essere in situazioni di decolonizzazione,
altra cosa è quella interna, che ha a che fare con la scelta del regime statale, di governo.
Il consiglio di amministrazione fiduciaria delle nazioni unite che amministrava territori
sottoposti a dominazione coloniale, è stato abolito nel 2005 dall’assemblea generale.
Proprio perché si ritiene che tale fenomeno si sia concluso.
“Non ingerenza negli affari interni”, essenza prevista dall’art. 2 par. 7 della carta delle
nazioni unite. Attraverso tale principio si intendeva tutelare la indipendenza politica degli
stati evitando che altri paesi o organizzazioni potessero ingerirsi in una sfera che è
quella della competenza interna di uno stato “domestic jurisdiction”/“domain reservé”;
ancora adesso molti paesi si ingeriscono negli affari interni degli altri, hanno delle “aree
di influenza”; ci sono molti modi di intendere tale divieto, e fino agli anni ’90, fino alla
dissoluzione dell’Urss, veniva spesso evocata dai regimi comunisti per evitare di subire
critiche in relazione alla tutela dei diritti umani; si ingiungeva che le potenze occidentali
volessero ingerirsi negli affari interni, perché il trattamento degli esseri umani era
qualcosa che spettasse allo stato regolamentare, sull’onda di una convenzione
dell’individuo che non è altro che un suddito dello stato. Quindi quando c’erano gravi
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violazioni dei diritti umani, si invocava proprio il principio di tale art. che ovviamente non
era nato con l’intento di permettere allo stato di fare quello che vuole, pensato invece
per tutelare gli stati più deboli rispetto alle influenze di quelli più forti (es. che gli Usa
considerassero l’America latina come il “cortile di casa”); anche in occasione della crisi
libica, il regime di Gheddafi riteneva di potere far quello che voleva contro i propri
dissidenti; una risoluzione delle nazioni unite autorizzò ad utilizzare qualsiasi mezzo per
proteggere la popolazione civile, cosa che non è avvenuto in Siria.
Sviluppo delle organizzazioni internazionali: altro tema molto importante. Tale fenomeno
delle “unioni di stati” ha preso le mosse fra l’800 e il ‘900 per regolamentare questioni
che necessitavano di un ricorso alla cooperazione internazionale. Lo statuto determinata
i fini e i principi dell’organizzazione e le modalità di adesione, quali atti poteva adottare;
avevano a che fare con dei fenomeni che erano intrinsecamente internazionali, quali
l’utilizzazione dei porti, i trasporti, le poste ecc. Erano quindi organizzazioni settoriali a
vocazione universale. Poi il fenomeno si è trasformato, soprattutto dopo la prima guerra
mondiale, e si è ritenuto che fosse necessario creare organizzazioni di tipo più politico,
da qui la società delle nazioni, antesignana delle nazioni unite. Proliferare delle
organizzazioni regionali, senz’altro l’unione europea o l’unione africana, quella di stati
americani, organizzazioni intergovernative con scopi legati al problema religioso,
conferenza degli stati islamici ad es. (non necessariamente vicini da un punto di vista
geografico); poi di tipo militare come la Nato, e il patto di Varsavia per l’URSS e i paesi
satelliti. Questo è finito quindi per diventare un fenomeno più politico che oggi ha
un’enorme rilevanza. Ha avuto grande rilevanza il diritto internazionale nel diritto del
mare: nel corso dei secoli siamo passati dal principio del 1600 della libertà dei mari, fino
a una regolamentazione di tipo giuridico della utilizzazione delle zone di mare e della
loro ripartizione. Nel 1958 si è aggiunto alle 4 convenzioni di Ginevra una profonda
revisione del diritto del mare, che ebbe un punto di arrivo nel 1982 con la convenzione di
Moneto Bay, dove vennero raccolte molte delle disposizioni emanate nel ’58. Nel ’96 è
stat creata una nuova istituzione giurisdizionale, il tribunale internazionale per il diritto
del mare che ha sede ad Amburgo, per applicare la convenzione.
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L’ordinamento internazionale si occupa delle norme che regolamentano la vita della
comunità degli stati, soggetti di base del diritto internazionale.
Ci sono ulteriori ambiti in cui è evidente il ruolo del diritto internazionale e l’evoluzione
che hanno conosciuto nel tempo.
Il diritto del commercio internazionale: esso di per sé ha avuto una serie di momenti nei
quali gli attori economici hanno provato a stabilire insieme degli standard di
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comportamento o relativi alle pratiche commerciali o relativi ai prodotti che vengon
commercializzati, ma una cosa è il ruolo degli operatori economici privati, altra cosa è il
ruolo che possono avere gli stati. Le norme in tale settore si sono rivelate utili nel
momento in cui i commerci non avvengono all’interno di un paese ma tra un paese e un
altro. Già subito dopo la guerra si è concluso il GATT per permettere la conoscenza
universale di determinate regole che devono essere seguite negli scambi internazionali;
accordo più volte modificato e emendato, perché i commerci internazionali sono soggetti
a continua evoluzione. Accordo multilaterale correlato da tutta una serie di ulteriori
accordi su settori specifici che vede gli stati protagonisti dal punto di vista delle norme
internazionali che finiscono per riguardare tanto gli stati quanto gli operatori economici;
riguardano ad es. i dazi doganali. Strumenti come questo furono varati soprattutto nel
secondo dopoguerra e hanno lo scopo di agevolare i commerci internazionali tenendo
conto però delle specificità locali. A metà degli anni ’90 si è deciso di sostituire l’intero
sistema GATT con il World Trade Organization che nel quadro dello sviluppo del sistema
delle organizzazioni intergovernative ha preso il posto di questo accordo multilaterale,
ha creato delle istituzioni, degli organi giurisdizionali, che risolvono le controversie in
materia e sono la prova di come anche nell’ambito del commercio internazionale si
cerchi da parte degli stati di trovare un sistema di risoluzione pacifica delle controversie
estremamente utile in un ambito del genere dove gli interessi degli stati devono avere
una loro vita ma all’interno di regole ben precise.
Il diritto internazionale dell’ambiente: norme consuetudinarie e convenzionali sui vari
aspetti della protezione
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