MATILDA ABBIATI
Art. 1181, se il debitore offre un adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo, anche se la
prestazione è divisibile (salvo diverse diposizioni di legge e usi).
Alcune norme in tema di incapacità e adempimento (artt. 1183 e ss., pagamento; il legislatore ha
usato il termine “pagamento” in luogo di adempimento. Le norme che in questa parte del codice
parlano di pagamento si intende qualsiasi adempimento)
- Pagamento fatto dal debitore incapace (non importa se legale o naturale): non è
impugnabile, è un atto materiale dovuto. È impugnabile la fonte dell’obbligazione, nel
caso in cui il debitore fosse stato incapace.
- Pagamento fatto al creditore incapace: il rischio è la dispersione del ricavato. Chi paga
all’incapace può essere chiamato a pagare due volte, salvo che dimostri che il
pagamento è andato a favore dell’incapace.
- Destinatario del pagamento: si può pagare al creditore, al suo rappresentante
(legittimato a ricevere) e a chi, secondo la legge o le indicazioni del creditore, è
legittimato a ricevere il pagamento. Se si paga ad un soggetto sbagliato, si può essere
chiamati a pagare una seconda volta, salvo che si dimostri che il pagamento è
comunque andato a favore del creditore.
Il creditore può ratificare il pagamento: es. tizio debitore paga alla colf del creditore, poi
chiama il creditore e lo avverte, l’ha ratificato. Il debitore non può essere chiamato a
pagare una seconda volta.
Luogo dell’adempimento: art. 1182, il luogo è di regola concordato dalle parti, dagli usi, dalla
natura del contratto, dalle circostanze.
Regole suppletive:
- Obbligazioni di dare cose certe e determinate: adempimento (consegna) deve
avvenire nel luogo in cui è sorta l’obbligazione.
- Obbligazioni di dare cose di genere; obbligazioni di fare: al domicilio del debitore
(debiti chiedibili).
- Obbligazioni pecuniarie: al domicilio del creditore (debiti portabili).
Tempo dell’adempimento: art. 1183, se le parti non dicono nulla, la prestazione va eseguita
subito, se la natura della prestazione la consente; in caso contrario ci sarà un termine (di
adempimento). Se le parti non decidono un termine, può essere chiesto al giudice.
Se c’è un termine di adempimento, si presume sia a favore del debitore: può pagare in anticipo, e
il creditore è tenuto ad accettare la prestazione.
Il termine potrebbe essere a favore del creditore: può anche chiedere un adempimento anticipato,
nel caso in cui cambiasse idea.
Se il termine è a favore di entrambi, resta a data fissa, a meno che non si accordino diversamente.
Art. 1186, decadenza dal beneficio del termine: anche se è stabilito un termine a favore del
debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato
insolvente, o ha diminuito le garanzie o non ha dato quelle promesse.
Art. 1193, imputazione del pagamento: quando il debitore ha più debiti della medesima specie
verso un creditore, il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare, anche senza il
consenso del creditore. Non può invece, senza il consenso del creditore, imputare la somma al
capitale e non agli interessi (cosa che ridurrebbe gli interessi per il futuro). Se il debitore non
dichiara il debito che vuole estinguere, si applica questo ordine:
1. Debito scaduto
2. Tra i debiti scaduti, quello meno garantito MATILDA ABBIATI
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3. A parità di garanzia, il più oneroso per il debitore
4. Il più vecchio
Nel caso in cui tutti i debiti fossero equivalenti rispetto a questi criteri, il pagamento è imputato
proporzionalmente.
Il creditore, nella quietanza (ricevuta di un pagamento rilasciata al debitore dal creditore che
riscuote; è diritto del debitore pagante riceverla), può imputare il pagamento a suo piacere, e se il
debitore accetta la quietanza, e non c’è stato solo o sorpresa, il pagamento è imputato secondo la
volontà del creditore, senza seguire i criteri dell’art. 1193.
Prestazione in luogo dell’adempimento: o datio in solutum. Il debitore non può liberarsi
dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa, a meno che il creditore non accetti la
prestazione offerta in luogo dell’adempimento, e il debito si estingue quando la prestazione
diversa è eseguita. Se in luogo della prestazione è stato ceduto un credito, l’obbligazione si
estingue solo quando questo viene riscosso.
Soggetti dell’adempimento:
a. Capacità del debitore: art. 1191, il debitore che ha eseguito il pagamento non può
impugnare il pagamento (chiederne la restituzione) a causa della propria incapacità.
Il pagamento, inteso come atto giuridico in senso stretto o come atto dovuto, non può
essere restituito dal creditore, o perché basta avere capacità di intendere e di volere (un
ubriaco o un drogato possono impugnare il pagamento), o perché il creditore ha ricevuto
quanto gli era dovuto (e quindi non è rilevante nessun tipo di incapacità): due
interpretazioni.
La capacità del debitore è necessaria per gli altri atti di autonomia che possono
accompagnare l’adempimento, come la dichiarazione per l’imputazione del pagamento, la
prestazione in luogo dell’adempimento o la ricevuta di una quietanza.
b. Capacità del creditore: il creditore deve accettare la prestazione, verificare che
corrisponda a quella dovuta, rilasciare la quietanza, liberare i beni dalle garanzie… deve
essere capace di agire, intendere e volere.
il pagamento fatto a incapace legale non libera il debitore dal credito, salvo che non
dimostri che il pagamento è andato a vantaggio dell’incapace, cioè che la somma pagata
sia andata ad un tutore o genitore.
c. Legittimazione a pagare: un terzo può adempiere all’obbligazione, anche contro la volontà
del creditore, se non ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione. Il
debitore può opporsi, ma il suo effetto è solo quello di consentire al creditore di rifiutare
l’adempimento del terzo.
Il debitore può farsi sostituire nel pagamento, come nelle obbligazioni di dare o fare per
cui l’esecuzione non sia personale (es. mandato, trasporto…). Il creditore può rifiutare la
prestazione del sostituto quando ha interesse all’esecuzione personale.
d. Legittimazione a ricevere: il debitore può pagare anche al rappresentante del creditore, o
alla persona da lui indicata o autorizzata dalla legge. Se il debitore paga in buona fede
soggettiva ad un creditore apparente è liberato dal credito. MATILDA ABBIATI
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INADEMPIMENTO: artt. 1218 e ss., diviso in due macrocategorie
1. Assoluto: il debitore non ha prestato nulla
2. Relativo: diverse sottospecie, perché il debitore ha fatto qualcosa, ma non ha prestato
esattamente.
a. Parziale: ha prestato in parte
b. Tardivo: la prestazione è avvenuta in ritardo
c. Difettivo: es. contratto di banqueting: quello che chiamiamo “catering”, che in realtà
è la consegna di pasti che il creditore si arrangerà a distribuire. Il banqueting consiste
nella preparazione del cibo, la preparazione dei tavoli, l’organizzazione dei camerieri
ecc… se la prestazione è avvenuta, in tempo, ma non è stata soddisfacente, di bassa
qualità.
Art. 1218, responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
Obbligo risarcitorio: se c’è un danno, deve essere risarcito, salvo che si provi che la prestazione è
divenuta impossibile per una causa a me non imputabile.
Criterio di imputabilità è oggettivo: teoria delle sfere. Tutto ciò che avviene nella sfera di controllo
del debitore, è imputabile: deve dimostrare che non ha adempiuto a causa di qualcosa che non è
nella sua sfera di controllo.
Requisito della causa non imputabile: il debitore deve provare l’esistenza di una causalità a lui
esterna, cioè il caso fortuito o la forza maggiore, o l’atto di autorità (factum principis)
-> responsabilità oggettiva, si presenta anche senza colpa.
La responsabilità è soggettiva nelle obbligazioni di mezzo: bisogna vedere se il prestatore
(avvocato, chirurgo) ha prestato in maniera diligente: in maniera scrupolosa, aggiornata.
Art. 1256, Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea: L'obbligazione si estingue quando,
per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è
solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell'adempimento.
Art. 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Risarcimento <- inadempimento <- impossibilità <- causa imputabile
Art. 1256: L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,
la prestazione diventa impossibile…
Estinzione <- impossibilità sopravvenuta <- impossibilità <- causa non imputabile
Impossibilità sopravvenuta: estinzione del bene (chalet affittato viene distrutto da una slavina);
può riguardare la persona del debitore (pianista si rompe la mano), impossibilità può essere
giuridica, factum principis (casa farmaceutica deve consegnare dei vaccini, ma il ministero blocca
la distribuzione di quei vaccini). L’impossibilità estingue l’obbligazione, senza responsabilità di
nessuno. MATILDA ABBIATI
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Evoluzione nel ventesimo secolo del concetto di impossibilità dell’obbligazione, che doveva essere
oggettiva ed assoluta -> alleggerimento della responsabilità.
Es. tizio deve consegnare stamattina un pacco in una città in montagna, accessibile solo per una
strada, bloccata ieri da una frana: l’impossibilità non è assoluta e oggettiva, avrebbe potuto
noleggiare un elicottero; non lo si può pretendere.
Evoluzione= impossibilità sopravvenuta è quando l’adempimento della prestazione richiede uno
sforzo che non si può legittimamente richiedere dal debitore (che il trasportatore noleggi un
elicottero).
Raggiungere uno stretto congiunto che sta morendo è impossibilità sopravvenuta, non è lecito
chiedere l’adempimento.
Impossibilità temporanea, art. 1256: giustifica il ritardo, finché perdura l’impossibilità. Appena
cessa il debitore deve adempiere.
Se l’impossibilità temporanea perdura oltre un certo limite, diventa impossibilità definitiva:
quando l’impossibilità è perdurata così tanto da portare ad una conclusione: il debitore non è più
obbligato a prestare e/o il creditore non ha più interesse nel ricevere la prestazione.
Es. un grossista di prodotti farmaceutici deve consegnare tot medicinali, prima della consegna il
ministero vieta temporaneamente vendita, consegna e somministrazione; il grossista non piò
consegnare il medicinale (factum principis, impossibilità giuridica, ordine dell’autorità). Se
l’impossibilità dura 4 anni diventa definitiva: il debitore non può ritenersi obbligato a prestare, il
farmaco può essere scaduto, e il farmacista può non volere più quel farmaco, perché non in
mercato per anni…
Impossibilità parziale, art. 1258: il debitore si libera prestando per la parte che è rimasta possibile.
Per alcune categorie di obbligazioni la liberazione per impossibilità è esclusa:
- Prestazione di dare cose determinate solo nel genere: mai oggettivamente
impossibile. L’impossibilità può verificarsi nel caso si genus limitatum, genere
delimitato (es. vendita del contenuto in un magazzino, che prende fuoco).
- Prestazione in denaro: mai impossibile, è dematerializzato.
Effetti dell’inadempimento
Art. 1218, il debitore che non esegue correttamente la prestazione è tenuto a risarcire il danno
(responsabilità per inadempimento).
Il ritardo colpevole del debitore nell’adempiere: mora del debitore, artt. 1219-1222.
Art. 2740, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri. Responsabilità patrimoniale-> garanzia patrimoniale generica, aspetto dell’obbligazione,
considerata un vincolo: i creditori hanno potere di agire per soddisfarsi sui beni del debitore, in
caso di inadempimento, chiedendo al giudice l’esecuzione coattiva o forzata di beni (art. 2910)
che, messi in vendita, soddisferanno l’interesse economico del creditore.
Questo sistema è l’unico che vale per le obbligazioni di pagare una somma di denaro o di dare cose
determinate solo nel genere: l’esecuzione forzata procurerà al creditore anche il risarcimento del
danno.
Per le altre obbligazioni: forme diverse di esecuzione in forma specifica, es. consegna e rilascio
forzati di una cosa determinata, esecuzione a spese dell’obbligato di obblighi di fare, la sentenza
costitutiva per contratto non concluso, distruzione di quanto fatto in violazione di un obbligo di
non fare. MATILDA ABBIATI
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Il debitore, con l’inadempimento, deve prestare l’iniziale obbligo, oltre a pagare il danno per
è il ritardo.
Mora del debitore: artt. 1219 e ss.; è la situazione in cui il debitore è considerato giuridicamente
inadempiente, non coincide sempre con il ritardo materiale dell’adempimento. Il debitore, che
manca di adempiere nel tempo dovuto, deve essere costituito in mora mediante intimazione o
richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore (mora ex persona). La costituzione in mora
non è necessaria (mora ex re o automatica) quando:
a. Il debito deriva da fatto illecito
b. Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
c. Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del
creditore (debiti portabili).
Art. 1220, offerta non formale: il debitore non può essere considerato in mora se ha
tempestivamente fatto offerta della prestazione dovuta, anche se non conformemente alle forme
indicate “offerta alla buona”, e il creditore non la riceve, a meno che il creditore l’abbia rifiutata
per motivo legittimo.
Art. 1222, inadempimento di obbligazioni negative: la mora non è applicabile alle obbligazioni di
non fare, perché ogni fatto compiuto in violazione di esse costituisce di per sé inadempimento
(non è possibile distinguere il fatto del non adempimento dalla situazione giuridica per cui il
debitore è considerato inadempiente).
Effetti della mora sul debitore:
a. Il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo
b. Se il debitore non è in mora, la sopravvenuta impossibilità determina l’estinzione
dell’obbligazione, ma se il debitore è in mora, anche qualora la prestazione diventasse
impossibile, resta responsabile per la mancata tempestiva esecuzione: perpetuatio
obligationis.
Art. 1221, effetti della mora sul rischio: se l’obbligazione aveva ad oggetto la consegna di
una cosa determinata, il debitore può liberarsi dimostrando che la cosa sarebbe
ugualmente perita presso il creditore; se però l’obbligazione era di restituire una cosa
illecitamente sottratta, nessuna prova libera dall’obbligo di restituirne il valore.
La mora del creditore: il creditore può non collaborare all’adempimento del debitore, e questo ha
interesse nell’evitare la propria mora: è protetto dall’art. 1220 (offerta alla buona).
Per liberarsi del debito ed essere tutelato, può provocare la mora del creditore.
1. Obbligazioni di dare: il debitore fa un’offerta formale della prestazione tramite pubblico
ufficiale autorizzato secondo i requisiti dell’art. 1208.
Se l’obbligazione riguarda denaro, titoli di credito, cose mobili da consegnare al domicilio
del creditore, l’offerta deve essere reale, altrimenti va fatta per intimazione a ricevere.
Se il creditore accetta, il debitore è liberato con adempimento, altrimenti occorre
controllo del giudice, che dichiari valida l’offerta con una sentenza: il creditore è
considerato in mora dal giorno in cui l’offerta è stata fatta.
Se il debitore ha fatto un’offerta secondo gli usi, gli effetti della mora si verificano dal
giorno in cui esegue il deposito (consente un controllo pari all’offerta formale).
2. Obbligazioni di fare: le conseguenze della mora si producono con un’offerta fatta nelle
forme d’uso, senza le solennità dell’art. 1208. MATILDA ABBIATI
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Effetti della mora sul creditore: art. 1207:
a. E a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore.
b. Non sono più dovuti gli interessi nei frutti non percepiti dal debitore.
c. Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la
custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Se il debitore vuole liberarsi dall’obbligazione deve rispondere al rifiuto dell’offerta da parte del
creditore con il deposito, che può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza.
Il deposito riguarda cose mobili e si esegue con le forme del sequestro. Quando la prestazione ha
ad oggetto la consegna di un immobile, dopo l’offerta, ese
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