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IPOTECA
→ molto usati, anche se inizialmente questi diritti reali, che non hanno una funzione di
godimento, ma solo di garanzia,
hanno conosciuto una genesi un po' travagliata
Si tratta di diritti su cose, reali (tutelati quindi con azioni reali) che vengono utilizzati in tutti
i casi in cui ci sia un'obbligazione, che ha bisogno di essere garantita → il creditore non si
sente sicuro che il debitore gli salderà il debito. Quindi si tratta di diritti con cui il debitore
concede al proprio creditore, su un bene, un determinato diritto, a garanzia
dell'adempimento dell'obbligazione che ha nei suoi confronti. La finalità è quindi la garanzia
della soddisfazione di un credito attraverso la messa a oggetto di garanzia della cosa.
In caso di inadempimento, se il debitore non paga, il creditore ha il diritto di trattenere
quel bene e di diventarne proprietario oppure, a sua scelta, può preferire venderlo e col
ricavato soddisfarsi del debito che non è stato adempiuto
Sono reali perché il creditore può perseguire il debitore.
(CUM
FIDUCIA CREDITORE)
La forma più antica di diritto reale di garanzia era un po' particolare ,VENDITA FIDUCIARIA
si avvaleva del rito della mancipazione, rito con il quale il debitore, davanti al creditore
e ai testimoni, trasferiva al creditore la proprietà di una propria cosa a garanzia del suo
adempimento, gliela dava cioè in proprietà. contestualmente però il creditore, d'accordo
con il debitore, poneva in essere un patto, un accordo, chiamato con
PACTUM FIDUCIAE,
cui il creditore si impegnava a restituire la cosa al debitore, nel momento in cui
quest'ultimo avesse adempiuto al proprio debito. Ovviamente se il debitore non avesse
adempiuto, quella cosa sarebbe rimasta in proprietà al creditore. Si trattava di un patto di
fiducia nel senso che il debitore era costretto a trasferire la proprietà di un suo bene al
creditore sulla fiducia, sperando che poi veramente questo glielo restituisca nel momento
in cui avesse adempiuto, in quanto i patti non erano azionabili, ossia, se il creditore non
avesse rispettato il patto, il debitore non avrebbe avuto nessuno strumento processuale
per costringerlo a restituirgli la cosa.
I giuristi trovarono eccessivo questo sistema → iniziò un laborío giurisprudenziale per cui si
arrivò, in epoca Repubblicana, a riconoscere (grazie ovviamente anche alla del
iurisdictio
magistrato) delle diverse forme di garanzia, figure in cui il debitore non perdeva subito la
proprietà della cosa oggetto di garanzia, la consegna o meno dipendeva dal tipo di
garanzia e di bene che venivano coinvolti, nel senso che:
se si trattava di cose mobili, tendenzialmente si cominciò a parlare di pegno →
il creditore diventa subito possessore
se si trattava di beni immobili, si cominciò a parlare di ipoteca → il creditore
diventa possessore solo in caso di inadempimento
Caratteristica comune a queste due figure di garanzia è il fatto che né nell'una, né
nell'altra il creditore diventa subito proprietario
PEGNO
Nella sua forma matura, in piena epoca Repubblicana, il pegno è il tipico diritto reale di
garanzia su cosa altrui, ed è un diritto reale di garanzia molto utilizzato nella prassi
contrattuale, perché i creditori tendono a cercare di ottenere la costituzione di un pegno (o
di un'ipoteca, a seconda) in quanto sono privilegiati rispetto ai creditori che non hanno
pegno (o ipoteca) sul bene → creditori chiamati ancora oggi chirografari (il chirografo era il
documento su cui veniva scritto → sia l'ipoteca, sia il chirografo sono figure mutuate dalla
Grecia).
Nel caso in cui il debitore avesse più creditori, fin da antico il magistrato imponeva al
debitore di pagare prima i creditori o pignoratizi o ipotecari, e soltanto dopo gli altri, che
quindi rischiavano che il debitore non avesse abbastanza patrimonio per soddisfare anche
il loro crediti. Per questo i creditori pignoratizi e ipotecari sono privilegiati rispetto a quelli
chirografari, cioè a quelli non assistiti da garanzie reali.
Il termine “pegno” deriva dal verbo greco “piugni” = prendere una cosa, averla in pugno
→ il debitore, per garantire una propria obbligazione, consegna materialmente una cosa
al creditore pignoratizio, che quindi la impugna, la ha nel suo possesso, anche se è un
POSSESSO ANOMALO
Art. 2784 c.c.: “Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il
debitore.”
La caratteristica di questa garanzia è dunque la seguente: attraverso un bene si persegue
la soddisfazione di un credito.
Però tutto avviene in chiave potenziale (POSSESSO , perché il creditore è
POTENZIALE)
sicuramente titolare del diritto reale di pegno nel momento in cui tale diritto viene
costituito, però è soltanto, per così dire, un diritto reale potenziale, perché non può essere
subito esercitato, può essere esercitato in concreto soltanto nel momento in cui si verifica
con assoluta certezza l'inadempimento, ossia nel momento in cui sarà certo che il debitore
non pagherà il suo debito. Solo in quel momento il pegno diventerà effettivo e il creditore
potrà quindi esercitare determinate facoltà sulla cosa stessa
Ci sono due tipi di pegno:
(DATUM ) → c'è un dare, c'è una una consegna, la cosa viene
PEGNO DATO traditio,
consegnata dal debitore al creditore (si parla di beni mobili).
(CONVENTUM da + = venirsi incontro, accordarsi) o
PEGNO CONVENUTO cum venire
→ su cui ci
IPOTECA
si è messi d'accordo → la cosa non viene consegnata, ma rimane nella
disponibilità del debitore (si parla di beni immobili, come fondi, edifici). L'ipoteca
serve tipicamente alla garanzia che si pagherà un debito, tendenzialmente
quando quel debito è suddiviso in canoni. Si possono anche costituire più
ipoteche sulla medesima cosa, e, proprio per questo, tendenzialmente vige un
nel senso che, come si dice ancora oggi, “prior
criterio di priorità cronologica, in
il che significa che l'ordine di pagamento, in caso di più
tempore, potior in iure”,
creditori ipotecari, si basa sul tempo, per cui il primo che ha costituito l'ipoteca è
quello che ha il diritto più forte, cioè è quello che ha diritto di essere pagato per
primo, e così via a scalare. Fra i creditori ipotecari(diritto di garanzia) però, salvo
questo principio di successione cronologica, vige la par condicio, fermo restando
il fatto che i creditori ipotecari e pignoratizi sono privilegiati rispetto agli altri
creditori CHIROGRAFARIperché il loro pagamento avvoene prima
In entrambi casi il debitore mantiene la proprietà della cosa, finché non è
inadempiente, ma il creditore diventa possessore, col patto di riconsegnare la cosa nel
caso di adempimento, nel caso di inadempimento potrà venderla e soddisfarsi sul
ricavato, e, se ricava più del debito pignorato, dovrà restituire l'eccedenza
In particolare, quando si parla di pegno dato, il debitore compie una ossia la
traditio,
consegna della cosa mobile (o a volte immobile) al creditore a garanzia del suo
adempimento. Ovviamente deve garantire un'obbligazione valida, e quindi ancora oggi si
dice che il pegno deve essere (se non è valida l'obbligazione che garantisce
ACCESSORIO
cade tutto nel nulla), e la cosa deve essere a essere oggetto di pignoramento,
IDONEA
ossia deve essere:
o una cosa mobile, presente o futura(al momento non esiste ma sta venendo
costruita), purché sia in commercio, cioè una cosa alienabile
o anche diritti reali minori (tipicamente l'usufrutto; o anche le servitù rustiche, la
superficie, il diritto di abitazione;
o anche un credito, o un complesso di beni, o anche un pegno stesso → =
subpignus
figura particolare)
Sintesi: il debitore mantiene la proprietà della cosa pignorata e può quindi alienarla
(chiaramente in compratore deve essere reso edotto che la cosa è stata data in pegno
con tutto quello che ne consegue), ma sempre gravata da pegno. Il creditore pignoratizio
è un possessore, ma anomalo → possessore perché ha la cosa nella sua materiale
disponibilità, ma non ha l'animus, perché riconosce l'altruità della cosa, però non è
nemmeno un semplice detentore, perché non può usare la cosa. Si parla quindi di
possesso anomalo, in quanto il diritto reale è potenziale, e perché il creditore ha la cosa
nella sua disponibilità ma non la può usare, se la usasse commetterebbe un illecito,
perché è proprio nella natura del diritto di garanzia, il fatto che il possessore non si possa
servire della cosa finché non si verifichi l'inadempimento, e che
se lo facesse commetterebbe sanzionabile in via d'illecito. Ovviamente, in
furto d'uso,
quanto possessore anomalo, non può neanche usucapire la cosa
MODI DI COSTITUZIONE:
VOLONTARIA:
→ mediante fra creditore pignoratizio e debitore oppignorante
inter vivos accordo
→ per testamento
mortis causa
→ disposto dal magistrato, cioè per provvedimento magistratuale
GIUDIZIALE
→ previsto dalla legge, in casi tassativamente previsti
LEGALE
tutelato da un'azione esperibile ossia presso chiunque abbia la
TUTELA: in rem erga omnes,
cosa
OBBLIGAZIONI
Abbiamo visto come in precedenza il debitore, tipicamente nella era
manus iniectio,
vincolato al creditore, che poteva anche tenerlo legato in catene a casa propria, finché il
debitore non avesse adempiuto il suo debito. È proprio da questa remotissima, disumana,
usanza che nasce il nostro nome di “obbligazione” → il debitore è obbligato, è vincolato al
creditore, vincolo che in precedenza era fisico, materiale, ma che adesso è astratto,
ideale. La terminologia risente di questa radice remotissima non solo per il momento
costitutivo dell'obbligare colui che è legato, ma anche per la parola che si usa
tecnicamente per designare il momento in cui l’obbligazione si estingue, ossia la
Quando parliamo della risoluzione del contratto, il termine “risoluzione”
RISOLUZIONE.
deriva dal termine latino “solutio” che anticamente simboleggiava quello “sciogliere” dalle
catene il debitore che aveva contratto il debito, qualora lo avesse adempiuto.
La prima forma di astrazione del concetto di cioè la prima volta in cui compare
obligatio,
negli scritt