Le obbligazioni
L'obbligazione è un rapporto giuridico per effetto del quale una parte passiva (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento (prestazione) a favore di un'altra parte attiva (creditore). In tale rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi:
- Soggetti, ossia il debitore e il creditore;
- Contenuto, rappresentato dal diritto del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito);
- Oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).
Tipi di obbligazioni
Analizzando i contenuti della prestazione si distinguono:
- Obbligazioni di dare – in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica;
- Obbligazioni di fare – in cui il debitore è tenuto a svolgere un'attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore;
- Obbligazioni di non fare – richiedono al debitore un'astensione, cioè astenersi dal compiere una determinata azione (divieto).
Le prestazioni devono sempre essere suscettibili di valutazione economica e rispondere ai criteri di possibilità, liceità (essere lecite), determinazione o determinabilità. La legge (art. 1175) impone un obbligo di correttezza, strettamente legato alla buona fede (oggettiva), in cui il debitore e il creditore devono tenere un comportamento che consenta all'altra parte di ottenere la massima soddisfazione subendo il minore sacrificio possibile.
L'obbligazione comprende sia l'obbligo che la responsabilità (patrimoniale), in quanto si tratta di un vero e proprio vincolo di comportamento, in cui il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (garanzia patrimoniale), quindi i creditori possono soddisfarsi in caso di inadempienza.
Fonti delle obbligazioni
Sono fonti delle obbligazioni tutti gli atti o fatti giuridici che producono un sorgere di rapporti obbligatori. Possono essere sia volontarie che involontarie e comprendono:
- Il contratto (volontario) – accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale;
- Il fatto illecito (involontario) – qualsiasi atto doloso o colposo che causa danno ingiusto e obbliga al risarcimento danni;
- Qualunque atto o fatto ritenuto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Comprende sia fonti volontarie che non. (esempio: gestione di affari altrui)
Tipi di obbligazione
Un'obbligazione richiede almeno la presenza di due soggetti (creditore e debitore) ma può comprendere anche più creditori o più debitori, oppure possono avere come oggetto una prestazione che può essere ripartita in più parti quindi si possono fare delle suddivisioni sui tipi di obbligazione.
La prima suddivisione che può essere fatta è quindi tra:
- Obbligazioni divisibili (una determinata somma di denaro, o quantitativo di merce);
- Obbligazioni indivisibili (una cosa certa e determinata es: automobile).
Quando più debitori sono obbligati a una medesima prestazione che sia divisibile si distinguono:
- Obbligazioni parziarie in cui debitore o creditore ha il diritto di pretendere o l'obbligo di eseguire la prestazione soltanto per la sua parte. Quindi ciascuno è tenuto solo per la sua parte (tenuto in solido).
- Obbligazioni solidali ciascun creditore o debitore ha diritto di pretendere o l'obbligo di eseguire l'intera prestazione. Quindi l'adempimento di uno libera gli altri, che poi può rivalersi sugli altri (azione di regresso), in caso di inadempimento si ripartisce.
A seconda della prestazione che ne forma l'oggetto le obbligazioni possono essere:
- Semplici – che hanno come oggetto un'unica prestazione;
- Complesse – che hanno come oggetto due o più prestazioni che possono suddividersi a loro volta in:
- Cumulative (da eseguire tutte le prestazioni contenute);
- Alternative (da eseguire una delle prestazioni previste) di solito è il debitore a scegliere quale, ma le parti o la legge possono attribuire questa facoltà al creditore o a un terzo.
- Un particolare tipo di obbligazione semplice è l'obbligazione facoltativa, in cui il debitore può fornire una prestazione anche diversa da quella dovuta (esempio merce in conto vendita).
- In base all'oggetto della prestazione infine possono anche essere specifiche o generiche.
Obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni generiche che hanno come oggetto il pagamento di una somma di denaro. La prestazione in sé non è la consegna di qualcosa (banconote o pezzi monetari) ma il trasferimento di unità ideali contabilizzate (moneta bancaria, contabile o elettronica). Si applica il principio nominalistico, cioè che si estinguono con moneta avente corso legale nello stato e per il suo valore nominale (non si tiene conto dell'inflazione).
I debiti di valore hanno però per oggetto un certo valore preciso e quindi al momento del trasferimento si traduce in una somma di denaro, per cui se varia il potere d'acquisto varia anche la somma di denaro. (per i debiti di valuta no). Debito di valore è il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale o extracontrattuale; l’obbligo di risarcimento corrisponde al valore reale perduto dal danneggiato. Quando il debito di valore viene liquidato (determinato nell’ammontare) allora diventa un debito di valuta.
Per evitare problemi con il potere d’acquisto (evitando il principio nominalistico) si può ricorrere a clausole di salvaguardia monetaria che tutelano il creditore in caso di inflazione. Tra queste c’è la clausola oro che stabilisce che sia dovuta una somma di denaro sufficiente a comprare una certa quantità d’oro, oppure esprimere il debito in moneta straniera (1278); o altrimenti il rischio di svalutazione può essere evitato indicizzando la somma dovuta.
Il denaro è un bene fruttifero: i suoi frutti sono gli interessi, la cui disciplina è regolata dagli articoli 1224 e seguenti. Viene fatta distinzione fra interessi corrispettivi che sono i veri frutti del denaro e interessi moratori che fungono da riparazione del danno derivante dal fatto di non aver potuto disporre della somma per ritardo nel pagamento.
Modi di estinzione dell'obbligazione
Adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta, che consente al creditore di soddisfare il suo interesse e al debitore di liberarsi del suo debito. Il debitore adempie l'obbligazione quando tiene un comportamento perfettamente corrispondente a quello che costituisce l'oggetto dell'obbligazione.
Nell'adempiere il debitore deve rispettare:
- La diligenza ovvero la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176) riferita al grado di cura e di attenzione che si può ragionevolmente pretendere da una persona media o normale. Non è detto che con la diligenza il creditore sia soddisfatto, ma che abbia la pretesa dell'effettivo risultato (distinzione tra obbligazioni di diligenza o di risultato); un avvocato non può vincere sempre cause, ma è tenuto a svolgere al meglio la sua attività (diligenza).
- L'oggetto il debitore deve eseguire in modo esatto la prestazione, infatti in caso di prestazione parziale o diversa il creditore può rifiutare, oppure accettare quella parziale (o diversa) come acconto di quella dovuta.
- Il luogo di regola una prestazione viene eseguita nel luogo stabilito dalle parti o determinato in base alla natura della prestazione stessa.
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Diritto privato
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Diritto privato - obbligazioni pecuniarie
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