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sotto la potestà del padre. Le XII tavole però
limitarono tale atto, infatti aGermavano che se
il padre vendeva per tre volte il figlio, il figlio
cessava di essere sottoposto alla sua potestà,
diventando così libero. Progressivamente il
diritto di vendita dei digli decade, anche se con
Costantino si ammetteva la possibilità di
vendere i figli appena nati se la famiglia i
genitori erano in una situazione di assoluta
miseria. Il pater poteva però riscattare allo
stesso prezzo il figlio venduto (maggiorato
dalle spese sostenute per l’allevamento) o
sostituendolo con uno schiavo di pari valore.
Residenzaà il pater poteva obbligare i figli a
risiedere presso di sé, impedirgli di aspirare a
certe cariche e infliggere punizioni a fini
educativi, come la fustigazione. Anche tale
potere punitivo si attenuò con il tempo
Poteri patrimoniali
I figli non avevano capacità giuridica
patrimoniale, non possono avere un loro
patrimonio. Superata l’età impubere possono
compiere atti giuridici, avevano quindi una
limitata capacità di agire in rapporto alla quale
potevano essergli attribuiti beni da
amministrare o potevano procurarsene loro
stessi. I figli però potevano solo migliorare la
situazione patrimoniale del padre, non si
trasmettevano quindi debiti e obbligazioni.
Durante augusto i figli inizio ad acquisire un
po’ di capacità giuridica patrimoniale grazie
all’introduzione del peculio castrense, formato
da beni acquisiti durante il servizio militare.
L’imperatore permetteva quindi ai figli di avere
un proprio testamento. Vennero poi
riconosciuti altre forme di patrimonio quali:
peculio quasi castrense: costituito dai beni
- ricevuti come compenso per aver ricoperto
cariche civili all’interno della burocrazia
imperiale,
peculio avventizio: costituito dai beni lasciati
- in eredità dalla madre (i figli hanno diritto di
proprietà su di esso, riconoscendo al pater
familias un diritto di usufrutto legale).
peculio profectitium: il pater decide di
- separare una parte del proprio patrimonio
affidandola in gestione ad un proprio figlio,
che può gestirlo ed amministrarlo, senza però
poterne disporre per testamento su di
à
esso, il figlio non acquista capacità giuridica
patrimoniale.
Il figlio, con la sua amministrazione, poteva
unicamente incrementare il patrimonio del
pater, senza far sorgere in capo a questi
obbligazioni o debiti.
Posizione giuridica del nascituro, l’aborto e
la contestazione della paternità
Secondo il diritto romano, il concepito, detto
qui in utero est, acquista capacità giuridica
solo al momento della nascita, mentre prima
non si considera un soggetto autonomo
essendo solo una parte del corpo della madre.
Era titolare di alcuni diritti ma si trattava di
diritti potenziali, ovvero vincolati dall’evento
della nascita
Un argomento importante era quello
dell’aborto. Problema considerato
esclusivamente con riferimento alla patria
potestà, ovvero era considerato
esclusivamente dal punto di vista del pater
familias nei riguardi delle aspettative di una
persona che era destinata a cadere sotto la
sua potestà. Nella legislazione di Romolo,
l’aborto poteva essere una giusta causa di
divorzio. L’aborto era infatti ritenuto un atto
immorale e contrario ai buoni costumi; quindi,
il marito poteva decidere di divorziare con la
moglie. Secondo la legislazione dei Severi
l’aborto era addirittura considerato come un
crimine e la pena era l’esilio della donna che
aveva abortito. Infine, nelle sentenze di paolo
(Pauli Sententiae) la pena per aver provocato
l’aborto era commisurata in base
dell’estrazione sociale della donna:
- Se la donna era parte degli honestiores, la
pena era la deportazione in un’isola
- Se la donna era di una classe sociale
bassa, gli humiliores, veniva condannata ai
lavori forzati in miniera.
Un altro argomento era l’incertezza della
paternità che poteva avvenire in due casi
divorzio.
à
- la divorziata, quando credeva di essere
incinta, doveva riferirlo all’ex-marito entro
30 giorni dal divorzio. Il marito aveva tre
possibilità
a. dichiarare di non essere il padre del
presunto concepito
b. inviare a casa dell’ex moglie dei custodi
per verificare se fosse eGettivamente
incinta
c. se non avesse risposto in alcun modo,
sarebbe stato obbligato, alla nascita del
concepito, a riconoscerlo come proprio.
Se la donna non lo comunicava entro 30
giorni o rifiutava i custodi inviati a casa sua,
il marito non era obbligato a riconoscere il
figlio
- se l’ex marito credeva che l’ex moglie fosse
incinta, ex moglie doveva accettare di
prendere domicilio presso la casa di una
donna onestissima dove tre ostetriche
dovevano accertarsi del presunto stato di
gravidanza.
a. Se le ostetriche all’unanimità o 2/3
aGermavano che era incinta, si nominava
un assistente speciale, chiamato curator
ventris, che aveva il compito di aiutare la
donna durante la gravidanza, anche