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Capitolo LV: La responsabilità extracontrattuale

Responsabilità extracontrattuale

Il sistema della responsabilità civile si divide in “da inadempimento”, obbligazione preesistente e obbligazione risarcitoria, e “da fatto illecito”, dove non c’è una obbligazione preesistente e la fattispecie di responsabilità che fa sorgere dell’obbligazione nuova. Art: 2043 cc risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Scomposizione elementi articolo

  • Fatto con rilevanza giuridica
  • Elemento imputabilità: non è un co-elemento della fattispecie ma un presupposto perché se manca a monte la capacità naturale della gente non c’è l’insorgenza del fatto illecito.
  • Tra i co-elementi oggettivi c’è la vicenda materiale, ossia il fatto illecito. Il fatto è un comportamento umano che in questo caso obbliga a risarcire. Vi sono fatti, a cui un soggetto vede associata una responsabilità.
  • Il danno ingiusto si affianca al fatto ossia lesione di una situazione giuridicamente rilevante.
  • Spesso viene aggiunto come un co-elemento della fattispecie l’antigiuridicità: tradizionalmente parlando di danno ingiusto ciò che è rilevante è il danno cagionato contra ius e non iure.
  • Danno ingiusto e semplice lesione di interesse legittimo: in presenza di un qualsiasi interesse, l’ordinamento deve reagire.
  • Nesso di causalità: un soggetto può essere chiamato a risarcire un danno legato al suo fatto.
  • Ci vuole illiceità intesa come contrarietà a una norma giuridica. Illecito o antigiuridico a monte è il fatto. Altri invece spostano l’attenzione sul danno.
  • La proprietà è giuridicamente rilevata perché c’è un diritto assoluto. Semplice lesione di diritto di credito.

La responsabilità che ricorrano i detti presupposti viene definita extracontrattuale.

Il fatto

Il fatto è ciò che cagiona danno ad altri. La condotta del danneggiante può essere:

  • Commissiva: consiste in un facere.
  • Omissiva: consiste in un non facere e occorre che venga posta in essere:
    • In violazione di un obbligo giuridico di intervenire
    • In violazione delle regole di prudenza, diligenza e correttezza

L’evento che produce un danno può anche essere un fatto materiale: fatto naturale che la legge imputa a un soggetto o perché quest’ultimo è gravato dall’obbligo di evitarlo.

L'illecita del fatto

È la legge ad indicare espressamente che un fatto è illecito e, in quanto tale, obbliga chi lo pone in essere a risarcirlo. Gli illeciti penali sono tipici mentre gli illeciti civili, come disposto dall’art. 2043, sono atipici: c’è una clausola generale che enuncia il principio della risarcibilità per ogni danno qualificabile come ingiusto ma non dice quali siano questi danni. Le lesioni che costituiscono danno ingiusto sono prodotte da atti illeciti la cui condotta è antigiuridica.

La risarcibilità è riconosciuta per i danni da:

  • Induzione all’inadempimento
  • Complicità nell’altrui inadempimento
  • Lesione, ad opera di terzo, del diritto ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale
  • Trascrizione dolosamente effettuata a danno del primo acquirente
  • Storno di dipendenti

Vengono poi risarcite anche situazioni di fatto a condizione che risultino comunque protette dall’ordinamento giuridico. Ci sono cause in cui l’ordinamento autorizza i danni cagionati a terzi perché certe cause di giustificazione puliscono il danno mentre in tutti gli altri casi è già implicito nell’ordinamento che il fatto illecito sia antigiuridico.

Cause di giustificazione

Affinché un danno possa qualificarsi come ingiusto è necessario sia cagionato non iure, cioè non nell’esercizio di un proprio diritto.

I danni non risarcibili:

  • Danno causato iure
  • Danno da adempimento di un proprio dovere
  • Danno da legittima difesa
  • Consenso dell’avente diritto: a fronte del cagionamento del danno c’era il consenso del danneggiato.
  • Partecipazione volontaria ad una attività pericolosa lecita

Legittima difesa: il danneggiante cagiona un danno ma lo sta facendo perché sta reagendo all’iniziale offesa altrui. La difesa deve però essere proporzionata all’offesa. Stato di necessità: soggetto costretto a cagionare un danno dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona. Il pericolo non deve essere altrimenti evitabile e la situazione di pericolo non deve essere stata volontariamente creata dal soggetto che deve salvarsi. Si può conseguire un’indennità (diversa da risarcimento).

Quando c’è un fatto dannoso ma giustificato dall’ordinamento si parla di fatto lecito dannoso.

L'imputabilità del fatto

Art. 2046 cc imputabilità del fatto dannoso: non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva capacità di intendere e di volere al momento in cui l’ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. Capacità di intendere e di volere: attitudine a comprendere il disvalore sociale della propria condotta e ad autodeterminarsi consapevolmente.

Minore, interdetto, inabilitato, beneficiario dell’amministrazione di sostegno rispondono del fatto illecito se le loro condizioni sono tali da non privarli della sufficiente capacità di intendere e di volere. L’onere della prova dell’incapacità grava sul danneggiante.

La sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere non basta ad escludere l’imputabilità del danneggiante se l’incapacità stessa è stata determinata dal danneggiante medesimo (actiones liberae in causa). Se il danno è cagionato dall’incapace, il legislatore pretende il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza (responsabilità per fatto altrui) ma nel caso questa riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il danno, oppure che non sia in grado di risarcire il danno, il danneggiato può chiedere la condanna dell’incapace al pagamento di un’equa indennità.

Elementi soggettivi: dolo o colpa

Il dolo, in questo caso, si qualifica come intenzionalità della condotta lesiva. È sufficiente però il semplice dolo eventuale: l’elemento dell’intenzionalità di compiere una certa condotta c’è ma mi sono reso conto che potrei cagionare danni a terzi e comunque lo compio. Nella colpa il fatto è stato compiuto senza l’osservanza delle regole di prudenza, diligenza, o perizia.

La complessità delle fattispecie del 2043 e il piano probatorio: il danneggiato per avere il risarcimento da fatto illecito deve provare un fatto, danno ingiusto ecc. Tra i co-elementi bisogna avere capacità di agire? No, non è rilevante mentre la capacità naturale è rilevante ma viene inquadrata come presupposto. Salvo che la capacità di intendere e volere non sia stata compromessa dallo stesso danneggiante.

Non si deve provare dolo e colpa quando non sono co-elementi c.d. responsabilità oggettiva oppure quando dolo e colpa si rilevano ma a doverne provare la sussistenza non è il danneggiato c.d. responsabilità aggravata.

Responsabilità aggravata

Il legislatore prevede casi di responsabilità oggettiva o aggravata. Art. 2048 cc responsabilità dei genitori: è una responsabilità aggravata e per fatto altrui. Padre e madre sono responsabili del danno cagionato dai figli minori non emancipati e quindi il genitore ne risponde. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto dannoso. Ciò significa che ci si può liberare ma sono i genitori a provare che non potevano impedire il danno ovvero ad aver dato al minore o al danneggiante una educazione tale da comprendere il disvalore del fatto che non andava compiuto. Spetta al danneggiante, quindi, fornire la prova liberatoria che non si riduce alla semplice dimostrazione della sua mancanza di colpa ma alla dimostrazione che lo stesso ha operato con diligenza, prudenza, perizia.

Responsabilità oggettiva

Preponente che nell’agire giuridico si è avvalso del preposto. Se il preposto ha cagionato un danno allora risponde il preponente se il danno è stato cagionato durante le mansioni del preposto. Responsabilità da circolazione di veicoli, per esercizio di attività pericolose. Per molte altre ipotesi è complesso capire se si tratti di una o dell’altra.

Il risarcimento può avvenire per equivalente o in forma specifica. Ai fini del risarcimento del danno il legislatore richiama alcune norme in materia di responsabilità da inadempimento. Altre regole sono dettate solo in materia da responsabilità extracontrattuale che valgono per la responsabilità da inadempimento.

All’interno della fattispecie 2043 ci vuole il danno ingiusto e il solo danno perché può essere interpretato come danno conseguenza o come danno evento perché l’individuazione del semplice pregiudizio economico non è sufficiente al risarcimento dei danni.

Il danno può essere anche patrimoniale o no: le regole si trovano nella responsabilità da fatto illecito 2059 cc: il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Il Codice penale dice che se il fatto illecito è anche un reato allora il danno non patrimoniale va risarcito. Quando la lesione avviene ai diritti fondamentali della persona che si trovano nella costituzione allora il danno patrimoniale è risarcibile. Sottocategorie riusabili: danno morale ecc. il giudice deve stare attento a non risarcire più volte lo stesso danno.

Nesso di causalità

Il nesso di causalità lega il fatto all’evento lesivo: per verificare nella realtà dei fatti se un certo fatto è fonte o causa di certi effetti io devo fare una selezione che porta alla c.d. condictio sine qua non cioè si immagina se il fatto non si è mai verificato e ci si chiede se il danno si sarebbe ugualmente realizzato. La giurisprudenza tende ad applicare il criterio della causalità adeguata cioè quello che normalmente è qualificato come causa efficiente dell’evento lesivo.

Per la risarcibilità di un determinato pregiudizio non serve solo un nesso di causalità c.d. materiale che attribuisce alla condotta dell’agente un evento lesivo, ma anche un nesso di causalità c.d. giuridica cioè che lega l’evento lesivo ingiusto alle conseguenze dannose e individua i danni risarcibili.

Danno cagionato da più soggetti

Un medesimo evento dannoso può essere cagionato da condotte illecite di più soggetti distinti. Queste condotte possono essere coordinate oppure autonome e temporalmente distinte. Al fine di agevolare la posizione del danneggiato la legge gli consente di rivolgersi, per l’intero risarcimento, a ciascuno dei responsabili senza dover distinguere le quote di colpa: il danneggiato potrà scegliere a chi rivolgersi per il rimborso e, una volta eseguito, quest’ultimo si rivolgerà agli altri per la quota di rispettiva responsabilità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jac_opo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Ballerini Luca.
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