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EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE
Capitale sociale nominale tutela i creditori in modo indiretto
Disciplina del capitale nella società di capitali:
- Effettività del valore iniziale soggetto esterno che abbia delle competenze. Assicurare l’effettività del
capitale è necessario per svolgere le funzioni come quella di determinare il valore del patrimonio
sociale che i soci possono ripartirsi. Il conferimenti dei soci (diversamente dal denaro) non può essere
attribuito direttamente dai soci, il legislatore dispone che tale valore deve essere attribuito da un
esperto, esterno alla compagine societaria, esperto esterno che è nominato dal tribunale
territorialmente competente, se la società è una società azionaria, ed è invece nominato dallo stesso
soggetto conferente, ma sempre tra esperti, quindi tra professionisti, iscritti in appositi elenchi o albi,
nel caso delle società responsabilità limitata.
La ragione per la quale in tutte le società di capitali il legislatore disconosce ai soci il diritto potere di
stimare il loro conferimenti, attribuendo invece questo compito a un esperto esterno alla compagine
societaria, è da ricondursi all'esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale, di garantire che il
valore di questi beni (imputato al capitale sociale nominale) sia un valore reale, un valore che
effettivamente risponde a determinati criteri evitando quindi la sopravvalutazione degli stessi.
[Quello che il legislatore vuole evitare è che si sopravvalutino i valori dei conferimenti e con esso che si
sopravvaluti l'importo del capitale sociale nominale, questa sopravvalutazione rischierebbe di
annacquare il capitale, cioè di far emergere un valore del capitale sociale nominale che non trova
copertura, in tutto o in parte, nel valore effettivo dei beni conferiti]
Se un socio vuole conferire una prestazione lavorativa o intellettuale (conferimenti d’industria) deve
fornire una garanzia alla società, così si sarà coperti nel caso improvvisamente il lavoratore non adempi
a queste sue prestazioni
- Effettività del valore durante
COSTITUZIONE SRL E SPA
Fattispecie a formazione progressiva (procedimento):
1. Redazione dell’atto costitutivo e statuto (art. 2328 per le spa e art 2463 per srl), la redazione avviene
per contratto o per atto unilaterale, da parte dei soci o i soci fondatori. I contenuti sono:
- Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o
la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate
a ciascuno di essi 14
- La denominazione e la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La denominazione può
essere liberamente formata purché vi compaia la qualifica di “società per azioni”. La sede viene
comunemente identificata col luogo dove operano stabilmente gli amministratori e in generale i
“vertici” della società, è sufficiente l’indicazione del comune in cui si trova non occorre anche
l’indirizzo esatto;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale, cioè l’indicazione del genere di attività svolta;
- la durata della società e se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo,
comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere;
- l’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione di quanto è stato sottoscritto e di quanto è stato
versato;
Gli elementi 2, 3, 4 e 5, sono essenziali e previsti dalla legge a pena di nullità (art 2332 cc).
- il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai soci fondatori o ai promotori, il loro importo va limitato entro
il tetto del decimo degli utili netti di bilancio e possono essere accordati per un periodo massimo di
cinque anni;
- l’importo globale, quantomeno indicativo, delle spese sostenute per la costituzione poste a carico
della società;
Il contenuto di questi cinque punti incide sulla struttura finanziaria dell’impresa e la loro indicazione da
parte dei soci è solo eventuale, in quanto la legge detta comunque un regime di base a riguardo o in
quanto alcune di questi presupposti sostanziali possono mancare nel concreto (es. non vengono
conferiti beni in natura o crediti o non vengono concessi benefici)
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando
anche quali tra essi hanno potere di rappresentanza della società. In mancanza di indicazione, si
riterrà adottato il modello tradizionale, basato sull’elezione da parte dell’assemblea dei soci di un
consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale quali organi rispettivamente di gestione e di
controllo;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci, cioè dei componenti del consiglio di sorveglianza e,
quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Il contenuto di questi ultimi tre punti, assieme al punto 1, incide sulla struttura di governo della società.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art 2328 comma 2), al fine di certificare la
dichiarazione privata con cui viene fondata la spa e vengono apportati i conferimenti, rendendola non
contestabile, e a operare una verifica del notaio circa l’effettiva conformità alla legge delle regole così
formate (funzione di controllo).
2. Condizione di costituzione art. 2329, affinché si possa procedere alla costituzione della spa, devono
essere rispettate 3 condizioni:
a. che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e corrisponde al principio dell’effettività in senso
lato del capitale stesso. Il capitale sociale non è un mero “programma” ma un’entità in quale modo
reale e attuale;
b. che siano rispettate le previsioni stabilite per legge in materia di conferimenti ed è ispirata alle
regole di effettività in senso stretto e di integrità del capitale sociale reale. Le quali impongono che,
almeno per il 25% dei conferimenti in denaro e per la totalità dei conferimenti di tipo diverso, la
società abbia immediata e sicura disponibilità delle risorse ad essa destinate (art 2342 cc) e che il 15
loro valore corrisponda interamente alla cifra del capitale sottoscritto, cioè al valore nominale (ex
art 2343 e 2343-ter cc);
c. che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione
della società, in relazione al suo particolare oggetto.
3. Iscrizione nel registro imprese art. 2331 comma 1 impone che il notaio, una volta ricevuto l’atto
costitutivo, lo depositi entro 20 gg presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale. Al deposito vanno allegati i documenti comprovanti la sussistenza delle
condizioni previste dall’art 2329 cc.
Là dove il notaio o gli amministratori, nel termine prestabilito non provvedano al deposito, la legge
consente che tale formalità possa effettuarsi a cura di ciascun socio.
Contestualmente al deposito si dovrà presentare anche la richiesta di iscrizione, su cui l’ufficio del
registro effettua un mero controllo di regolarità formale della documentazione (art 2330 comma 3 cc).
Una volta iscritta, la spa acquista personalità giuridica (art 2331 cc), solo da questo momento alle
clausole statutarie potrà riconoscersi il valore di stabilire le regole secondo cui dovrà svolgersi l’attività
sociale.
Degli atti compiuti in nome della spa prima della sua iscrizione, rispondono illimitatamente e
solidalmente verso i terzi coloro che li hanno compiuti (art 2331 comma 2 cc) e il socio unico fondatore
o di quei soci che hanno deciso, autorizzato o consentito al compimento dell’operazione.
Nonché in caso di costituzione “a forma successiva”, i promotori, relativamente alle obbligazioni assunte
per costituire la società (art 2338 cc). Una volta costituita, la società diventa responsabile delle
operazioni compiute precedentemente a tale momento solo nel caso in cui le approvi, rilevando coloro
che hanno agito (art 2331 comma 3 cc), anche se l’orientamento prevalente ritiene che la società sia
obbligata a ratificare tali atti se essi sono risultati effettivamente necessari per la sua costituzione.
Stesso obbligo viene assunto dalla società nei confronti degli eventuali promotori, sempre che tali spese
siano state approvate dall’assemblea (art 2338 cc). Prima dell’iscrizione, sin dal momento della stipula
dell’atto costitutivo si produce un irrevocabile vincolo dei sottoscrittori ai conferimenti, vincolo che
potrà sciogliersi solo se entro 90 gg dalla redazione di tale atto l’iscrizione non abbia avuto luogo (art
2331 comma 4 cc). Prima dell’iscrizione è vietato emettere azioni (art 2331 comma 5 cc).
La società in formazione, per effetto dell’operare dei principi generali di diritto societario, deve
reputarsi destinata ad essere provvisoriamente disciplinata, per i rapporti tra i soci o comunque per le
parti non espressamente regolate dagli art 2330 e 2331 cc, dalle norme in tema di società semplice.
Costituzione istantanea e per pubblica sottoscrizione (2333-2336) redazione di un programma (oggetto
principali norme dell’atto costitutivo) da parte di promotori, a cui aderiscono i soci, riuniti in assemblea dei
sottoscrittori che procede alla redazione dello statuto. 16
Una volta costituita la spa, possono verificarsi delle VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE nominale.
Relativamente all’aumento di capitale sociale, sono previste due modalità:
− l’aumento nominale, variazione meramente contabile effettuata tramite il passaggio a capitale di
riserve e/o altri fondi disponibili iscritti in bilancio;
− l’aumento reale, aumento che oltre ad incidere sulla cifra incide anche sull’entità del patrimonio sociale
per effetto dell’ingresso di nuovi conferimenti effettuati dai soci o da soggetti terzi, secondo le modalità
appena viste. (art. 2438 s azionare 2481 srl)
limite legale all’esecuzione dell’aumento reale del capitale sociale, cioè finché ci sono crediti v/soci per
versamenti dei conferimenti ancora dovuti bisogna prima richiamare i versamenti ancora dovuti per
poter poi eseguire nuove deliberazioni reale di capitale sociale (conferimenti denaro).
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere il capit