EFFETTI
1) Effetti obbligatori: quando dal contratto discende una pretesa di una parte
nei confronti dell’altra, la quale è tenuta ad un comportamento volto a
l’interesse della prima. Al fine di realizzare un risultato che ci si
soddisfare
ripromette di conseguire è necessaria un'attività, un contegno doveroso altrui;
2) Effetto dispositivo: il contratto può consentire il conseguimento di un
risultato come effetto della volontà delle arti e senza la cooperazione di un
obbligo.
Ad esempio, si dice che un contratto ha un effetto reale quando produce il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto.
Contratti con effetti reali, articolo 1376 del codice civile
Questo articolo afferma che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Si tratta del principio del consenso traslativo.
Questa regola non ha carattere imperativo e inderogabile
Il momento del trasferimento del diritto assume una particolare importanza con
riferimento al passaggio del rischio della distruzione o perdita del bene.
Se la res va distrutta per: non imputabile all’alienante;
- Effetto di una circostanza
Successiva all’accordo;
-
- Anteriore alla consegna.
L’acquirente dovrà comunque pagare il corrispettivo pattuito nonostante il bene si
trovasse ancora nelle mani dell’alienante.
Efficacia del contratto, articolo 1372 del codice civile
Questo articolo afferma che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei
casi previsti dalla legge.
Detta il principio della relatività del contratto, il terzo rispetto al contratto è colui che
non è parte formale né sostanziale. Il contenuto del principio di relatività si rinviene
nelle seguenti regole:
A) Il contratto non può fare sorgere obbligazioni in capo a coloro che non ne
sono parte;
B) Il contratto non può sottrarre al terzo i suoi diritti;
C) Il contratto non può impedire al terzo di acquistare diritti;
D) Il contratto può procurare effetti favorevoli al terzo, ferma restando la
possibilità per il terzo di rimuoverli retroattivamente opponendo ad essi il
rifiuto.
L’articolo 1381 disciplina la promessa dell’obbligazioni
del codice civile o del
fatto del terzo.
Il legislatore afferma che chi promette l’obbligazione o il fatto del terzo è obbligato a
indennizzare l’altro contraente se il terzo non si obbliga o non compie il fatto.
Pertanto, se un soggetto promette ad un altro che un terzo assumerà
un’obbligazione nei suoi confronti o che svolgerà una determinata attività in suo
favore, quest'ultimo non sarà affatto vincolato, rimanendo del tutto libero di compiere
o meno quanto il primo abbia promesso.
L’articolo 1379 del codice civile tratta il divieto di alienazione.
In virtù del principio di relatività del contratto, se le parti stipulano tra di loro un
divieto di alienazione, quest’ultimo non pregiudica i terzi, i quali, in caso di sua
violazione, acquistano validamente.
Perché sia vincolante per le parti la legge prescrive che il divieto di alienazione di
fonte convenzionale sia contenuto entro convenienti limiti di tempo e risponda ad un
apprezzabile interesse di una di esse.
L’articolo 1411 del codice civile parla del contratto a favore del terzo.
L’ordinamento ammette in via generale che stipulando in nome proprio le parti
possano prevedere tra gli effetti del contratto l’attribuzione ad un terzo della titolarità
di un diritto, purché rispondente ad un interesse anche solamente morale di una di
esse. L’istituto in esame si contraddistingue per comportare l'acquisto di un diritto da
parte del terzo per effetto di un contratto stipulato da altri in nome proprio.
Il contratto a favore del terzo deve essere inteso non come una figura specifica, ma
come una modalità che può adattarsi in via di principio a tutti i contratti tipici e atipici.
Distinguiamo le parti del contratto:
1) Stipulante, il quale deve avere un interesse alla stipula a favore del terzo;
2) Promettente, colui che si obbliga nei confronti del terzo;
3) Il terzo beneficia degli effetti del contratto ma NON è parte del contratto.
12esima lezione: 4 aprile 205
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO ARTICOLO 1418 DEL CODICE CIVILE
Abbiamo visto che il contratto affinché arrivi al suo perfezionamento segue un iter
scandito dalla legge, è possibile che nel corso della formazione del contratto si crei
all’interno dello stesso un vizio, il quale incide sulla stessa struttura dell’atto
negoziale.
Questo tipo di vizio può attenere in generale o alla formazione del consenso; la
manifestazione di volontà espressa dalle parti è viziata, questo vizio può dipendere
dall'incapacità del soggetto; vi sono anche altre ipotesi, le quali possono sorgere
sempre in relazione alla formazione della volontà qualora vi sia un vizio del
consenso. Quando il contraente si rappresenta in maniera errata può falsare la
realtà, è lui stesso che cade in errore perché pensa che quel contratto persegua
determinati interessi; se è il terzo ad indurlo in errore si può manifestare:
- la fattispecie del dolo, ossia un terzo che con raggiri induce quel soggetto a
stipulare un contratto che in realtà non avrebbe voluto;
- per violenza, la quale può essere fisica o psicologica, come una minaccia
che deve incutere timore ad una persona, induce quel soggetto a concludere
un contratto non voluto.
Mentre nel dolo l’aggiramento non è conosciuto dalla controparte, con la minaccia la
condotta violenta è ben evidente nei confronti dell’altro contraente.
Cosa accomuna tutti questi casi in riferimento al momento di formazione del
contratto?
In tutti i casi di incapacità abbiamo un difetto sulla manifestazione della volontà,
la volontà del contraente non è genuina, se il contratto è negozio giuridico è
necessario che la volontà sia espressa e priva di vizio.
portano all’annullamento
Questi sono i casi che del contratto.
Esistono vizi che si riverberano sulla struttura stessa del contratto, si va verso le
ipotesi più gravi di vizio del contratto, verso la categoria della nullità, che sorge per
le ipotesi per cui manca un elemento essenziale del contratto o vi sia la violazione di
norme imperative.
Quando parliamo di regole di validità del contratto, facciamo riferimento alle regole la
incide sull’atto giuridico, l'invalidità incide sull’atto inteso come
cui violazione
struttura. Tutte le altre patologie come quella della risoluzione del contratto,
attengono al rapporto giuridico, mentre l'invalidità afferisce al vizio dell’atto, la
sul rapporto; successivamente al sorgere dell’atto si crea una
risoluzione incide
disfunzione tra le due parti contrattuali, intervengono degli eventi che non erano
prevedibili al momento della formazione del contratto. Questi eventi improvvisi
creano delle sproporzioni tra le parti, che mettono in discussione il rapporto giuridico.
Questi eventi possono determinare la risoluzione del contratto.
Il fatto che il contratto diventi improduttivo di effetti è la cosa che accomuna la
risoluzione e invalidità.
LA NULLITÀ
La nullità è una forma di invalidità radicale, in quanto il vizio che inficia il negozio è
talmente grave da renderlo improduttivo di effetti, fin dal principio, ossia ab origine.
Quando parliamo di vizi non sono mai così gravi da rendere quel contratto
improduttivo di effetti fin dal principio. È un atto che viene posto in essere, ma per il
vizio che contiene nella realtà giuridica non produce mai i suoi effetti.
La ratio sottesa alla nullità è più che un immediata tutela degli interessi individuali, è
una disciplina che tutela un interesse generale, alla certezza del diritto e che nella
realtà fenomenica vengano posti in essere contratti validi. La disciplina della nullità è
di natura imperativa.
CAUSE DI NULLITÀ
Fino a non molto tempo fa la visione sulla nullità era una visione abbastanza
unitaria, nel senso che la nullità era governata dalla norma 1418 del codice civile,
con il tempo sono intervenute altre ipotesi di nullità del contratto, che si differenziano
da quella codicistica, le nullità di protezione lasciano un ampio margine in relazione
ai requisiti dell'azione stessa. Sul piano dell'invalidità contrattuale, abbiamo un
ampliamento di vedute, che ci porta a parlare delle nullità, il plurale è volutamente
rimarcato, per uscire dalla condizione restrittiva codicistica. Il nostro ordinamento
prevede anche altre ipotesi di nullità, disciplinate in modo diverso.
Articolo 1418 del codice civile.
Per comodità partiamo dall’ultimo comma. In ciascuno di essi viene indicata una
causa di nullità di contratto. Partiamo dal terzo comma perché il primo è la norma più
problematica.
L’articolo 1418 al terzo comma individua quale causa della nullità la nullità
testuale.
Viene chiamata nullità testuale perché il contratto è nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge, ricorre ogni qualvolta una norma in maniera espressa prevede che un
contratto o una clausola contrattuale sono nulli. L’interprete non deve fare alcun
lavoro ricostruttivo in quanto è il legislatore che ha effettuato ex ante un giudizio di
riprovevolezza sul vizio cui è affetto il contratto.
Nel secondo comma, ci si lega agli elementi essenziali del contratto. Viene
denominata nullità strutturale.
Il vizio colpisce gli elementi costituenti la struttura del contratto. Per ordine vengono
così indicati:
- Manca uno degli elementi essenziali del contratto;
- La causa è illecita;
- Il motivo è illecito;
- L'oggetto è privo dei requisiti necessari per la sua validità.
La nullità virtuale si trova nel primo comma, il contratto è nullo quando è contrario
a norme imperative, salvo che la legge imponga diversamente.
La violazione di norme imperative comporta conseguenze forti da parte
dell’ordinamento. La differenza tra il primo comma e il terzo è sostanziale, perché
nella nullit&a
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