DIRITTO TRIBUTARIO
15.02.2022
Il diritto tributario è lo studio, improntato ad un metodo giuridico, dei tributi. Studio visto dal punto di
legislatore (sistema migliore di concorrenza alle spese pubbliche / struttura del sistema tributario).
Studiamo attraverso un metodo giuridico: avvalendoci delle nozioni e principi elaborati nel corso degli
anni es. dovere di solidarietà, nozione di uguaglianza, principio di capacità contributiva…
ENTRATE DELLO STATO: il tributo è un’entrata ed è la fonte più importante delle fonti del bilancio. Il
nostro sistema è molto farraginoso, cambia costantemente, poiché il sistema dei tributi viene spesso
modificato.
I mezzi finanziari di cui necessita lo stato per la propria esistenza possono derivare da:
entrate di diritto privato: lo stato si comporta alla stregua di qualsiasi operatore privato – iure
privatorum-in un assetto tipicamente corrispettivo.
Lo stato agisce come privato sono quelle entrate che derivano dall’attività economiche dello Stato
musei, parcheggi, servizi dei cimiteri
Caratteristica tipica: non c’è monopolio e si paga un corrispettivo a fronte di un servizio, il quale è
liberamente pattuito.
entrate di diritto pubblico: lo stato agisce, invece, mediante il proprio potere autoritativo (imponendo
coattivamente il pagamento di una somma di denaro) per procacciarsi le entrate – iure imperii-.
Qui si collocano i tributi, il pagamento viene effettuato per coprire i costi dei servizi pubblici.
ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO
Tra le entrate di diritto pubblico si comprendono solitamente le seguenti fattispecie:
Le prestazioni patrimoniali coattive a carattere sanzionatorio (multe, ammende…) che costituiscono
o oggetto di un’obbligazione del trasgressore che viene ricollegata dalla legge alla violazione di un
dovere giuridico.
I prestiti forzosi, intesi quali forme di finanziamento imposte dallo Stato che obbliga taluni soggetti a
o versare somme o ad acquistare e conservare titoli del debito pubblico per un certo periodo di tempo
di regola a fronte della corresponsione dei relativi interessi.
Le prestazioni parafiscali ossia essenzialmente dei contributi previdenziali ed assistenziali.
o Le espropriazioni per pubblica utilità, a fronte delle quali è previsto un “indennizzo” ai sensi
o dell’ART.43 è somma da pagare è un indennizzo/risarcimento data dalla somma del valore effettivo
del bene e la somma a titolo di risarcimento corrispondente (è entrata)
I tributi,(sono le entrate più rilevanti nel bilancio dello stato) definibili come obbligazioni aventi ad
o oggetto una prestazione di regola pecuniaria (potendo talvolta l’obbligazione essere adempiuta con
mezzi diversi dal denaro, quale ad esempio la possibilità di assolvere le imposte sui redditi e sulle
successioni con opere d’arte), a titolo definitivo o a fondo perduto (differenziandosi, sotto tale profilo,
dal prestito forzoso), nascenti dalla legge (dunque “coattive”, senza cioè che vi concorra la volontà
dell’obbligato), al verificarsi di un presupposto di fatto che non ha natura di illecito (differenziandosi,
sotto tale profilo, dalla sanzione).
Tributi soddisfano direttamente fabbisogno essenziale di entrate per garantire a tutti i
servizi pubblici essenziali
Secondo le sentenze della Corte costituzionale, i tributi sono entrate connotate dai 3 seguenti caratteri:
sono autoritative (manca la volontà del contribuente di obbligarsi, vengono imposti
coattivamente)
sono destinate a coprire il fabbisogno essenziale della spesa pubblica coprono i servizi
indivisibili
es. servizio pubblico indivisibile per definizione: difesa territorio nazionale
sono previste in assenza di rapporto sinallagmatico (contratto con scambio specifico di
prestazioni) anche laddove il servizio è divisibile, manca il rapporto perchè in questo caso non
c’è perché la tassa che non ha natura di corrispettivo , perché il suo ammontare non è generata
per creare reddito, ma è una parte minima del costo totale del servizio
Di recente sono state introdotte imposte di scopo es. imposta di soggiorno/ tributi ambientali, il cui
introito è destinato a coprire una serie di spese di una fattispecie definite.
Sono generalmente distinti in:
la differenza fondamentale riguarda la classificazione di servizi pubblici divisibile e indivisibile
IMPOSTE dovute per effetto della realizzazione della fattispecie imponibile a fronte di servizi
indivisibili e giustificate dal principio di capacità contributiva.
TASSE dovute in linea di principio a fronte della funzione di servizi pubblici divisibili e
giustificate dal principio del beneficio (da non confondere con le entrate para-commutative
caratterizzate dalla sinallagmatici). (es. raccolta rifiuti / università) c’è uno specifico servizio
CONTRIBUTI tributo pagata a seguito di un’azione pubblica di cui il contribuente si è
avvantaggiato. (es. contributi di bonifica di un territorio)
Questi sono diversi dai contributi parafiscali, poiché cambia il giudice competente (giudice
tributario: 3 livelli – commissione tributaria provinciale, regionale e corte di cassazione vs giudice
del lavoro) sono due sistemi paralleli che seguono principi diversi.
ARTICOLI CARDINE DI RIFERIMENTO: art 3 + 23 + 53 COST.
La nozione di entrate tributarie è richiamata dall’articolo 23, in base alla quale è stata introdotta una
riserva di legge relativa.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
ART.23 Prestazioni personali es. servizio militare obbligatorio
Prestazioni patrimoniali sono tutte le entrate di diritto pubblico, sono quelle imposte
coattivamente. funzione di
“in base alla legge” – l’art 23 prevede una riserva di legge relativa ha una
garanzia , l’intento è quello di rimettere al Parlamento la determinazione degli elementi
strutturali di tutti i tributi (quindi sono chiamati i nostri rappresentanti a decidere se o meno
imporci delle prestazioni).
La legge o gli atti vanti forza di legge devono stabilire gli elementi essenziali di ogni tributo in
particolare, in materia di servizi pubblici essenziali, la determinazione delle aliquote minime e
massime o dei criteri per individualizzarle con atti di natura regolamentari.
La legge stabilisce che deve pagare, sul cosa deve pagare e quanto deve pagare .
Gli aspetti di dettaglio possono, invece, essere stabilite con atti che non hanno forza di
legge (se decreti ministeriali).
Per i tributi che non hanno origine nazionale per esempio l’IVA
Quanto alle norme dell’UE (direttive e regolamenti) non sussiste un problema di compatibilità
rispetto all’ART.23, in quanto nelle materie di competenza dell’UE la fonte europea ha un rango
superiore a quella interna.
Nell’ambito delle entrate tributarie abbiamo una distinzione tra:
Tributi Armonizzati dei quali la competenza è dell’UE. Per questi tributi la fonte di rango
superiore sono direttive, regolamenti e sentenze della Corte di giustizia.
Questi tributi servono a garantire il funzionamento del mercato all’interno dell’unione (unico
mercato in cui merci, capitali e persone possono circolare liberamente) e sono Iva, dogane ed
accise.
Non armonizzati non servono a garantire il funzionamento del mercato, ciascuno stato
membro non vuole un’armonizzazione. Ancora oggi c’è una concorrenza fiscale tra gli stati
membri dell’UE.
Es. Olanda ha regimi fiscali di favore, molto bassi, per gli istituti fiscali, questo per attrarre reddito
da sottoporre a tassazione nel loro territorio
Qui vale l’articolo 23, solo in base alla legge possono essere imposti nuovi tributi.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (servizi
Per tutti i tipi di tributi vale l’articolo ART.53
pubblici indivisibili essenziali) in ragione della loro capacità contributiva…
Chiunque a prescindere dalle differenze in base a reddito, patrimonio e spese (se consumo ho reddito
imposta sui consumi (iva).
Tutti questi parametri sono poste a fondamento del sistema italiano tributario, che ad oggi non è fondato
solo sulla tassazione di un tipo di manifestazione di capacità contributiva e ciò che dev’essere
garantito è il rispetto di 3 caratteri fondamentali. Il sistema tributario deve quindi essere strutturato in
modo che la capacità contributiva sia:
Effettiva: deve essere garantito il minimo vitale, all’interno dell’imposte sul reddito esiste una no
tax area, un limite di reddito al di sotto del quale non ci può essere tassazione, perché è quella
quantità di reddito che consente all’individuo di sopravvivere..
Attuale: devo tassare il fatto com’è oggi, non possono essere introdotte imposte con effetto
retroattivo.
Limitazione soggettiva i soggetti che possono essere chiamati ad assolvere devono essere i
titolari del fatto sintomatico di capacità contributiva (reddito/consumo/patrimonio).
il sistema tributario a criteri di progressività, nel suo complesso deve risultare progressivo per garantire
l’uguaglianza sostanziale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
Si ricollega all’ ART 3.
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
uguaglianza sostanziale: stesse opportunità
deve garantire l’uguaglianza formale: non sono ammesse discriminazioni ingiustificate.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività (progressivo: il tributo aumenta in funzione del
fatto sintomatico di capacità contributiva) il sistema nel suo complesso deve essere improntato alla
progressività (più si ha più si deve dare per garantire l’uguaglianza sostanziale)
In Italia fa parte dei tributi progressivi l’IRPEF (imposta sul reddito per persone fisiche a scaglioni
ad aliquote crescenti), mentre l’IRAP E l’IRES sono con aliquota proporzionale.
Le aliquote dell’iva, invece, variano in funzione del tipo di bene
Il sistema nel suo complesso deve risultare progressivo per garantire l’uguaglianza sostanziale e nel
dovere di solidarietà l’obbligo generalizzato di contribuire torva fondamentò nella struttura democratica
e partecipativa delle istituzioni repubblicane e nelle finalità pretensive espresse dall’ART.3 e nei doveri di
solidarietà politica, economica e sociale di cui all’ART.2.
=>Attualità (tassazione robot e multinazionali digitali: vendono bene e servizi tramite la rete, non hanno
presenze fisiche nel territorio italiano e europeo evadono le tasse es. Google)
Nel sistema italiano le imposte che tassano il REDDITO si chiamo imposte dirette
Le imposte che mirano a tassare il CONSUMO sono dette indirette e sono IVA e IMPOSTA DI
REGISTRO
Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione di un consumo, investimento,
trasferimento patrimoniale.
IMPOSTA DI REGISTRO: si ha nel momento in cui si acquista un immobile con un contratto di locazione.
È un’imposta sugli atti che comportano il trasferimento della proprietà al trasferimento di diritti di
godimento.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO è la principale imposta indiretta.
Il presupposto d’imposta quando parliamo di imposta si hanno 3 elementi strutturali
PRESUPPOSTO: è il fatto, il cui verificarsi, comporta l’obbligo di pagare l’imposta
es. acquisto di un bene/servizio o chi fa del reddito nasce l’obbligo di pagare l’imposta.
SOGGETTI: sono i titolari del fatto indice di capacità contributiva e quindi tenuti a pagare
l’imposta
BASE IMPONIBILE: è l’ammontare in termini economici e monetari del fatto / del presupposto
d’imposta.
es. caffè al bar, ma non ho soldi e faccio una permuta, quindi pago in natura. In questo
caso calcolo il valore dell’oggetto di permuta e calcolo il valore di mercato e su quello
calcolo iva
Nel caso in cui pago in denaro la base imponibile è il corrispettivo che sono tenuto a pagare.
L’aliquota è la percentuale che devo pagare sulla base imponibile
IVA – VAT (Value Added Tax)
È un’imposta generale gravante sui consumi di origine comunitaria (direttive n°67/227/CEE e
n°67/228/CEE).
È tenuto a pagare l’iva è il consumatore finale
Normativa IVA nell’UE:
DIETTIVA N.112/2006 (deve essere recepito)
REGOLAMENTO 282/2011 (immediatamente applicabile)
Normativa IVA in Italia:
Le norme sono state recepite con il DPR 633/1972
L’IVA è stata introdotta con le direttive 227 e 228 del 1967 ed è un’imposta applicata all’interno
dell’unione e mira a tassare il consumo di beni e di servizi al suo interno.
Questo ci consente di capire il suo funzionamento.
Imposta applicata nell’UE (è comunitaria) sul valore aggiunto di beni e servizi utilizzati o consumati
all’interno della Comunità.
I beni esporti o i servizi prestati a soggetti esteri (= destinati all’utilizzo/consumo fuori dall’UE)
normalmente non sono soggetti all’imposta.
Le importazioni sono soggette all’imposta al fine di equiparare sul mercato le forniture esterne
con quelle interne.
L’obbiettivo è tassare, ma quindi se un bene viene ceduto a un terzo in Russia, il suo consumo avviene al
di fuori dell’Unione e quindi non è tassato.
I e II Direttiva (n°67/227 e n°67/228 del 11/04/67) stabiliscono i principi fondamentali e le
regole basilari per l’applicazione dell’IVA, riconoscendo agli Stati membri un ampio margine di
discrezionalità.
Direttiva rifusa (n°2006/12/CE del 01/01/07) abroga la I e la VI direttiva per presentare tutte
le disposizioni in modo chiaro e razionale. Essa è stata poi modificata dalla Dir. 2008/8/CE (servizi)
e dalla Dir 2008/9/CE (rimborso).
D.P.R n°633/72 Decreto IVA modificato fra l’atro dal D.lgs n°18/2010 (territorialità).
FUNZIONAMENTO DELL’IVA
Prima del 1967 all’interno dell’UE, ciascuno stato aveva la propria imposta sui consumi (in Italia IGE:
imposta generale sui consumi, imposta non neutrale il cui ammontare aumentava all’aumentare delle
transazioni tra venditore e consumatore)
La scelta di introdurre nel 1967 a livello comunitario l’IVA (imposta francese) è dovuta a ragioni
essenzialmente di efficienza economica, in quanto tale imposta ha carattere fondamentale della
NEUTRALITÀ poiché garantisce la tassazione di tutti i consumi, quindi è genarle. E non comporta
distorsioni di concorrenza, quindi non incide sulle scelte d’investimento e localizzazione degli operatori
economici.
Ma le aliquote sono diverse nei paesi dell’unione. L’iva è un tributo armonizzato, ma l’armonizzazione non
è totale. Cosa significa?? Che le aliquote sono diverse, nonostante i diversi tentativi nel corso degli anni di
armonizzazione per parificare le aliquote. poiché serve l’unanimità, che non è stata mai raggiunto,
perché il gettito dell’iva va una parte all’UE e l’atra parte, maggioritaria, allo stato.
La neutralizzazione, non riguarda le aliquote, ma per due meccanismi:
DETRAZIONE ART.19 dpr 633/72.: diritto di farsi restituire l’iva dall’erario
RIVALSA ART.18 dpr 633/72: obbligo del fornitore di addebitare l’Iva ai propri clienti
L’IVA riguarda 3 categorie di soggetti:
fornitori operatori economici, imprenditori o lavoratori autonomi (che produce e vende beni e
servizi) per loro l’iva è neutrale soggetto passivo (tenuto a pagare l’imposta)
clienti consumatori
erario amministrazione fiscale
ipotesi esempi scritti
16.02.2022
L’iva è un ‘imposta che non grava sulle attività economiche non è ne un costo ne un ricavo.
La neutralità è una declinazione del principio generale del dritto dell’UE della PARITÀ DI TRATTAMENTO
operazioni dello stesso tipo tassate allo stesso modo .
La DIRETTIVA 112/2006 istituisce il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Il principio del sistema comune d’Iva consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui
consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle
operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione.
A ciascuna operazione, l’iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio dell’aliquota applicabile al bene o
al servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato
direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
Il sistema comune d’iva è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso
CARATTERI FONDAMENTALI: ART.1
L’iva è: un’imposta generale, si applica a tutte le operazioni è onnicomprensiva
un’imposta proporzionale al prezzo, è sempre la stessa, qualunque sia la lunghezza del ciclo
un’imposta che si applica in tutte le fasi dalla produzione al consumo al dettaglio
un’imposta che si applica operazione per operazione, ma viene liquidata per masse, previa
detrazione dell’imposta sugli acquisti.
Ovvero i soggetti passivi quando cedono un bene o un servizio devono chiedere l’iva.
Esempiol’iva va liquidata per masse nello stesso trimestre (iva a debito – iva a cred
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