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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
La diversità di fonte segna la summa divisio tra la responsabilità aquiliana e quella per inadempimento, che si differenziano essenzialmente per la natura primaria, in un caso, e derivata, nella responsabilità per inadempimento la lesione nell’altro, dell'obbligo risarcitorio. Mentre dell'interesse del creditore si verifica tramite la mancata attuazione di un'obbligazione precedentemente assunta o la violazione di un impegno contrattuale; nella responsabilità extracontrattuale la lesione dell'altro interesse non è intermediata dalla violazione di preesistenti obblighi.
La circostanza che la responsabilità di cui all'articolo 1218 rappresenti una sorta di specie azione dell'obbligo risarcitorio, alla luce e in funzione dell'obbligo primario rimasto inadempiuto, traccia una serie di
erenze strutturali tra due tipi di responsabilità.1) La preesistenza di un'obbligazione si ri ette sull'individuazione del soggetto responsabile: questo è identi cato a priori (riveste la qualità di debitore) nella responsabilità contrattuale; non è invece, di regola, previamente identi cabile nella responsabilità extracontrattuale, che ha quale naturale destinatario un soggetto non legato al danneggiato da un rapporto obbligatorio preesistente all'evento lesivo. Questo non signi ca che il danneggiante, responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale, si debba con gurare in ogni caso come soggetto assolutamente estraneo al danneggiato: emergono a questo proposito fattispecie di responsabilità extracontrattuale di carattere relazionale, nelle quali il danneggiato è identi cato dalla stessa attività svolta dal danneggiante (responsabilità da informazioni inesatte, responsabilità da
prospetto-derivante dalla pubblicazione di dati e informazioni inesatte etc…). Nell'ambito di questo speci co tipo di responsabilità extracontrattuale, oltre alla possibilità di impiego della correttezza come criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi del clausole limitative dell'esonero dadanneggiante e del danneggiato, si attaglia la disciplina della responsabilità alla luce degli interventi normativi dettati a protezione del consumatore (responsabilità del danno da prodotti difettosi: nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo). Al contrario, quando esiste un contratto, non è operante la sola responsabilità contrattuale: l'area degli illeciti per interferenza nelle altrui relazioni contrattuali conferma la possibilità di una tutela aquiliana anche per le posizioni contrattuali.
2) Sia la
responsabilità contrattuale si basa sull'esistenza di un obbligo contrattuale e sul suo inadempimento, la responsabilità aquiliana si basa sulla lesione di un interesse meritevole di tutela. Nella responsabilità contrattuale, l'onere della prova spetta al debitore, che può dimostrare che l'inadempimento non è imputabile a sua colpa, ma è causato dalla colpa o dal dolo del danneggiante. Invece, nella responsabilità extracontrattuale, chi richiede il risarcimento ha l'onere di provare i fatti costitutivi. È importante sottolineare che, nella responsabilità contrattuale, l'interesse lesivo è selezionato a priori, mentre nella responsabilità aquiliana l'interesse lesivo si individua successivamente. In conclusione, nella responsabilità contrattuale il fatto costitutivo è l'esistenza dell'obbligazione originaria e il relativo inadempimento, mentre nella responsabilità aquiliana il fatto costitutivo è la lesione di un interesse meritevole di tutela.responsabilità extracontrattuale (Art 2043) il danneggiato dovrà dimostrare,(dolo o colpa), anche la lesione di un interesseinsieme all'antigiuridicità della condottarilevante; nella responsabilità contrattuale non vi è invece bisogno di tale prova, perché ildanno contra ius è già contenuto nell'inadempimento dell’obbligazione.presupposto del3) Se il preesistente rapporto obbligatorio caratterizza e speci ca la responsabilità perinadempimento, questa si con gura come una responsabilità speciale rispetto al genusrappresentato dalla responsabilità extra contrattuale, la quale ha da tempo assunto lineamentidella responsabilità di diritto comune. Peculiare risulta, invece, la vicenda giurisprudenziale dellaresponsabilità della pubblica amministrazione ai sensi della normativa sui fatti illeciti, ammessa daprima per il solo compimento di attività materiale e poi anche per la
violazione degli interessi1223, 1226 e 1227 costituiscono norme comuni,legittimi. Gli articoli utilizzabili per determinareil contenuto di un'obbligazione (quella di risarcimento del danno) identica per molti aspettira orzano l'identità di funzione tra l'obbligononostante la diversità di fonte: le regole comunirisarcitorio derivante dall'inadempimento e quello derivante dal compimento di un fattoillecito. Inoltre non mancano norme, dettate in tema di responsabilità aquiliana, che lafi fl ff fi fi fi fl ff fi fi fi fi fi fiPagina 84 di 133giurisprudenza ha esteso all'ambito contrattuale. 2055:Così è per l'articolo l'unicità dell'obbligo risarcitorio e la sua attuazione solidale è stata ammessa anche in caso di un unicoevento dannoso provocato dal concorso di più fatti illeciti indipendenti; da due soggetti (unoinadempiente ad un'obbligazione da contratto che lo legava al danneggiato,
l'altro responsabile per il compimento di un fatto illecito) o da più soggetti che si siano resi inadempienti a obbligazioni nascenti da contratti diversi intercorsi tra ciascuno di essi e il danneggiato. Anche il risarcimento del danno non patrimoniale accomuna i due tipi di responsabilità. La discussione a riguardo concerne l'operatività delle condizioni poste alla risarcibilità di questa gura di danno dall'articolo 2059. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti consegue che la lesione inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Con ciò le nuove regole di risarcibilità del danno non economico, legate alla tipizzazione dell'illecito oppure alla lesione di interessi.Di rango inviolabile, sono state ritenute capaci di estendersi all'area dell'addebito contrattuale. Sussistono poi alcune ipotesi di con ne tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: l'identità di funzione tra l'obbligo risarcitorio derivante dall'inadempimento e quello derivante dal compimento di un fatto illecito è stata posta dalla giurisprudenza a con corso o cumulo di responsabilità fondamento della regola del incentrata sul postulato che, a volte, la lesione del medesimo interesse legittimi il ricorso all'una o all'altra forma di tutela risarcitoria. Nonostante le numerose critiche da parte della giurisprudenza, si evince che si tratta di situazioni che hanno dato origine a regimi speciali di responsabilità, in funzione della migliore contratto di tutela del danneggiato. Le ipotesi tipizzate di concorso sono individuabili in tema di trasporto, contratto di cura medica e vendita di prodotto.
difettoso.• Il vettore è considerato responsabile di danni alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligo derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità per fatto illecito. Superamento della distinzione tra i due tipi di responsabilità. In questo caso, più responsabilità extracontrattuale speciale: favorevole al danneggiato è apparsa la via di una coniugata con l'assicurazione obbligatoria. Art 2054,• Frequente è l'applicazione della regola del concorso nella responsabilità sanitaria: di fronte al caso del medico dipendente da una struttura sanitaria, i giudici applicano il regime giuridico responsabilità contrattuale, tipico della sia nei confronti della struttura sanitaria, sia nei confronti del professionista. L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non
La responsabilità per danni alla persona, fondata sul contratto o sul contatto sociale connotato dall'impegno che il malato pone nella professionalità dell'esercente a una professione protetta, ha natura contrattuale. Per agevolare la posizione del danneggiato, specie sul piano dell'onere probatorio, si è scelta la strada della contrattualizzazione dei danni alla persona.
Nel caso di danni provocati alla persona del compratore da vizi della cosa oggetto dellacompravendita la giurisprudenza aveva già ammesso che il compratore potesse agire sia con l'azione contrattuale dettata dall'articolo 1494 in tema di garanzia per vizi, sia con l'azione aquiliana. Con l'articolo 127 del codice del consumo è lasciata aperta la possibilità per il consumatore di agire nei confronti del venditore a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale codicistica o speciale ex Art 114 del codice del consumo se il venditore è il produttore della cosa venduta.
Ma, dal momento che la responsabilità del produttore appare così peculiare nei suoi proli applicativi, appare quasi trasversale alla stessa distinzione tra la responsabilità contrattuale e quella aquiliana. In quest'occasione la protezione del danneggiato è raggiunta con l'istituzione di una responsabilità speciale che non cancella le regole generali. Tra queste forme di responsabilità sussiste però una sostanziale differenza di disciplina che riguarda anche i termini di prescrizione: il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale si prescrive nell'ordinario termine decennale. Questo rende la posizione del danneggiato più vantaggiosa che nella responsabilità aquiliana, posto che il diritto di risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine più breve di cinque anni. Se tuttavia il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e perIl reato è previsto un piùIl termine di prescrizionelungo termine di pr