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FORMA AD SUBSTANTIAM FORMA AD PROBATIONEM (TANTUM)
Art. 1325 n.4 c.c. + Art. 1350 c.c. Artt. 2725 c.c. - 2724, n.3 c.c.
L'Art. 1350 c.c. non è una norma che ha un Tantum = soltanto contenuto esauriente e tassativo, ma al numero 13 è una formula sintetica per indicare tutti rinvia a tutti i casi previsti dalla Legge.. Da notare quei casi in cui la forma scritta è richiesta anche nell'ultimo comma si utilizza la parola "atto", fini della prova (o ai fini della prova non "contratto", così da includere tutto l'arco dei soltanto). possibili atti giuridici (dal testamento al matrimonio, alle convenzioni matrimoniali, al riconoscimento di un figlio, certe espressioni di consenso e a tutti gli atti che devono essere fatti per iscritto).
Forma ad probationem tantum. (Art. 2725 c.c. - 2724 c.c.)
"Forma ad probationem tantum" significa che ci sono dei casi in cui la Legge prevede la forma scritta non come requisito
di validità ma come mezzo di prova. La prova scritta, documentale, è la prova per eccellenza, difficile da contestare. In generale la forma scritta è un mezzo di prova, ed è logico che sia così, con un'efficacia particolarmente forte. Il problema si pone quando la Legge prescrive che un certo contratto debba essere provato per iscritto (ed è questo il significato della forma scritta ad substantiam): la forma scritta non è l'unico mezzo di prova. Il Codice civile stesso disciplina la prova documentale nelle sue varie articolazioni e declinazioni, e prevede altri mezzi di prova; tra questi troviamo due importanti mezzi di prova nel processo civile che sono: La prova testimoniale. La prova per presunzioni. Oltre che la confessione e il giuramento. I mezzi di prova Facciamo una ricognizione dei mezzi di prova: al massimo grado di efficacia troviamo l'atto pubblico, una prova documentale redatta da un pubblico ufficiale, quindi.da un notaio o da un altro qualsiasi pubblico ufficiale purché autorizzato a conferire a questo atto pubblica fede. "Pubblica fede" vuol dire che il pubblico ufficiale che redige un atto è autorizzato a conferire pubblica fede, e quindi a dare certezza, a tutto ciò che dichiara essere avvenuto in sua presenza. L'atto pubblico ci dà: - certezza della provenienza di quell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha, evidentemente, redatto; - certezza circa l'identità delle parti che si sono presentate di fronte al notaio; - certezza delle dichiarazioni di quelle parti, volte a concludere il contratto, e in generale di tutto ciò che è avvenuto in presenza del pubblico ufficiale (non necessariamente dichiarazioni ma anche comportamenti: per esempio se c'è stata una dazione di denaro di fronte al pubblico ufficiale, questi ne darà contezza nell'atto che redige; quindi il pagamento di una somma di denaro,Poiché avvenuto davanti a un pubblico ufficiale, difficilmente si potrà negare, e quest'ultimo dovrà dar conto di ciò nell'atto pubblico). D'altra parte non tutti gli atti scritti sono atti pubblici, né la Legge, quando richiede la forma scritta, richiede necessariamente l'atto pubblico, quando richiede la forma scritta; anzi, l'Articolo 1350, nel fare l'elenco degli atti soggetti a forma scritta, non richiede affatto che questi atti siano redatti da un pubblico ufficiale, bastando a onorare il requisito della forma scritta anche un documento che non è redatto da un pubblico ufficiale, cioè non è un atto pubblico. Pochi, a dire il vero, sono gli atti che richiedono necessariamente l'atto pubblico: il matrimonio, celebrato da un pubblico ufficiale; le convenzioni matrimoniali, contratti che si fanno necessariamente presso un notaio (a parte la separazione dei beni che può essere fatta
testatore sarebbe auspicabile, ma al momento non è previsto dalla legge. In generale, l'uso di atti scritti e formali è fondamentale per garantire la validità e l'accettabilità di determinati atti giuridici. Ad esempio, nel caso del matrimonio, è necessario che venga celebrato in forma solenne, con la presenza di un ufficiale di stato civile o di un ministro di culto, al fine di renderlo legalmente valido. Anche la donazione è un contratto che richiede una forma solenne, ovvero deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. Questo serve a garantire la validità e la prova dell'atto di donazione. Tuttavia, esistono anche casi in cui la forma scritta può essere meno rigida. Ad esempio, per il testamento, la legge prevede la validità di testamenti scritti di pugno dal testatore, purché sottoscritti. Questo significa che il testatore può scrivere il proprio testamento a mano e firmarlo, senza la necessità di un atto pubblico o di un notaio. Tuttavia, il testamento è un atto che può creare molte incertezze, in quanto viene redatto in un momento particolare della vita del testatore, magari sotto l'influenza di persone vicine o in situazioni di particolare bisogno. Pertanto, potrebbe essere auspicabile introdurre un obbligo di forma più rigoroso per garantire una maggiore certezza sulla volontà effettiva del testatore. In conclusione, l'uso di atti scritti e formali è essenziale nel diritto per garantire la validità e la prova degli atti giuridici. Tuttavia, esistono casi in cui la forma scritta può essere meno rigida, come nel caso dei testamenti scritti di pugno dal testatore.testatore non sarebbe sbagliato; eppure anche di fronte a un atto del genere basta un foglio di carta qualsiasi, che viene, poi, pubblicato. Quando un documento non ha la forma dell'atto pubblico presenta dei problemi di certezza. Qual è, dunque, l'atto scritto minimo normalmente sufficiente per onorare e soddisfare il requisito della forma scritta? È la cosiddetta "scrittura privata", un atto che può essere scritto anche a macchina, quindi non necessariamente di pugno, a differenza del testamento che deve essere scritto per essere valido, purché sottoscritto dalle parti o dalla parte che lo pone in essere. Quali profili di incertezza avrà un atto di questo tipo? - Un primo problema concerne la provenienza delle dichiarazioni della parte che ha sottoscritto: non si sa se l'atto sia stato scritto di pugno dal de cuius o se, invece, questo sia stato scritto da qualcuno dopo la sua morte e retrodatato; non si sa se quella scritturaprivata è stata sottoscritta davvero dalle parti che sono indicate nel contratto: nessuno ce lo dice, però chi produce in giudizio la scrittura privata, e ne riconosce la sottoscrizione, appunto, in giudizio, la scrittura privata combinata con il riconoscimento della sottoscrizione dalla parte indicata nel contratto consente alla scrittura privata di fare piena prova fino a querela di falso: per sconfessare la scrittura privata occorre una querela di falso.
Un altro elemento di incertezza è quello della data, la certezza della data: le parti, in quanto non hanno demandato ad un pubblico ufficiale la redazione dell'atto, potrebbero tranquillamente avere retrodatato o postdatato l'atto, per varie ragioni; la certezza della data è molto importante, a tanti fini. Di quest'ultimo elemento di incertezza il Codice civile si preoccupa, allo scopo di aiutare le parti, o comunque di dare certezza in ordine alla data di una scrittura privata.
Esempio
Art.2704: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo aiterzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata”.
Quindi se faccio un contratto di locazione tramite scrittura privata e poi registro il contratto, la certezza della data decorre dal momento della registrazione, o dal giorno della morte di una delle parti, perché è certo che da quel momento in poi non è stato possibile sottoscrivere, o della sopravvenuta impossibilità fisica di una delle parti che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in un atto pubblico [2699], o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento(1) (un qualunque evento che rende certo e fissa un benchmark temporale).
Una figura intermedia tra
L'atto pubblico e la scrittura privata è la scrittura privata autenticata: un atto redatto dalle parti, non da un pubblico ufficiale, che ha maggiori elementi di certezza perché le parti si rivolgono a un pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione, e quindi rende certa sia la provenienza delle dichiarazioni da quelle parti sia la data.
Accanto alla prova scritta ci sono altri mezzi di prova: una prova classica, molto diffusa e utilizzata nel processo civile, è la prova testimoniale, che consiste nel fatto che in giudizio si materializza, si presenta, un soggetto terzo rispetto alle parti, la cui attendibilità sia in qualche modo verificata, che rende certe dichiarazioni; la prova testimoniale, dunque, può supplire, laddove possibile, al difetto di prova scritta. Lo stesso vale per le presunzioni, che sono mezzi di prova. È una prova logica: cioè è un mezzo di prova che consente di provare un fatto ignoto, ossia un fatto di cui
non si ha la prova diretta, attraverso la prova di fatti da cui quel fatto ignoto si desume. Quindi io non riesco a provare la buona fede o la malafede di qualcuno, però se produco una serie di fatti, in giudizio, questi fatti uniti insieme, in base a un procedimento logico possono indurmi a ritenere che quel soggetto sappia qualcosa; oppure non posso provare direttamente che un certo soggetto ha compiuto un fatto illecito, perché non c'è un testimone, non c'è una prova documentale, non c'è qualcosa che mi consenta di provare direttamente quel fatto illecito, però posso provare tutta una serie di circostanze che rendono inequivocabile il fatto che quel soggetto ha compiuto un certo fatto illecito, perché non c'è altra spiegazione che quella a come un certo evento è stato posto in essere. Quando la Legge prevede (forma ad probationem tantum) che un contratto debba essere provato per iscritto significa che leparti per provare il contratto possono utilizzare soltanto la prova scritta, non possono, cioè, utilizzare né la prova testimoniale né la prova per presunzioni. Esempio Un contratto per il quale, effettivamente, la Legge prevede la forma scritta soltanto ai fini della prova è il contratto di transazione, utilizzatissimo nella pratica di risoluzione delle controversie: è quel contratto con cui due parti, che sono in lite fra loro perché non sono d’accordo su qualcosa (perché una parte avanza una certa pretesa e l’altra parte la nega), si vengono incontro facendosi reciproche concessioni; in questo modo pongono fine a una lite precedentemente instauratasi in giudizio oppure prevengono l’instaurarsi di una lite. È quel contratto di risoluzione di controversie che consente alle parti di evitare conflitti facendosi reciproche concessioni. Questo contratto non deve essere fatto per iscritto ai fini del 1325, quindi è
Un contratto valido anche se fatto in forma orale. Il contratto è valido ed efficace nel momento in cui viene concluso, il giorno in cui l'accordo si conclude. Quando la transazione ha ad oggetto Diritti reali su immobili si ritorna nel 1350; astraendo, se oggetto del contratto sono beni mobili, si applica il Codice Civile.