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LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
1. Lo scioglimento del contratto
Nell'articolo 1372 si dice che il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il legame, il vinculum regge finché le parti stesse non decidano di slegarsi o finché non si verifichi un fatto che è causa di rottura o scioglimento del vincolo. Il duplice aspetto del contratto, atto e rapporto: dall'atto (accordo manifesto) nasce il rapporto contrattuale cioè i diritti e gli obblighi reciproci delle parti che possono non nascere mai, o nascere precari se l'atto è nullo oppure annullabile: il difetto del titolo impedisce o incrina la costituzione del rapporto. In questo caso il contratto è invalido. Quando gli obblighi possono nascere ma viene meno una ragione che riguarda direttamente ed esclusivamente il rapporto stesso, il contratto si scioglie. Si parla di scioglimento o risoluzione del contratto quando gli effetti vengono a
scioglimento del contratto sono: 1. Scioglimento consensuale: avviene quando le parti concordano di comune accordo di porre fine al contratto. Questo può avvenire per varie ragioni e non è necessario che sia previsto nel contratto stesso. 2. Scioglimento per clausole contrattuali: il contratto può contenere clausole che prevedono il suo scioglimento in determinate circostanze. Ad esempio, può essere prevista una clausola risolutiva espressa che stabilisce che il contratto si scioglie automaticamente in caso di inadempimento di una delle parti. 3. Scioglimento per risoluzione: la risoluzione del contratto è regolata dagli articoli 1453 e successivi del codice civile. Si applica ai contratti a prestazioni corrispettive, cioè quei contratti in cui le prestazioni delle parti sono legate tra loro. La risoluzione può avvenire in caso di difetto funzionale del sinallagma, cioè quando una delle parti non adempie correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali. È importante notare che il testo fornito non menziona specificamente i tag HTML da utilizzare. Tuttavia, è possibile utilizzare i seguenti tag per formattare il testo: - `` per creare paragrafi
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- ` Cessare per cause che non riguardano il titolo ma che ineriscono allo svolgimento del rapporto contrattuale. Può derivare dalla volontà delle parti, il mutuo consenso è un successivo accordo delle parti di sciogliere il contratto. Il contratto può contenere clausole che non prevedono lo scioglimento, come la condizione risolutiva e la clausola risolutiva espressa. Stessa funzione ha la clausola che prevede il recesso di una delle parti: i casi di scioglimento previsti dalla legge sono tutti quelli in cui è previsto un potere di recesso, di revoca, di rinuncia. La risoluzione del contratto regolata agli articoli 1453 e successivi è un modo di scioglimento che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, si tratta dei contratti di scambio in cui la prestazione di ciascun contraente ha causa nella prestazione dell'altro. Nel rapporto che nasce da questi contratti può verificarsi un difetto funzionale del sinallagma. I tre casi di scioglimento del contratto sono: è irreversibile, anche dopo aver promosso il giudizio per la condanna dell'altraparte, l'attore può chiedere la risoluzione. La scelta della risoluzione è irreversibile perché suppone una valutazione definitiva di disinteresse per l'adempimento. Nemmeno la parte inadempiente può farlo dopo che è stata domandata la risoluzione. I contraenti possono prevedere espressamente che l'inadempimento di una o più obbligazioni sia causa di risoluzione (clausola risolutiva espressa). La valutazione del rapporto tra inadempimento e funzione del contratto è già avvenuta, quindi la risoluzione opera di diritto, cioè senza la necessità dei procedimenti. La risoluzione si verifica solo quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola (art. 1456). L'interesse a ottenere l'adempimento si ritiene venuto meno quando per la prestazione di una delle parti fosse fissato un termine essenziale nell'interesse dell'altra. Il carattere di essenzialità dipende dalla natura della prestazione o dal complesso del contratto. Se la parte interessata vuole esigere l'esecuzione nonostante la scadenza del termine deve darne notizia entro tre giorni: in mancanza il contratto si intende risolto di diritto. Il diritto di determinare la risoluzione si può esercitare in altri due modi. Con una domanda giudiziale la parte adempiente può chiedere al giudice di risolvere il contratto e di condannare l'altra parte a restituire la prestazione ricevuta, salvo il risarcimento del danno. In via extra giudiziale (procedimento monitorio) è sempre possibile ottenere la risoluzione attraverso una diffida ad adempiere, un atto scritto con cui si intima all'altra parte di adempiere entro un termine adeguato non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che se il termine è trascorso inutilmente il contratto si intenderà risoluto: si scioglie di diritto se l'altra parte non adempie alla scadenza. Se manca la dichiarazione la sola intimazione ad adempiere costituisce l'altra parte in mora ma non porta alla risoluzione. La parte inadempiente deve risarcire il danno: danno cagionato dal ritardo se adempie tardivamente; il danno risentito per inadempimento se non interessato agisce per l'adempimento che successivamente risulta impossibile; danno derivante dalla risoluzione del contratto se l'interessato sceglie questa strada. Ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria: l'inadempimento è opposto come eccezione alla pretesa dell'altra parte (eccezione di inadempimento). L'eccezione non può essere opposta se sono stabiliti termini diversi per le due prestazioni; se avuto riguardo delle circostanze, il rifiuto è Il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. 4. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta L'impossibilità sopravvenuta libera il debitore quando è dovuta a un fatto a lui non imputabile. In un contratto a prestazioni corrispettive questo determina il venir meno di una delle prestazioni e la caduta del rapporto di corrispettività. La parte liberata per effetto dell'impossibilità non può pretendere la prestazione dell'altra, se poi l'ha ricevuta si tratta di una prestazione non dovuta (la risoluzione ha infatti effetto retroattivo) che deve essere restituita secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033). La retroattività non vale per le prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto a esecuzione continua o periodica (art. 1458). La parte ha una possibilità di scelta in caso di impossibilità parziale, l'articolo 1258 prevede che il Debitore siliberi eseguendo la prestazione nella parte che è rimasta possibile. La legge dà all'altra parte un potere discelta tra chiedere una riduzione della prestazione dovuta o recedere dal contratto quando non abbia uninteresse apprezzabile all'adempimento parziale. L'impossibilità temporanea può determinare lo scioglimento del rapporto, secondo l'articolo 1256. L'obbligazione si estingue anche per effetto di impossibilità temporanea quando il creditore non abbia più interesse a riceverla. Estinta l'obbligazione, il contratto si scioglie. L'articolo 1465 detta le regole che valgono nei contratti traslativi. Se il trasferimento della proprietà avviene con il consenso, il rischio per il perimento della cosa è supportato dall'acquirente che è tenuto a pagare il corrispettivo salvo che il perimento sia dovuto all'inadempimento dell'obbligazione di custodia da parte dell'alienante.
` per inserire una nuova riga
Ecco un esempio di come potrebbe essere formattato il testo utilizzando questi tag:
```html
```
Ricorda che questa è solo una possibile formattazione del testo e puoi adattarla alle tue esigenze o preferenze.risoluzione disciplinati dal Titolo II sono per inadempimento(artt. 1453 e ss.), per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e ss.), per eccessiva onerosità (artt. 1467 e ss.).
Gli effetti dello scioglimento sono comuni alle due ipotesi: la risoluzione ha effetto retroattivo, se però ilcontratto era del tipo ad esecuzione continuata o periodica allora l'effetto della risoluzione non si estendealle prestazioni già eseguite. La risoluzione è inopponibile ai terzi e non pregiudica i diritti da loro acquistati,lo scioglimento ha effetto retroattivo solo sulle parti. La regola del contratto plurilaterale riprende quasitestualmente la formula usata a proposito dell'annullamento e della nullità: il venir meno del rapporto nondetermina la risoluzione salvo che la partecipazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsiessenziale (art. 1459). Particolari ipotesi di scioglimento sono previste per la partecipazione di un soggetto.
Quando una delle parti è inadempiente, l'altra può reagire in diversi modi. La legge gli permette di, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, articolo 1453. L'inadempimento di una parte attribuisce all'altra il diritto potestativo di risolvere il contratto. La reazione deve essere proporzionata ai fatti. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, ha avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455), quindi non basta l'inesatto adempimento che è sempre fonte di responsabilità a mettere in moto la risoluzione, questa richiede che il rapporto sinallagmatico non sia più funzionale e quindi che l'interesse di una delle parti sia seriamente insoddisfatto.