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Tipi particolari di obbligazione
10) Obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni pecuniarie sono debiti che hanno per oggetto la somma di denaro. L'espressione materiale di denaro oggi è solo uno dei modi di essere della moneta, che diventa "moneta contabile", "moneta bancaria", "moneta elettronica". È quindi in evoluzione la stessa definizione dell'oggetto della prestazione pecuniaria. Un tempo la giurisprudenza discriminava il pagamento vero e proprio della somma di denaro (consegna delle banconote) dalla prestazione in luogo dell'adempimento (eseguita con altri mezzi), che richiedevano il consenso del creditore ove non fossero previsti dal titolo.
Uno dei problemi principali che affliggono il credito in denaro è la perdita del potere d'acquisto della moneta connessa ai provvedimenti di svalutazione e all'inflazione. Il codice stabilisce che "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso".
legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (art. 1227), senza riguardo all’eventuale perdita di valore d’acquisto della moneta – principio nominalistico.
Questo principio non vale per tutti i debiti espressi in denaro, in alcuni casi l’obbligazione ha per oggetto di trasferire un certo valore, che nel momento dell’adempimento dovrà tradursi in una somma di denaro: se varia il potere d’acquisto del denaro cambia anche la somma che deve essere pagata al creditore. Si parla di debiti di valore (come il risarcimento dei danni), in contrapposizione con i debiti di valuta in cui la somma di denaro è l’oggetto del debito. L’obbligo di risarcimento ha ad oggetto l’equivalente in denaro del reale valore perduto dal danneggiato. Solo dopo che il danno è stato liquidato, cioè ne è stato determinato l’ammontare, oggetto del debito diviene la somma: il debito è ora di
valuta e si segue il principio nominalistico.
Le parti possono evitare l'applicazione del principio nominalistico e caratterizzare un debito di denaro come debito di valore, concordando alcune clausole che "agganciano" la somma dovuta al valore di un bene, che serve come paragone: per esempio la clausola oro, oppure "indicizzando" la somma dovuta (pattuendo che debba mutare in rapporto a un codice, come l'indice statistico del costo della vita).
Esprimere il debito in moneta straniera dà la facoltà al debitore di pagare con moneta italiana secondo il cambio che vale nel giorno del pagamento (art. 1278 - 1279).
La disciplina degli interessi serve a compensare gli effetti economici del principio nominalistico (artt. 1282 ess. e artt. 1224 e ss.). Gli interessi corrispettivi sono i veri frutti del denaro, fungono da corrispettivo per il godimento della somma da parte di chi ne dispone ma è obbligato a pagarla o a restituirla (artt. 1282 e
Gli interessi moratori fungono da riparazione del danno derivante al creditore dal fatto di non aver potuto disporre della somma per ritardo di pagamento (artt. 1224 e ss.). Producono interessi corrispettivi tutti i debiti di denaro liquidi ed esigibili (non sottoposti a condizione, o a termine non scaduto), l'obbligazione è un'obbligazione accessoria rispetto a quella di pagare una somma di denaro. In mancanza di un diverso accordo tra le parti si applica il saggio di interesse legale, stabilito dal ministro del tesoro con proprio decreto pubblicato ogni anno il 15 dicembre sulla G.U., sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di Stato a breve termine e tenuto conto del tasso di inflazione. Per pattuire un interesse diverso da quello legale è necessaria la forma scritta, ma esiste un limite alla libertà di contrarre un tasso elevato di interessi: il divieto dell'usura (sanzionato penalmente). Sono usurai i tassi che, nel momento in cui sono
promessi o convenuti, superano una soglia di tasso medio risultante da una rilevazione trimestrale del Ministero del Tesoro; i tassi che, pur non violando questo limite, risultino comunque “sproporzionati” rispetto alla prestazione della controparte, quando chi li ha dati o promossi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
L’interesse legale non va confuso con il tasso di sconto. Gli interessi scaduti diventano un qualsiasi debito in denaro: la norma sull’anatocismo stabilisce che queste somme non producono a loro volta interessi se non dal giorno della domanda giudiziale, o per accordo successivo alla scadenza, purché riguardino un periodo superiore a 6 mesi (art. 1283). La legge permette la deroga quando l’anatocismo è previsto dagli usi. L’anatocismo bancario era in passato riconosciuto a carico del cliente, nel 1999 la Cassazione ha definito illegittima la capitalizzazione degli interessi passivi, la legge
èstata poi modificata con il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La nuova norma prevede che il cliente possa utilizzare l'addebito sul proprio conto degli interessi debitori una volta che questi siano maturati e risultino esigibili. Gli interessi moratori sono dovuti a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento di un debito di denaro (art. 1224). La loro misura può essere oggetto di accordo preventivo tra le parti, in mancanza di questo il giorno della mora il danno è ritenuto esistente nella misura dell'interesse legale, senza che il creditore debba darne la prova. Il creditore può provare di aver stabilito un danno superiore a quella misura, in termini di perdita o di mancato guadagno: - la perdita consiste nella quantità di potere d'acquisto perduto dalla moneta, il principio nominalistico non ostacola questa prova perché è una responsabilità da inadempimento e l'obbligo dirisarcire il danno è un debito di valore;
il mancato guadagno nasce dal fatto che il creditore che non ha potuto disporre della somma per impieghi fruttiferi: deve dare la prova dimostrando che avrebbe impiegato il denaro in maniera più redditizia.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui si presume il maggior danno in tutti i casi in cui il periodo di mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ai 12 mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Una direttiva CE recepita in Italia nel 2002 ha stabilito che nelle transazioni commerciali, cioè nei contratti tra imprese oppure tra imprese e pubblica amministrazione che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori.
11) Obbligazioni con pluralità di oggetti
Spesso un debitore è obbligato a più prestazioni,
di cui una principale e le altre accessorie. La pluralità di prestazioni corrisponde a una pluralità di distinte obbligazioni che si innestano su un rapporto obbligatorio fondamentale. Talvolta uno stesso rapporto obbligatorio ha ad oggetto due o più prestazioni: ad esempio quando il debitore è obbligato a eseguire l'una oppure l'altra delle prestazioni come esprimere l'articolo 1285 (obbligazioni alternative). Il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in obbligazione, la scelta spetta al debitore se le parti non l'hanno attribuita al creditore o a un terzo. Particolari regole sono stabilite per l'impossibilità di una delle prestazioni, la scelta concentra l'obbligazione su un unico soggetto, cioè la prestazione indicata da chi ha la facoltà di scegliere. Dall'obbligazione alternativa si distingue quella facoltativa che si ha quando il debitore è obbligato a eseguire una certa prestazione o una diversa a sua scelta.prestazione ma è prevista nell'interesse del debitore una facoltà di liberarsi con una diversa prestazione. La differenza con l'obbligazione alternativa è nel fatto che qui la prestazione dovuta è solo la prima, perciò, se quella diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, questi è liberato anche se la prestazione sostitutiva è possibile.
12) Obbligazioni con pluralità di soggetti. La solidarietà
Il rapporto obbligatorio può avere anche più soggetti: più debitori o più creditori.
Quando più debitori sono obbligati a una medesima prestazione divisibile, due situazioni sono previste agli articoli 1292 e 1314:
a) si ha solidarietà nel debito quando ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità, l'adempimento da parte di uno, libera tutti gli altri. Il debitore che ha pagato l'intero debito può rivalersi verso gli
Altri riprendendo da ciascuno la parte per cui è obbligato (azione di regresso – art. 1298 e 1299);
Si ha obbligazione parziaria quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte (art. 1314).
I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. In certi casi la legge prevede espressamente la solidarietà, questo è un aspetto rafforzante della posizione del creditore, che è più garantito e può scegliere la parte da cui esigere l'intero adempimento. Il meccanismo della solidarietà non si riproduce nei rapporti interni tra debitori.
Se l'obbligazione è parziaria la sorte di ciascun debitore è indipendente da quella degli altri, se è solidale si ha una contitolarità nel debito. L'articolo 1293 prevede che la solidarietà possa esistere anche tra debitori tenuti ciascuno con modalità diverse nei confronti del creditore.
Dall'articolo 1300 vengono regolati gli effetti di vari fatti e atti che possono influire nel rapporto obbligatorio: i fatti estintivi diversi dall'adempimento, la transazione, il giuramento, la sentenza, l'inadempimento, la costituzione in mora, il riconoscimento di debito, eccetera. In questi articoli c'è una tendenza: i fatti che hanno conseguenze favorevoli al debitore producono effetti per gli altri, i fatti che hanno conseguenze sfavorevoli producono effetti solo nel rapporto tra singolo debitore e creditore. La solidarietà del debito non resiste alla morte del debitore: gli eredi sono tenuti ciascuno solo per la quota anche verso il creditore: beneficio della divisione che non vale se uno fra gli eredi è incaricato dagli altri di eseguire la prestazione o è in possesso della cosa dovuta - articolo 1315. Quando più creditori hanno diritto a una medesima prestazione: si parla di credito solidale quando ciascun creditore puòesigere dal debitore l'intera prestazione, il credito parziario è quello in cui ciascun creditore può esigere solo una parte della prestazione. La solidarietà esiste solo se è prevista. L'alternativa tra solidarietà e parzialità.