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ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ART 5 DPR
Arti parliamo di coloro che svolgono prestazioni di servizi che non rientrano nel 2195 (può essere ono in forma d’impresa)
Professioni intellettuali per lo svolgimento delle quali bisogna essere iscritti a un albo
Definizione residuale “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, cioè di qualsiasiattività abituale non rientrante tra quelle di impresa, svolta senza vincolo di subordinazione daparte di persone fisiche, società semplici”
Se svolta da persone giuridiche rientra nella presunzione di commercialità
Non si considerano effettuale nell’esercizio di arti o professioni:
- le prestazioni di servizi di cococo
- le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito di contratti di associazione inpartecipazione
Per le persone fisiche
dall'impresa anche le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate da enti non commerciali, quando queste attività sono svolte in maniera abituale e con finalità di lucro. Inoltre, è importante tenere conto che l'applicazione dell'IVA dipende anche dal regime fiscale in cui si è inseriti. Ad esempio, nel caso dell'avvocato che vende un PC utilizzato per la sua attività professionale, se ha detratto l'IVA all'acquisto del bene, dovrà applicarla anche nella vendita. In conclusione, la distinzione tra sfera privata e imprenditoriale è fondamentale per determinare l'applicazione dell'IVA. Le operazioni svolte nell'ambito imprenditoriale sono soggette all'IVA, mentre quelle svolte nella sfera privata non lo sono. Tuttavia, è importante considerare anche il regime fiscale e le specifiche normative che regolano l'attività svolta.Nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona (QUESTA ULTIMA PARTE ABROGATA 17.12.2021 - riforma del terzo settore) e vengono considerate nell'ambito di applicazione dell'IVA. I soggetti che offrono i servizi sono esenti. Ad esempio, associazioni ricreative che si occupavano della gestione dei cavalli, qui i proprietari pagavano una quota per tenere i cavalli nelle stalle e corrispettivi per la cura degli animali (non quote associative). Dietro queste c'era una
prestazione specifica - quindi attività commerciale da assoggettare a iva
Quindi quando si paga una quota associativa per usufruire di una serie di servizi in maniera indistinta non viene pagata l'iva, se si paga un corrispettivo specifico si deve assoggettare l'operazione a iva.
23.02.2022
Il soggetto passivo PRESUPPOSTO OGGETTIVO: l'operazione è qualificata come cessione di beni o prestazioni di servizi, entrambi rientrano nel campo di applicazione dell'iva se effettuate a titolo oneroso.
AMBITO DI APPLICAZIONE
hanno carattere obbiettivo e autonomo
OPERAZIONI IVA
Art. 2 Dir. n. 2006/112 cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno SM da un soggetto passivo che agisce in quanto tale
CONCETTO DI ONEROSITÀ
L'iva è un'imposta onnicomprensiva, tende a tassare tutto. Bisogna qualificare l'operazione ai fini iva. I criteri che usiamo nel nostro sistema iva sono
differenti a quelli dettati ai fini del diritto civile sono nozioni di carattere autonomo (del diritto comunitario) e sono di carattere obiettivo (prescindere dalla volontà del soggetto che li mette in atto tengono conto degli aspetti di tipo oggettivo)
Sia le cessioni di bene e prestazione di servizi sono soggette ad iva se l'operazione viene effettuata a fronte di un corrispettivo. L'ammontare (base imponibile iva) in termini numerici del corrispettivo. Se non c'è corrispettivo non si applica iva, in linea di principio.
Se un soggetto svolge 'attività a titolo gratuito, non è soggetto passivo.
CESSIONE DI BENI artt. 14 e 15 Dir. n. 2006/112 (art 2 DPR 633/72)
Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario no trasferimento proprietà. A prescindere dal contratto/atto, rileva ai fini dell'iva il trasferimento in capo al cessionario di disporre del bene come
fosse proprietario.I beni ad oggetto devono essere materiali, tangibili
PRESTAZIONI DI SERVIZI art. 24 Dir. n. 2006/112 (art 3 DPR 633/72)
Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni definizione residuale
Onerosità quando si ha un atto o fatto che comporta uno scambio reciproco di prestazioni
CGE «una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI direttiva soltanto quando fra il prestatore e l’utente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente»
la prestazione normalmente è in denaro (tasso il valore monetario), ma potrebbe essere anche in permuta, in natura (tasso sulla base del valore di commercio)
CASO CGE, 3.3.94, C-16/93, TOLSMA FATTO: il Signor Tolsma suona
L'organettista suona il suo strumento sulla pubblica via nei Paesi Bassi. Durante la sua attività musicale, chiede ai passanti di donare una piccola somma di denaro che raccoglie in una ciotola. A volte, bussa alle porte delle case e dei negozi per chiedere un'offerta, anche se non ha il diritto di ricevere una ricompensa.
La questione da considerare è se questa prestazione, che consiste nell'esibizione musicale sulla pubblica via, debba essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, anche se non viene pattuito alcun compenso ma viene comunque ricevuto dall'organettista, anche se l'importo non è stabilito o determinabile.
Dato che il mendicante chiede un'offerta, anche se non ha il diritto di riceverla, si può considerare che la prestazione avvenga a titolo oneroso e quindi si applica
L'IVA? In un caso come quello controverso in cui un musicista si esibisca sulla pubblica via ricevendo offerte dai passanti non sussiste una prestazione ex art. 2 cit. e "queste entrate non possono considerarsi come corrispettivo di un servizio reso a questi ultimi" in quanto:
- per un verso, non ricorre alcuna pattuizione tra le parti, giacché i passanti versano spontaneamente un obolo del quale stabiliscono l'ammontare a loro arbitrio;
- per l'altro, non sussiste alcuna correlazione necessaria tra la prestazione musicale e le oblazioni ad essa conseguenti: i passanti non chiedono che il musicista suoni per loro e inoltre essi versano delle somme non in funzione della prestazione musicale, bensì in funzione di motivazioni soggettive. "Tali oblazioni sono infatti prettamente gratuite ed aleatorie e il loro importo è praticamente impossibile da determinare".
IN CONCLUSIONE: "l'art. 2, n. 1, della VI Dir. deve essere"
interpretato nel senso che non fa parte della nozione di 'prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso' un'attività che consiste nel suonare sulla pubblica via e per la quale nessun corrispettivo viene pattuito, pur quando l'interessato richieda una ricompensa in denaro e percepisca determinate somme, il cui ammontare tuttavia non sia determinato o determinabile". Quindi perché ci si onerosità? L'operazione deve inserirsi all'interno di un rapporto economico che prevede reciprocità di prestazioni. Necessità del vincolo sinallagmatico: stretta correlazione tra prestazione e controprestazione ovvero la controprestazione deve trovare la causa nella cessione/prestazione. CESSIONE DI BENI: Art. 14 Dir. n. 2006/1121. "Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario" bisogna guardare all'effetto sostanziale che produce l'operazione, se èIl trasferimento della disponibilità del bene è una cessione di beni. "Sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:
- Il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o in norma di legge;
- La consegna materiale di un bene in base a un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
- Il trasferimento di un bene effettuato in
virtù di un contratto di commissione per•l’acquisto o per la vendita».
CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA (qualificazione difforme da quella•civilistica)
Art. 15 Dir. 2006/112 ECCEZIONI
- «Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili»
- «Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
- determinati diritti sui beni immobili;
- i diritti reali che conferiscono alloro titolare un potere d’uso sui beni immobili;
- le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà oin godimento di un bene immobile o di una sua parte».
CASO CESSIONE DI BENI CGE,8.2.90, C-320/88, SAFE BV–FATTO: la Safe BV cedeva alla Kats i diritti relativi ad una villa con pertinenze. Il contratto, denominato«trasferimento