REDDITO COMPLESSIVO NETTO o BASE IMPONIBILE.
Attraverso la base imponibile viene poi calcolata l’imposta lorda applicando le aliquote in base agli
scaglioni di reddito previsti secondo l’Art. 11 (Fino a 15.000 euro- 23%, oltre i 15.000 euro fino a
28.000 euro- 27%, oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro- 38% e così via).
L’imposta netta non coincide comunque con l’importo da versare, in quanto da questo bisogna poi
sottrarre eventuali crediti di imposta, ritenute d’acconto e acconti di imposta già versati.
DEDUZIONI DAL REDDITO E DETRAZIONI DALL’IMPOSTA LORDA
Facciamo riferimento a tutti quegli oneri e quelle spese che investono in modi diversi la sfera
personale ed economica del contribuente, producendo quindi una variazione della sua capacità
contributiva.
La deduzione e la detrazione operano in modo diverso: in particolare, la prima incide sulla base
imponibile prima dell’applicazione delle aliquote progressive, con un effetto dell’alleggerimento del
prelievo fiscale tanto maggiore quanto più è elevato il reddito del contribuente; la detrazione che
invece non varia al variare delle aliquote delle ricchezze possedute dal contribuente, comporta un
risparmio uguale per tutti a prescindere dalla capacità contributiva.
Questo aspetto degli oneri deducibili e delle detrazioni è sottoposto a continue modifiche normative.
In generale, per tutti gli oneri deducibili si applica il principio di cassa di cui abbiamo già parlato.
Inoltre, possiamo suddividere in due categorie gli oneri: spese personali (assegni al coniuge, contributi
previdenziali) e spese socialmente rilevanti (es. donazioni a organizzazioni non governative).
Per quanto riguarda invece le detrazioni, possiamo distinguere tra soggettive e oggettive: le prime
vengono stabilite e quantificate in modo forfettario dal legislatore e riguardano ad es. detrazioni per
carichi di famiglia; le seconde vengono assegnate ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e
dipendente. Questa seconda tipologia risponde ad una duplice finalità: da un lato concorre a realizzare
la progressività dell’Irpef, dall’altro effettuano una sorta di discriminazione in quanto non spettano ai
possessori di altri redditi.
Ulteriore detrazione prevista dal Tiur è per eventuali spese sostenute dal contribuente (istruzione,
sanitarie, funebri) per le quali è prevista una detrazione lorda del 19%.
Ancora, sono previste detrazioni del 36% sugli immobili (ristrutturazione, lavori di risparmio
energetico, altro) volte ad incentivare la riqualificazione delle unità immobiliari.
Qualora l’ammontare delle varie detrazioni viste finora sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza
non è rimborsabile o riportabile in detrazione nel periodo successivo.
*Aliquota media e marginale: la prima è data dal rapporto tra imposta netta e reddito imponibile; la
seconda riguarda il più elevato scaglione di reddito nel quale ricade il reddito complessivo del
contribuente.
IMPOSTA NETTA, CREDITI DI IMPOSTA ED ACCONTI
Il concetto di imposta lorda lo abbiamo già visto: avevamo infatti detto che l’imposta netta non
riguarda l’importo definitivo da versare, ma dovranno essere detratti eventuali crediti di imposta,
versamenti in acconto e altro.
Se la sostituzione è propria o definitiva vuol dire che il sostituto d’imposta ha versato la ritenuta per
conto del sostituito in maniera definitiva e su quel determinato reddito il sostituito non deve pagare
più nulla. In tal caso ciò significa che tale reddito non parteciperà alla determinazione del reddito
complessivo e di conseguenza non bisognerà sottrarre le ritenute versate su quel reddito.
Se la sostituzione è impropria o a titolo di acconto, il lavoratore dipendente deve prendere il proprio
reddito da lavoratore dipendente e sommarlo agli altri per determinare il reddito complessivo.
Siccome il reddito del lavoratore partecipa alla determinazione del reddito complessivo, significa che
ha contribuito a determinare l’imposta netta, dovranno essere sottratte le ritenute che il sostituto
d’imposta ha già versato per conto del lavoratore.
• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA (credito che lo Stato riconosce ad un
contribuente che ha già versato quel tributo all’estero, ed è pari all’ammontare del pagamento
già effettuato dal soggetto);
• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA – ACCONTI
Il contribuente sul reddito dell’esercizio precedente paga sia il saldo che l’acconto per
l’esercizio successivo, sulla previsione di un reddito simile al precedente anche nell’esercizio
successivo. Se il contribuente prevede di versare, a fine del periodo, un’imposta minore
rispetto al periodo precedente, può ridurre l’ammontare dell’acconto. In caso di errata
previsione, se il versamento di acconto sarà ritenuto insufficiente, sarà richiesta una sanzione
pari al 30%. L’acconto deve essere versato in una o in due rate a seconda dell’importo, con
scadenza a giugno e a novembre. In relazione al principio di attualità circa gli acconti si è
parlato di incostituzionalità, poiché il contribuente si trova a pagare in relazione ad una
capacità contributiva non attuale. Ma la Corte Costituzionale ha dichiarato che è vero che non
si tratta di una capacità contributiva attuale, ma nel momento del pagamento dell’acconto essa
si sta formando ed inoltre ha sottolineato la facoltà che il contribuente possiede di
rideterminare l’ammontare dell’acconto;
• IMPOSTA NETTA - RITENUTE - CREDITI D’IMPOSTA - ACCONTI = IMPOSTA
DOVUTA: ma non è detto che vi sia un’imposta dovuta, potrebbe esserci un credito d’imposta.
Tale credito può essere richiesto a rimborso dal contribuente, lo può rinviare alla dichiarazione
dell’anno successivo oppure lo può utilizzare in compensazione.
N.B. L’onere deducibile si applica sul reddito complessivo lordo per pervenire al reddito complessivo
netto, mentre le detrazioni si applicano all’imposta.
Gli oneri deducibili sono più convenienti per soggetti con redditi più elevati perché il meccanismo di
progressività dell’aliquota per scaglioni di reddito comporta che se un soggetto supera l’aliquota
marginale (quella più elevata del 43%) può risparmiare in relazione agli oneri posseduti.
SOCIETA’ DI PERSONE E PRINCIPIO DI TRASPARENZA
Le società di persone non sono soggetti passivi né Irpef né Ires.
La soggettività passiva fa capo direttamente ai soci, i quali corrisponderanno l’Irpef sulla quota di
reddito a loro imputabile.
Tale meccanismo impositivo è giustificato dal fatto che in queste tipologie di società ed enti prevale
l’elemento personale rispetto al conferimento di beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica (aspetto che caratterizza le società di capitali).
L’imposizione dei redditi prodotti dalle società di persone è caratterizzata dalla applicazione del
metodo della tassazione per trasparenza, in base alla quale il reddito prodotto dalla società viene
imputato e tassato direttamente in capo ai soci. Tale sistema evita la doppia imposizione economica
prima in capo alla società sul reddito prodotto e poi in capo ai soci sull’utile percepito (fenomeno
invece presente nelle società di capitali). Anche la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità di
tale sistema.
Le società di persone, però, sono soggette all’Iva ed all’Irap; per essi vige, infatti, la responsabilità
solidale e illimitata dei soci prevista dall’Art. 2291 cc.
Se, pertanto, la società non corrisponde i tributi dovuti, l’Amministrazione finanziaria, qualora non si
sia potuta soddisfare sul patrimonio della società, può aggredire quello dei soci previa notifica
dell’atto di riscossione per il soddisfacimento del suo credito.
Le società di persone pur non essendo soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi, devono
adempiere a determinati obblighi formali, in quanto indispensabili per la determinazione dell’imposta
personale dovuta dal socio in relazione alla sua quota societaria:
- tenuta delle scritture contabili;
- presentazione della dichiarazione tributaria.
Gli enti a cui si applica questo regime sono:
a) società semplici;
b) società in nome collettivo;
c) società in accomandita semplice;
Le tre tipologie di società devono essere residenti nel territorio dello Stato, ossia che possiedono per la
maggior parte del periodo d’imposta in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale.
Il reddito prodotto dalla società si considera fiscalmente ripartito tra i soci a prescindere dalla sua
effettiva distribuzione.
Il reddito è attribuito ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili risultante
dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione.
Una eventuale variazione delle quote di partecipazione agli utili nel corso del periodo d’imposta ha
effetto dall’anno successivo a quello nel quale si verifica.
Le perdite delle società di persone si imputano a ciascun socio nella stessa proporzione stabilita per la
ripartizione degli utili.
Regole particolari sono dettate anche circa l’imputazione dei redditi prodotti dalle imprese familiari.
Dal punto di vista fiscale, l’impresa familiare, assume rilievo solo a condizione che la sua esistenza
risulti da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, nel quale sono indicati i nominativi dei
familiari che partecipano all’impresa con la specificazione del rapporto di parentela o affinità.
Il regime tributario dell’impresa familiare prevede che il reddito prodotto venga determinato in capo
al titolare dell’impresa, ma possa essere imputato fino al 49% a ciascun familiare proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili. L’imprenditore dovrà comunque indicare nella sua
dichiarazione le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari. In particolare, il reddito
dell’impresa familiare è determinato con le regole del reddito di impresa, ma le quote imputate ai
collaboratori in base al principio di trasparenza sono qualificate come reddito da partecipazione,
consegue che il criterio di imputazione utilizzato per gli utili non può essere applicato alle perdite, le
quali sono riferite esclusivamente all’imprenditore.
I REDDITI TASSATI SEPERATAMENTE
Il sistema di tassazione ordinaria prevede l’imputazione del reddito ad un periodo d’imposta nel quale
viene tassato,
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.