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CAPITOLO 1 - CONTRATTI
Il contratto è l'accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, ha forza di legge tra le parti quindi non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse alla legge, in questo caso vengono create norme frutto dell'autonomia dei privati che hanno caratteristiche diverse da quelle dell'ordinamento giuridico - regolamento contrattuale.
Bisogna sottolineare che non tutti gli accordi sono contratti infatti alcuni non hanno natura giuridica come il matrimonio (no contratto perché non è un rapporto giuridico patrimoniale).
Infine, il contratto non si esaurisce nell'accordo perché ci sono altri requisiti essenziali come l'oggetto, la causa e la forma.
FUNZIONI DEL CONTRATTO
- il contratto è fonte di fonte di obbligazione, strumento con cui le parti si assicurano il diritto ad una prestazione di dare, fare o non fare cioè il diritto di credito a pretendere una prestazione alla controparte.
- il contratto è anche modo di acquisto delle proprietà di un bene a titolo derivativo - funzione traslativa, come la compravendita.
un contratto può anche essere entrambi, come quello di vendita che trasferisce la proprietà di un bene ed è allo stesso tempo fonte di obbligazione del compratore di pagare il prezzo.
EFFETTI DEL CONTRATTO, distinguiamo:
- contratti ad effetti obbligatori, quando con il consenso contrattuale sorgono obbligazioni a carico di una parte.
- contratti ad effetti reali, quando con il consenso contrattuale si ha il trasferimento della proprietà di un bene, ciò avviene con il perfezionamento del consenso.
I contratti che si perfezionano ANCHE con la consegna del bene sono quelli reali (mutuo), a questi si contrappongono i contratti consensuali che si perfezionano con il consenso e gli effetti reali/obbligatori si producono con lo scambio dei consensi.
PARTI DEL CONTRATTO
Il contratto è l'accordo di 2 o più parti, la parte però non coincide necessariamente con la persona perché esso rappresenta il centro d'interesse. Come nel contratto di compravendita, nel caso di 2 coniugi che acquistano una casa la parte acquirente è composta da 2 persone con un unico interesse.
Quanto al numero di parti si parla di contratto:
- bilaterale (esempio sopra, max 2 parti) o plurilaterale (come nelle associazioni)
VOLONTÀ NEL CONTRATTO
Il rapporto contrattuale nasce dalla volontà dei contraenti che viene espressa nel concetto di AUTONOMIA CONTRATTUALE, si divide in:
- regola quindi associato al concetto di → libertà da, nessuno può essere privato dei propri o costretto ad eseguire una prestazione se non vuole.
- senso positivo è associato al concetto – libertà di, collegata al concetto di autopoeisi normativa – le norme non vengono dall'ordinamento giuridico ma sono decise dai soggetti. Quest'autonomia può essere intesa anche come libertà di scelta fra i diversi tipi legali di contratto o libertà di determinare il contenuto del contratto.
Se le parti concludono un contratto in maniera diversa rispetto alle modalità previste dal codice civile, si parla di autonomia privata procedimentale. Visto che i privati hanno quest'autonomia di decidere altri meccanismi di perfezionamento, in due sentenze la Cassazione ha dichiarato valide le procedure.
L'autonomia contrattuale però ha anche dei limiti come nel caso del monopolio legale in cui il monopolista non è libero di selezionare il contraente, negare la conclusione del contratto e variarne i contenuti tra contraenti. Mentre i limiti per entrambi i contraenti possono essere la determinazione autoritativa di prezzi o tariffe ma anche la sostituzione di clausole nulle per contrasto con norme imperative.
REQUISITI DEL CONTRATTO
- l'accordo
- la causa
- l'oggetto
- la forma
elementi fondamentali la cui assenza produce la nullità del contratto, si contrappongono agli elementi accidentali come la condizione e il termine.
1) ACCORDO
è la manifestazione delle volontà delle parti, può essere espressa (la volontà è dichiarata per iscritto) o tacita ("non viene dichiarata ma si desume dal loro comportamento) mentre l'incontro delle manifestazioni di volontà può avvenire in maniera simultanea o a fasi successive, in quest'ultimo caso per la conclusione o per il perfezionamento è necessaria:
- coincidenza nel contenuto delle dichiarazioni di volontà dalle parti
- conclusione dei procedimenti perfezionativi del contratto, i più usati sono →
- - scambio di proposta e accettazione, il contratto si considera concluso quando la proposta giunge a conoscenza dell'altra parte. Per la conclusione occorre che ci sia identità di contenuto tra proposta e accettazione, quest'ultima deve essere portata a conoscenza del proponente e comunicata tempestivamente ovvero entro il termine pensi che la proposta è revocabile e giunge a conoscenza entro il termine).
Affinché la proposta possa portare al perfezionamento dev'essere completa, se non lo fosse si invita l'altra parte a definirla - invito a proporre.
Inoltre, può essere rivolta ad un destinatario determinato o offerta al pubblico (numero indefinito di soggetti che ricevono una proposta da persone fisiche o giuridiche), e definita tale perché gli elementi essenziali del contratto alla cui accettazione è diretta.
La proposta è revocabile, quando la revoca giunge prima che il contratto sia concluso mentre
- della proprietà del bene. 2 problemi:
- Problema dell’inadempimento → se una parte rimane inadempiente e non vuole più stipulare il definitivo, l’altra può rivolgersi al giudice e avrà l’emanzione di una sentenza con gli stessi effetti del contratto definitivo
- effetti della trascrizione → dopo il contratto preliminare il venditore, senza arrivare al definitivo, vende il bene a qualcun altro. In questo caso la legge consente di trascrivere il preliminare (scrittura autenticata o atto pubblico) che avrà effetto anticipatorio sulla trascrizione del contratto definitivo
LEZIONE 2 - INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
Si ha invalidità quando viene meno la sua validità in conseguenza di una causa di:
- nullità (di carattere generale) del contratto che deriva dalla violazione di:
- una norma imperativa che è derogabile dalle parti. La legge lascia intendere se si tratta di norme imperative se non avviene vengono ricavate implicitamente da altri elementi.
- ordine pubblico, insieme di norme e principi che salvaguardano i valori fondamentali e si ricava implicitamente dal sistema normativo. Se fossero espressamente formulati si avrebbe nullità del contatto per violazione di norma imperativa.
- del buon costume, insieme di norme implicitamente ricavabili dal sistema normativo, valutano i comportamenti in termini di onestà e moralità.
- annullabilità (di carattere speciale), è speciale e testuale: va indicata in maniera specifica nel testo di legge. Nel caso in cui non sia prevista espressamente l’invalidità del contratto si traduce nella nullità.
CAUSE DI NULLITÀ
- mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto:
- difetto di causa, d’oggetto e di forma
- difetto di accordo, quando manca il consenso delle parti come in caso di dichiarazione non seria, manifestazione di volontà estorta con violenza fisica o espressa in stato di incapacità di intendere e di volere indotta dall’altro contraente.
- illeicità ovvero la violazione di norma imperativa e la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume. Le cause di nullità per illecità riguardano:
- l’oggetto sia illecito, la cosa o la prestazione del contratto riguarda attività illecite. Il