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CAUSE DI INVALIDITÀ
Come nel contratto generale le cause di invalidità sono 2:
- Nullità: contrarietà a norme imperative, oggetto impossibile o illecito o l'illiceità del motivo comune e determinante (art. 1418 c.c.)
- Annullabilità: incapacità, consenso viziato per errore, violenza o dolo.
Nei contratti plurilaterali l'invalidità della singola partecipazione determina l'invalidità del contratto solo se la partecipazione è essenziale per il conseguimento dell'oggetto sociale, questo vale anche per le società.
Generalmente applicare la disciplina generale del contratto alle società è difficile.
Nel momento in cui l'attività non è ancora iniziata l'applicazione non risulta troppo difficile applicare la norme sui contratti, tuttavia se l'attività è iniziata la nullità produrrebbe:
- Per le società di capitali potrebbero non
SOCIETÀ SEMPLICI E SOCIETÀ A NOME COLLETTIVO
ASPETTO PATRIMONIALE
I conferimenti per la società sono stabiliti dal contratto di società come elemento fondamentale. In mancanza di determinazione dei conferimenti da parte del contratto sociale si presume, in base a quanto dettato l'articolo 2253 cc, che il conferimento dev'essere effettuato in danaro, in parti uguali e soprattutto in quantità necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale determinato
All'inizio dell'oggetto sociale verrà pertanto determinato uno specifico ammontare e quello sarà il rappresentante della quantità necessaria per tale conseguimento.
In una società di persone qualunque entità suscettibile di valutazione economica può essere conferita come capitale sociale, pertanto saranno validi beni, crediti, nome del socio e garanzie.
Il codice civile prevede una disciplina puntuale sui conferimenti facendo riferimento sulle norme di contratti tipici analoghi.
Le norme sui conferimenti- Beni (norme sulla vendita)
Qualora il bene sia trasferito in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio di rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per evizione (art. 1483 e 1484 c.c.) e garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.).
Sul socio inoltre grava il rischio di perimento per caso fortuito fintanto che la proprietà non sia passata alla società (art. 1378).
c.c.). Qualora la cosa promessa perisca prima del momento del trasferimento il socio non risulta essere inadempiente, esclusione del socio dal contratto non è automatica ma è solo una società. Se il bene è un bene conferito in godimento (possibilità di godere di un bene senza l'effettivo passaggio della proprietà) il rischio rimane a carico del socio che ha conferito il bene; se tale bene perisce per motivi non imputabili agli amministratori, il socio può essere escluso. - Crediti (cessione di credito) Il socio risponde per insolvenza del debitore ceduto nei limiti indicati dall'art. 1267 cc: se il debitore è insolvente, il socio risponde verso la società nei limiti del valore del conferimento. - Nome del socio - Garanzie Nelle società di persone vi è una figura particolare che è il socio d'opera il quale si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un determinato periodo di.tempo.Tale tipologia di socio non è un dipendente, rischia come gli altri soci e viene di conseguenza rimunerato con i dividendi. Nel momento in cui la prestazione diventa impossibile per cause a lui non imputabile, questo potrà essere escluso (art. 2286 c.c.) nello stesso modo del socio che conferisce il godimento di un bene. Al momento della liquidazione della società egli partecipa all'attivo residuale dopo aver pagato i soci che hanno conferito capitale. Tale residuo attivo viene suddiviso in relazione alla partecipazione ai guadagni: il socio d'opera riceve una quota proporzionale in relazione alle pattuizioni contrattuali e in mancanza di tali pattuizioni interviene il giudice secondo equità.PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
I conferimenti vanno a formare il patrimonio iniziale. Nelle società semplici che non sono obbligate a tenere le scritture sociali, il capitale sociale è assente, mentre è un elemento essenziale definito
nell'ambito di una procedura di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, la riduzione del capitale sociale non può comportare una diminuzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale stabilito per la società. È importante sottolineare che la riduzione del capitale sociale non può essere utilizzata come strumento per eludere le obbligazioni verso i creditori. Pertanto, se la riduzione del capitale sociale comporta una diminuzione del patrimonio netto al di sotto del valore delle obbligazioni verso i creditori, la società deve adottare le misure necessarie per garantire che i creditori siano adeguatamente tutelati. In conclusione, la normativa relativa alla riduzione del capitale sociale nelle società a nome collettivo è finalizzata a garantire l'integrità del capitale sociale e a tutelare i creditori della società.Se la società presta garanzia, la partecipazione a utili e perdite viene stabilita dal contratto secondo l'art. 2263 c.c.
Le parti relative alla partecipazione ai guadagni si presumono pari alle partecipazioni alle perdite; se non diversamente specificato, tale partecipazione si presume inoltre proporzionale ai conferimenti.
Qualora ci sia un socio d'opera, la partecipazione ad utili e perdite viene stabilita dal giudice secondo equità.
Divieto di patto leonino (Art. 2265 c.c.): è nullo il patto con cui uno o più soci viene escluso da ogni partecipazione ad utili e perdite. Il patto di conseguenza è nullo, ma il contratto di società rimane valido.
Determinazione di utili e perdite:
- L'acquisizione del diritto all'utile avviene in modalità differenti a seconda della società:
- Società semplice: il diritto all'utile sorge con l'approvazione del rendiconto che dev'essere
approvato ogni anno e predisposto dai soci amministratori annualmente (salvo diversa pattuizione).- Società a nome collettivo il rendiconto in tal caso diventa un vero e proprio bilancio d’esercizio redatto secondo i criteri di correttezza.
Il bilancio è predisposto dagli amministratori e viene approvato dalla maggioranza dei soci. Il diritto all’utile sorge successivamente all’approvazione di tale bilancio.
Le perdite invece non sono distribuite periodicamente, queste incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale, riducendola; questo fa sorgere un divieto di distribuzione degli utili fino alla reintegrazione del capitale sociale.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
Ogni socio è amministratore della società e ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Questo è il principio generale, che può essere derogato, dell’amministrazione disgiuntiva art. 2257 c.c. : salvo diversa pattuizione,
L'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. L'atto costitutivo può però prevedere delle regole diverse come prevedere che ci siano soci amministratori e soci non amministratori, come può prevedere altre cose.
Il codice dell'insolvenza ha introdotto l'art. 2086 c.c. comma secondo: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."
Lo stesso codice della crisi modifica quello che è
L'articolo fondamentale sull'amministrazione, ovvero l'articolo 2257 c.c., recita: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."
Questo principio della gestione esclusiva da parte degli amministratori è "rigido" per società di persone, ad esempio la s.r.l., perché toglie ogni voce in merito ai soci non amministratori, cosa che nelle società di persone non è possibile.
Amministrazione disgiunta
Ciascun socio può compiere atto d'impresa per la società autonomamente senza consultarsi con gli altri. Questo tipo di modello funziona in imprese relativamente piccole in cui tutti i soci sono in
stretto contatto e facile possibilità di controllo. Per ogni socio non esiste il vincolo di informare gli altri soci. Qualora uno di tali soci amministratori viene a conoscenza di un atto che sta per essere compiuto e di cui non è d'accordo, questo può fare opposizione e tale opposizione blocca anche il potere di rappresentanza. Su tale conflitto poi decidono tutti i soci a maggioranza, per quote di interesse.
Amministrazione congiunta (art. 2258 c.c.)
L'amministrazione congiuntiva dev'essere espressamente prevista ed è una forma d'amministrazione per cui ogni atto di amministrazione necessita del consenso di tutti gli amministratori. L'atto potrebbe tuttavia prevedere l'amministrazione congiunta a maggioranza per quote di interesse. I singoli amministratori possono agire autonomamente se vi è pericolo di danno.
NOMINA E REVOCA DI AMMINISTRATORE
Ciascun socio è amministratore se l'atto costitutivo non prevede diversamente.
la nomina dev'essere scritta nell'atto costitutivo. La revoca, in quanto modifica l'atto costitutivo, va presa all'unani