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AZIONE DI NULLITÀ

L’azione di nullità riguarda il caso più grave di invalidità del contratto. Quando un contratto

è nullo, significa che non ha mai prodotto effetti fin dall’inizio, cioè dalla sua

stipulazione.

Questa azione ha una funzione di accertamento: se c’è un dubbio o una controversia sulla

validità di un contratto, chiunque abbia interesse può andare dal giudice e chiedere che

venga dichiarata ufficialmente la nullità. Il giudice emette quindi una sentenza

dichiarativa, cioè non crea la nullità, ma la riconosce ufficialmente, perché il contratto era

già nullo di per sé.

Una caratteristica molto importante è la legittimazione assoluta: chiunque abbia

interesse può agire, non solo le parti del contratto, ma anche i terzi (purché non siano del

tutto estranei). Inoltre, la nullità può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice, cioè il

giudice può accorgersene da solo durante una causa e dichiararla anche se nessuno

gliel’ha chiesto.

Un’altra cosa fondamentale è che l’azione di nullità è imprescrittibile: non c’è un termine

entro cui va fatta, quindi può essere proposta anche dopo molti anni dalla stipula del

contratto. Fanno eccezione i casi come l’usucapione per gli immobili: se passano 20 anni,

non si può più chiedere la nullità per riottenere l’immobile.

Diversamente dall’annullabilità, la nullità non si può sanare. Questo vuol dire che non

esiste alcun modo per rendere valido un contratto nullo: resta nullo per sempre. L’art.

1423 del Codice civile dice proprio che non è possibile convalidare un contratto nullo.

Tuttavia, un contratto nullo può essere convertito: il giudice può valutare se, pur essendo

nullo, può produrre gli effetti di un altro contratto valido. Ad esempio, se due persone

stipulano una compravendita immobiliare senza forma scritta, che è nulla, il giudice può

valutare se quel contratto contenga comunque i requisiti per essere considerato una

locazione, che per durate inferiori a 9 anni non richiede la forma scritta.

Infine, la nullità è opponibile a terzi, cioè può essere fatta valere anche nei confronti di chi

non è parte del contratto, e in alcuni casi esistono delle nullità speciali, in cui solo la

parte debole può chiedere la nullità, per tutelarla da situazioni svantaggiose, come nei

contratti di mutuo.

Le cause di nullità del contratto sono indicate in modo generale dall’articolo 1418 del

Codice civile, che è suddiviso in tre commi.

Innanzitutto, il primo comma stabilisce che un contratto è nullo quando è contrario a

norme imperative. Le norme imperative sono quelle che non possono essere derogate

dalla volontà delle parti, cioè devono essere rispettate sempre. Quindi, se un contratto

contiene clausole o prevede effetti che violano queste norme, è nullo.

Il secondo comma dell’articolo introduce la cosiddetta nullità strutturale, cioè quella che

deriva da vizi nella struttura del contratto stesso, quindi da difetti genetici. In particolare,

il contratto è nullo se manca uno dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 1325 del

Codice civile, ovvero:

●​ l’accordo tra le parti,

●​ la causa,

●​ l’oggetto,

●​ e la forma, quando è richiesta a pena di nullità.

Ad esempio, una compravendita immobiliare stipulata senza forma scritta è nulla,

perché manca la forma prevista dalla legge come requisito essenziale.

Sempre nel secondo comma si dice che è nullo anche il contratto con causa illecita, cioè

quando il motivo per cui viene stipulato è contrario alla legge o all’ordine pubblico.

Infine, il terzo comma dell’articolo 1418 prevede la nullità nei casi espressamente stabiliti

da altre leggi, cioè si riferisce alle cosiddette nullità testuali. In questi casi è la legge

stessa a prevedere in modo specifico che un contratto sia nullo in determinate situazioni.

In sintesi, la nullità è la forma più grave di invalidità, perché rende il contratto inefficace

sin dal principio: è come se non fosse mai esistito.

Azione di annullamento:

L'azione di annullamento riguarda una forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità,

ed è volta a proteggere gli interessi di una delle parti del contratto, in particolare di chi è

stato vittima di un vizio di volontà.

Il contratto annullabile nasce invalido, ma per un certo periodo è efficace. Questo significa

che i suoi effetti si producono fino a quando una delle parti non decide di chiedere

l'annullamento, portando ad una sentenza costitutivache modifica la situazione giuridica.

Caratteristiche principali dell'azione di annullamento:

1.​ Legittimità relativa:

○​ L'annullamento può essere richiesto solo dalla parte che ha subito il vizio

della volontà (ad esempio, errore, dolo, violenza).

○​ Non tutte le persone possono chiedere l'annullamento, ma solo chi è stato

influenzato negativamente dal vizio. Questo è un diritto personale e

relativo.

2.​ Prescrizione:

○​ L'azione di annullamento è soggetta a prescrizione: il termine è di cinque

anni.

○​ I cinque anni decorrono dal momento in cui la parte si rende conto del vizio

del contratto, ossia quando scopre che il proprio consenso non si è formato

correttamente.

○​ Eccezione: Anche se è trascorso il termine di cinque anni, la parte

convenuta può sempre opporsi al contratto come difesa, affermando che il

contratto è annullabile a causa del vizio di consenso.

3.​ Sanabilità del contratto:

○​ Il contratto annullabile può essere sanato attraverso un'azione di convalida,

che consente di consolidare gli effetti del contratto.

○​ La convalida può avvenire in due modi:

■​ Convalida espressa: Il soggetto legittimato attivo dichiara

formalmente di voler convalidare il contratto, indicando

consapevolmente il vizio che ha afflitto il contratto.

■​ Convalida tacita: Quando una delle parti esegue la prestazione

contrattuale in modo consapevole, senza voler annullare il contratto,

ma accettandolo come valido nonostante il vizio.

4.​ Effetti dell'annullamento sui terzi:

○​ L'annullamento ha efficacia retroattiva: il contratto viene annullato sin

dall'origine e quindi i suoi effetti vengono eliminati.

○​ Tuttavia, se durante il periodo di efficacia del contratto sono stati trasferiti

diritti a terzi (come nel caso di una compravendita), questi diritti sono protetti,

a condizione che:

■​ L'acquisto sia stato a titolo oneroso (non una donazione).

■​ Il terzo sia stato in buona fede, ossia non fosse consapevole del vizio

che ha afflitto il contratto originario.

Esempio:

Supponiamo che una persona acquisti un quadro con un certificato di autenticità falso. Se il

contratto viene annullato per dolo (inganno), la persona che ha acquistato il quadro

potrebbe averlo poi rivenduto a un terzo. Sebbene il contratto originario venga annullato, il

terzo acquirente avrà diritti sul quadro se era in buona fede e ha acquistato a titolo

oneroso.

Cause di annullabilità del contratto

Un contratto può essere annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto alla nullità.

Questi difetti non impediscono al contratto di produrre effetti immediatamente, ma la sua

validità può essere rimessa in discussione attraverso un'azione di annullamento. Le cause

di annullabilità sono previste dall'Art. 1425 del Codice Civile e comprendono diverse

situazioni che riguardano la capacità di agire, i vizi del consenso e altre specifiche

circostanze.

Principali cause di annullabilità:

1.​ Incapacità di agire:

○​ Un contratto può essere annullabile se una delle parti era legalmente

incapace di contrattare al momento della stipulazione.

○​ Esempio: se un minorenne stipula un contratto, tale contratto potrebbe

essere annullabile.

○​ Tuttavia, il contratto non è annullabile se il minore, pur essendo minorenne,

In

ha dichiarato falsamente di essere maggiorenne e ha agito con raggiri.

questo caso, la parte incapace non può più impugnare il contratto.

2.​ Conflitto di interessi:

○​ Il contratto è annullabile in presenza di un conflitto di interessi che possa

compromettere la genuinità del consenso.

○​ Se una delle parti agisce nell'interesse proprio in modo tale da danneggiare

l’altra parte o approfittare della situazione, il contratto potrebbe essere

annullato.

3.​ Vizi del consenso:

○​ Il contratto è annullabile se uno dei vizi del consenso ha compromesso la

genuinità e la libertà del consenso di una delle parti.

○​ Il consenso, affinché sia valido, deve essere meditato e autentico. Se è

viziato da uno dei seguenti vizi non è valido:

■​ Errore: Una parte si sbaglia su un elemento essenziale del contratto

(es. identità della cosa, qualità del bene, ecc.).

■​ Dolo: Una parte inganna l'altra per farle concludere il contratto,

inducendola in errore attraverso mezzi fraudolenti.

■​ Violenza: Un contratto è viziato quando una delle parti è costretta a

stipularlo con minaccia di danno grave per sé o per persone a lei

vicine. La rescissione del contratto

La rescissione è un rimedio giuridico che permette di far venire meno gli effetti di un

contratto in presenza di determinate condizioni previste dalla legge. Questo istituto si applica

quando una delle parti ha subito un disequilibrio nelle condizioni contrattuali a causa di

situazioni di stato di pericolo o stato di bisogno, che le hanno impedito di contrattare in

modo libero e consapevole. Le cause di rescissione sono specifiche e tassative.

Cause di rescissione del contratto:

1.​ Contratto concluso in stato di pericolo:

○​ Un contratto è rescindibile quando una delle parti ha assunto obbligazioni a

condizioni inique per necessità, al fine di salvare sé stessa o altri da un

danno grave alla persona.

○​ La parte vulnerabile è stata indotta a stipulare un contratto con condizioni

sproporzionate rispetto alla situazione di pericolo in cui si trovava.

○​ Esempio: un alpinista che rimane bloccato durante una scalata e paga una

cifra eccessiva a una guida alpina per essere salvato. L’alpinista, pur di

salvarsi, è disposto a pagare qualsiasi cifra, ma la guida potrebbe

approfittar

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.