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Diritto tributario

Le corrisposte allo stato

Corrisposte allo stato sono: tasse corrisposte in proporzione a valori economici o atti: imposta.

Attività finanziaria dello stato

L'intervento finanziario pubblico ha richiesto varie teorie per la sua attivazione:

  • Teorie volontaristiche: alla base del fenomeno economico vi sono le scelte dei singoli.
  • Teorie politico-sociologiche: mettono in evidenza i rapporti di forza tra gruppi sociali.

In relazione a queste teorie si distinguono tre modelli di finanza:

  • Finanza neutrale: lo stato deve intervenire il meno possibile nell'economia.
  • Finanza sociale: lo stato deve garantire la redistribuzione della ricchezza.
  • Finanza congiunturale: politica anticiclica.

Quindi lo stato deve soddisfare le esigenze collettive, eliminare i monopoli, garantire il pieno impiego, redistribuire il reddito...

Attività finanziaria pubblica

L'attività finanziaria pubblica mira alla gestione dei servizi pubblici al servizio della collettività e del singolo. Per garantire questi servizi, lo stato preleva dei tributi e contributi da destinare a scopi assistenziali e mutualistici, che gravano solo su alcune categorie di cittadini (parafiscalità).

La fiscalizzazione degli oneri sociali mira a essere un intervento di politica economica volto alla riduzione del costo del lavoro e quindi a favorire l'occupazione. Gli interventi per le imprese sono finanziati dallo stato.

Le discipline di studio dell'intervento finanziario pubblico

  • La scienza delle finanze: studia gli interventi pubblici nell'allocazione delle risorse e redistribuzione della ricchezza, e si divide in:
    • Economia del benessere: si occupa delle scelte pubbliche e degli obiettivi riguardo alla redistribuzione.
    • Studio degli aspetti formali.
    • Teoria economica dell'imposizione fiscale: i tributi e gli effetti che generano sulle scelte dei contribuenti.
    • Settori di spesa pubblica (pensioni, sanità...).
  • Il diritto finanziario: studia l'aspetto giuridico dell'attività finanziaria pubblica. È una branca del diritto amministrativo che riguarda le norme giuridiche che regolano l'attività statale e pubblica finanziaria, ovvero:
    • Gestione bilancio e patrimonio dello stato.
    • Gestione entrate e uscite dello stato.
    • Svolgimento dell'attività finanziaria statale.

Queste norme si suddividono in due gruppi:

  • Relative al denaro pubblico e la sua gestione.
  • Relative alle entrate dello stato.

Diritto finanziario e scienza delle finanze sono quindi coordinati e complementari.

Il diritto tributario

Regola i mezzi e le procedure per il reperimento di risorse finanziarie necessarie al finanziamento della spesa pubblica dello stato e degli enti pubblici per svolgere le loro funzioni. In passato i tributi non tutelavano i cittadini; si ebbe un cambiamento dalla Magna Charta (1215).

I tributi

È un termine che comprende tasse, imposte, monopoli, contributi... Operato dallo stato, ente pubblico o pubblica amministrazione, si caratterizza per avere un contenuto:

  • Patrimoniale: economicamente valutabile.
  • Personale: grava sui singoli soggetti (persone o persone giuridiche).
  • Imposto e pubblico.
  • Generale: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche.
  • Solidale: rientra nei doveri di solidarietà economica.

La dottrina italiana suddivide i tributi in:

  • Imposte: finanziano la spesa pubblica destinata ai bisogni pubblici indivisibili quali difesa dello stato, giustizia e ordine pubblico.
  • Tasse: finanziano la spesa pubblica destinata ai bisogni pubblici divisibili (su domanda) quali istruzione, sanità.
  • Contributi: finanziano la spesa pubblica destinata a bisogni pubblici divisibili non su domanda quali contributi di urbanizzazione o bonifica.
  • Diritti di monopolio: il monopolio fiscale viene utilizzato dallo stato per riservare a sé stesso la produzione e vendita di beni e servizi ad un prezzo più alto di quello che sarebbe nel libero mercato (es. tabacchi o lotto), quindi per procacciare un'entrata tributaria.

I rapporti con i diversi settori del diritto

Il diritto tributario è una branca del diritto amministrativo nel quale quindi fanno parte delle norme in comune. Oltre a questo ha legami con:

  • Diritto privato, costituzionale, penale, penale tributario, europeo e internazionale.

Ha particolari legami con:

  • Diritto processuale civile/tributario: dato che il diritto tributario regola i rapporti tra ente statale e contribuente, c'è un legame col diritto processuale civile/tributario che tutela giudiziariamente il contribuente.
  • Diritto processuale penale.

Il diritto tributario possiede peculiarità per la creazione di norme e tecniche interpretative proprie ed è quindi considerata disciplina autonoma anche se presuppone altre norme e principi di altre discipline di diritto. Mostra delle differenze con il codice civile (che si occupa dei rapporti tra soggetti di diritto) perché il diritto tributario disciplina solo il prelievo fiscale su diverse capacità contributive.

Le fonti del diritto tributario

La fonte costituzionale

La fonte primaria del diritto tributario è la costituzione le cui norme dettano principi e limitano e indirizzano l'attività del legislatore nazionale con divieti alla potestà dell'esecutivo. La potestà legislativa spetta allo stato e alle regioni; ai comuni e province spetta solo una potestà per i tributi.

Gli articoli costituzionali in materia di imposte più importanti sono:

  • Art 2: principio di solidarietà, nel settore economico-finanziario la gestione delle risorse deve avvenire per soddisfare le esigenze pubbliche.
  • Art 23: sancisce la riserva di legge per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.
  • Art 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche nella loro capacità contributiva.
  • Art 81: con la legge di approvazione al bilancio non si possono istituire nuovi tributi o spese.
  • Art 119: gli enti territoriali hanno autonomia finanziaria.

Principio della riserva di legge (art 23)

L'imposizione di una prestazione avviene solo in corrispondenza di previsione di legge (legge ordinaria: emanata dagli organi rappresentativi della collettività, il parlamento con procedimento previsto dalla costituzione). Solo in questo caso è una condizione di legalità tributaria. È una legge relativa perché integrata con gli art 71-74 cost. e non assoluta (disciplina tutta la materia).

La legge ordinaria provvede a disciplinare direttamente gli elementi della prestazione, quali imposte patrimoniali ovvero il tributo e la sua base imponibile e l'aliquota misurata mediante limiti e controlli. La riserva di legge non riguarda tutta la normativa tributaria ma solo le norme che hanno oggetto la disciplina delle prestazioni imposte. Ne restano escluse:

  • Norme troppo a vantaggio del contribuente secondo il principio di uguaglianza.
  • Norme di accertamento e riscossione.

Principio della generalità del tributo

Tutti (cittadini e imprese) sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche nella loro capacità contributiva.

Principio dell'uguaglianza del carico fiscale

Le imposte devono essere distribuite egualmente a parità di condizioni economiche. Si sono elaborate diverse teorie:

  • Teoria della prestazione e controprestazione: un'equa distribuzione di imposta si ha con tributi e controprestazioni dello stato sotto forma di servizi pubblici.
  • Teoria del sacrificio: uguaglianza a carico dei tributi a seconda della ricchezza, dovrebbe gravare di più sugli abbienti.
  • Teoria della capacità contributiva: la capacità contributiva di ognuno aumenta rispetto all'aumento del reddito e non grava su chi ha un reddito basso.

Principio della capacità contributiva

L'art 53 sancisce che tra i doveri di solidarietà economica e sociale rientra quello di contribuire alle spese pubbliche in base alla potenzialità economica, a prescindere di quanto si riceve in termini di servizi pubblici.

Principio della progressività del sistema tributario

Quando il carico tributario cresce in proporzione con la crescita della ricchezza imponibile, la tassazione è definita progressiva (viene attuato questo meccanismo attraverso es. classi di reddito, scaglioni).

Le fonti comunitarie

Principi fiscali e norme comunitarie

Le fonti comunitarie possono imporsi alle leggi e alla costituzione italiana. L'art 90 (trattato CE) vieta a tutti gli stati l'applicazione diretta/indiretta di imposte superiori applicate ai prodotti nazionali similari.

Principio della tassazione nel paese d'origine

La tassazione di beni oggetto di scambi internazionali deve avvenire nel paese produttore; si applica nell'UE per le imposte dirette.

Principio della tassazione nel paese di destinazione

La tassazione di beni oggetto di scambi internazionali deve avvenire nel paese dove sono acquistati. Non è una modalità agevole e quindi sarà abbandonata per quella sopra.

Principio di non discriminazione fiscale

Divieto di imporre tributi che possano avvantaggiare o svantaggiare un paese.

Le fonti degli enti locali

Potestà legislativa delle regioni

Le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente. La costituzione prevede che:

  • Lo stato ha competenza legislativa in materia di sistema tributario dello stato.
  • Le regioni hanno potestà legislativa in materia tributaria con riguardo ai presupposti di imposta collegati al territorio proprio di ciascuna regione senza essere ostacolo alla libera circolazione di persone o cose tra regioni.
  • Le regioni e gli enti locali stabiliscono e applicano tributi e entrate propri in armonia con costituzione e principi del sistema tributario.
  • Stato e regioni hanno competenza legislativa in materia di coordinamento del sistema tributario nella quale lo stato ha competenza legislativa nella legislazione dei principi.

Potere regolamentare degli enti locali in materia tributaria

Comuni, province, città vedono riconosciuta la propria autonomia finanziaria di entrata e possono applicare tributi propri utilizzando lo strumento giuridico del regolamento di legge regionale che risponde ai principi della legge di coordinamento. Essi non possono introdurre nuovi tributi e quindi non possono modificare gli elementi essenziali della prestazione impositiva.

Lo statuto del contribuente

Sono una serie di normative volte alla tutela dei contribuenti nei confronti del fisco e al fine di dare chiarezza e stabilità delle norme tributarie. I principali criteri dello statuto sono:

  • Non retroattività: l'efficacia di una norma decorre successivamente alla sua approvazione e pubblicazione.
  • No taxation without representation: non si possono estendere tributi esistenti o imporne nuovi senza votazione parlamentare.
  • Termini a pena di nullità per la notifica, prescrizione e produzione di documenti minimo 30gg.
  • Limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo oltre i 10 anni.
  • Principio di correttezza e buona fede: non possono esserci sanzioni se non esiste debito di imposta.

Il garante del contribuente

È un organo monocratico (prima era collegiale). Le funzioni del garante, disciplinate dall’art 13, prevedono che esso operi in piena autonomia per tutelare il contribuente e per una migliore organizzazione e livello dei servizi al pubblico. Ha inoltre poteri di segnalazione e solleciti verso la p.a.

Il valore legale dello statuto del contribuente

Le norme di questo statuto non costituiscono legittimità costituzionale perché di rango inferiore alla legge ordinaria, ma ha la funzione di parametro interpretativo delle norme tributarie emanate.

Interpretazione delle norme finanziarie

  • Criteri interpretativi:
    • Letterale e logico funzionale: criteri stabiliti dall'art 12, il senso da attribuire alle norme giuridiche è il significato delle parole (letterario); il senso è da attribuire secondo l'intenzione del legislatore (logico).
  • Criteri ausiliari:
    • Sistematico: si analizza l'insieme delle norme che disciplinano la materia e non singolarmente.
    • Evolutivo: adegua la portata della norma ai mutamenti della realtà sociale, economia e giuridica.
    • Conservativo: dà preferenza al significato delle norme che alla sua sopravvivenza.
  • Criteri viventi:
    • Dottrinale: l'interpretazione viene data seguendo un articolo o pubblicazione.
    • Giurisprudenziale: la dottrina non offre certezze, questo metodo lascia spazio all'interpretazione del giudice.
    • Interpretazione autentica: dà certezza perché è dettata dal legislatore.
    • Interpretazione per analogia: è quando un giudice applica a una disciplina un'altra derivante da casi simili e non si applica a norme penali tributarie, agevolative, a tributi aventi carattere eccezionale.

Elusione e abuso del diritto

L'abuso e l'elusione derivano dall'avere avuto un vantaggio fiscale. Il d.lgs 5 agosto 2015 n. 128 configura l'abuso del diritto in tutte le operazioni anche prive di sostanza economica e che realizzano vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che può disconoscere i vantaggi determinando tributi sulla base delle norme e dei principi elusi tenendo conto di quanto il contribuente ha versato per le operazioni.

Si considerano elusive le operazioni prive di sostanza economica inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Costituiscono vantaggi fiscali indebiti i fatti realizzati in contrasto con le norme di diritto tributario.

Regime dell'adempimento collaborativo

È un regime di adempimento collaborativo tra agenzia delle entrate e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in contesto di governo aziendale al fine di promuovere forme di comunicazione e cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il sistema deve avere efficaci misure di rilevazione, misurazione, controllo di rischio fiscale. Ogni anno viene mandata una relazione per l'osservazione di tali misure. Ha vantaggi per il contribuente quali la possibilità di prevenire con l'agenzia delle entrate di generare rischi fiscali e la giusta interpretazione delle disposizioni tributarie.

L'interpello

Ci sono più tipi di interpello:

  • Interpello ordinario: consente al contribuente di chiedere parere in merito all'applicazione di disponibilità tributarie di incerta interpretazione.
  • Interpello probatorio: consente al contribuente di chiedere un parere in merito all'idoneità degli elementi chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi previsti quali: recupero crediti bancari, istanze presentate da società non operative, istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE.
  • Interpello antiabuso: consente di acquisire un parere relativo all'abusività di un'operazione non solo ai fini delle imposte sui redditi ma su qualsiasi settore impositivo.
  • Interpello disapplicativo: (unico interpello obbligatorio) consente di ottenere la disapplicazione di norme che limitano detrazioni, crediti di imposta se viene fornita dimostrazione che effetti elusivi non potevano verificarsi.

Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio

Le norme tributarie nel tempo

  • Si applicano le normali disposizioni previste per altre norme.
  • Cessano di avere efficacia per abrogazione espressa o tacita.
  • Quelle sanzionatorie si applicano solo dopo la loro entrata in vigore.
  • Retroattività propria (quando modifica un tributo esistente in precedenza) è impropria (quando impone un nuovo tributo a fatti verificati prima dell'entrata in vigore della legge che lo stabilisce).
  • Non possono avere valore retroattivo (avere effetto anche per il passato, anteriormente al tempo in cui sono state perfezionate).

Le norme tributarie nello spazio

  • Rispettano una combinazione del criterio soggettivo con quello oggettivo.
  • Hanno effetto solo nel territorio statale.
  • Le leggi regionali e regolamenti provinciali si applicano solo nei rispettivi territori.
  • Per i redditi in stati diversi si applica il principio della residenza.
  • Per gli immobili vale la source taxation, cioè si paga il tributo degli immobili nello stato dove sono collocati.

Le entrate pubbliche e i tributi

Le entrate pubbliche derivano da mezzi finanziari che lo stato e gli altri enti pubblici acquisiscono per lo svolgimento delle loro attività. Hanno due funzioni:

  • Mezzo di finanziamento.
  • Strumento di politica economica.

Esse vengono classificate in base all'incidenza economica:

  • Correnti: derivano dai tributi e dai proventi delle imprese pubbliche.
  • In conto capitale: incidono sul patrimonio come l'alienazione di beni.
  • Per accensione prestiti: mediante l'accensione di titoli di debito pubblico.

A seconda della ripetitività nel tempo, le entrate si dividono in:

  • Ordinarie: si rinnovano regolarmente ad ogni esercizio.
  • Straordinarie: eccezionali.

A seconda della fonte:

  • Originarie: provengono da beni di proprietà statale.
  • Derivate: prestiti pubblici e tributi e sanzioni.

Dal punto di vista giuridico (disciplinate dal diritto privato):

  • Prezzi privati: proventi che l'ente pubblico ricava da vendite nel libero mercato (es. affitti di immobili).
  • Quasi privati: influenzati da interesse pubblico.
  • Pubblici: aziende pubbliche che esercitano monopolio sociale.

I tributi

Si dividono in: imposte, tasse e contributi. È un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo stato o enti pubblici. Ha tre funzioni:

  • Acquisitiva: consiste nel procurare all'ente pubblico risorse necessarie al proprio funzionamento e realizzazione degli obiettivi.
  • Distributiva: consiste nel modificare la distribuzione della ricchezza tra i contribuenti; il prelievo fiscale aumenta all'aumentare della base imponibile (l'importo sul quale si calcola e si applica un'imposta o contributo).
  • Promozionale: consiste nel incentivare o disincentivare determinate attività economiche.
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopogiunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Abate Antonio.
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