Estratto del documento

Diritto Internazionale

Diritto Internazionale 15/02

Che cos’è il diritto internazionale? Per il diritto privato ad es. vi sono dei testi di

riferimento che servono come elementi che descrivono i vari istituti e principi. Qui non

esiste un codice di norme internazionali, anche se esiste un codice di diritto

internazionale pubblico, ma questo testo non ha nulla a che fare con i codici

internazionali. Così come non è corretto parlare di diritto internazionale pubblico, il diritto

internazionale è il diritto della comunità degli stati, è quell’insieme di norme e principi che

regolamentano i rapporti fra stati e non ha nulla a che fare con il diritto internazionale

privato, ma non deve essere chiamato per questa ragione pubblico, è solo una

questione di comodità di linguaggio. Quello privato è solo un parte del diritto interno che

regolamenta i rapporti inter-individuali che presentino rispetto a un ordinamento giuridico

nazionale degli elementi di estraneità: es. un cittadino italiano e una colombiana

decidono di sposarsi, il matrimonio viene celebrato in Italia, potrebbero essere diverse le

disposizioni dei due ordinamenti. Il diritto internazionale regolamenta i rapporti fra stati,

quello int. privato è una parte invece dell’ordinamento nazionale.

I soggetti di base sono gli stati, le organizzazioni intergovernative e secondo alcuni

anche gli insorti e addirittura gli individui; da questo dato ne derivano molti altri

riguardanti la capacità dei soggetti, il procedimento di formazione delle norme

internazionali, riguardanti l’accertamento del diritto internazionale e riguardanti la

esecuzione coattiva delle norme internazionali. Tali processi sono processi del tutto

diversi da quelli degli ordinamenti nazionali. Sono gli Stati a creare le norme di diritto

internazionale, norme che hanno delle caratteristiche particolari, sono consuetudini,

trattati, e altre fonti.

La consuetudine è una fonte abbastanza eccezionali negli ordinamenti nazionali, mentre

nell’ordinamento internazionale è una delle fonti principali del diritto; nel diritto interno

non ci sono i trattati ma i contratti, che fanno legge fra le parti.

Negli ordinamenti interni dell’accertamento del diritto si occupano i giudici, che fanno

capo a un ordinamento giudiziario, funzione loro demandata dall’intera comunità

nazionale. Non esiste però un giudice mondiale, nel diritto internazionale il sistema è

fortemente decentrato, sono gli stati che chiedono a un giudice di accertare il diritto. Non

ci sono giudici precostituiti per legge, dipende solo dalla volontà degli stati.

Quando questo diritto viene violato chi reagisce alla violazione? Lo stato offeso, se la

violazione consiste nel crimine più grave per uno stato, che è quello di una aggressione

armata, tutto ciò che lo stato può fare è reagire con l’uso della forza armata, legittima

difesa, per far cessare la precedente violazione. Anche la reazione non è libera, deve

1

obbedire a determinati requisiti.

Gli stati formalmente sono tutti uguali, ugualmente sovrani.

L’uso della forza: determinati settori di questo diritto si sono sviluppati negli ultimi 100

anni. Non esistono dei meccanismi di attuazione coercitiva del diritto, e in alcune

circostanze all’uso della forza armata lo stato può reagire solo con la stessa.

Fino all’inizio del ‘900 l’uso della forza armata era considerato uno degli strumenti di

polita estera degli stati. Non era raro che alcuni di questi imprenditori ottenessero dai

propri paesi l’invio di navi da guerra che venivano poste davanti alle coste di questi

paesi (“Politica delle cannoniere”). Dopo la prima guerra mondiale si venne a riflettere al

riguardo, ci volle fino al 1928 quando Kellogg e Briand, ministri degli esteri degli stati

uniti e della Francia, stilarono un patto internazionale, Briand-Kellogg con il quale per la

prima volta si riuscì a raggiungere un accordo sulla necessità che ci fossero delle

restrizioni all’uso della forza da parte degli stati. Era però bilaterale, e infatti non impedì

lo scoppio della seconda guerra mondiale.

La carta delle nazioni uniti all’art. 2 par. 4 dice che i membri devono astenersi dalla

minaccia o dall’uso della forza. C’è un forte richiamo alla responsabilità degli stati, ma

bisogna aspettare altri 40 anni perché la corte int. di giustizia nel 1986 affermasse che il

divieto dell’uso della forza armata (USA vs. Nicaragua) è una norma di diritto cogente,

cioè inderogabile dalla volontà degli stati. Gli stati che la utilizzano adducono sempre

delle ragioni, il che significa che riconoscono il valore cogente della norma. Nel 2003 gli

Usa decisero di invadere l’Iraq, che nel ’90-’91 aveva invaso il Kuwait. Quando c’è una

autorizzazione da parte del consiglio di sicurezza è una autorizzazione a utilizzare

qualsiasi mezzo per. Si tennero molte riunioni tra i ministri degli esteri fino al 2003 per

tentare di evitare l’uso della forza armata nei confronti dell’Iraq, gli Usa si giustificarono

adducendo che Hussein aveva violato diverse risoluzioni del consiglio di sicurezza sul

disarmo chimico, o che l’Iraq era diventato un luogo di recluta per il terrorismo

internazionale.

Ulteriore evoluzione: il diritto internazionale umanitario, che si occupa della tutela dei

diritti umani nel corso dei conflitti armati, non si occupa del ius ad bellum, del quale si

occupano le disposizioni che vietano la forza, ma del ius in bellum.

Si è dovuto aspettare la battaglia di Solferino (metà ‘800) perché si promuovesse lo

sviluppo di tale branca. Grazie soprattutto al comitato internazionale di Croce Rossa e

della Mezzaluna Rossa, che ha promosso una serie di convenzioni internazionali volte a

regolamentare il comportamento e l’uso di determinate armi nel corso dei conflitti. Da qui

le convenzioni dell’Aja e poi quella di Ginevra del 1925 contro la produzione l’uso e lo

stoccaggio di armi chimiche e batteriologiche, ma soprattutto le 4 convenzioni di Ginevra

del 1949 su determinati aspetti del diritto dei conflitti armati, più i due protocolli

addizionali del 1977. Negli anni recenti si è fatto promotore di ulteriori raccolte. Più la

creazioni di tribunali internazionali ad hoc.

2

Anche per quanto riguarda i diritti umani bisogna aspettare la carta delle nazioni unite

per una tutela a vocazione universale.

Diritto Internazionale 16/02

Spesso i diritti umani vengono intesi in maniera diversa a seconda delle aree

geografiche del mondo. Proprio per il diverso modo di intendere il contenuto di

determinati diritti, si è assistito a due fenomeni nel corso degli anni:

- “regionalizzazione”: dal momento che in determinate regioni del mondo si ha un

approccio condiviso alla tutela dei diritti umani, queste regioni hanno tentato di

approntare strumenti multilaterali che portassero a una individuazione del contenuto di

questi diritti e gli esempi per il continente europeo sono la Convenzione di Roma del

1950, la CEDU, per quanto riguarda l’Africa la convenzione del 1981 di banjul (?); alla

fine degli anni ’40 la Carta interamericana dei diritti dell’uomo creata sotto l’egida

dell’organizzazione degli stati americani (Convenzione di Bogotà). All’interno di questi

trattati multilaterali, non vengono solo elencati questi diritti, ma vengono anche

approntati degli strumenti internazionali di tutela, diversi da quelli eventualmente

esistenti all’interno dei singoli stati. Attraverso la cooperazione si perviene alla

determinazione del contenuto dei diritto e alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e

tutela, propri di tali organizzazioni regionali ma che hanno forti ripercussioni all’interno

degli stati che vi appartengono. Es. la CEDU prevede una tutela giurisdizionale, ed è per

questo che l’Italia è stata condannata più volte dalla corte Edu per inadempienza alla

carta. => il diritto internazionale finisce per incidere negli ordinamenti interni.

La “sean” è la principale organizzazione asiatica, che ha delle deficienze molto serie per

quanto riguarda i diritti umani, nel continente si ha una percezione di essi

completamente diversa; in europa è stato più semplice ma non così semplice. Il

Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa formata oggi da 47 paesi, dal

Portogallo alla Russia, che ha fortemente influenzato e condizionato la percezione dei

diritti umani in questi paesi (ad es. la Russia ha dovuto prima mettere una moratoria

sulla pena di morte e poi abolirla per poter entrare)

- “opzionalizzazione”: se in un certo momento storico si trova l’accordo, vale in

particolare per i patti a valenza universale, ma vale anche per le organizzazioni

regionali, su quasi tutto ma non proprio su quasi tutto, si usa lo strumento diplomatico di

un ricorso a un protocollo opzionale; al corpo del trattato si aggiunge un ulteriore

accordo, detto protocollo, all’interno del quale si regolamenta successivamente un

determinato aspetto di cui si è discusso ma sul quale al momento della conclusione non

si è trovata un’intesa. Pur di concludere l’accordo internazionale si stralcia la parte sulla

quale l’accordo non è stato trovato, argomenti sui quali invece viene concluso il

protocollo, che può essere di vario tipo, facoltativo, opzionale. È necessaria un’adesione

3

esplicita da parte dello stato. Siamo sempre nell’ambito dei diritti umani. Tale fenomeno

è ancora più sentito a livello universale dove molti paesi hanno delle politiche interne/

posizioni culturali diverse dalla maggior parte degli altri paesi. Per es. il patto sui diritti

civili e politici è stato un comune denominatore che in successivo protocolli ha

disciplinato la materia. Ci sono paesi che aderiscono a questi protocolli ma con la riserva

di poter continuare ad adottare determinati strumenti; a tali riserve si obietta che non è

conforme allo scopo del trattato e che non è possibile accettarla.

“Decolonizzazione e autodeterminazione dei popoli”: molti stati europei avevano dei

domini coloniali costruiti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Dopo la seconda

guerra mondiale è apparso, ma già c’erano stati dei sentori dopo la prima, grazie a

Wilson che parlò di autodeterminazione dei popoli: egli aveva un’idea diversa da quella

che abbiamo oggi. Fatto sta che iniziò un processo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60 che

portò a una imponente decolonizzazione, sia in maniera pacifica, che con lotte. =>

Nascita di nuovi stati, fenomeno straordinario dal punto di vista delle relazioni

internazionali, perché aumentò in maniera esponenziale il numero degli stati componenti

la comunità internazionale. Si associarono fenomeni di rivalsa rispetto allo sfruttamento

che era stato condotto nel corso degli anni, e anche il rifiuto di prendere il

considerazione il modello occidentale di stato e di sviluppo economico. Questi

movimenti rientrano abbastanza velocemente, e si capì che rifiutare determinante regole

di diritto internazionale era problematico -> si accolse il principio dell’intangibilità delle

frontiere coloniali. “Uti possidetis iuris” le frontiere sarebbero rimaste le stesse anche

dopo la decolonizzazione. Il principio fondamentale fu quello della autodeterminazione

dei popoli, esterna, cioè che aveva ragione di essere in situazioni di decolonizzazione,

altra cosa è quella interna, che ha a che fare con la scelta del regime statale, di governo.

Il consiglio di amministrazione fiduciaria delle nazioni unite che amministrava territori

sottoposti a dominazione coloniale, è stato abolito nel 2005 dall’assemblea generale.

Proprio perché si ritiene che tale fenomeno si sia concluso.

“Non ingerenza negli affari interni”, essenza prevista dall’art. 2 par. 7 della carta delle

nazioni unite. Attraverso tale principio si intendeva tutelare la indipendenza politica degli

stati evitando che altri paesi o organizzazioni potessero ingerirsi in una sfera che è

quella della competenza interna di uno stato “domestic jurisdiction”/“domain reservé”;

ancora adesso molti paesi si ingeriscono negli affari interni degli altri, hanno delle “aree

di influenza”; ci sono molti modi di intendere tale divieto, e fino agli anni ’90, fino alla

dissoluzione dell’Urss, veniva spesso evocata dai regimi comunisti per evitare di subire

critiche in relazione alla tutela dei diritti umani; si ingiungeva che le potenze occidentali

volessero ingerirsi negli affari interni, perché il trattamento degli esseri umani era

qualcosa che spettasse allo stato regolamentare, sull’onda di una convenzione

dell’individuo che non è altro che un suddito dello stato. Quindi quando c’erano gravi

4

violazioni dei diritti umani, si invocava proprio il principio di tale art. che ovviamente non

era nato con l’intento di permettere allo stato di fare quello che vuole, pensato invece

per tutelare gli stati più deboli rispetto alle influenze di quelli più forti (es. che gli Usa

considerassero l’America latina come il “cortile di casa”); anche in occasione della crisi

libica, il regime di Gheddafi riteneva di potere far quello che voleva contro i propri

dissidenti; una risoluzione delle nazioni unite autorizzò ad utilizzare qualsiasi mezzo per

proteggere la popolazione civile, cosa che non è avvenuto in Siria.

Sviluppo delle organizzazioni internazionali: altro tema molto importante. Tale fenomeno

delle “unioni di stati” ha preso le mosse fra l’800 e il ‘900 per regolamentare questioni

che necessitavano di un ricorso alla cooperazione internazionale. Lo statuto determinata

i fini e i principi dell’organizzazione e le modalità di adesione, quali atti poteva adottare;

avevano a che fare con dei fenomeni che erano intrinsecamente internazionali, quali

l’utilizzazione dei porti, i trasporti, le poste ecc. Erano quindi organizzazioni settoriali a

vocazione universale. Poi il fenomeno si è trasformato, soprattutto dopo la prima guerra

mondiale, e si è ritenuto che fosse necessario creare organizzazioni di tipo più politico,

da qui la società delle nazioni, antesignana delle nazioni unite. Proliferare delle

organizzazioni regionali, senz’altro l’unione europea o l’unione africana, quella di stati

americani, organizzazioni intergovernative con scopi legati al problema religioso,

conferenza degli stati islamici ad es. (non necessariamente vicini da un punto di vista

geografico); poi di tipo militare come la Nato, e il patto di Varsavia per l’URSS e i paesi

satelliti. Questo è finito quindi per diventare un fenomeno più politico che oggi ha

un’enorme rilevanza. Ha avuto grande rilevanza il diritto internazionale nel diritto del

mare: nel corso dei secoli siamo passati dal principio del 1600 della libertà dei mari, fino

a una regolamentazione di tipo giuridico della utilizzazione delle zone di mare e della

loro ripartizione. Nel 1958 si è aggiunto alle 4 convenzioni di Ginevra una profonda

revisione del diritto del mare, che ebbe un punto di arrivo nel 1982 con la convenzione di

Moneto Bay, dove vennero raccolte molte delle disposizioni emanate nel ’58. Nel ’96 è

stat creata una nuova istituzione giurisdizionale, il tribunale internazionale per il diritto

del mare che ha sede ad Amburgo, per applicare la convenzione.

18/02

L’ordinamento internazionale si occupa delle norme che regolamentano la vita della

comunità degli stati, soggetti di base del diritto internazionale.

Ci sono ulteriori ambiti in cui è evidente il ruolo del diritto internazionale e l’evoluzione

che hanno conosciuto nel tempo.

Il diritto del commercio internazionale: esso di per sé ha avuto una serie di momenti nei

quali gli attori economici hanno provato a stabilire insieme degli standard di

5

comportamento o relativi alle pratiche commerciali o relativi ai prodotti che vengon

commercializzati, ma una cosa è il ruolo degli operatori economici privati, altra cosa è il

ruolo che possono avere gli stati. Le norme in tale settore si sono rivelate utili nel

momento in cui i commerci non avvengono all’interno di un paese ma tra un paese e un

altro. Già subito dopo la guerra si è concluso il GATT per permettere la conoscenza

universale di determinate regole che devono essere seguite negli scambi internazionali;

accordo più volte modificato e emendato, perché i commerci internazionali sono soggetti

a continua evoluzione. Accordo multilaterale correlato da tutta una serie di ulteriori

accordi su settori specifici che vede gli stati protagonisti dal punto di vista delle norme

internazionali che finiscono per riguardare tanto gli stati quanto gli operatori economici;

riguardano ad es. i dazi doganali. Strumenti come questo furono varati soprattutto nel

secondo dopoguerra e hanno lo scopo di agevolare i commerci internazionali tenendo

conto però delle specificità locali. A metà degli anni ’90 si è deciso di sostituire l’intero

sistema GATT con il World Trade Organization che nel quadro dello sviluppo del sistema

delle organizzazioni intergovernative ha preso il posto di questo accordo multilaterale,

ha creato delle istituzioni, degli organi giurisdizionali, che risolvono le controversie in

materia e sono la prova di come anche nell’ambito del commercio internazionale si

cerchi da parte degli stati di trovare un sistema di risoluzione pacifica delle controversie

estremamente utile in un ambito del genere dove gli interessi degli stati devono avere

una loro vita ma all’interno di regole ben precise.

Il diritto internazionale dell’ambiente: norme consuetudinarie e convenzionali sui vari

aspetti della protezione

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 97
Diritto Internazionale Pag. 1 Diritto Internazionale Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Pag. 96
1 su 97
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nesi Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community