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Estratto del documento

sotto la potestà del padre. Le XII tavole però

limitarono tale atto, infatti aGermavano che se

il padre vendeva per tre volte il figlio, il figlio

cessava di essere sottoposto alla sua potestà,

diventando così libero. Progressivamente il

diritto di vendita dei digli decade, anche se con

Costantino si ammetteva la possibilità di

vendere i figli appena nati se la famiglia i

genitori erano in una situazione di assoluta

miseria. Il pater poteva però riscattare allo

stesso prezzo il figlio venduto (maggiorato

dalle spese sostenute per l’allevamento) o

sostituendolo con uno schiavo di pari valore.

Residenzaà il pater poteva obbligare i figli a

risiedere presso di sé, impedirgli di aspirare a

certe cariche e infliggere punizioni a fini

educativi, come la fustigazione. Anche tale

potere punitivo si attenuò con il tempo

Poteri patrimoniali

I figli non avevano capacità giuridica

patrimoniale, non possono avere un loro

patrimonio. Superata l’età impubere possono

compiere atti giuridici, avevano quindi una

limitata capacità di agire in rapporto alla quale

potevano essergli attribuiti beni da

amministrare o potevano procurarsene loro

stessi. I figli però potevano solo migliorare la

situazione patrimoniale del padre, non si

trasmettevano quindi debiti e obbligazioni.

Durante augusto i figli inizio ad acquisire un

po’ di capacità giuridica patrimoniale grazie

all’introduzione del peculio castrense, formato

da beni acquisiti durante il servizio militare.

L’imperatore permetteva quindi ai figli di avere

un proprio testamento. Vennero poi

riconosciuti altre forme di patrimonio quali:

peculio quasi castrense: costituito dai beni

- ricevuti come compenso per aver ricoperto

cariche civili all’interno della burocrazia

imperiale,

peculio avventizio: costituito dai beni lasciati

- in eredità dalla madre (i figli hanno diritto di

proprietà su di esso, riconoscendo al pater

familias un diritto di usufrutto legale).

peculio profectitium: il pater decide di

- separare una parte del proprio patrimonio

affidandola in gestione ad un proprio figlio,

che può gestirlo ed amministrarlo, senza però

poterne disporre per testamento su di

à

esso, il figlio non acquista capacità giuridica

patrimoniale.

Il figlio, con la sua amministrazione, poteva

unicamente incrementare il patrimonio del

pater, senza far sorgere in capo a questi

obbligazioni o debiti.

Posizione giuridica del nascituro, l’aborto e

la contestazione della paternità

Secondo il diritto romano, il concepito, detto

qui in utero est, acquista capacità giuridica

solo al momento della nascita, mentre prima

non si considera un soggetto autonomo

essendo solo una parte del corpo della madre.

Era titolare di alcuni diritti ma si trattava di

diritti potenziali, ovvero vincolati dall’evento

della nascita

Un argomento importante era quello

dell’aborto. Problema considerato

esclusivamente con riferimento alla patria

potestà, ovvero era considerato

esclusivamente dal punto di vista del pater

familias nei riguardi delle aspettative di una

persona che era destinata a cadere sotto la

sua potestà. Nella legislazione di Romolo,

l’aborto poteva essere una giusta causa di

divorzio. L’aborto era infatti ritenuto un atto

immorale e contrario ai buoni costumi; quindi,

il marito poteva decidere di divorziare con la

moglie. Secondo la legislazione dei Severi

l’aborto era addirittura considerato come un

crimine e la pena era l’esilio della donna che

aveva abortito. Infine, nelle sentenze di paolo

(Pauli Sententiae) la pena per aver provocato

l’aborto era commisurata in base

dell’estrazione sociale della donna:

- Se la donna era parte degli honestiores, la

pena era la deportazione in un’isola

- Se la donna era di una classe sociale

bassa, gli humiliores, veniva condannata ai

lavori forzati in miniera.

Un altro argomento era l’incertezza della

paternità che poteva avvenire in due casi

divorzio.

à

- la divorziata, quando credeva di essere

incinta, doveva riferirlo all’ex-marito entro

30 giorni dal divorzio. Il marito aveva tre

possibilità

a. dichiarare di non essere il padre del

presunto concepito

b. inviare a casa dell’ex moglie dei custodi

per verificare se fosse eGettivamente

incinta

c. se non avesse risposto in alcun modo,

sarebbe stato obbligato, alla nascita del

concepito, a riconoscerlo come proprio.

Se la donna non lo comunicava entro 30

giorni o rifiutava i custodi inviati a casa sua,

il marito non era obbligato a riconoscere il

figlio

- se l’ex marito credeva che l’ex moglie fosse

incinta, ex moglie doveva accettare di

prendere domicilio presso la casa di una

donna onestissima dove tre ostetriche

dovevano accertarsi del presunto stato di

gravidanza.

a. Se le ostetriche all’unanimità o 2/3

aGermavano che era incinta, si nominava

un assistente speciale, chiamato curator

ventris, che aveva il compito di aiutare la

donna durante la gravidanza, anche

Dettagli
A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadaaaaarciero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Donadio Nunzia.