L'obbligazione e le fonti non contrattuali di obbligazioni
L'obbligazione
Il rapporto obbligatorio e le sue fonti
L’obbligazione è il rapporto tra un debitore e un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare (consegnare una cosa, trasferire i diritti) o fare o non fare qualcosa; prestazione suscettibile di valutazione economica. Qualsiasi relazione economico-giuridica che prevede obblighi tra le parti riveste i caratteri dell'obbligazione. Nasce da un fatto o da un atto che ne è titolo o fonte. L'articolo 1173 indica le fonti delle obbligazioni, elenca il contratto, il fatto illecito, e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Al contratto (artt. 1321 e ss.) e all'illecito (artt. 2043 e ss.) la norma riconosce un ruolo di titolo di rapporti obbligatori; per gli altri fatti si fa rinvio ad altre norme dalle quali risulti l'idoneità a fungere da fonte di obbligazione. Una promessa o una dichiarazione unilaterale sono fonte di obbligazione solo nei casi previsti dalla legge: promessa al pubblico e ricognizione di debito, titoli di credito, gestione d'affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa.
Le fonti diverse dal contratto e dall'illecito sono molte ed estese fuori dall'ambito del Libro IV: il testamento (artt. 587 e ss.), il matrimonio (artt. 79 e ss.) e la filiazione (art 231), le relazioni di parentela e affinità, i provvedimenti del giudice. In ambito pubblico la legge collega obblighi fiscali ad altri fatti.
Il Libro IV contiene la disciplina generale del rapporto obbligatorio, che si configura come uno dei risultati della commercializzazione del Codice civile. La disciplina del rapporto obbligatorio concreto è una combinazione tra le regole che riguardano questo o quel tipo di rapporto e le regole dettate dal legislatore agli articoli 1174 e successivi per il rapporto obbligatorio in generale.
L'articolo 1173 ha una formulazione atipica ed elastica che rimanda ad ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico. La giurisprudenza degli ultimi anni ha ravvisato nel contratto sociale una fonte di obbligazione che consente di riconoscere il fondamento di una responsabilità contrattuale in alcune ipotesi ai confini tra contratto e fatto illecito.
Questione sollevata nella natura della responsabilità del medico dipendente da una struttura ospedaliera nella sentenza n. 589/99, in cui si è chiarito chi la responsabilità ha natura contrattuale sebbene non sia fondata su un contratto intervenuto tra le parti, ma su un contratto sociale fonte per il medico di obblighi di protezione e conservazione dell'altrui sfera giuridica.
Modello esteso anche ad altre situazioni: rapporto tra insegnante e allievo, rapporto tra chi richiede informazioni affidandosi alla competenza di un soggetto, responsabilità del mediatore in caso di mediazione tipica. Anche nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione si è valorizzato l'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa affermando la responsabilità da contratto amministrativo.
Con riguardo all'ipotesi del medico dipendente da struttura sanitaria nella legge dell’8 marzo 2017 numero 24 il legislatore ha inteso riportare la responsabilità del medico dipendente all'ambito extracontrattuale, stabilendo con una disposizione inderogabile che il medico risponde nel proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La figura del contratto sociale, quindi, non appare più invocabile in relazione al caso del medico dipendente da struttura ospedaliera, che risponderà in via extracontrattuale.
La prestazione
Il Codice civile non definisce l'obbligazione ma stabilisce i caratteri essenziali della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione: deve essere suscettibile di valutazione economica, lecita, determinata o determinabile, possibile e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (art. 1174). L'obbligazione si caratterizza per l'oggetto: è obbligazione il rapporto nel quale una parte è tenuta ad una prestazione a carattere patrimoniale (suscettibile di valutazione economica) in vista della soddisfazione di un interesse dell'altra parte.
Il contenuto della prestazione distingue obbligazioni di dare, di fare, di non fare. Le obbligazioni di dare sono quelle in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate nel genere. Il dare non va inteso solo in senso materiale ma anche come trasferimento di un diritto (ad esempio della proprietà). La prestazione non è la cosa, ma il dare la cosa, l'oggetto della prestazione è la cosa che si tratta di dare (art. 1174). Ad esempio il contratto di mutuo.
Le obbligazioni di fare sono quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un'attività il cui compimento soddisfa l'interesse del creditore (art. 1177). Ad esempio il lavoro subordinato.
Le obbligazioni di non fare richiedono al debitore un'omissione, cioè di astenersi da un'attività: si tratta di un divieto, ad esempio l’art 2596. Ad esempio, l’obbligo di non fare concorrenza (art. 2557).
La prestazione deve corrispondere a un interesse del creditore. L'articolo 1174 sottolinea che il rapporto obbligatorio si regge su una relazione funzionale tra la prestazione e un interesse del creditore, la cui definizione stabilisce il parametro con cui valutare se la condotta del debitore soddisfa quanto l'obbligazione gli impone o lascia inadempiuto l'obbligo.
La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, quindi deve essere possibile determinarne un valore che possa esprimersi in un'equivalente in denaro. Al comportamento del debitore si potrà assegnare un valore perché si tratta di una prestazione comunemente apprezzata nei rapporti economici, può anche non avere un valore di mercato ma assumere una rilevanza economica nel rapporto tra debitore e creditore. Quello che conta è che il rapporto tra le parti sia caratterizzato da un indice di patrimonialità della prestazione, che non implica la patrimonialità dell'interesse da soddisfare.
Il rapporto tra debitore e creditore
Debitore e creditore sono due personaggi dell'obbligazione. Il nostro sistema tende a favorire il creditore. La norma fondamentale è quella dell'articolo 1175 che fa parte delle tre disposizioni preliminari in tema di obbligazione il che impone alle parti un dovere di correttezza. Il debitore deve usare una media diligenza nell'adempiere l'obbligazione e nei singoli rapporti contrattuali si devono osservare doveri di correttezza. Il creditore deve comportarsi correttamente, ha un dovere di collaborazione con il debitore perché questi possa adempiere.
Correttezza e buona fede
L'articolo 1175 contiene una regola di ampia applicazione: lo schema del rapporto obbligatorio si realizza ogni volta che tra due parti si stabilisce una relazione giuridicamente rilevante a carattere patrimoniale. Tutti questi rapporti sono governati dal dovere di correttezza.
Il richiamo alla buona fede come oggetto di un dovere si trova in materia di contratto, già nelle trattative (art. 1337) le parti devono comportarsi secondo buona fede. L'articolo 1175 si collega all’articolo 1375, che regola l'esecuzione del contratto e impone alle parti un comportamento secondo buona fede. L'espressione buona fede serve a definire un dovere di comportamento (buona fede oggettiva) di correttezza.
Nella disciplina delle obbligazioni e in quella del contratto e degli atti giuridici altre norme fanno riferimento alla buona fede per indicare una situazione psicologica che giustifica la protezione accordata all'interesse di una delle parti (buona fede soggettiva), ad esempio l'articolo 1189. La buona fede soggettiva consiste nell'ignoranza che deve essere incolpevole, cioè non dipendere dalla negligenza o leggerezza. La buona fede soggettiva si presume: è la controparte che deve provare la malafede, fanno eccezione i casi in cui la legge impone espressamente l'onere di prova per la buona fede al soggetto che vuole farla valere (acquisto dall’erede apparente, pagamento al creditore apparente).
Un sostrato comune a tutte le norme che fanno riferimento alla buona fede, sia in senso oggettivo che in senso soggettivo è il modello della persona onesta e leale a cui fa riferimento anche l'articolo 1366. Un quadro di norme diverse ci appaiono quindi come dei segnali di una sola linea di tendenza: il principio di buona fede, che ha il suo nucleo forte in materia di obbligazioni e contratti ma si espande in tutte le direzioni dell'ordinamento giuridico.
Obbligo e responsabilità
La tradizione parla dell'obbligazione come di un vincolo, intendendo che ci sia qualcosa di più di un dovere di comportarsi in un certo modo. Oggi rimane il legame tra dovere e responsabilità patrimoniale, l'articolo 2740 stabilisce la regola fondamentale secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quindi i creditori possono rivalersi sui beni del debitore, il debitore espone i suoi beni all'azione dei creditori e stabilisce un vincolo generico sul suo patrimonio: questo aspetto è importante e secondo un certo modo di vedere, l'obbligazione comprende due elementi cioè obbligo e responsabilità.
Disciplina e vicende del rapporto obbligatorio
Adempimento e inadempimento
L’adempimento
L’obbligazione va adempiuta. L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta, l’inadempiente è il debitore che non esegue esattamente la prestazione. L’adempimento è regolato dagli articoli 1176 e ss., l’inadempimento e le sue conseguenze agli articoli 1218 e ss.
Il criterio della diligenza nell'adempimento
L'articolo 1176 dispone che nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, che nel linguaggio del codice è una persona di buon senso che non fa le cose male ma neppure si vota alla perfezione: una persona che usa una cura ragionevole. Il difetto di diligenza - negligenza o imperizia - costituisce una colpa del debitore, una colpa lievissima non è rilevante.
Nel secondo comma dell'articolo si parla dell'adempimento delle obbligazioni inerente all'esercizio di un'attività professionale, che richiede la diligenza tecnica indicata dalla natura dell'attività esercitata: cioè il rispetto delle regole dell'arte che saranno tanto più impegnative quanto più è delicata l'attività. L'articolo 1177 l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include l'obbligo di custodirla fino alla consegna (ad esempio il contratto di compravendita). L'articolo 1178 dispone che se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose generiche il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. La diligenza richiesta al debitore diventa la misura per valutare l'esattezza dell'adempimento: la corrispondenza tra ciò che viene prestato e ciò che era dovuto può essere pretesa dal creditore nei limiti di quanto si può chiedere a un debitore ragionevolmente diligente.
La rilevanza del risultato nell'adempimento
L'obbligo di eseguire la prestazione è funzionale a soddisfare un interesse del creditore, che non sempre può dirsi soddisfatto alla sola condotta diligente del debitore. In molti casi la pretesa del creditore ha ad oggetto una prestazione vista come effettivo risultato del comportamento del debitore: l'esatto adempimento richiede una produzione del risultato. La prevalenza della condotta diligente o del risultato ai fini dell'adempimento delle obbligazioni dipende dal modo in cui sono regolati i singoli rapporti obbligatori, ed i rapporti contrattuali. In alcune obbligazioni di fare la diligenza diventa l'oggetto stesso dell'obbligazione, il debitore deve svolgere al meglio la propria attività secondo le regole dell'arte. In altri rapporti il debitore è tenuto a produrre un certo risultato. La differenza dipende dalla causa del contratto, che addossa ad una parte piuttosto che all'altra il rischio dell'esecuzione della prestazione.
Si è affermata quindi la distinzione tra obbligazioni “di diligenza” o “di mezzi” (in cui il debitore è tenuto a una condotta diligente) e obbligazioni “di risultato” (in cui il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto). La distinzione però è relativa e la Corte di Cassazione nel 2005 ha sancito il superamento della dicotomia, stabilendo che tutte le obbligazioni sono di risultato, la distinzione è comunque efficace da un punto di vista descrittivo.
Modalità dell’adempimento
Se il debitore offre un adempimento parziale il creditore può rifiutarlo anche se la prestazione è divisibile, a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento, l'articolo 1182 dispone che prima si guardi all'accordo tra le parti, poi agli usi, poi alla natura della prestazione, poi ad altre circostanze dell'adempimento; infine, si fa ricorso alle regole suppletive:
- Consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l'obbligazione;
- Pagamento di somma di denaro: va fatto a domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
- Altre prestazioni: vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
I debiti pagati al domicilio del creditore si dicono portabili, quelli che vanno pagati al domicilio del debitore si dicono chiedibili.
Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento, l'articolo 1183 usa gli stessi riferimenti dell'articolo precedente, se la convenzione non stabilisce un termine la prestazione va compiuta immediatamente, se però usi, natura della prestazione, modo o luogo dell'adempimento richiedono un termine, questo è stabilito dal giudice.
L'articolo 1186 stabilisce la regola sulla decadenza dal beneficio del termine: anche se è stabilito un termine a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse.
Quando un debitore ha più debiti della medesima specie verso un creditore bisogna stabilire quale debito va distinto da una prestazione eseguita, cioè imputare il pagamento all'una o all'altra obbligazione. Il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare anche senza il consenso del creditore ma non può imputare la somma pagata al capitale invece che agli interessi (artt. 1193 – 1194). Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere, si applica l'ordine stabilito nell'articolo 1193: prima il debito scaduto, poi quello meno garantito, poi quello più oneroso, poi il più vecchio; se tutti i debiti sono pari rispetto a questi criteri il pagamento è imputato proporzionalmente. Il debitore che non fa l'imputazione corre il rischio che il creditore, ricevendo il pagamento, dichiari nella quietanza di imputarlo all'uno o all'altro dei debiti, in questo caso se il debitore accetta la quietanza il pagamento è imputato secondo la dichiarazione del creditore e non secondo i criteri automatici dell'articolo.
L’adempimento implica la corrispondenza tra prestazione eseguita e prestazione dovuta. Il debitore non può liberarsi dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore eguale o maggiore (art. 1197). Il creditore può anche accettare la prestazione offerta dal debitore in luogo dell'adempimento: ad esempio il pagamento con assegno bancario anziché in contanti (datio in solutum o prestazione in luogo dell'adempimento). In questo caso il debito si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, l'obbligazione si estingue quando il credito è riscosso (art. 1198). Il debitore ha diritto di ricevere a sue spese una quietanza, una dichiarazione con cui il creditore attesta l'avvenuto pagamento, ha anche diritto a vedere liberati i beni dalle garanzie reali date per il credito (art. 1199 – 1120).
I soggetti dell’adempimento
Capacità del debitore
L'articolo 1191 prevede che il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non possa impugnare il pagamento (cioè chiedere la restituzione di quanto pagato) a causa della propria incapacità. Secondo una prima opinione, la norma significa che il pagamento non è trattato come un atto negoziale ma come un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto lecito per il quale la legge stabilisce un requisito di capacità minore. Rispetto agli atti di autonomia, è analogo a quanto vale per l'illecito, cioè la capacità di intendere e di volere. Quindi se a pagare un debito è un interdetto o un minore capaci di intendere e volere, non possono impugnare il pagamento; ma se chi paga non è in grado di intendere e di volere può chiedere e ottenere la restituzione. Secondo altri il pagamento è un atto dovuto. Il creditore che ha ricevuto quanto gli era dovuto non può essere obbligato a restituirlo.
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