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QUANDO)
• Iniziale o sospensivo--> dies a quo
• Finale o risolutivo--> dies ad quem (alla cui scadenza viene
meno l'efficacia del negozio)
Usato spesso nei contratti (locazione, mutuo, comodato, società).
MODO
ONERE= obbligo del beneficiario di tenere un comportamento
determinato e volontario.
Solo negli atti di liberalità o a titolo gratuito (legati, fedecommessi,
istituzioni d'erede, donazioni)
Istituzioni di diritto Romano 66
(es. 'ti dono 100 ma devi farmi costruire una statua'; 'ti dono una
casa ma non devi allontanarti da Roma')
E' un comportamento volontario
--> differenza da condizione potestativa: Negozio modale è subito
efficace ('ordina, ma non subordina')
Problema: strumenti per adempimento: obbligo di stipulatio con
erede, altrimenti erede poteva respingere con eccezione la richiesta
di adempiere il legato.
--> Giustiniano: azione per contratti innominati (actio praescriptis
verbis).
ELEMENTI NATURALI
L’ordinamento giuridico li considera normalmente incorporati al
negozio stesso ma le parti se vogliono possono escluderli
tranquillamente.
Istituzioni di diritto Romano 67
18/10/21
La manifestazione di volontà alla quale l’ordinamento tutela
determinati effetti-> tutto ciò che coincide sulla realtà giuridica. In
alcune situazioni può essere valido ma non ancora efficace (negozio
sottoposto a sospensione), si parla di invalidità quando il negozio
non è stato espresso in maniera corretta e manca un elemento: in
questi casi può essere reso efficace da iniziativa delle parti.
I tipi di invalidità del negozio (la teoria privatistica odierna basata
sulle nostre fonti giurisprudenziali):
Istituzioni di diritto Romano 68
•NULLITÀ -> conosciuta nelle fonti dove caso per caso in tutte le
situazioni in cui un negozio giuridico risultava privo di un
elemento essenziale, questo non solo è inefficace ma è NULLO.
Come se non ci fosse, in quanto tale sarà inefficace, inesistente . Il
giudizio relativo porterà ad una sentenza semplicemente
dichiarativa.
•ANNULLABILITÀ-> tutelata dalle azioni di annualmente. Negozi
giuridici che presentano dei vizi ai quali l’ordinamento da
importanza tale per cui quel negozio può essere fatto annullare
mettendo in atto un determinato procedimento. Nasce per gli
ordinamenti giuridici, quella che vede il ius civile, e in parallelo il
ius pretorium. In presenza di situazioni patologiche che alterano la
libertà, il magistrato poteva azzerare il negozio giuridico. (Valido
per ius civile, il pretore ne azzerava gli effetti concedendo lo
strumento adeguato, in questi casi convalidata l’eccezione o la
riduzione a ripristino il negozio diventava inefficace- la parte
imbrogliata non avrebbe dato corso al negozio stesso.)
•RESCISSIONE-> si ha quando una delle due parti ha concluso la
compravendita rimettendoci in grande maniera. Diocleziano la
chiamò Lesione Enorme ovvero un soggetto costretto a vendere un
bene ad una cifra inferiore della metà del valore di mercato.
Ovviamente le parti possono risanare il negozio eliminando le parti
che lo rendono inefficace o possono revocarlo come se non fosse mai
esistito.
DIVERGENZA TRA VOLONTÀ E MANIFESTAZIONE
In alcuni casi la volontà negoziale può essere diversa da quella
manifestata questa divergenza può essere:
- voluta-> dichiarazione IOCI CAUSA quindi senza valore, perché
priva di volontà.
RISERVA MENTALE, prevale quanto dichiarato, conta
quanto viene manifestato.
Istituzioni di diritto Romano 69
SIMULAZIONE, due sono le manifestazioni: assoluta (le
parti manifestano un valore ma non ne vogliono nessuno e fingono
una vendita ma in realtà la cosa rimane al venditore ad esempio);
relativa (le parti vogliono costituire un negozio giuridico diverso da
quello che dichiarano, vendita oppure donazione tra coniugi ad
esempio)
In caso di accordo simulatorio, il negozio che viene reso palese è
nullo e inefficace perché manca una vera volontà invece quello
efficace è il negozio occulto quindi quello non simulato.
- inconsapevole -> vizi del consenso: dolo violenza e errore
È il caso di quei negozi che per il ius civile sono comunque validi ed
efficaci ma sono iniqui all’equità secondo il magistrato e visto che lui
non può annullare una norma di diritto civile cerca di attuare
giustizia concedendo strumenti processuali che a lui spettano. In
questi ambiti si applica l’annullabilità.
I VIZI DEL CONSENSO SONO:
- ERRORE che si distingue in : OSTATIVO (errore che si ha nella
dichiarazione, comporta problemi interpretativi e i giuristi nella
maggior parte dei casi considerano nullo il negozio) o VIZIO (non
esclude la volontà, però questo ultima non si è formata bene
perché è successo qualcosa che l’ha viziata, si vuole quello che si
dichiara sostanzialmente ma poi si scopre che non è come da
aspettativa.) I giuristi lasciano valutare al magistrato ma le fonti ci
dimostrano che nei mortis causa l’errore è rilevante mentre nei
negozi inter vivo l’errore è rilevante solo se DETERMINANTE ->
influenza in modo decisivo la volontà della parte; SCUSABILE->
inevitabile nonostante la diligenza; ESSENZIALE-> rilevante per il
negozio giuridico.
- DOLO NEGOZIALE, concetto che riguarda tutto il diritto con
valutazioni e conseguenze peculiari al settore in cui si applica. Qui
si parla di DOLO come vizio del consenso e come tale si parla nelle
fonti di dolo malvagio, espressione con cui i nostri giuristi
definiscono come un’astuzia, inganno, macchinazione utilizzata
per ingannare o indurre in errore un altro soggetto. (Labeone).
Istituzioni di diritto Romano 70
Qualunque forma di rigiro volto ad ingannare un altro. Dolus
malus è diverso da Dolus Bonus-> dolo non rilevante per il diritto.
Il meccanismo è quello della validità per lo ius civile ma poteva
essere annullato grazie alla tutela pretoria.
- METUS, ogni forma di timore che comprende violenza fisica o
morale (una minaccia grave che ti danneggi, deve essere seria di
un male )
RAPPRESENTANZA
Prevista dall’ordinamento quindi legale, è una sostituzione negoziale
che alcune volte può essere volontaria.-> può essere VOLONTARIA
DIRETTA (il rappresentante agisce in nome e per conto del
rappresentato) o VOLONTARIA INDIRETTA (contratto di mandato,
che ha molteplici occasioni, il rappresentante agisce in nome proprio
ma per conto del rappresentato)
Istituzioni di diritto Romano 71
I DIRITTI REALI
Una delle macro categorie del diritto privato, che comprende tutte le
modalità con cui si possono atteggiare i diritti soggettivi patrimoniali
sulle cose.
Dobbiamo per prima cosa capire cos’è una COSA DEL DIRITTO. ->
Bene giuridico, secondo l’Art. 810 c.c. , sono le cose che possono
formare oggetto di diritto.
Per i giuristi doveva essere oggetto materiale e tangibile di rapporti
giuridici patrimoniali. (RES)
Quindi tutti i rapporti giuridici patrimoniali soggettivi detti diritti
reali comprendono ad esempio il diritto di proprietà che è quello più
ampio in assoluto e una serie di diritti reali minori, di contenuto
ridotto. Sono tutti accomunati dal fatto che riguardano delle cose.
I nostri giuristi hanno elaborato una ricca classificazione di ciò che è
cosa per il diritto:
1) COSE IN COMMERCIO-> quelle cose di cui i singoli privati
possono contrattare, possono essere oggetto di negozi giuridici
patrimoniali, suscettibili di proprietà privata e altri rapporti
giuridici.
2) COSE NON IN COMMERCIO->
3) COSE DI DIRITTO UMANO->
4) COSE DI DIRITTO DIVINO ->(non in commercio) cose sacre
come ad esempio i templi gli altari o le cose religiose come ad
esempio i cimiteri oppure cose considerate sante rispecchiando
la sacralità.
5) COSE CORPORALI -> Cose tangibili che posso toccare.
6) COSE INCORPORALI->cose intangibili che non posso toccare. (I
diritti per i giuristi)
Istituzioni di diritto Romano 72
7) RES MANCIPI-> termine che deriva da manicaio e fa
riferimento alla prima forma di vendita (mancipatio) cose
considerate più importanti e preziose perché assicuravano la vita
nell’economia antica, servivano per la sopravvivenza quindi
quelle cose che si potevano trasmettere con negozi formali come
la mancipatio che richiedeva forma rigorosissima proprio perché
essendo beni fondamentali bisognava essere sicuri che la volontà
del venditore fosse disfarsi di quei beni.
8) RES NEC MANCIPI->Oggetti di uso personale, fondi non italici,
gioielli, animali esotici o manufatti di lusso ad esempio.
Potevano esserci anche in negozi non formali.
9) COSE IMMOBILI-> il suolo e le cose attaccate al suolo, che non
si possono spostare.
10) COSE MOBILI-> animali, oggetti inanimati che si possono
trasportabili.
11) FUNGIBILI-> cose cosiddette di genere (denaro, grano, farina),
quelle cose che si possono contare o misurare.
12) INFUNGIBILI-> cose di specie, come ad esempio un opera
d’arte. Vengono a considerazione per la loro specifica identità.
13) CONSUMABILI -> sono le cose che con il loro uso ordinario
perdono la loro funzione economica ordinaria e non si possono
usare un’altra volta. (Cibo, denaro)
14) INCONSUMABILI-> sono le cose che durano nel tempo il cui
uso non impedisce un riutilizzo futuro.
15) DETERIORABILI-> si rovinano, ma non sono né consumabili né
inconfutabili, non perdevano la loro funzione. (L’usufrutto come
dice la parola uso-frutto riguarda anche le due facoltà che
spettano a chi ne è titolare infatti il titolare può usare e
utilizzare i frutti che a concepito, se la può usare )
16) DIVISIBILI-> frazionabili senza perdere valore economico come
grano o farina che possono essere divisi senza perdere il valore
di mercato.
Istituzioni di diritto Romano 73
17) INDIVISIBILI-> non possono essere smembrate come ad
esempio un libro. Con il tempo si comincia ad ammettere poi la
comproprietà su una medesima cosa.
18) SEMPLICI-> unità naturale come uno schiavo o un mattone;
19) COMPOSTE-> costituita da un insieme di cose semplici non
omogenee, una pluralità di cose assemblate insieme dall’opera
dell’uomo. (Una nave, una casa)
20) COLLETTIVE-> composta da tante unità semplici mobili,
ognuna con una propria individualità autonoma o separata ma
tutte omogenee (il gregge, la mandria).
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