IL CONTRATTO NULLO È COME SE NON CI FOSSE E DI CONSEGUENZA È INEFFICACIE:
Il contratto nullo non può essere convalidato, non può quindi essere trasformato in
contratto valido, ma può essere convertito in un altro tipo di contrato di cui, invece,
rispetta i requisiti.
Art 1419, NULLITÀ PARZIALE: capita spesso che la nullità riguardi solo una o più
clausole dell’intero
contratto; può succedere che non venga firmata una clausola: in questi casi il
contratto risulta nullo solo se verrà dimostrato che non sarebbe stato firmato con
coscienza delle clausole in questione.
La nullità non è prescrittibile: se il contratto risulta nullo non c’è termine nel quale
scada la possibilità di rivelarne la nullità.
Annullabilità, secondo aspetto dell’invalidità: è un rimedio meno grave della nullità.
Prime due differenze con la nullità:
1. È un rimedio specifico e non generico, come la nullità (la quale si adotta in tutti i
casi di problemi).
2. È un rimedio che persegue finalità specifiche di una delle parti del contratto.
Casi tipici di annullabilità:
- Incapacità legale di agire di una delle parti.
- Incapacità naturale di agire di una delle parti (Art 428).
- Vizi del consenso; il consenso c’è ma è viziato.
Tipi di vizi del consenso:
- Errore: Deve essere essenziale e riconoscibile:
Art 1429, ERRORE ESSENZIALE: elenco dei requisiti dell’errore essenziale.
Art 1431, ERRORE RICONOSCIBILE: che una persona di normale diligenza sarebbe
stata in grado di rilevare.
ostativo: è quell’ errore che non riguarda la volontà in se ma la manifestazione della
stessa (ordino 100 kg di pane invece di 10).
- Violenza: esistono due tipi di violenza: fisica e morale. A noi interessa solo la
violenza
morale, in quanto la fisica produce una totale mancanza di volontà, la quale implica la
nullità.
Art 1435, CARATTERI DELLA VIOLENZA: essa è causa di annullabilità, anche se la
violenza sia stata esercitata da un terzo o verso un terzo.
Diverso è, però, il timore reverenziale: ciascuno di noi ha timore nei confronti di
persone che hanno potere su di noi; questo però non è definito violenza fino a che non
incorra la minaccia da parte degli stessi. Infine, normalmente, non è minaccia quella di
far valere un diritto.
- Dolo: il dolo contrattuale, diversamente dagli altri tipi di dolo, è sinonimo di
truffa, ed è il
più frequente dei casi di nullità.
Dolo vuol dire far maturare in capo ad una persona una decisione che, senza i propri
artifici e raggiri, non sarebbe stata maturata. Questo vizio, per essere tale, deve
necessariamente contenere raggiri o artifici, altrimenti si trova ad essere
semplicemente un magnificare il prodotto allo scopo di renderlo appetibile,
pubblicizzarlo.
Dolo determinante: è quello che ha provocato la sottoscrizione del contratto; è causa
di annullamento (nel caso di terzo vi è annullamento solo se il contraente che ne ha
tratto vantaggio era a conoscenza dei raggiri).
Dolo incidente: se i raggiri non hanno determinato il contratto, ma, senza di essi
avrebbe avuto un contenuto diverso, allora il contraente che ne ha approfittato paga i
danni.
- Conflitti di interessi
Terza differenza con la nullità:
Il contratto è annullabile solo dalla parte nel cui interesse è scritta la norma che lo
regola..
Quarta differenza con la nullità:
Art 1442, PRESCRIZIONE: l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni, mentre,
quella di nullità abbiamo detto che è imprescrittibile. Non si prescrive, però,
l’eccezione. Ovvero, non c’è limite di tempo quando questo diritto viene fatto valere in
sede di contenzioso già avviato dall’altra parte.
Quinta differenza con la nullità:
Il contratto annullabile può essere convalidato. Ciò vuol dire che se il contraente
svantaggiato viene a
conoscenza dell’annullabilità del contratto, egli può scegliere anche di mantenerlo,
modificandolo e
rendendolo valido.
Rescissione
Al contrario della risoluzione, di cui parleremo più avanti, è rarissimo che vi sia la
rescissione, i cui requisiti sono quasi mai presenti.
La rescissione è l’unico rimedio con cui un contratto può essere appunto rescisso; ciò
accade nel momento in cui vi sia uno squilibrio, una sproporzione, tra le prestazioni, e
quando questo è dipeso dalla causa.
L‘azione di rescissione generale per lesione necessita di requisiti:
- Che una parte avesse bisogno di quel contratto
- Che l’altra parte ne abbia approfittato
- Che la prestazione sia metà dell’altra, ma solo nei casi di bisogno non grave
della parte lesa
È aggiunta la possibilità di rimediare al contratto riconducendolo a equità, ma non si
può portare la
prestazione al 51% bensì al 100%.
Art, 1447, CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO: se lo stato della parte lesa,
invece che di
bisogno, fosse stato di bisogno grave per pericolo di danni alla persona, non serve più
il requisito di
prestazione al 50% o meno ma basta anche il 99% per rescindere il contratto.
La rescissione si prescrive in 1 anno.
rimedi del momento funzionale del contratto
Si parla di contratti perfetti, nei quali però sorgono dei problemi mentre viene
applicato: di inadempienza, impossibilità ecc. Come abbiamo visto, al legislatore
interessa che si mantenga l’equilibrio delle prestazioni, per questo ha istituito la
RISOLUZIONE, la quale rimedia ai problemi sorti dopo la sottoscrizione dei contratti.
La risoluzione, determina la sopravvenuta inefficacia del contratto ai sensi di legge.
La risoluzione del contratto può essere disposta in 3 casi:
- Per inadempimento, una delle due parti non adempie alla propria prestazione. +
frequente
- Per impossibilità sopravvenuta.
- Per eccessiva onerosità sopravvenuta; se succede qualcosa che stravolge
l’equilibrio.
Art 1453, RISOLVIBILITÀ DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO: la prospettiva da cui si
opera è quella della parte virtuosa: quando uno dei contraenti non adempie, l’altro
può, a scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto.
Nel momento in cui una parte non adempie a una delle proprie obbligazioni, la parte
lesa ha la possibilità di scegliere tra: chiedere l’adempimento dell’obbligazione in
questione o chiedere la risoluzione del contratto (o applicare l’eccezione per
inadempimento, ove ciascuna delle parti può rifiutarsi di adempiere fino a che l’altra
non abbia provveduto a fare lo stesso).
Queste due domande, ovviamente, sono alternative, ma è possibile chiedere prima
una e poi l’altra, nel caso in cui si chieda inizialmente l’adempimento e, solo dopo, la
risoluzione. Il contrario non è possibile.
La risoluzione peraltro non può sempre essere chiesta, poiché è necessario evitare che
le parti ricorrano a cavilli per cercare di sottrarsi all’adempimento: il contratto non si
può risolvere per risoluzione se l’inadempimento non ha avuto importanza rilevante
per la parte lesa.
Cause stragiudiziali di risoluzione per inadempimento, non si passa dal giudice:
Art 1454, DIFFIDA AD ADEMPIERE: una lettera che comunica la volontà, previo
inadempimento, di non
voler più tollerare il ritardo nell’inadempimento, anche se l’inadempiente è in mora, e
quindi di voler
risolvere il contratto.
Art 1457, TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI: il suo decorso, al contrario dei
precedenti termini che abbiamo visto, provoca la risoluzione del contratto, anche se
essa non viene pattuita in tale caso. Per poterne usufruire è necessario che una delle
parti si trovi a perdere il proprio interesse nel momento di superamento di tale
termine. Se decorso lo stesso la parte si trovasse ad avere ancora interesse deve
comunicarlo per tempo. Al riguardo le parti possono inserire la clausola apposita in
forza della quale prevedono che il contratto si risolva automaticamente se una certa
prestazione non viene adempiuta in tempo (o in un certo modo, se anch’esso sia
essenziale per una parte).
Per impossibilità sopravvenuta:
Se l’impossibilità sopravviene (e non è originaria, come nel caso che provoca la nullità)
succede che una delle due prestazioni si estingue e il contrato si risolve; la parte che
ha già ottenuto la prestazione la restituisce e se non l’ha ancora ottenuta non può più
pretenderla.
Per eccessiva onerosità sopravvenuta:
Una delle due prestazioni altera fortemente il proprio valore, il quale, quindi, si alza o
si abbassa
radicalmente.
Questo è un rimedio di esecuzione eccezionale; gli squilibri, infatti, devono essere
particolarmente gravi. Le normali fluttuazioni non producono questo effetto (normale
aleatorietà); deve succedere qualcosa di imprevedibile o anomalo.
Illustriamo ora altre due cause che non vengono normalmente indicate come tali ma
applicate in altri
contesti a seconda del testo che le tratta: le parti risolvono il contratto di comune
accordo e ... Cosa succede quando il contratto viene risolto?
La risoluzione ha effetto retroattivo. Questo vuol dire che la risoluzione deve riportare
le parti al momento genetico del contratto, quindi facendo venire meno ogni effetto
prodotto dal contratto.
Se gli effetti coinvolgono un terzo soggetto, la risoluzione non pregiudica i diritti
acquistati da quest’ultimo; viene fatto salvo il caso in cui il terzo, come ad esempio
negli acquisti immobili i quali offrono la possibilità di conoscere la situazione giuridica
dell’immobile, era a conoscenza del giudizio in corso sull’oggetto del proprio contratto.
Nei contratti a prestazione continuativa o periodica: La parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni
del contratto.
CONTRATTI SPECIALI
La disciplina contrattuale prevede che esistano dei contratti tipici: ovvero previsti dal
legislatore e regolati appositamente tramite delle norme specifiche e non generali.
Questa disciplina si divide tra norme inderogabili e norme derogabili.
Le prime si applicano a prescindere dalla volontà delle parti; sono obbligatorie.
Le seconde si applicano nei casi in cui le parti non abbiano espressamente specificato
di non volerle applicare.
I contratti speciali si dividono in base ad alcune caratteristiche:
- Contratti che trasferiscono la titolarità di beni
- Che trasferiscono il godimento di
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