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REDDITO COMPLESSIVO NETTO o BASE IMPONIBILE.

Attraverso la base imponibile viene poi calcolata l’imposta lorda applicando le aliquote in base agli

scaglioni di reddito previsti secondo l’Art. 11 (Fino a 15.000 euro- 23%, oltre i 15.000 euro fino a

28.000 euro- 27%, oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro- 38% e così via).

L’imposta netta non coincide comunque con l’importo da versare, in quanto da questo bisogna poi

sottrarre eventuali crediti di imposta, ritenute d’acconto e acconti di imposta già versati.

DEDUZIONI DAL REDDITO E DETRAZIONI DALL’IMPOSTA LORDA

Facciamo riferimento a tutti quegli oneri e quelle spese che investono in modi diversi la sfera

personale ed economica del contribuente, producendo quindi una variazione della sua capacità

contributiva.

La deduzione e la detrazione operano in modo diverso: in particolare, la prima incide sulla base

imponibile prima dell’applicazione delle aliquote progressive, con un effetto dell’alleggerimento del

prelievo fiscale tanto maggiore quanto più è elevato il reddito del contribuente; la detrazione che

invece non varia al variare delle aliquote delle ricchezze possedute dal contribuente, comporta un

risparmio uguale per tutti a prescindere dalla capacità contributiva.

Questo aspetto degli oneri deducibili e delle detrazioni è sottoposto a continue modifiche normative.

In generale, per tutti gli oneri deducibili si applica il principio di cassa di cui abbiamo già parlato.

Inoltre, possiamo suddividere in due categorie gli oneri: spese personali (assegni al coniuge, contributi

previdenziali) e spese socialmente rilevanti (es. donazioni a organizzazioni non governative).

Per quanto riguarda invece le detrazioni, possiamo distinguere tra soggettive e oggettive: le prime

vengono stabilite e quantificate in modo forfettario dal legislatore e riguardano ad es. detrazioni per

carichi di famiglia; le seconde vengono assegnate ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e

dipendente. Questa seconda tipologia risponde ad una duplice finalità: da un lato concorre a realizzare

la progressività dell’Irpef, dall’altro effettuano una sorta di discriminazione in quanto non spettano ai

possessori di altri redditi.

Ulteriore detrazione prevista dal Tiur è per eventuali spese sostenute dal contribuente (istruzione,

sanitarie, funebri) per le quali è prevista una detrazione lorda del 19%.

Ancora, sono previste detrazioni del 36% sugli immobili (ristrutturazione, lavori di risparmio

energetico, altro) volte ad incentivare la riqualificazione delle unità immobiliari.

Qualora l’ammontare delle varie detrazioni viste finora sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza

non è rimborsabile o riportabile in detrazione nel periodo successivo.

*Aliquota media e marginale: la prima è data dal rapporto tra imposta netta e reddito imponibile; la

seconda riguarda il più elevato scaglione di reddito nel quale ricade il reddito complessivo del

contribuente.

IMPOSTA NETTA, CREDITI DI IMPOSTA ED ACCONTI

Il concetto di imposta lorda lo abbiamo già visto: avevamo infatti detto che l’imposta netta non

riguarda l’importo definitivo da versare, ma dovranno essere detratti eventuali crediti di imposta,

versamenti in acconto e altro.

Se la sostituzione è propria o definitiva vuol dire che il sostituto d’imposta ha versato la ritenuta per

conto del sostituito in maniera definitiva e su quel determinato reddito il sostituito non deve pagare

più nulla. In tal caso ciò significa che tale reddito non parteciperà alla determinazione del reddito

complessivo e di conseguenza non bisognerà sottrarre le ritenute versate su quel reddito.

Se la sostituzione è impropria o a titolo di acconto, il lavoratore dipendente deve prendere il proprio

reddito da lavoratore dipendente e sommarlo agli altri per determinare il reddito complessivo.

Siccome il reddito del lavoratore partecipa alla determinazione del reddito complessivo, significa che

ha contribuito a determinare l’imposta netta, dovranno essere sottratte le ritenute che il sostituto

d’imposta ha già versato per conto del lavoratore.

• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA (credito che lo Stato riconosce ad un

contribuente che ha già versato quel tributo all’estero, ed è pari all’ammontare del pagamento

già effettuato dal soggetto);

• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA – ACCONTI

Il contribuente sul reddito dell’esercizio precedente paga sia il saldo che l’acconto per

l’esercizio successivo, sulla previsione di un reddito simile al precedente anche nell’esercizio

successivo. Se il contribuente prevede di versare, a fine del periodo, un’imposta minore

rispetto al periodo precedente, può ridurre l’ammontare dell’acconto. In caso di errata

previsione, se il versamento di acconto sarà ritenuto insufficiente, sarà richiesta una sanzione

pari al 30%. L’acconto deve essere versato in una o in due rate a seconda dell’importo, con

scadenza a giugno e a novembre. In relazione al principio di attualità circa gli acconti si è

parlato di incostituzionalità, poiché il contribuente si trova a pagare in relazione ad una

capacità contributiva non attuale. Ma la Corte Costituzionale ha dichiarato che è vero che non

si tratta di una capacità contributiva attuale, ma nel momento del pagamento dell’acconto essa

si sta formando ed inoltre ha sottolineato la facoltà che il contribuente possiede di

rideterminare l’ammontare dell’acconto;

• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA - ACCONTI = IMPOSTA

DOVUTA: ma non è detto che vi sia un’imposta dovuta, potrebbe esserci un credito d’imposta.

Tale credito può essere richiesto a rimborso dal contribuente, lo può rinviare alla dichiarazione

dell’anno successivo oppure lo può utilizzare in compensazione.

N.B. L’onere deducibile si applica sul reddito complessivo lordo per pervenire al reddito complessivo

netto, mentre le detrazioni si applicano all’imposta.

Gli oneri deducibili sono più convenienti per soggetti con redditi più elevati perché il meccanismo di

progressività dell’aliquota per scaglioni di reddito comporta che se un soggetto supera l’aliquota

marginale (quella più elevata del 43%) può risparmiare in relazione agli oneri posseduti.

SOCIETA’ DI PERSONE E PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Le società di persone non sono soggetti passivi né Irpef né Ires.

La soggettività passiva fa capo direttamente ai soci, i quali corrisponderanno l’Irpef sulla quota di

reddito a loro imputabile.

Tale meccanismo impositivo è giustificato dal fatto che in queste tipologie di società ed enti prevale

l’elemento personale rispetto al conferimento di beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività

economica (aspetto che caratterizza le società di capitali).

L’imposizione dei redditi prodotti dalle società di persone è caratterizzata dalla applicazione del

metodo della tassazione per trasparenza, in base alla quale il reddito prodotto dalla società viene

imputato e tassato direttamente in capo ai soci. Tale sistema evita la doppia imposizione economica

prima in capo alla società sul reddito prodotto e poi in capo ai soci sull’utile percepito (fenomeno

invece presente nelle società di capitali). Anche la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità di

tale sistema.

Le società di persone, però, sono soggette all’Iva ed all’Irap; per essi vige, infatti, la responsabilità

solidale e illimitata dei soci prevista dall’Art. 2291 cc.

Se, pertanto, la società non corrisponde i tributi dovuti, l’Amministrazione finanziaria, qualora non si

sia potuta soddisfare sul patrimonio della società, può aggredire quello dei soci previa notifica

dell’atto di riscossione per il soddisfacimento del suo credito.

Le società di persone pur non essendo soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi, devono

adempiere a determinati obblighi formali, in quanto indispensabili per la determinazione dell’imposta

personale dovuta dal socio in relazione alla sua quota societaria:

- tenuta delle scritture contabili;

- presentazione della dichiarazione tributaria.

Gli enti a cui si applica questo regime sono:

a) società semplici;

b) società in nome collettivo;

c) società in accomandita semplice;

Le tre tipologie di società devono essere residenti nel territorio dello Stato, ossia che possiedono per la

maggior parte del periodo d’imposta in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto

principale.

Il reddito prodotto dalla società si considera fiscalmente ripartito tra i soci a prescindere dalla sua

effettiva distribuzione.

Il reddito è attribuito ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili risultante

dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione.

Una eventuale variazione delle quote di partecipazione agli utili nel corso del periodo d’imposta ha

effetto dall’anno successivo a quello nel quale si verifica.

Le perdite delle società di persone si imputano a ciascun socio nella stessa proporzione stabilita per la

ripartizione degli utili.

Regole particolari sono dettate anche circa l’imputazione dei redditi prodotti dalle imprese familiari.

Dal punto di vista fiscale, l’impresa familiare, assume rilievo solo a condizione che la sua esistenza

risulti da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, nel quale sono indicati i nominativi dei

familiari che partecipano all’impresa con la specificazione del rapporto di parentela o affinità.

Il regime tributario dell’impresa familiare prevede che il reddito prodotto venga determinato in capo

al titolare dell’impresa, ma possa essere imputato fino al 49% a ciascun familiare proporzionalmente

alla sua quota di partecipazione agli utili. L’imprenditore dovrà comunque indicare nella sua

dichiarazione le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari. In particolare, il reddito

dell’impresa familiare è determinato con le regole del reddito di impresa, ma le quote imputate ai

collaboratori in base al principio di trasparenza sono qualificate come reddito da partecipazione,

consegue che il criterio di imputazione utilizzato per gli utili non può essere applicato alle perdite, le

quali sono riferite esclusivamente all’imprenditore.

I REDDITI TASSATI SEPERATAMENTE

Il sistema di tassazione ordinaria prevede l’imputazione del reddito ad un periodo d’imposta nel quale

viene tassato,

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IceGirl99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Martella Melo.
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