Estratto del documento

MATILDA ABBIATI

Art. 1181, se il debitore offre un adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo, anche se la

prestazione è divisibile (salvo diverse diposizioni di legge e usi).

Alcune norme in tema di incapacità e adempimento (artt. 1183 e ss., pagamento; il legislatore ha

usato il termine “pagamento” in luogo di adempimento. Le norme che in questa parte del codice

parlano di pagamento si intende qualsiasi adempimento)

- Pagamento fatto dal debitore incapace (non importa se legale o naturale): non è

impugnabile, è un atto materiale dovuto. È impugnabile la fonte dell’obbligazione, nel

caso in cui il debitore fosse stato incapace.

- Pagamento fatto al creditore incapace: il rischio è la dispersione del ricavato. Chi paga

all’incapace può essere chiamato a pagare due volte, salvo che dimostri che il

pagamento è andato a favore dell’incapace.

- Destinatario del pagamento: si può pagare al creditore, al suo rappresentante

(legittimato a ricevere) e a chi, secondo la legge o le indicazioni del creditore, è

legittimato a ricevere il pagamento. Se si paga ad un soggetto sbagliato, si può essere

chiamati a pagare una seconda volta, salvo che si dimostri che il pagamento è

comunque andato a favore del creditore.

Il creditore può ratificare il pagamento: es. tizio debitore paga alla colf del creditore, poi

chiama il creditore e lo avverte, l’ha ratificato. Il debitore non può essere chiamato a

pagare una seconda volta.

Luogo dell’adempimento: art. 1182, il luogo è di regola concordato dalle parti, dagli usi, dalla

natura del contratto, dalle circostanze.

Regole suppletive:

- Obbligazioni di dare cose certe e determinate: adempimento (consegna) deve

avvenire nel luogo in cui è sorta l’obbligazione.

- Obbligazioni di dare cose di genere; obbligazioni di fare: al domicilio del debitore

(debiti chiedibili).

- Obbligazioni pecuniarie: al domicilio del creditore (debiti portabili).

Tempo dell’adempimento: art. 1183, se le parti non dicono nulla, la prestazione va eseguita

subito, se la natura della prestazione la consente; in caso contrario ci sarà un termine (di

adempimento). Se le parti non decidono un termine, può essere chiesto al giudice.

Se c’è un termine di adempimento, si presume sia a favore del debitore: può pagare in anticipo, e

il creditore è tenuto ad accettare la prestazione.

Il termine potrebbe essere a favore del creditore: può anche chiedere un adempimento anticipato,

nel caso in cui cambiasse idea.

Se il termine è a favore di entrambi, resta a data fissa, a meno che non si accordino diversamente.

Art. 1186, decadenza dal beneficio del termine: anche se è stabilito un termine a favore del

debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato

insolvente, o ha diminuito le garanzie o non ha dato quelle promesse.

Art. 1193, imputazione del pagamento: quando il debitore ha più debiti della medesima specie

verso un creditore, il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare, anche senza il

consenso del creditore. Non può invece, senza il consenso del creditore, imputare la somma al

capitale e non agli interessi (cosa che ridurrebbe gli interessi per il futuro). Se il debitore non

dichiara il debito che vuole estinguere, si applica questo ordine:

1. Debito scaduto

2. Tra i debiti scaduti, quello meno garantito MATILDA ABBIATI

MATILDA ABBIATI

3. A parità di garanzia, il più oneroso per il debitore

4. Il più vecchio

Nel caso in cui tutti i debiti fossero equivalenti rispetto a questi criteri, il pagamento è imputato

proporzionalmente.

Il creditore, nella quietanza (ricevuta di un pagamento rilasciata al debitore dal creditore che

riscuote; è diritto del debitore pagante riceverla), può imputare il pagamento a suo piacere, e se il

debitore accetta la quietanza, e non c’è stato solo o sorpresa, il pagamento è imputato secondo la

volontà del creditore, senza seguire i criteri dell’art. 1193.

Prestazione in luogo dell’adempimento: o datio in solutum. Il debitore non può liberarsi

dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa, a meno che il creditore non accetti la

prestazione offerta in luogo dell’adempimento, e il debito si estingue quando la prestazione

diversa è eseguita. Se in luogo della prestazione è stato ceduto un credito, l’obbligazione si

estingue solo quando questo viene riscosso.

Soggetti dell’adempimento:

a. Capacità del debitore: art. 1191, il debitore che ha eseguito il pagamento non può

impugnare il pagamento (chiederne la restituzione) a causa della propria incapacità.

Il pagamento, inteso come atto giuridico in senso stretto o come atto dovuto, non può

essere restituito dal creditore, o perché basta avere capacità di intendere e di volere (un

ubriaco o un drogato possono impugnare il pagamento), o perché il creditore ha ricevuto

quanto gli era dovuto (e quindi non è rilevante nessun tipo di incapacità): due

interpretazioni.

La capacità del debitore è necessaria per gli altri atti di autonomia che possono

accompagnare l’adempimento, come la dichiarazione per l’imputazione del pagamento, la

prestazione in luogo dell’adempimento o la ricevuta di una quietanza.

b. Capacità del creditore: il creditore deve accettare la prestazione, verificare che

corrisponda a quella dovuta, rilasciare la quietanza, liberare i beni dalle garanzie… deve

essere capace di agire, intendere e volere.

il pagamento fatto a incapace legale non libera il debitore dal credito, salvo che non

dimostri che il pagamento è andato a vantaggio dell’incapace, cioè che la somma pagata

sia andata ad un tutore o genitore.

c. Legittimazione a pagare: un terzo può adempiere all’obbligazione, anche contro la volontà

del creditore, se non ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione. Il

debitore può opporsi, ma il suo effetto è solo quello di consentire al creditore di rifiutare

l’adempimento del terzo.

Il debitore può farsi sostituire nel pagamento, come nelle obbligazioni di dare o fare per

cui l’esecuzione non sia personale (es. mandato, trasporto…). Il creditore può rifiutare la

prestazione del sostituto quando ha interesse all’esecuzione personale.

d. Legittimazione a ricevere: il debitore può pagare anche al rappresentante del creditore, o

alla persona da lui indicata o autorizzata dalla legge. Se il debitore paga in buona fede

soggettiva ad un creditore apparente è liberato dal credito. MATILDA ABBIATI

MATILDA ABBIATI

INADEMPIMENTO: artt. 1218 e ss., diviso in due macrocategorie

1. Assoluto: il debitore non ha prestato nulla

2. Relativo: diverse sottospecie, perché il debitore ha fatto qualcosa, ma non ha prestato

esattamente.

a. Parziale: ha prestato in parte

b. Tardivo: la prestazione è avvenuta in ritardo

c. Difettivo: es. contratto di banqueting: quello che chiamiamo “catering”, che in realtà

è la consegna di pasti che il creditore si arrangerà a distribuire. Il banqueting consiste

nella preparazione del cibo, la preparazione dei tavoli, l’organizzazione dei camerieri

ecc… se la prestazione è avvenuta, in tempo, ma non è stata soddisfacente, di bassa

qualità.

Art. 1218, responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che

l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile.

Obbligo risarcitorio: se c’è un danno, deve essere risarcito, salvo che si provi che la prestazione è

divenuta impossibile per una causa a me non imputabile.

Criterio di imputabilità è oggettivo: teoria delle sfere. Tutto ciò che avviene nella sfera di controllo

del debitore, è imputabile: deve dimostrare che non ha adempiuto a causa di qualcosa che non è

nella sua sfera di controllo.

Requisito della causa non imputabile: il debitore deve provare l’esistenza di una causalità a lui

esterna, cioè il caso fortuito o la forza maggiore, o l’atto di autorità (factum principis)

-> responsabilità oggettiva, si presenta anche senza colpa.

La responsabilità è soggettiva nelle obbligazioni di mezzo: bisogna vedere se il prestatore

(avvocato, chirurgo) ha prestato in maniera diligente: in maniera scrupolosa, aggiornata.

Art. 1256, Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea: L'obbligazione si estingue quando,

per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è

solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non è responsabile del ritardo

nell'adempimento.

Art. 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento

del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della

prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Risarcimento <- inadempimento <- impossibilità <- causa imputabile

Art. 1256: L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,

la prestazione diventa impossibile…

Estinzione <- impossibilità sopravvenuta <- impossibilità <- causa non imputabile

Impossibilità sopravvenuta: estinzione del bene (chalet affittato viene distrutto da una slavina);

può riguardare la persona del debitore (pianista si rompe la mano), impossibilità può essere

giuridica, factum principis (casa farmaceutica deve consegnare dei vaccini, ma il ministero blocca

la distribuzione di quei vaccini). L’impossibilità estingue l’obbligazione, senza responsabilità di

nessuno. MATILDA ABBIATI

MATILDA ABBIATI

Evoluzione nel ventesimo secolo del concetto di impossibilità dell’obbligazione, che doveva essere

oggettiva ed assoluta -> alleggerimento della responsabilità.

Es. tizio deve consegnare stamattina un pacco in una città in montagna, accessibile solo per una

strada, bloccata ieri da una frana: l’impossibilità non è assoluta e oggettiva, avrebbe potuto

noleggiare un elicottero; non lo si può pretendere.

Evoluzione= impossibilità sopravvenuta è quando l’adempimento della prestazione richiede uno

sforzo che non si può legittimamente richiedere dal debitore (che il trasportatore noleggi un

elicottero).

Raggiungere uno stretto congiunto che sta morendo è impossibilità sopravvenuta, non è lecito

chiedere l’adempimento.

Impossibilità temporanea, art. 1256: giustifica il ritardo, finché perdura l’impossibilità. Appena

cessa il debitore deve adempiere.

Se l’impossibilità temporanea perdura oltre un certo limite, diventa impossibilità definitiva:

quando l’impossibilità è perdurata così tanto da portare ad una conclusione: il debitore non è più

obbligato a prestare e/o il creditore non ha più interesse nel ricevere la prestazione.

Es. un grossista di prodotti farmaceutici deve consegnare tot medicinali, prima della consegna il

ministero vieta temporaneamente vendita, consegna e somministrazione; il grossista non piò

consegnare il medicinale (factum principis, impossibilità giuridica, ordine dell’autorità). Se

l’impossibilità dura 4 anni diventa definitiva: il debitore non può ritenersi obbligato a prestare, il

farmaco può essere scaduto, e il farmacista può non volere più quel farmaco, perché non in

mercato per anni…

Impossibilità parziale, art. 1258: il debitore si libera prestando per la parte che è rimasta possibile.

Per alcune categorie di obbligazioni la liberazione per impossibilità è esclusa:

- Prestazione di dare cose determinate solo nel genere: mai oggettivamente

impossibile. L’impossibilità può verificarsi nel caso si genus limitatum, genere

delimitato (es. vendita del contenuto in un magazzino, che prende fuoco).

- Prestazione in denaro: mai impossibile, è dematerializzato.

Effetti dell’inadempimento

Art. 1218, il debitore che non esegue correttamente la prestazione è tenuto a risarcire il danno

(responsabilità per inadempimento).

Il ritardo colpevole del debitore nell’adempiere: mora del debitore, artt. 1219-1222.

Art. 2740, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e

futuri. Responsabilità patrimoniale-> garanzia patrimoniale generica, aspetto dell’obbligazione,

considerata un vincolo: i creditori hanno potere di agire per soddisfarsi sui beni del debitore, in

caso di inadempimento, chiedendo al giudice l’esecuzione coattiva o forzata di beni (art. 2910)

che, messi in vendita, soddisferanno l’interesse economico del creditore.

Questo sistema è l’unico che vale per le obbligazioni di pagare una somma di denaro o di dare cose

determinate solo nel genere: l’esecuzione forzata procurerà al creditore anche il risarcimento del

danno.

Per le altre obbligazioni: forme diverse di esecuzione in forma specifica, es. consegna e rilascio

forzati di una cosa determinata, esecuzione a spese dell’obbligato di obblighi di fare, la sentenza

costitutiva per contratto non concluso, distruzione di quanto fatto in violazione di un obbligo di

non fare. MATILDA ABBIATI

MATILDA ABBIATI

Il debitore, con l’inadempimento, deve prestare l’iniziale obbligo, oltre a pagare il danno per

è il ritardo.

Mora del debitore: artt. 1219 e ss.; è la situazione in cui il debitore è considerato giuridicamente

inadempiente, non coincide sempre con il ritardo materiale dell’adempimento. Il debitore, che

manca di adempiere nel tempo dovuto, deve essere costituito in mora mediante intimazione o

richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore (mora ex persona). La costituzione in mora

non è necessaria (mora ex re o automatica) quando:

a. Il debito deriva da fatto illecito

b. Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere

c. Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del

creditore (debiti portabili).

Art. 1220, offerta non formale: il debitore non può essere considerato in mora se ha

tempestivamente fatto offerta della prestazione dovuta, anche se non conformemente alle forme

indicate “offerta alla buona”, e il creditore non la riceve, a meno che il creditore l’abbia rifiutata

per motivo legittimo.

Art. 1222, inadempimento di obbligazioni negative: la mora non è applicabile alle obbligazioni di

non fare, perché ogni fatto compiuto in violazione di esse costituisce di per sé inadempimento

(non è possibile distinguere il fatto del non adempimento dalla situazione giuridica per cui il

debitore è considerato inadempiente).

Effetti della mora sul debitore:

a. Il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo

b. Se il debitore non è in mora, la sopravvenuta impossibilità determina l’estinzione

dell’obbligazione, ma se il debitore è in mora, anche qualora la prestazione diventasse

impossibile, resta responsabile per la mancata tempestiva esecuzione: perpetuatio

obligationis.

Art. 1221, effetti della mora sul rischio: se l’obbligazione aveva ad oggetto la consegna di

una cosa determinata, il debitore può liberarsi dimostrando che la cosa sarebbe

ugualmente perita presso il creditore; se però l’obbligazione era di restituire una cosa

illecitamente sottratta, nessuna prova libera dall’obbligo di restituirne il valore.

La mora del creditore: il creditore può non collaborare all’adempimento del debitore, e questo ha

interesse nell’evitare la propria mora: è protetto dall’art. 1220 (offerta alla buona).

Per liberarsi del debito ed essere tutelato, può provocare la mora del creditore.

1. Obbligazioni di dare: il debitore fa un’offerta formale della prestazione tramite pubblico

ufficiale autorizzato secondo i requisiti dell’art. 1208.

Se l’obbligazione riguarda denaro, titoli di credito, cose mobili da consegnare al domicilio

del creditore, l’offerta deve essere reale, altrimenti va fatta per intimazione a ricevere.

Se il creditore accetta, il debitore è liberato con adempimento, altrimenti occorre

controllo del giudice, che dichiari valida l’offerta con una sentenza: il creditore è

considerato in mora dal giorno in cui l’offerta è stata fatta.

Se il debitore ha fatto un’offerta secondo gli usi, gli effetti della mora si verificano dal

giorno in cui esegue il deposito (consente un controllo pari all’offerta formale).

2. Obbligazioni di fare: le conseguenze della mora si producono con un’offerta fatta nelle

forme d’uso, senza le solennità dell’art. 1208. MATILDA ABBIATI

MATILDA ABBIATI

Effetti della mora sul creditore: art. 1207:

a. E a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al

debitore.

b. Non sono più dovuti gli interessi nei frutti non percepiti dal debitore.

c. Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la

custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Se il debitore vuole liberarsi dall’obbligazione deve rispondere al rifiuto dell’offerta da parte del

creditore con il deposito, che può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza.

Il deposito riguarda cose mobili e si esegue con le forme del sequestro. Quando la prestazione ha

ad oggetto la consegna di un immobile, dopo l’offerta, ese

Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 82
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 1 Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - modulo 1 - parte 2 Pag. 81
1 su 82
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildaabbiati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community