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Estratto del documento

QUANDO)

• Iniziale o sospensivo--> dies a quo

• Finale o risolutivo--> dies ad quem (alla cui scadenza viene

meno l'efficacia del negozio)

Usato spesso nei contratti (locazione, mutuo, comodato, società).

MODO

ONERE= obbligo del beneficiario di tenere un comportamento

determinato e volontario.

Solo negli atti di liberalità o a titolo gratuito (legati, fedecommessi,

istituzioni d'erede, donazioni)

Istituzioni di diritto Romano 66

(es. 'ti dono 100 ma devi farmi costruire una statua'; 'ti dono una

casa ma non devi allontanarti da Roma')

E' un comportamento volontario

--> differenza da condizione potestativa: Negozio modale è subito

efficace ('ordina, ma non subordina')

Problema: strumenti per adempimento: obbligo di stipulatio con

erede, altrimenti erede poteva respingere con eccezione la richiesta

di adempiere il legato.

--> Giustiniano: azione per contratti innominati (actio praescriptis

verbis).

ELEMENTI NATURALI

L’ordinamento giuridico li considera normalmente incorporati al

negozio stesso ma le parti se vogliono possono escluderli

tranquillamente.

Istituzioni di diritto Romano 67

18/10/21

La manifestazione di volontà alla quale l’ordinamento tutela

determinati effetti-> tutto ciò che coincide sulla realtà giuridica. In

alcune situazioni può essere valido ma non ancora efficace (negozio

sottoposto a sospensione), si parla di invalidità quando il negozio

non è stato espresso in maniera corretta e manca un elemento: in

questi casi può essere reso efficace da iniziativa delle parti.

I tipi di invalidità del negozio (la teoria privatistica odierna basata

sulle nostre fonti giurisprudenziali):

Istituzioni di diritto Romano 68

•NULLITÀ -> conosciuta nelle fonti dove caso per caso in tutte le

situazioni in cui un negozio giuridico risultava privo di un

elemento essenziale, questo non solo è inefficace ma è NULLO.

Come se non ci fosse, in quanto tale sarà inefficace, inesistente . Il

giudizio relativo porterà ad una sentenza semplicemente

dichiarativa.

•ANNULLABILITÀ-> tutelata dalle azioni di annualmente. Negozi

giuridici che presentano dei vizi ai quali l’ordinamento da

importanza tale per cui quel negozio può essere fatto annullare

mettendo in atto un determinato procedimento. Nasce per gli

ordinamenti giuridici, quella che vede il ius civile, e in parallelo il

ius pretorium. In presenza di situazioni patologiche che alterano la

libertà, il magistrato poteva azzerare il negozio giuridico. (Valido

per ius civile, il pretore ne azzerava gli effetti concedendo lo

strumento adeguato, in questi casi convalidata l’eccezione o la

riduzione a ripristino il negozio diventava inefficace- la parte

imbrogliata non avrebbe dato corso al negozio stesso.)

•RESCISSIONE-> si ha quando una delle due parti ha concluso la

compravendita rimettendoci in grande maniera. Diocleziano la

chiamò Lesione Enorme ovvero un soggetto costretto a vendere un

bene ad una cifra inferiore della metà del valore di mercato.

Ovviamente le parti possono risanare il negozio eliminando le parti

che lo rendono inefficace o possono revocarlo come se non fosse mai

esistito.

DIVERGENZA TRA VOLONTÀ E MANIFESTAZIONE

In alcuni casi la volontà negoziale può essere diversa da quella

manifestata questa divergenza può essere:

- voluta-> dichiarazione IOCI CAUSA quindi senza valore, perché

priva di volontà.

RISERVA MENTALE, prevale quanto dichiarato, conta

quanto viene manifestato.

Istituzioni di diritto Romano 69

SIMULAZIONE, due sono le manifestazioni: assoluta (le

parti manifestano un valore ma non ne vogliono nessuno e fingono

una vendita ma in realtà la cosa rimane al venditore ad esempio);

relativa (le parti vogliono costituire un negozio giuridico diverso da

quello che dichiarano, vendita oppure donazione tra coniugi ad

esempio)

In caso di accordo simulatorio, il negozio che viene reso palese è

nullo e inefficace perché manca una vera volontà invece quello

efficace è il negozio occulto quindi quello non simulato.

- inconsapevole -> vizi del consenso: dolo violenza e errore

È il caso di quei negozi che per il ius civile sono comunque validi ed

efficaci ma sono iniqui all’equità secondo il magistrato e visto che lui

non può annullare una norma di diritto civile cerca di attuare

giustizia concedendo strumenti processuali che a lui spettano. In

questi ambiti si applica l’annullabilità.

I VIZI DEL CONSENSO SONO:

- ERRORE che si distingue in : OSTATIVO (errore che si ha nella

dichiarazione, comporta problemi interpretativi e i giuristi nella

maggior parte dei casi considerano nullo il negozio) o VIZIO (non

esclude la volontà, però questo ultima non si è formata bene

perché è successo qualcosa che l’ha viziata, si vuole quello che si

dichiara sostanzialmente ma poi si scopre che non è come da

aspettativa.) I giuristi lasciano valutare al magistrato ma le fonti ci

dimostrano che nei mortis causa l’errore è rilevante mentre nei

negozi inter vivo l’errore è rilevante solo se DETERMINANTE ->

influenza in modo decisivo la volontà della parte; SCUSABILE->

inevitabile nonostante la diligenza; ESSENZIALE-> rilevante per il

negozio giuridico.

- DOLO NEGOZIALE, concetto che riguarda tutto il diritto con

valutazioni e conseguenze peculiari al settore in cui si applica. Qui

si parla di DOLO come vizio del consenso e come tale si parla nelle

fonti di dolo malvagio, espressione con cui i nostri giuristi

definiscono come un’astuzia, inganno, macchinazione utilizzata

per ingannare o indurre in errore un altro soggetto. (Labeone).

Istituzioni di diritto Romano 70

Qualunque forma di rigiro volto ad ingannare un altro. Dolus

malus è diverso da Dolus Bonus-> dolo non rilevante per il diritto.

Il meccanismo è quello della validità per lo ius civile ma poteva

essere annullato grazie alla tutela pretoria.

- METUS, ogni forma di timore che comprende violenza fisica o

morale (una minaccia grave che ti danneggi, deve essere seria di

un male )

RAPPRESENTANZA

Prevista dall’ordinamento quindi legale, è una sostituzione negoziale

che alcune volte può essere volontaria.-> può essere VOLONTARIA

DIRETTA (il rappresentante agisce in nome e per conto del

rappresentato) o VOLONTARIA INDIRETTA (contratto di mandato,

che ha molteplici occasioni, il rappresentante agisce in nome proprio

ma per conto del rappresentato)

Istituzioni di diritto Romano 71

I DIRITTI REALI

Una delle macro categorie del diritto privato, che comprende tutte le

modalità con cui si possono atteggiare i diritti soggettivi patrimoniali

sulle cose.

Dobbiamo per prima cosa capire cos’è una COSA DEL DIRITTO. ->

Bene giuridico, secondo l’Art. 810 c.c. , sono le cose che possono

formare oggetto di diritto.

Per i giuristi doveva essere oggetto materiale e tangibile di rapporti

giuridici patrimoniali. (RES)

Quindi tutti i rapporti giuridici patrimoniali soggettivi detti diritti

reali comprendono ad esempio il diritto di proprietà che è quello più

ampio in assoluto e una serie di diritti reali minori, di contenuto

ridotto. Sono tutti accomunati dal fatto che riguardano delle cose.

I nostri giuristi hanno elaborato una ricca classificazione di ciò che è

cosa per il diritto:

1) COSE IN COMMERCIO-> quelle cose di cui i singoli privati

possono contrattare, possono essere oggetto di negozi giuridici

patrimoniali, suscettibili di proprietà privata e altri rapporti

giuridici.

2) COSE NON IN COMMERCIO->

3) COSE DI DIRITTO UMANO->

4) COSE DI DIRITTO DIVINO ->(non in commercio) cose sacre

come ad esempio i templi gli altari o le cose religiose come ad

esempio i cimiteri oppure cose considerate sante rispecchiando

la sacralità.

5) COSE CORPORALI -> Cose tangibili che posso toccare.

6) COSE INCORPORALI->cose intangibili che non posso toccare. (I

diritti per i giuristi)

Istituzioni di diritto Romano 72

7) RES MANCIPI-> termine che deriva da manicaio e fa

riferimento alla prima forma di vendita (mancipatio) cose

considerate più importanti e preziose perché assicuravano la vita

nell’economia antica, servivano per la sopravvivenza quindi

quelle cose che si potevano trasmettere con negozi formali come

la mancipatio che richiedeva forma rigorosissima proprio perché

essendo beni fondamentali bisognava essere sicuri che la volontà

del venditore fosse disfarsi di quei beni.

8) RES NEC MANCIPI->Oggetti di uso personale, fondi non italici,

gioielli, animali esotici o manufatti di lusso ad esempio.

Potevano esserci anche in negozi non formali.

9) COSE IMMOBILI-> il suolo e le cose attaccate al suolo, che non

si possono spostare.

10) COSE MOBILI-> animali, oggetti inanimati che si possono

trasportabili.

11) FUNGIBILI-> cose cosiddette di genere (denaro, grano, farina),

quelle cose che si possono contare o misurare.

12) INFUNGIBILI-> cose di specie, come ad esempio un opera

d’arte. Vengono a considerazione per la loro specifica identità.

13) CONSUMABILI -> sono le cose che con il loro uso ordinario

perdono la loro funzione economica ordinaria e non si possono

usare un’altra volta. (Cibo, denaro)

14) INCONSUMABILI-> sono le cose che durano nel tempo il cui

uso non impedisce un riutilizzo futuro.

15) DETERIORABILI-> si rovinano, ma non sono né consumabili né

inconfutabili, non perdevano la loro funzione. (L’usufrutto come

dice la parola uso-frutto riguarda anche le due facoltà che

spettano a chi ne è titolare infatti il titolare può usare e

utilizzare i frutti che a concepito, se la può usare )

16) DIVISIBILI-> frazionabili senza perdere valore economico come

grano o farina che possono essere divisi senza perdere il valore

di mercato.

Istituzioni di diritto Romano 73

17) INDIVISIBILI-> non possono essere smembrate come ad

esempio un libro. Con il tempo si comincia ad ammettere poi la

comproprietà su una medesima cosa.

18) SEMPLICI-> unità naturale come uno schiavo o un mattone;

19) COMPOSTE-> costituita da un insieme di cose semplici non

omogenee, una pluralità di cose assemblate insieme dall’opera

dell’uomo. (Una nave, una casa)

20) COLLETTIVE-> composta da tante unità semplici mobili,

ognuna con una propria individualità autonoma o separata ma

tutte omogenee (il gregge, la mandria).

<
Dettagli
A.A. 2020-2021
209 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sarasavino2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Benedetti Andrea.