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I diritti della persona

Personalità e diritti inviolabili

I diritti della persona sono stati considerati per molto tempo come una questione al margine del diritto privato. Questa tendenza si riflette anche nel Codice civile del 1942 in cui solo poche norme sono relative al diritto al nome (art. 6-9), al diritto all'immagine (art. 10) e agli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5). Negli ultimi decenni si è avvertita l'esigenza di proteggere interessi di carattere personale nei rapporti tra cittadini e stato e nei rapporti tra privato e privato.

Fonti normative: La Costituzione tutela ampiamente la personalità individuale (art. 2) e la dignità di ogni cittadino (art. 3) e sancisce la gamma dei diritti e delle libertà fondamentali. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 diventa vigente in Italia con la ratifica del 1955; la convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; pochi articoli del Codice civile ed alcune leggi speciali.

L'articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)”. Questo articolo stabilisce una correlazione tra il valore della personalità individuale e la gamma dei diritti inviolabili dell'uomo. I diritti sono garantiti guardando all'uomo come singolo e nelle formazioni sociali, cioè all'interno di gruppi che si creano nella realtà della vita sociale. Questo articolo è la base normativa di un'ampia gamma di diritti che hanno in comune la funzione di garantire lo svolgimento della personalità: i “diritti della personalità”. Controverso è il collegamento con i principi costituzionali in materia di rapporti economici (art. 35), il costituente non ha qualificato la proprietà come diritto fondamentale e il lavoro si collega più strettamente a esigenze di tutela della dignità e della libertà (art. 36).

Integrità, salute, autodeterminazione

L'integrità della persona è un valore primario tradizionalmente protetto dall'ordinamento giuridico. L'articolo 5 del Codice civile regola gli atti di disposizione del proprio corpo, vietandoli quando ne consegue una diminuzione permanente dell'integrità o quando siano contrari alla legge (sperimentazione medica non autorizzata), all'ordine pubblico (schiavitù) o al buon costume (offese al pudore). Il divieto limita una generale libertà di disporre di sé, che ne è il contenuto normativo implicito.

Il diritto di decidere in merito alla propria sorte compare in tutti quanti come un aspetto essenziale: quello della disponibilità di ciascun interesse protetto. Assume però un carattere di uno specifico diritto della personalità con riferimento al governo del proprio corpo. In passato questo campo di questioni aveva scarso rilievo nel diritto privato, il corpo era considerato come oggetto per alcuni atti appunto con riferimento alle questioni bioetiche questo diritto assume maggiore consistenza: la necessità del consenso al trattamento medico e il diritto di rifiutare le cure si fondano sul principio della autodeterminazione (basi normative articolo due e 13 della costituzione, articolo 32 della costituzione, articolo 5 del Codice civile).

Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti da cadavere: tutti i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà, la mancata dichiarazione è considerata ha senso della donazione (silenzio-assenso). L'autodeterminazione si articola nelle libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, libertà di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestazione del pensiero. Lo Statuto dei lavoratori garantisce la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero sotto il profilo politico, sindacale, religioso, nei luoghi di lavoro. Anche nei rapporti familiari si afferma il principio di rispetto delle libertà fondamentali: l'articolo 143 del Codice civile impone ai genitori di tenere conto di aspirazioni e inclinazioni del minore.

Un’applicazione legislativa: la nuova disciplina della relazione di cura

Il quadro dei principi esposti era stato utilizzato e precisato dalla giurisprudenza chiamata a decidere questioni fondamentali:

  • Il diritto del paziente di rifiutare le cure salvavita e di chiederne l'interruzione;
  • Il dovere del medico di astenersi da cure sproporzionate o inutili, e di interromperle se avviate;
  • La rilevanza giuridica di disposizioni o direttive e di volontà o preferenze riguardo ai trattamenti medici manifestate dalla persona.

I casi Englaro, Welby, Nuvoli avevano determinato la formazione di un diritto costituito su principi e diritti fondamentali. All'inizio del 2017 la commissione affari sociali del Senato presenta un disegno di legge unificato “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” approvata dal Senato e in vigore dal 31 gennaio 2018. La legge tratta la relazione di cura come un rapporto giuridico di diritto privato, il testo pone numerose questioni interpretative e richiede un'attuazione attenta. Richiamo agli articoli 2, 13, 32 della Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti dell'Unione Europea.

La consensualità è connotato essenziale della relazione che è insieme “di cura e di fiducia” e che si basa sul consenso e quindi sull'informazione del paziente. Nel consenso “si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico”. Il consenso è una condizione costante della relazione. I familiari, la parte dell'unione civile o il convivente, o una persona di fiducia possono essere coinvolte se il paziente lo desidera. Il paziente ha diritto a un'informazione completa ma può rifiutare di riceverla o affidare a un parente il compito di riceverle e di esprimere il consenso. Il consenso acquisito nei modi e con gli strumenti “più consoni alle condizioni del paziente”, va documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o attraverso dispositivi che consentono alle persone di comunicare. Il consenso va inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il suo carattere continuo emerge nei casi in cui la cura si snoda in diversi trattamenti che si prolungano nel tempo, nelle situazioni più impegnative la legge prevede una modalità di consenso progressivo: la pianificazione condivisa di cure.

Il paziente ha diritto di rifiutare le cure, con conseguente dovere del medico di astenersi, e di revocare il consenso già espresso anche quando le cure fossero già state avviate. Questo diritto si estende alla nutrizione e idratazione artificiali, qualificate come trattamenti.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_pag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Manca Anna.
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