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LA MULTIPROPRIETÀ

Si indica un’operazione economica volta ad assicurare al

multiproprietario un potere di godimento che evoca quello che il

codice riconosce al proprietario su un’unità familiare ma solo per un

determinato ed invariabile periodo di ogni anno; per dare veste

giuridica a questa operazione la prassi italiana ha fatto ricorso

all’istituto della comunione ed infatti:

- A ciascun multiproprietario viene venduta una quota di

comproprietà PRO INDIVISO di un complesso residenziale;

- A ciascun multiproprietario viene fatto accettare un

REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE che prevede sia una divisione

topografica del godimento del bene e sia un frazionamento

cronologico del godimento.

Oppure a ciascun multiproprietario viene venduta una quota in

comproprietà di una singola unità immobiliare inserita in un più

vasto complesso condominiale ed in questo caso la chiave di volta è

il PRO INDIVISO il cui regime viene derogato dal titolo ossia in forza

di un accordo intercorrente fra tutti i partecipanti attraverso cui

ciascuno rinuncia a servirsene nei tempi o in relazione agli spazi

attribuiti in uso agli altri.

IL POSSESSO

Il codice attribuisce rilevanza giuridica alle situazioni di fatto che si

estrinsecano attraverso un’attività corrispondente all’esercizio dei

diritti reali e il FACTUM POSSESSIONIS assicura al possessore

determinati vantaggi. Si può distinguere tra IUS POSSESSIONIS e IUS

POSSIDENDI: il primo designa l’insieme dei vantaggi che il possesso

genera a favore del possessore, il secondo designa la situazione di

chi ha diritto a possedere il bene. Il possesso non è un diritto ma

una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici e il suo oggetto

sono le COSE, infatti si ritiene che non possano essere oggetto di

possesso le cose di cui non si può acquistare la proprietà.

Il legislatore NON attribuisce identica rilevanza a tutte le situazioni

di fatto che comportano l’esercizio di un potere su un bene e

bisogna distinguere tra:

- POSSESSO PIENO: è caratterizzato dal concorso di 2 elementi

costitutivi ossia quello oggettivo che è caratterizzato dalla

disponibilità di fatto della cosa e quello soggettivo cioè la volontà

del soggetto di comportarsi come proprietario;

- DETENZIONE: è caratterizzata dal concorso di 2 elementi costitutivi

ossia quello oggettivo che è caratterizzato dalla disponibilità di fatto

della cosa e quello soggettivo cioè la volontà di godere e disporre

del bene;

- POSSESSO MEDIATO: che è caratterizzato dal solo elemento

soggettivo mentre la disponibilità materiale del bene compete al

detentore.

Il possesso su un determinato bene può essere esercitato

congiuntamente da più soggetti ad un medesimo titolo.

Secondo l’impostazione tradizionale POSSESSO e DETENZIONE sono

caratterizzati dallo stesso elemento obiettivo ma si distinguono dal

loro elemento soggettivo che viene detto DETINENDI nella

detenzione e POSSIDENDI nel possesso; si ritiene che al fine della

distinzione tra questi istituti non è lo stato psicologico che il

soggetto nutre nel momento in cui acquisisce la materiale

disponibilità del bene, ma lo stato psicologico che in quel momento

il soggetto manifesta all’ESTERNO. Il mutamento della detenzione in

possesso può avvenire solo se la modificazione dello stato

psicologico venga manifestata all’esterno o in forza

dell’OPPOSIZIONE dal detentore rivolta al possessore e quindi in

forza di un atto con cui il detentore manifesti inequivocabilmente

l’intenzione di continuare a tener la cosa per sé non più come

detentore ma come possessore, o in forza di una CAUSA proveniente

da un terzo.

Il possesso può distinguersi in:

LEGITTIMO: si ha quando il potere di godere e disporre del bene

 è esercitato dall’effettivo titolare del diritto di proprietà;

ILLEGITTIMO: si ha quando il potere di godere e disporre del bene

 è esercitato da una persona diversa dal titolare e si può

distinguere in:

- BUONA FEDE: quando il possessore ha acquisito la materiale

disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto;

- MALA FEDE: quando il possessore ha acquisito la materiale

disponibilità del bene conoscendo il difetto del proprio titolo

d’acquisto;

- VIZIOSO: quando il possessore ha acquisito la materiale

disponibilità del bene non solo in mala fede ma anche con

violenza.

La detenzione si può distinguere in:

QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la disponibilità del

 bene nell’interesse proprio;

NON QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la

 disponibilità del bene per ragioni di ospitalità.

Il possesso può avvenire per

- MODO ORIGINARIO: con l’apprensione della cosa contro o senza la

volontà di un eventuale precedente possessore ed il conseguente

esercizio della cosa stessa di poteri di fatto corrispondenti a quelli

del titolare;

Non si ha acquisito il possesso se l’apprensione del bene ed il

relativo esercizio del diritto si verificano per MERA TOLLERANZA del

possessore.

- MODO DERIVATIVO: con la consegna materiale o simbolica del

bene da parte del precedente possessore a quello nuovo.

L’esperienza conosce 2 figure di TRADITIO FICTA in cui non si ha

alcuna mutamento nella relazione di fatto della cosa ma

nell’animus:

1. TRADITIO BREVI MANU: si ha quando il detentore acquista il

possesso del bene ;

2. TRADITIO POSSESSORIO: si ha quando il possessore perdendo il

possesso del bene ne acquista la detenzione.

In quanto il possesso è una situazione di fatto la giurisprudenza

ritiene INAMMISSIBILE un contratto avente ad oggetto il solo

trasferimento del possesso disgiunto dal diritto reale di cui

costituisca l’esercizio: per il trasferimento occorrerebbero un

contratto e la traditio. La PERDITA del possesso si verifica per il venir

meno di uno o di entrambi gli elementi del possesso, in caso di

morte questo continua con il suo successore a titolo universale;

diversa è l’ACCESSIONE DEL POSSESSO applicabile solo a chi lo

acquista in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire a

TITOLO PARTICOLARE la proprietà.

Il possessore illegittimo è tenuto a restituire al titolare del diritto non

solo il bene ma anche i frutti prodotti da esso, la regola trova

eccezione in caso di POSSESSO IN BUONA FEDE ed in questo caso il

possessore ha il diritto di tenere per sè i frutti percepiti

anteriormente alla proposizione della relativa domanda giudiziale.

Per quanto riguarda alle spese si distinguono tra:

- ORDINARIE: per la produzione dei frutti ed il loro raccolto;

- STRAORDINARIE: per le riparazioni straordinarie;

- PER MIGLIORAMENTI: il possessore ha diritto al rimborso purché

questi miglioramenti sussistano al tempo della restituzione.

POSSESSO VALE TITOLO

Se si acquista un bene da chi ne è proprietario non si diventa

proprietari e questo costituirebbe un problema sull’amministrazione

della ricchezza: per i beni mobili vige la regola che il “possesso vale

titolo” secondo la quale chi acquista un bene a non dominio ne

diventa proprietario se:

- L’acquisto riguarda BENI MOBILI;

- L’acquirente possa vantare un TITOLO IDONEO al trasferimento

della proprietà;

- L’acquirente ne abbia acquistato il POSSESSO e che sia in BUONA

FEDE.

Per quanto riguarda le universalità di beni mobili il legislatore

preferisce sollecitare l’attenzione di chi voglia acquistare un

complesso di beni evitando che questi possa accontentarsi

dell’apparente titolarità.

USUCAPIONE

Il possesso protratto per un certo periodo di tempo fa acquisire al

possessore la titolarità del diritto reale attraverso questo istituto:

esso agevola la prova del diritto di proprietà. Si distingue dalla

prescrizione istintiva in quanto si ACQUISTA un diritto e affinché

l’usucapione si verifichi occorre:

- Il POSSESSO del bene;

- La CONTINUITÀ di questo;

- La NON INTERRUZIONE del possesso e si ha quando non

intervenga:

- Né una causa di interruzione NATURALE ossia quando un

soggetto perde il possesso del bene;

- Né una causa di interruzione CIVILE ossia quando contro il

possessore venga proposta una domanda giudiziale.

- Il DECORSO di un certo lasso di tempo che viene fissato a 20 anni.

La legge poi prevede per certe ipotesi dei termini più brevi:

10 ANNI per i beni immobili e 3 ANNI per quelli mobili registrati;

 10 ANNI per i beni mobili non registrati se abbia acquistato il

 possesso in buona fede;

15 ANNI per i fondi rustici situati in comuni montani.

 TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE

Contro l’altrui condotta volta a privare il possesso è possibile

OPPORSI fino a quando l’altrui azione è in atto, se l’azione si è

esaurita al possessore non resta che rivolgersi al giudice attraverso

una delle AZIONI POSSESSORIE che si contrappongono a quelle

petitorie le quali possono essere fatte valere solo da chi si affermi

titolare del diritto di proprietà a prescindere dal fatto che abbia il

possesso del bene. Le azioni possessorie assicurano una tutela di

carattere provvisorio ossia che chi soccombe del giudizio

possessorio può poi attuare un giudizio petitorio.

L’AZIONE DI REINTEGRAZIONE risponde all’esigenza di garantire a

chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria

indipendentemente dalla prova che sullo stesso spetti un diritto ed è

volta a REINTEGRARE nel possesso del bene chi sia rimasto vittima

di uno SPOGLIO violento o clandestino. Per spoglio si intende

qualsiasi azione che si risolva nella duratura privazione del possesso

o in una modifica della situazione oggettiva preesistente che

comprometta in modo apprezzabile l’esercizio del possesso, esso

può essere TOTALE o PARZIALE, mentre si dice VIOLENTO o

CLANDESTINO quando è posto in essere contro la volontà espressa o

presunta del possessore o detentore. Si ritiene che l’azione di

reintegrazione sia utilizzabile solo quando lo spoglio risulti

accompagnato dalla coscienza e volontà del suo autore di compiere

l’atto materiale nel quale si sostanzia lo stesso spoglio.

La LEGITTIMAZIONE ATTIVA spetta a qualsiasi possessore mentre

quella PASSIVA compete a coloro che debbono rispondere del fatto:

nel caso in cui lo spoglio non sia stato né violento e né clandestino

chi lo ha subito può reagire non già con l’azione di reintegrazione

ma solo con quella di MANUTENZIONE la quale è volta a r

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A.A. 2024-2025
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S3r3ndipity di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.