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CONTRATTI IN GENERALE
Art.1321:il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire,regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale->accordo->effetto giuridico che può riguardare effetti
obbligatori o diritti reali,autonomia contrattuale dei privati o commercio dei beni. E’ un
negozio,una manifestazione di volontà con precise caratteristiche formali. Tuttavia con il
termine contratto intendiamo sia l’accordo stesso tra le parti sia il documento contrattuale
e così il rapporto contrattuale sorto. E’ un negozio giuridico regolato da disposizioni che
regolano la disciplina di atti unilaterali
art.1322,autonomia contrattuale:
-comma1:autonomia contrattuale,le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto ossia le clausole nei limiti della legge
-comma2:autonomia rispetto al tipo di contratto che può avere determinate caratteristiche
con precisa destinazione economica.Titolo III del Libro IV->ampio numero di tipo di
contratti ma le parti non devono necessariamente adottare uno schema prestabilito,
possono prevedere contratti con disciplina tipica(atipici) rielaborando modelli contrattuali
purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento.
Elementi essenziali affinchè un accordo tra le parti possa qualificarsi come contratto,
art.1325:
-accordo
-causa
-oggetto
-forma(quando richiesta ab sustantiam)
Classificazione dei contratti:
a)tipici o nominati e atipici o innominati 13
b)plurilaterali: con 2 o più parti
c)a prestazioni corrispettive(nesso di reciprocità e le due prestazioni sono soggette a
medesima sorte) e contratti con obbligazioni a carico di una sola parte e bilaterali
imperfetti(obbligazioni a carico di una,eventualmente ne scaturiscono anche a carico
dell’altra)
d)a titolo oneroso e a titolo gratuito
e)contratti di scambio(prestazione di uno a vantaggio dell’altra) e contratti
associativi(prestazioni per conseguimento di scopi comuni)
f)contratti commutativi(reciproci sacrifici certi) e contratti aleatori(vi è incertezza sui
sacrifici)
g)contratti a esecuzione istantanea(prestazione in un dato momento) e contratti a
durata(è continua nel tempo o si ripete periodicamente)
h)contratti consensuali(si perfezionano con consenso o accordo) e contratti
reali(consegna del bene)
i)contratti a forma libera e contratti a forma vincolante
l)contratti a efficacia reale(realizzano automaticamente il risultato perseguito) e contratti
a efficacia obbligatoria(obbligano le parti ad attuarlo)
Diverse sono le modalità con cui un contratto può essere concluso ed è quindi necessario
sapere in quale momento si verifica la conclusione del contratto.
1Proposta->atto con il quale il procedimento inizia
2Accettazione->atto con il quale si conclude
Sono due elementi prenegoziali e dunque necessità che la capacità d’agire e volontà
persistano fino alla conclusione.
La conclusione si verifica quando proposta e accettazione si fondono in un volontà unica e
occorre:
-l’accettazione provenga dal proponente nel termine da lui stabilito o quello necessario
secondo l’affare o gli usi
-la dichiarazione del destinatario della proposta sia conforme alla proposta(no variazioni)
-l’accettazione si compia nella forma richiesta dal preponente
Per regolare l’efficacia della manifestazione di volontà:
1 principio della dichiarazione: è efficace appena espressa
2 principio della spedizione: è efficace appena trasmessa all’altra parte
3 principio della ricezione: è efficace quando l’altra parte la riceve
4 principio della cognizione: è efficace quando l’altra parte ne viene a conoscenza->quello
più usato dal legislatore,è concluso quando il preponente è a conoscenza
dell’accettazione.
Presunzione di conoscenza:proposta e accettazione si reputa conosciuta appena giunge
all’indirizzo del destinatario->grava su questo l’onere dell’impossibilità di avere notizia.
-i contratti si possono concludere anche senza accettazione,dando diretta esecuzione (es.
contratti a carico solo del preponente,ove non sia previsto altrimenti da clausole)
Revoca:
-proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso(prima dell’accettazione)
-accettazione:la revoca non ha effetto se non giunge al preponente prima dell’accettazione
->eventuale indennizzo per esecuzione già iniziata dall’accettante
-la proposta perde efficacia automaticamente se prima della perfezione il preponente
muore o diventa incapace,salvo che si tratti di un imprenditore
*il preponente può anche dichiarare la proposta irrevocabile con indicazione di durata di
irrevocabilità,pena nullità
Offerta al pubblico:vale come proposta contrattuale, se indirizzata a destinatari
indeterminati e la conclusione avviene con accettazione di colui che è interessato. L’offerta
deve contenere gli estremi essenziali del contratto;è revocabile
14
Contratto aperto all’adesione:contratti di organizzazioni a carattere associativo e la
struttura è orientata a ricevere l’adesione di altri soggetti
Spesso inoltre è necessario un periodo di trattative per negoziare il contenuto del contratto
poi le parti saranno libere di decidere se concludere o meno ma come dovere giuridico
debbono comportarsi secondo buona fede->responsabilità precontrattuale:
-abbandono ingiustificato della trattativa
-mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto->obbligo di informazione(in
particolare per i clienti)
-influenza tacita sulla determinazione negoziale della controparte->annullabile per dolo
contrattuale
-induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole->dolo
incidente
->il contratto non viene annullato ma il contraente responsabile dell’inganno risarcirà l’altro
Responsabilità precontrattuale:è di natura aquiliana o extracontrattuale,condotta
scorretta,lesiva di interessi giuridicamente protetti->danno risarcibile:
-in caso di inadempimento,lesione interesse positivo ad eseguire la prestazione->perdite+
utile che il creditore avrebbe tratto
-mancata osservanza dei doveri della legge in fase trattativa,lesione interesse negativo->
danno emergente:spese+ perdite per le trattative+ lucro cessante derivante da altri
potenziali affari
-conclusione di un contratto non conveniente per la parte lesa->risarcimento per minor
vantaggio
Condizioni generali di contratto(contratti standard): per definire le clausole o regole
uniformi che un soggetto economico predispone e inserisce nei contratti(spesso di massa)
Il cliente non discute,o aderisce o rifiuta. Regime previsto:
a)le condizioni generali sono efficaci solo se al momento della conclusione fossero a
conoscenza con l’uso dell’ordinaria diligenza
b)nei contratti di moduli o formulari,le clausole aggiuntive prevalgono su quelle
incompatibili del modulo
c)le clausole s’interpretano a favore dell’altro
d)le clausole vessatorie non hanno efficacia se non specificamente provate per iscritto con
sottoscrizione autonoma e distinta pena nullità
->protezione aumenta in caso di consumatori(direttiva europea)
Vizi della volontà:se colui dal quale proviene la manifestazione di volontà si trova in una
situazione di incapacità di agire o se il processo decisionale ha subito interferenze e
perturbamenti->il contratto stipulato risulta annullabile.
Teoria dell’affidamento:se la dichiarazione diverge dal volere interno o se non si è
correttamente formato,è protetto l’affidamento dei terzi che reputano pienamente
attendibile ed efficace la dichiarazione->negozi inter vivos.
Art.1427,vizi:
-ERRORE:falsa conoscenza della realtà;
errore ostativo:cade sulla dichiarazione o sulla trasmissione di essa in quanto è
inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che era stato incaricato
errore-vizio:nel processo interno di formazione della volontà
->il codice equipara i due:annullabilità del contratto a condizione che l’errore sia:
-essenziale:consistenza oggettiva dell’errore. E’ tale solo quando assume un apprezzabile
rilievo rispetto all’obiettivo del contratto,ruolo determinante quando cade:
a)sulla natura del negozio
b)sull’oggetto del negozio
c)sulla qualità/quantità della cosa determinante
d)sulla persona e sull’identità o qualità del contraente
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e)errore di diritto che abbia carattere essenziale(vigenza o interpretazione della norma),se
è stato la ragione unica o principale del contratto
-riconoscibile:tutela dell’errante solo quando ciò non contrasta con la necessità di
proteggere l’affidamento e la buona fede della controparte;la riconoscibilità va considerata
in relazione al contenuto,alle circostanze e va fatta caso per caso,tenendo conto della
normale diligenza con cui la controparte avrebbe potuto accorgersene.
->l’azione non è proposta se l’altra parte si offra di eseguire il contratto in modo conforme
a quanto è pattuito
-DOLO,il negozio è annullabile ove sia stato posto in essere in conseguenza di raggiri
perpetranti a danni del suo autore;devono ricorrere:
a)raggiro o artificio:azione idonea a trarre in inganno la vittima
b)l’errore del raggirato,dolo determinante per il contratto
c)la provenienza venga dalla controparte
->è necessaria qualsiasi manovra o mezzo fraudolento;per la menzogna,solo se il
dichiarante non avrebbe potuto accorgersene usando la diligenza
Se il solo è meramente incidente sulle condizioni contrattuali ma non sulla volontà,il
contratto non è annullabile->mero risarcimento del danno
-tutela della formazione del consenso:obblighi specifici di informazione e trasparenza delle
condizioni contrattuali
*reticenza:il silenzio,dolo omissivo,rende il negozio annullabile tutte le volte in cui la buona
fede impone un dovere di informazione
-VIOLENZA,violenza psichica,minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con lo
scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto o si indurla a porre in
essere un altro negozio giuridico->interferenza nel processo di formazione.Requisiti:
-male ingiusto e notevole e riguarda la vittima stessa;se riguarda altre persone è soggetto
all’apprezzamento del giudice. E’ ingiusto perchè tende a far ottenere al titolare un
vantaggio non conforme al contenuto del suo diritto.\
-violenza fisica->NULLITA’, atto fisico,comportamento materiale di un terzo e la volontà
della parte manca del tutto
-timore rive