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CONTRATTI

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro

un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

La parte/soggetto, è colui che manifesta la volontà del contratto. Il soggetto deve

essere determinabile altrimenti si esclude il vincolo del contratto e cioè

prestazioni/spossamenti patrimoniali. Tutto ciò si realizza attraverso l’uso dei segni

distintivi che si usano per chiarire la propria identità. La determinabilità serve a

spiegare il concetto di contratto sotto falso nome o sotto nome altrui e bisogna

distinguere:

Se è dubbia l’identità personale

 Se è certa l’identità fisica e la volontà

Se è dubbia l’identità personale, quindi è inesistente o indeterminabile, vi è la nullità

del contratto; se invece vi è l’errore di identità o su qualità personali vi è

l’annullabilità. Se è certa vi è il vincolo del contratto.

La rappresentanza, è la sostituzione del soggetto nell’attività contrattuale. È un atto

idoneo all’ assunzione di doveri o acquisto di diritti da parte di un altro soggetto:

Nei rapporti interni, si giustifica l’operatività di regole che servono a ritrasferire

 nella sfera patrimoniale di un altro soggetto gli eventi economici comportati dal

contratto.

Nei rapporti esterni, c’è un altro contraente titolare dei diritti e doveri, ed è

 riconosciuto chi ha compiuto l’atto.

La rappresentanza può essere:

- diretta, è un impianto valutativo caratterizzato dalla tecnica dell’imputazione diretta

degli effetti dell’atto al rappresentato;

- indiretta, è un impianto decisorio caratterizzato dall’intervento del criterio di

giudizio del trasferimento delle mere conseguenze patrimoniali dell’atto.

Il dato comune è che entrambe le tecniche hanno lo stesso fine cioè la sostituzione

dell’attività negoziale o del compimento di atti di autonomia nell’interesse altrui.

(Esempio: devo comprare casa in Brasile, mi sostituisce una persona che si trova la).

Per essere invocata la rappresentanza diretta occorre vi siano alcune condizioni:

1) Compimento di un atto di autonomia, il caso normale è quello del

compimento di un contratto gestorio;

2) Spendita del nome altrui (Esempio: eseguo una compravendita in nome di

Tizio);

3) Altruità dell’interesse perseguito;

4) Esistenza di un potere rappresentativo.

La rappresentanza può essere ancora:

- legale, esprime il concetto che il potere rappresentativo sussiste per fatti

indipendenti dalla volontà dell’interessato. Troviamo ad esempio la rappresentanza

degli incapaci (del tutore rispetto al minore) e la rappresentanza organica che

viene riconosciuta dagli organi dell’ente.

-volontaria, è una formula che esprime il concetto che il potere rappresentativo si

costituisce per volontà dell’interessato (rappresentato), si richiama una particolare

figura di atto di autonomia che è la procura: atto unilaterale che manifesta la volontà

del rappresentato di conferire ad altri il potere rappresentativo. La procura è un atto

astratto (la mancanza di causa non comporta la statuizione della nullità della procura);

non recettizio (può produrre effetti anche se non è conosciuto dal rappresentante).

La procura può essere:

Generale, il rappresentante ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria

 amministrazione, e quelli di straordinaria amministrazione se espressamente

indicati.

Speciale, il rappresentante ha il potere di compiere uno specifico atto indicato

 dalla procura.

Se l’interessato cambia idea, si richiamano i concetti della revocabilità o modificabilità

della procura, quindi se c’è stata una revoca o una modifica vi è la mancanza di potere

rappresentativo.

La rappresentanza apparente, esprime l’assunto che il soggetto compie un atto in

nome e per conto altrui, senza che esista una procura e si presume che il terzo in

buona fede si sia fidato del potere del falso rappresentato.

Il contratto per persona da nominare, è un impianto valutativo per cui un

soggetto compie un atto che comporta l’acquisto di diritti e l’assunzione di obblighi ad

un soggetto diverso dal titolare. Per attuare ciò è necessario che nel contratto vi sia

una clausola detta riserva di nomina. Se vi è invece mancanza di nomina il

titolare di diritti ed obblighi viene considerato il contraente originario. Se c’è stata una

nomina valida diventa azionabile la tecnica detta attribuzione dei diritti e doveri al

nominato quindi oltre ad esserci la nomina deve essere considerata valida. I requisiti

della nomina sono:

Il criterio che riguarda alcuni atti che devono essere allegati insieme

 alla nomina;

Presunzione di un termine, abbiamo o il termine legale che è molto breve

 (massimo 3 giorni entro cui deve essere effettuata la nomina) e vale sia per

effetti civili che tributari, o il termine convenzionale che vale soltanto per gli

effetti civili;

Requisito di forma, la nomina deve essere della stessa forma del contratto

 ( es. se il contratto di compravendita si è conclusa con un atto notarile anche la

nomina deve avere il suo atto notarile).

Differenza tra nomina e rappresentanza: se non c’è la nomina si aziona l’efficacia

dell’imputazione del contratto tra le parti originarie. Tuttavia questa statuizione si

ritiene incompatibile con le restrizioni sulla rappresentanza poiché in caso di

mancanza di potere si ha l’assoluta inefficacia del contratto. La regola della

retroattività predisposta nel contratto da persona da nominare è ritenuta incompatibile

con la ricostruzione sistematica della cessione con surrogazione. La teoria della

condizione esprime il concetto che il contratto sotto condizione ma c’è un’incertezza

su chi sarà il destinatario.

REQUISITI DEL CONTRATTO

“Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costruire, regolamentare, estinguere un

rapporto giuridico patrimoniale tra di loro” art. 1321 c.c.

“I requisiti essenziali del contratto sono l’accordo tra le parti n.1, la causa n.2,

l’oggetto n.3 e la forma se richiesta dalla legge sotto forma di nullità n.4” art. 1325

c.c.

1) L’accordo tra le parti

È un requisito essenziale ed è un accordo come procedimento di formazione del

contratto. Il mancato accordo inteso come volontà delle parti porta ad una divergenza

tra volontà interna e volontà manifestata. Nella divergenza si contrappongono due

teorie:

- Teoria della volontà, dove le parti possono far valere diritti/doveri che risultano

dalle dichiarazioni, ma che non sono effettivamente volute;

- Teoria della dichiarazione, dove l’interessato può far valere diritti e doveri che

risultino dalle dichiarazioni anche se si prova che queste non fossero

effettivamente volute dalle parti.

Casi particolari:

- Mancanza assoluta della volontà, che comporta la nullità. La mancanza di

accordo può avvenire per violenza fisica e quindi comporta la nullità, violenza

morale che comporta l’annullabilità, le ioci causa è il caso in cui due attori in

un film fanno finta di fare un contratto e la firma digitale altrui dove appunto

manca la volontà del sottoscrittore.

2) La causa

Un altro requisito essenziale del contratto è individuare un termine causa del

contratto. In via generale è una nozione che riguarda l’interesse delle parti. La nullità

può avvenire per mancanza di causa e per illiceità della causa. Il negozio può

essere indiretto dove l’interessato può far valere le statuizioni predisposte per la

vendita che si basano su una funzione di garanzia, e astratto dove si intende un

contratto senza causa che segue lo schema del solve et repete (es.: prima dovrò

pagare e dopo posso chiedere la restituzione con appunto il rimedio di mancanza di

causa).

3) L’oggetto

Riguarda le prescrizioni personali o patrimoniali che servono a realizzare la causa. Se

manca l’oggetto posso far valere la nullità del contratto. Anche se esistono alcuni casi

particolari in mancanza assoluta di oggetto:

- Assicurazione contro l’incendio di un bene che è stato appena incendiato;

- Assicurazione contro un furto di un bene che è stato appena rubato;

- Cavallo di ritorno (mi rubano l’auto e mi offrono di riacquistarla dietro ad una

somma di denaro).

L’oggetto deve essere:

- Determinato, risulta dal documento contrattuale;

- Determinabile, in base ad altri documenti esterni;

- Possibile, si tratta di possibilità materiale e giuridica;

- Lecito, non può essere contrario al buon costume e all’ordine pubblico.

La differenza tra oggetto e contenuto è che l’oggetto si limita a prescrizioni che hanno

rilevanza causale, il contenuto riguarda soprattutto il rischio contrattuale.

4) Forma

È un requisito essenziale del contratto che è in grado di far conoscere il fatto, il luogo

e il tempo. La rilevanza esprime il concetto che se manca la forma il contatto è nullo.

La forma può essere:

- Forma solenne, giustifica la nullità per mancanza di forma;

- Forma ad probationem, giustifica la decisione di considerare il contratto non

concluso in mancanza di forma;

- Forma per opponibilitá, mancando il documento si può determinare una

situazione di opponibilità ma conserva l’operazione economica.

Formazione dei contratti

La formazione dei contratti è una categoria ordinante che riguarda il compimento degli

atti minimi per cui si possa considerare esistente un contratto. Serve ad identificare

quindi i veri elementi essenziali del contratto e non i requisiti.

Scambio di consensi

L’esistenza di un contratto è individuato da alcuni modelli legali, cioè disposizioni di

legge che stabiliscono dei procedimenti di formazione del contratto. Il modello

principale si chiama scambio di consensi, esso serve ad individuare delle

caratteristiche specifiche degli atti idonei a manifestare l’accordo che richiama due

nozioni:

- Proposta, è una dichiarazione espressa di volontà e si basa su due elementi. La

prima caratteristica individua compiutamente tutte le prestazioni o spostamenti

patrimoniali o utilità di carattere organizzativo che servono per il compimento di

un’operazione economica; la seconda caratteristica manifesta la volontà del

d

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A.A. 2023-2024
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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