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COMPENSAZIONE
quando due persone hanno debiti reciproci, si estinguono per le quantità corrispondenti.
E puo essere legale , giudiziale o volontaria.
CONFUSIONE
quando si riuniscono nella stessa persona la figura del debitore e del creditore (esempio fusione due
società di cui una creditrice e una debitrice)
non satisfattori
NOVAZIONE
quando le parti si accordano e sostituiscono una nuova obbligaz. a quella originaria, che si estingue.
REMISSIONE
atto con il quale il creditore rinuncia volontariamente al proprio diritto nei confronti del debitore.
IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE
che può essere temporanea o parziale, quindi nella prima il debitore non appena possibile dovrà
eseguire la prestazione, nella seconda deve eseguire solo la parte che rimane ancora possibile.
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'OBBLIGAZIONE
SUCCESSIONE NEL CREDITO E NEL DEBITO.
i soggetti di un rapporto obbligatorio possono rimanere sempre gli stessi o possono anche cambiare
quando uno o più soggetti si sostituiscono o si aggiungono a quelli originari, sia dal lato ATTIVO
(posizione di creditore) che PASSIVO (debitore).
Le modificazioni del soggetto attivo non richiedono il consenso del debitore e possono essere:
SURROGAZIONE
consiste nella sostituzione di una terza persona nei diritti del creditore, che può avvenire per volontà
del creditore, del debitore o legale
CESSIONE DEL CREDITO
è l'accordo con il quale il creditore (cedente) trasferisce a un altra persona (cessionario) il suo
credito nei confronti del debitore (ceduto)
norme generali previste:
garanzia: se la cessione è a titolo oneroso il cedente risponde solo dell'esistenza del credito
– ma non della solvenza del debitore.
efficacia tra le parti e opponibilità: il trasferimento del credito ha effetto quando viene
– notificato al creditore, la notifica non è necessaria se il deb. Ne è venuto già a conoscenza e
l'ha accettata.
quelle del soggetto passivo richiedono sempre il consenso del creditore e possono essere privative o
cumulative a seconda dei casi se il primo debitore si svincola o meno.
DELEGAZIONE - debitore → terzo
consiste nell'incarico che il debitore (delegante) rivolge a un terzo (delegato) di obbligarsi nei
confronti del creditore (delegatario).
Il creditore può:
rifiutare
– accettare la promessa senza liberare il vecchio debitore (delegazione cumulativa)
– accettare la promessa liberando il vecchio debitore (delegazione liberatoria)
–
il rapporto tra delegante e delegato si dice rapporto di provvista, mentre tra delegante e creditore
di valuta.
ESPROMISSIONE – terzo → creditore
ricorre quando un terzo (espromittente) si accordo di sua iniziativa con il creditore (espromissario) a
assumere un obbligazione del debitore ( espromesso).
ACCOLLO – terzo → debitore
si verifica quando un terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere un
obbligazione che questi ha nei confronti del creditore (accollatario)
può essere interno, quando l'accordo rimane solo al debitore e al terzo o esterno, quando il creditore
dichiara di aderire all'accordo tra debitore e terzo (in questo caso il creditore può pretendere
direttamenre l'adempimento dal terzo.)
INADEMPIMENTO
L'inadempimento di un obbligazione consiste nella sua mancata o inesatta esecuzione della
prestazione dovuta da parte del debitore.
Secondo l'articolo 1218 il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L'articolo 1176 riguarda il modo in cui di deve adempiere: la diligenza è un criterio di misura
richiesta al debitore che adempie, ma non un criterio generale di liberazione dall'obbligo di
adempiere. E in riferimento al dovere di correttezza si giustifica l'inesigibilità da parte del creditore
quando diventa eccessivamente gravosa o difficoltosa per il debitore.
Secondo l'articolo 1177 l'impossibilità deve essere oggettiva (che non dipende da una situazione del
debitore) e assoluta (tale da escludere la minima possibilità dell'esecuzione della prestazione).
La responsabilità per colpa, si basa sulla colpa (negligenza, imprudenza sull'osservanza di norme
giuridiche) o sul dolo (volontà di non adempiere) della persona che è obbligata a eseguire la
prestazione.
In questo caso il debitore risponde dell'inadempimento ed è tenuto a un risarcimento.
Il debitore deve dimostrare l'esistenza di una causa a lui esterna, cioè il caso fortuito (calamità
naturale) o la forza maggiore (incendio doloso, ordine di chiusura attività...).
In questo caso si parla di responsabilità oggettiva, dove si realizza anche senza colpa.
EFFETTI DELL'INADEMPIMENTO
la prima conseguenza è che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a
risarcire il danno (articolo 1218). sia in caso di ritardo, che di difetto, che di mancata prestazione.
Secondo l'art. 2740 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri. Si tratta quindi di responsabilità patrimoniale che si distingue dalle garanzie reali
o personali.
Contro il debitore che non collabora, il creditore può ricorrere al giudice perchè disponga
l'esecuzione coattiva o forzata.
L'articolo 2910 prevede l'espropriazione dei beni, che messi in vendita, procureranno i mezzi per
soddisfare l'interesse economico del creditore.
Ci sono alcuni casi in cui si perpetua l'obbligazione, in quanto l'inadempimento non libera il
debitore (distuzione di quanto fatto in violazione di un obbligo di non fare; la consegna e il rilascio
forzati di cosa determinata).
MORA DEL DEBITORE
consiste in un ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione da parte del debitore.
L'articolo 1219, dice che il debitore che manca di adempiere nel tempo dovuto deve essere
costituito in mora mediante INTIMAZIONE o richiesta di adempiere per iscritto.
Gli effetti della mora sono:
il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo dell'adempimento (1218 – 1223)
– se il debitore è già in mora deve sopportare il rischio per l'impossibilità della prestazione
– dovuta a una causa a lui non imputabile (esempio consegna animale, che muore. Anche se
causa di forza maggiore, risulta responsabile, perche si presume che se avesse adempiuto in
tempo l'animale non sarebbe morto.)
Gli effetti della mora si producono automaticamente quando:
l'obbligazione deriva da fatto illecito
– il debitore ha dichiarato con atto scritto la olontà di non adempiere
– l'obbligazione già scaduta e doveva essere eseguita al domicilio del creditore (es pecuniarie)
–
MORA DEL CREDITORE
consiste nell'illegittimo rifiuto da parte del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore
per adempiere la sua obbligazione.
La mancata collaborazione tra le parti può danneggiare il debitore, rendendo di fatto impossibile
l'esecuzione della prestazione.
Per evitare la mora, il debitore quindi agirà con una semplice offerta della prestazione entro i
temrini previsti (articolo 1220)
articolo 1207 indica gli effetti della mora del creditore:
il creditore è obbligato a risarcire i danni e a sostenere le spese per custodire e conservare la
– cosa dovuta
perde il diritto di ricevere gli interessi e i frutti che non sono stati percepiti dal debitore
– deve sopportare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a una
– causa non imputabile al debitore. (cioè il debitore si libera dall'obbligazione ma mantiene il
diritto di ottenere la controprestazione) esempio: se compratore si rifiuta di ritirare un
prodotto che viene distrutto in un incendio, il venditore può richiedere il pagamento del bene
Se si tratta di obbligazioni di dare il debitore farà un offerta formale della prestazione tramite
pubblico ufficiale. I requisiti (articolo 1208) sono diretti a assicurare la corrsispondenza tra
prestazione offerta e dovuta, oltre alle regole sul tempo e sul luogo.
Se l'obbligazione ha oggetto il denaro, l'offerta deve essere reale, dove se il creditore accetta, il
debitore è libero, e dovra ricevere l'evenutale spesa maggiore dal creditore. In caso contrario un
giudice deve accertare i requisiti dell'offerta e dichiararla valida, a questo punto il creditore è
considerato in mora dal momento in cui l'offerta è stata fatta.
Per liberarsi dall'obbligazione il debitore deve reagire con il deposito (banche per denaro, o depositi
autorizzati da giudici per altri beni) che può essere accettato dal creditore, o dichiarato valido con
una sentenza (articolo 1210)
Mentre per le obbligazioni di fare si libera quando l'obbligazione diventa impossibile o quando il
creditore non ha più interesse ad esigere la prestazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO
secondo l'articolo 1223 il danno non è solo la perdita (danno emergente) ma anche il mancato
guadagno (lucro cessante).
Il danno risarcibile è delimitato da tre criteri:
il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
– deve essere prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione (se doloso anche non prev)
– il danno non deve essere collegato a un fatto colposo del creditore (concorso di colpa)
–
Quando si verifica un evento si può ricostruire una catena casuale di eventi collegati, il danno
quindi deve essere conseguenza immediata (senza passaggi intermedi) e diretta (senza il concorso di
altri elementi) dell'inadempimento.
Se il creditore avrebbe potuto evitare o incrementare il danno con l'ordinaria diligenza, il debitore è
esonerato da responsabilità (concorso di colpa articolo 1227)
quando il danno risulta accertato nella sua esistenza, ma il creditore non è in grado di determinare
l'ammontare , il giudice deve liquidarlo con una valutazione equitativa per bilanciare gli interessi.
Con la clausola penale, viene concordata anticipatamente la prestazione sotitutiva dovuta dal
debitore, nel caso di ritardo o di inadempimento, a titolo di risarcimento del danno causato al
debitore
La caparra consiste in una somma di denaro (o in una quantità di altre cose fungibili) che una parte
consegna all'altra al momento della conclusione del contratto.
La caparra confirmatoria (1385)prevede che se l'inadempienza è da parte di chi ha versato la
caparra