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Privilegi e ordine di preferenza dei crediti
Privilegi: l'art. 2745 stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La causa del credito può essere il titolo del privilegio.
Crediti privilegiati: riguardano i bisogni di primaria necessità del debitore, i crediti di alimenti, i crediti derivanti da certi tipi di rapporto come i crediti per retribuzioni, provvigioni, ecc., e i crediti per tributi. I privati non possono creare privilegi non previsti dalla legge.
Artt. 2777 e ss.: stabiliscono l'ordine di preferenza dei crediti, con i crediti derivanti da rapporto di lavoro al primo posto.
a. Privilegio generale: riguarda tutti i beni mobili del debitore. Non può essere esercitato in pregiudizio di diritti spettanti a terzi. Non è un diritto sulle cose del debitore, ma solo la pretesa a una particolare protezione del credito.
b. Privilegio speciale: riguarda determinati beni, sia mobili che immobili. Funziona come un diritto reale limitato.
esercita su determinati beni, ed è sempre giustificato da una particolare relazione tra il credito e il bene che è oggetto del privilegio; comprende un diritto di seguito: il privilegio su beni mobili si può esercitare anche se i beni sono stati venduti dopo il sorgere del privilegio, salvi gli effetti dell'art. 1153. Pegno > privilegio speciale mobiliare > privilegio sugli immobili > ipoteca GARANZIE DEL CREDITO Mezzi di sicura soddisfazione del credito per il creditore nel caso in cui non ci sia l'adempimento spontaneo. GARANZIE REALI Pegno e ipoteca (diritti reali di garanzia). Garanzia specifica per il creditore, che può espropriare un determinato bene e di soddisfarsi con diritto di preferenza sul ricavo della vendita, anche se la proprietà è passata ad altri. Vanno a cadere sui beni del debitore o di un terzo (che garantisce per il debitore con un proprio bene "terzo datore di pegno o ipoteca"). Diritto disequela/seguito: il creditore può aggredire il bene, sottoporlo ad esecuzione forzata ovunque sia circolato, anche se venduto a terzi: opponibilità erga omnes del diritto reale di garanzia. Diritto di prelazione: di essere preferiti in sede esecutiva. Es. A ha tre debitori, B (100), C (50) e D (50), che iniziano un'azione esecutiva perché A non paga, che coinvolge tutti i beni di A, da cui si ricava 100. Ciascuno verrà pagato in maniera proporzionale. Avere il diritto di prelazione significa che B (creditore privilegiato) si soddisfa per primo, e prende tutto: è preferito a tutti gli altri creditori. Esigenza di conoscibilità da parte di terzi: nel pegno -> trasmissione de possesso; nell'ipoteca -> iscrizione in pubblico registro. Pegno, art. 2784: si costituisce con l'accordo, seguito dalla consegna (o "spossessamento", anche del documento che ne conferisce la disponibilità): è un contratto reale. Dirittoche coprire il suo debito. Il testo formattato con i tag html è il seguente:che può riguardare i beni mobili, sia del debitore che di un terzo; la consegna può avvenire nelle mani del creditore stesso o di un terzo, che diventa custode del bene: è necessaria perché, se il debitore vendesse il bene ad un terzo in buona fede, questo ne acquisterebbe il possesso (possesso vale titolo, vedi art. 1153), e la garanzia non ci sarebbe più. Il bene deve essere custodito, e non può diventare oggetto di un sub-pegno.
Diritti del creditore pignoratizio:
- Far vendere la cosa, art. 2797
- Farsi pagare con prelazione
- Chiedere al giudice che la cosa gli sia assegnata in pagamento, fino a concorrenza del debito, a seguito di stima
- Fare suoi i frutti, salvo patto contrario, imputandoli prima a spese e interessi, poi al capitale
- Nel pegno di crediti, il creditore può riscuotere il credito e, se il suo credito è scaduto, può trattenere il denaro ricevuto quanto basta per coprire il suo debito.
E il pegno non possessorio deve essere iscritto in un registro dell'Agenzia delle entrate, così opponibile a terzi. Il creditore può procedere (previa intimazione notificata al debitore o a terzo concedente il pegno e avviso scritto ai titolari di pegno non possessorio):
- A vendere i beni oggetto di pegno, tramite procedure competitive, su base di stima.
- All'escussione (procedura di espropriazione forzata, che mira a sottrarre i beni del debitore alla sua disponibilità per venderli e consentire al creditore di soddisfarsi sul ricavato) o alla cessione dei crediti oggetto di pegno -> in caso di escussione in violazione dei criteri fissati dalla legge, il debitore può agire in giudizio per risarcimento del danno.
- Alla locazione del bene, imputando i canoni a soddisfacimento del credito (solo se previsto dal contratto di pegno e iscritta nel registro delle imprese).
- All'appropriazione dei beni fino a concorrenza della somma garantita (se previsto dal contratto di pegno).
previsto dal contratto e iscritta nel registro delle imprese).
Ipoteca: può insistere su beni immobili o mobili registrati: l'ipoteca va iscritta -> pubblicità costitutiva (≠ dichiarativa. Es. vendita di un immobile, che è immediatamente efficace ma opponibile solo se trascritta nei pubblici registri). Il diritto di ipoteca nasce solo e se l'ipoteca si iscrive nei pubblici registri, è un problema di costituzione del diritto di ipoteca.
Tre tipologie di ipoteca, che nascono dal titolo che si iscrive:
- Volontaria: ipoteca che viene iscritta per volontà o del debitore o del terzo datore, il proprietario del bene che acconsente all'ipoteca su un suo bene.
- Giudiziale: iscritta sulla base di un titolo che è una sentenza di condanna a pagamento di una somma di denaro. La iscrive sempre il creditore.
- Legale: prevista dalla legge in ipotesi tipiche, in cui il creditore può iscrivere ipoteca sul bene del debitore.
MATILDA
ABBIATI Matilda ABBIATI Vendita: A vende a B un immobile per 1000, ma ottiene solo un pagamento Ø parziale; il venditore, con quel contratto, va in conservatoria e iscrive ipoteca su quel bene per il debito restante. Conguagli: patrimonio comune viene diviso, A lascia un'eredità a B e C, e Ø quella comunione può essere sciolta. Quando si divide un patrimonio è difficile dividerlo a metà: c'è il diritto al conguaglio, cioè la differenza deve essere pagata, in modo da rimodulare in maniera esatta le quote. La differenza pagata è il conguaglio. Chi ha meno può iscrivere ipoteca su un bene dell'altro, in modo da assicurarsi il pagamento. Il grado dell'ipoteca: ordine-> su un bene possono essere iscritte più ipoteche. Quella iscritta prima è di I grado, e possono esserne iscritte altre, di II, III grado... Se A è inadempiente, prima si soddisfa per intero chi ha l'ipoteca diI grado. Se avanza qualcosa, sida all'ipoteca di II grado.
L'ipoteca dura 20 anni, e prima della scadenza può essere rinnovata per un altro ventennio, estendendola e mantenendo lo stesso grado di ipoteca. Se l'ipoteca scade, si estingue: il creditore può tornare a iscrivere ipoteca, ma non ha lo stesso grado.
Sono possibili movimenti da un grado ad un altro (postergazione, permuta): l'operazione può avvenire solo nei limiti dell'ammontare del credito di grado anteriore.
Surrogazione legale nel grado: a favore di un creditore insoddisfatto (art. 2856, surroga del creditore perdente). Tizio Caio creditori hanno ipoteca l'uno prima dell'altro sul bene A. Tizio anche ipoteca sul bene B e qui è preceduto da Sempronio. Espropriato il bene A, Tizio è soddisfatto, Caio no. Caio può allora surrogarsi a Tizio nell'ipoteca di B scavalcando Sempronio purché nel tempo l'iscrizione a favore di Caio sia
anteriore all'iscrizione a favore di Sempronio suB.
Nell'ipoteca il creditore può espropriare i beni anche se la proprietà è passata ad un terzo. Il terzo acquirente può, ex art. 2858:
- Pagare i creditori iscritti, subentrando nel credito
- Rilasciare i beni, per non sopportare gli oneri dell'esecuzione forzata, che poi prosegue in confronti di un amministratore nominato dal tribunale
- Liberare il bene dall'ipoteca (artt. 2889 e ss.): deve offrire ai creditori una somma pari al prezzo stipulato per l'acquisto, o una somma da lui dichiarata.
Cause di estinzione dell'ipoteca, art. 2878: distinguere il diritto a iscrivere ipoteca dal vincolo che nasce con l'iscrizione
- Se si estingue il debito garantito, il creditore rinuncia all'ipoteca, o si conclude l'esecuzione forzata e viene ordinata la cancellazione dell'ipoteca: cadono vincolo e titolo a costituirlo.
- Cancellazione e mancata rinnovazione: viene meno
Il diritto reale di garanzia, ma non è impedita una nuova iscrizione (se rimane il titolo).- Prescrizione del credito: estinzione dell'obbligazione e quindi dell'ipoteca- Prescrizione verso il terzo acquirente: 20 anni, fa estinguere l'ipoteca anche se il credito permane. MATILDA ABBIATIMATILDA ABBIATISia pegno che ipoteca sono accessori al credito: nel caso in cui questo sia inesistente o nullo, losaranno anche pegno e ipoteca.
Art. 2744, divieto del patto commissorio: È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Il pegno o l'ipoteca di solito insistono su beni che valgono il doppio del credito dato al debitore, dati i costi di esecuzione forzata ecc. In caso di patto commissorio, il creditore potrebbe voler ricevere il bene, non
più l'adempimento del credito, perché