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Potestà del padre nelle XII tavole

Sotto la potestà del padre, le XII tavole limitarono tale atto, infatti affermavano che se il padre vendeva per tre volte il figlio, il figlio cessava di essere sottoposto alla sua potestà, diventando così libero. Progressivamente il diritto di vendita dei figli decadde, anche se con Costantino si ammetteva la possibilità di vendere i figli appena nati se la famiglia dei genitori era in una situazione di assoluta miseria. Il pater poteva però riscattare allo stesso prezzo il figlio venduto (maggiorato dalle spese sostenute per l’allevamento) o sostituendolo con uno schiavo di pari valore.

Poteri del pater sulla residenza

Il pater poteva obbligare i figli a risiedere presso di sé, impedirgli di aspirare a certe cariche e infliggere punizioni a fini educativi, come la fustigazione. Anche tale potere punitivo si attenuò con il tempo.

Poteri patrimoniali dei figli

I figli non avevano capacità giuridica patrimoniale, non potevano avere un loro patrimonio. Superata l’età impubere possono compiere atti giuridici, avevano quindi una limitata capacità di agire in rapporto alla quale potevano essergli attribuiti beni da amministrare o potevano procurarsene loro stessi. I figli però potevano solo migliorare la situazione patrimoniale del padre, non si trasmettevano quindi debiti e obbligazioni.

Durante il regno di Augusto, i figli iniziarono ad acquisire un po’ di capacità giuridica patrimoniale grazie all’introduzione del peculio castrense, formato da beni acquisiti durante il servizio militare. L’imperatore permetteva quindi ai figli di avere un proprio testamento. Vennero poi riconosciute altre forme di patrimonio quali:

  • Peculio quasi castrense: costituito dai beni ricevuti come compenso per aver ricoperto cariche civili all’interno della burocrazia imperiale.
  • Peculio avventizio: costituito dai beni lasciati in eredità dalla madre (i figli hanno diritto di proprietà su di esso, riconoscendo al pater familias un diritto di usufrutto legale).
  • Peculio profectitium: il pater decide di separare una parte del proprio patrimonio affidandola in gestione a un proprio figlio, che può gestirlo e amministrarlo, senza però poterne disporre per testamento. Il figlio, con la sua amministrazione, poteva unicamente incrementare il patrimonio del pater, senza far sorgere in capo a questi obbligazioni o debiti.

Posizione giuridica del nascituro, aborto e contestazione della paternità

Secondo il diritto romano, il concepito, detto qui in utero est, acquista capacità giuridica solo al momento della nascita, mentre prima non si considera un soggetto autonomo essendo solo una parte del corpo della madre. Era titolare di alcuni diritti, ma si trattava di diritti potenziali, ovvero vincolati dall’evento della nascita.

Un argomento importante era quello dell’aborto. Problema considerato esclusivamente con riferimento alla patria potestà, ovvero era considerato esclusivamente dal punto di vista del pater familias nei riguardi delle aspettative di una persona che era destinata a cadere sotto la sua potestà. Nella legislazione di Romolo, l’aborto poteva essere una giusta causa di divorzio. L’aborto era infatti ritenuto un atto immorale e contrario ai buoni costumi; quindi, il marito poteva decidere di divorziare con la moglie. Secondo la legislazione dei Severi, l’aborto era addirittura considerato come un crimine e la pena era l’esilio della donna che aveva abortito. Infine, nelle sentenze di Paolo (Pauli Sententiae) la pena per aver provocato l’aborto era commisurata in base all’estrazione sociale della donna:

  • Se la donna era parte degli honestiores, la pena era la deportazione in un’isola.
  • Se la donna era di una classe sociale bassa, gli humiliores, veniva condannata ai lavori forzati in miniera.

Incertezza della paternità

Un altro argomento era l’incertezza della paternità che poteva avvenire in due casi di divorzio.

  • La divorziata, quando credeva di essere incinta, doveva riferirlo all’ex-marito entro 30 giorni dal divorzio. Il marito aveva tre possibilità:
    • Dichiarare di non essere il padre del presunto concepito.
    • Inviare a casa dell’ex moglie dei custodi per verificare se fosse effettivamente incinta.
    • Se non avesse risposto in alcun modo, sarebbe stato obbligato, alla nascita del concepito, a riconoscerlo come proprio.

Se la donna non lo comunicava entro 30 giorni o rifiutava i custodi inviati a casa sua, il marito non era obbligato a riconoscere il figlio. Se l’ex marito credeva che l’ex moglie fosse incinta, l'ex moglie doveva accettare di prendere domicilio presso la casa di una donna onestissima dove tre ostetriche dovevano accertarsi del presunto stato di gravidanza.

  • Se le ostetriche all’unanimità o 2/3 affermavano che era incinta, si nominava un assistente speciale, chiamato curator ventris, che aveva il compito di aiutare la donna durante la gravidanza.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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