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DIRITTO PRIVATO – 2° MODULO

I fatti illeciti – cap. 19

Fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Fatto giuridico qualunque accadimento, naturale o umano, al cui verificarsi l’ordinamento giuridico

ricollega determinati effetti giuridici.

Tra i fatti giuridici, una particolare categoria riguarda i “fatti umani” e tra questi, quella dei “fatti illeciti”, ove

ci si intende riferire ai comportamenti umani (condotte) lesive di interessi giuridici che l’ordinamento ha

inteso proteggere. I fatti illeciti sono fonte di obbligazione: obbligazione di risarcire il danno che il fatto

illecito ha cagionato, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro che rappresenta l’equivalente

monetario del danno cagionato. La responsabilità per danni cagionati con fatto illecito si chiama

responsabilità extracontrattuale, anche detta responsabilità civile.

Un medesimo fatto può essere fonte sia di responsabilità penale (assoggettamento della pena), sia di

responsabilità civile (obbligazione di risarcire il danno).

Il regime generale di responsabilità civile è quello previsto dall’art. 2043 – risarcimento per fatto illecito:

“qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso

il fatto a risarcire il danno”. Qual è il criterio di imputazione della responsabilità? Quali elementi sono

costitutivi del fatto illecito previsto dall’art. 2043 c.c.? il fatto illecito presenta:

Elementi soggettivi:

- Dolo o colpa (colpevolezza quale criterio di imputazione).

Elementi oggettivi:

- Fatto (condotta);

- Danno (lesione che subisce la vittima);

- Ingiustizia del danno;

- Nesso (rapporto) di causalità fra fatto e danno.

“qualunque fatto, doloso o colposo, …” Fatto indica la condotta dell’uomo nella produzione dell’evento

dannoso. La condotta può essere: Commissiva (fare) o omissiva (non fare). Il fatto omissivo è rilevante

solamente se l’autore del danno aveva l’obbligo giuridico di adoperarsi per evitare il danno. Es. proprietario

di un edificio pericolante non interviene per effettuare la manutenzione; automobilista che omette di

prestare soccorso ad altro automobilista coinvolto in un incidente). Chi non ha l’obbligo giuridico di evitare il

danno non risponde del danno prodotto dal comportamento omissivo. Ad es.: non ha l’obbligo di evitare il

danno e, quindi, non risponde per fatto illecito, chi si accorge che l’edificio del vicino è pericolante ma non

avvisa il proprietario per porvi rimedio (il vicino non è tenuto giuridicamente ad avvisare il proprietario e,

pertanto, non risponde della condotta omissiva). →

“qualunque fatto, doloso o colposo, …” Qualunque non si fa riferimento ad una condotta tipizzata (come

invece avviene nell’illecito penale). Qui si fa riferimento a “qualunque” fatto e dunque a qualunque condotta

(non definita ex ante e, quindi, non tipizzata dal legislatore), che produca un danno alla vittima.

La tutela della vittima, nell’illecito civile, è molto più ampia di quella penale (non occorre che la condotta

illecita sia stata tipizzata dal legislatore). →

“… che cagiona ad altri un danno ingiusto …” Danno altro elemento oggettivo nella struttura dell’illecito,

è inteso come una lesione ad un bene giuridico (interesse giuridico), protetto dall’ordinamento.

Danno può essere classificato in diverso modo (tra cui):

- Danno-evento e danno-conseguenza il primo coincide con la lesione dell’interesse tutelato

dall’ordinamento giuridico. Il secondo con le conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima a fronte della

lesione al bene tutelato dall’ordinamento giuridico. →

- Danno patrimoniale e danno non patrimoniale es. lesione dell’onore e della reputazione di un

personaggio dello spettacolo (DNP) e pregiudizio economico per mancata conclusione dei contratti di

sponsorizzazione su cui vi erano trattative in corso (DP). →

- Danno emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno) es. lesione di un bene di

proprietà, quale l’automobile adibita a taxi: il danno emergente è pari a quanto necessario per la

riparazione dell’auto danneggiata, il lucro cessante è invece pari ai mancati guadagni causati dal fermo

macchina. →

“… che cagiona ad altri un danno ingiusto …” Ingiusto per essere risarcibile il danno deve essere ingiusto.

L’ingiustizia del danno va valutata in due direzioni, per essere ingiusto il danno deve essere:

- contra ius ossia lesivo di un interesse protetto dall’ordinamento giuridico. Il danno, quindi, non può

essere valutato come ingiusto quando: lede un diritto della personalità, lede un diritto reale, lede un diritto

di mantenimento, lede un diritto di credito (diritto relativo), lede la libertà contrattuale, lesa una situazione

di fatto e meritevole di protezione, leso da parte della pubblica amministrazione un interesse legittimo. La

valutazione è rimessa all’apprezzamento del Giudice, il quale decide, caso per caso, se l’interesse leso è

degno di protezione secondo l’ordinamento giuridico. principio di atipicità dell’illecito;

- non iure deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato nell’esercizio di un diritto. In due casi la

legge esclude in modo esplicito che il danno sia ingiusto: legittima difesa e stato di necessità.

“… che cagiona ad altri un danno ingiusto …” Nesso di causalità altro elemento oggettivo della struttura

dell’illecito è la relazione tra il fatto e il danno (ingiusto). Per configurare un illecito occorre che tra fatto e

danno ingiusto vi sia rapporto di causa ed effetto, per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo.

Occorre inoltre, affinché possa sussistere l’illecito, che l’evento dannoso sia una conseguenza prevedibile

ed evitabile del fatto commesso, secondo comune esperienza (secondo criteri di regolarità statistica).

Es. 1 Tizio ferisce Caio, sferrandogli intenzionalmente un pugno. Interviene l’ambulanza e mentre va verso

l’ospedale subisce un incidente mortale. Tizio risponde anche della morte di Caio? L’azione è il pugno

(fatto omissivo), il danno cagionato è la lesione del bene salute. Nella concatenazione di eventi, l’autore del

fatto risponde solo degli eventi che sono conseguenza immediata e diretta dell’azione. Il danno ulteriore

del coinvolgimento stradale non può essere ricondotto all’azione di Tizio. Il nesso causale serve a limitare

l’ipotesi risarcitoria.

Es. 2 Tizio superando i limiti di velocità ferisce Caio in un incidente. A causa dello spavento Caio

cardiopatico muore per un infarto. Tizio risponde della morte di Caio?

Es. 3 Tizio superando i limiti di velocità ferisce Caio in un incidente. Caio muore dopo 2 settimane in

ospedale. Tizio risponde della morte di Caio? sì. →

“Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona …”. Dolo o colpa Il dolo è l’intenzione di provocare

l’evento dannoso, è perciò fatto doloso il comportamento assunto con l’intenzione di provocare, come

conseguenza, il danno.

La colpa viene intesa come la mancanza di diligenza, di prudenza o di perizia (e di regole di comportamento

ove codificate): l’evento dannoso non è voluto, ma è la conseguenza della negligenza, dell’imprudenza o

dell’imperizia (o della violazione di regole di comportamento codificate: si pensi alla condotta nella

circolazione stradale, oppure alle linee guida per interventi medici o alle misure di sicurezza previste in

determinati settori).

Es. è negligente il comportamento del giornalista se diffonde la notizia senza aver prima adeguatamente

verificato a veridicità della stessa.

Es. è imprudente il comportamento di chi produce danno da un incidente stradale per aver violato i limiti di

velocità o per non aver mantenuto adeguate distanze di sicurezza. (qui l’imprudenza coincide con la

violazione delle regole di condotta codificate nel codice stradale).

Es. è imperito il comportamento del medico-chirurgo che non esegue correttamente l’intervento chirurgico

per non aver curato adeguatamente la propria preparazione professionale. (ad es. in relazione alle nuove

linee guida di settore).

L’onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante incombe sul danneggiato.

Dolo eventuale: è il dolo di chi, pur non agendo per realizzare l’evento dannoso, si rappresenta il suo possibile

verificarsi quale conseguenza della propria azione o omissione. C’è accettazione del rischio del verificarsi

dell’evento dannoso.

Colpa cosciente: è la colpa di chi si comporta imprudentemente o negligentemente con la previsione del

possibile evento dannoso, che confida di poter evitare. Non c’è accettazione del rischio del verificarsi

dell’evento dannoso. →

“… obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” Risarcire solo in presenza di tutti i predetti

elementi (oggettivi e soggettivi) che connotano la struttura dell’illecito, sorge la responsabilità (in sede civile,

ai sensi dell’art. 2043 c.c.) di chi ha commesso il fatto. L’onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti

questi elementi grava sul danneggiato (la vittima). Non verrà accordato il risarcimento se la vittima non

raggiunge la prova della esistenza della condotta (commissiva o omissiva), dell’esistenza del danno e delle

sue conseguenze, del nesso di causalità tra condotta e danno, nonché del dolo o della colpa.

Il risarcimento del danno può avvenire:

- in forma specifica (mediante ripristino della situazione preesistente). Es. reintegrazione di un nuovo bene,

in sostituzione di quello distrutto; oppure

- mediante corresponsione di una somma di denaro, equivalente alle conseguenze pregiudizievoli patite

dalla vittima.

Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale (comprendente danno emergente e lucro cessante).

I danni non patrimoniali (danni morali, cioè sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato) sono risarcibili

solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e vengono liquidati dal giudice in via equitativa. La Cassazione

ha, da qualche tempo, esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale ad ogni caso di danno alla persona,

anche se non previsto dalla legge.

Per danno biologico si intende la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e

per sé e indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza. A chi ha subìto invalidità viene

riconosciuto il risarcimento del danno biologico, liquidato in misura pari al triplo della pensione sociale, con

possibilità che venga liquidato anche il mancato guadagno se la persona ha dovuto cessare una attività

produttiva di reddito.

Se più persone sono responsabili del medesimo danno, ne rispondono solidalmente: il danneggiato può

esigere l’intero risarcimento da ciascuno, chi ha pagato avrà poi azione di regresso nei confronti degli altri

responsabili.

Vi sono diversi regimi di responsabilità civile da fatto illecito. Ogni regime di responsabilità ha una particolare

struttura dell’illecito.

• C’è un regime generale di responsabilità civile (art. 2043 c.c.) basato sul principio di colpevolezza come

criterio di imputazione si risponde del danno commesso quando la condotta illecita è stata posta in essere

con dolo o con colpa, che sono elementi «soggettivi», previsti dal legislatore nel delineare la struttura

dell’illecito. È espressione del principio generale “nullum crimen, nulla poena, sine culpa” (non può esservi

un illecito, né può essere comminata una sanzione, se non vi è un comportamento colposo - o doloso -

dell’agente), tipico del diritto penale.

In tal caso le funzioni della responsabilità da fatto illecito sono:

- Risarcitoria: chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno in forma specifica o per equivalente;

- Riparatoria (o riparativa): mira a riparare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, subite dalla

vittima;

- Sanzionatoria per l’autore dell’illecito: il risarcimento del danno per la vittima, idoneo a reintegrare

quest’ultima della perdita subita o della lesione riportata, costituisce al contempo anche una sorta di

sanzione a carico del danneggiante (quale conseguenza del comportamento colposo o doloso produttivo di

danni per la vittima);

- Deterrente: la consapevolezza di dover risarcire il danno cagionato dovrebbe produrre effetto deterrente

rispetto a condotte illecite.

• Ci sono tuttavia anche altri regimi di responsabilità da fatto illecito, alcuni sono costruiti sulla base di un

modello di responsabilità oggettiva nel quale si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è

commesso senza dolo o senza colpa. Gli elementi soggettivi (colpa o dolo) non vengono considerati nella

struttura dell’illecito, per cui la responsabilità viene a configurarsi sulla base dei soli elementi oggettivi (fatto

omissivo o commissivo, danno, ingiustizia del danno, nesso di causalità, altri elementi oggettivi previsti dalla

norma). La responsabilità oggettiva si basa sull’esistenza del rapporto di causalità tra fatto ed evento

dannoso. Ci si libera dalla responsabilità con la prova dell’imprevedibilità o della inevitabilità dell’evento

dannoso.

Se il comportamento è stato posto in essere senza dolo o colpa, perché si dovrebbe essere costretti

ugualmente a risarcire il danno subito dalla vittima? Qual è il criterio di imputazione della responsabilità

oggettiva? Qual è la ratio legis (ovvero la ragione giustificativa della norma)? Il criterio di imputazione

alternativo al dolo e alla colpa è stato ravvisato nel rischio creato o messo in circolazione da chi pone in

essere una determinata attività. Si pensi alla responsabilità derivante dall’esercizio di un’attività pericolosa,

ad es. il trasporto di materiale infiammabile, come il carburante GPL (o di materiali esplosivi): ove, pur

adottando un comportamento diligente ed esente da colpe, chi effettua il trasporto di un’autocisterna

venisse coinvolto in un incidente, producendo una deflagrazione che coinvolge molte vittime, che

risarcirebbe i danni? Se si dovesse rispondere del danno solo in presenza di dolo o colpa, i danni subiti dalle

vittime rimarrebbero non risarciti. Le conseguenze rimarrebbero a carico delle vittime.

Obbligare al risarcimento dei danni il soggetto che ha generato il rischio, svolgendo attività pericolosa, serve

a garantire in ogni caso la riparazione dei danni alle vittime. Chi produce un rischio o immette un rischio in

circolazione (derivante da attività pericolosa), deve sopportare le conseguenze dannose provocate da tale

rischio, in quanto è il soggetto maggiormente in grado di prevenire i danni (facendo tutto il possibile per

evitarli) e, al contempo, il soggetto maggiormente in grado di fronteggiare le conseguenze anche risarcitorie

(ad es., attraverso una idonea copertura assicurativa). Con le norme in materia di responsabilità civile si ha

una redistribuzione o una riallocazione delle conseguenze economiche dell’illecito.

La responsabilità oggettiva ha una funzione:

- Risarcitoria e riparatoria (o riparativa);

- Preventiva e di deterrenza;

- Riallocativa, nel senso che alloca le conseguenze economiche del danno dalla vittima al soggetto che è

meglio organizzato per farvi fronte;

- NON ha funzione sanzionatoria (essendo completamente svincolata dalla colpevolezza della condotta di chi

è tenuto al risarcimento del danno).

Art. 2050 c.c. responsabilità per esercizio di attività pericolosa. “chiunque cagiona danno ad altri nello

svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento,

indipendentemente da ogni sua colpa, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il

danno. La prova liberatoria verte sulle modalità di organizzazione dell’attività pericolosa, che devono

apparire idonee a prevenire l’eventualità di eventi dannosi. Se l’evento dannoso si è ugualmente verificato,

esso apparirà un evento imprevedibile ed inevitabile e, perciò, non in rapporto di causalità con lo svolgimento

dell’attività pericolosa.

Art. 2051 c.c. danno cagionato da cose in custodia. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle

cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La “cosa” è nell’art. 2051 quando ha una sorta di dinamismo intrinseco, o comunque che sia di per sé

motorizzato, ad es. un cancello automatico o un ascensore, pavimento bagnato, etc.).

Art. 2052 c.c. danno cagionato da animali. “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in

cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che

fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Sia per danni cagionati da cose in custodia, sia da animali, la prova liberatoria si ha solo se si dimostra il «caso

fortuito» (evento imprevedibili e invincibile che ha cagionato il danno), che tuttavia interviene sul nesso

causale, escludendo l

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattebroxxx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bravo Fabio.
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