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LA MULTIPROPRIETÀ
Si indica un’operazione economica volta ad assicurare al
multiproprietario un potere di godimento che evoca quello che il
codice riconosce al proprietario su un’unità familiare ma solo per un
determinato ed invariabile periodo di ogni anno; per dare veste
giuridica a questa operazione la prassi italiana ha fatto ricorso
all’istituto della comunione ed infatti:
- A ciascun multiproprietario viene venduta una quota di
comproprietà PRO INDIVISO di un complesso residenziale;
- A ciascun multiproprietario viene fatto accettare un
REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE che prevede sia una divisione
topografica del godimento del bene e sia un frazionamento
cronologico del godimento.
Oppure a ciascun multiproprietario viene venduta una quota in
comproprietà di una singola unità immobiliare inserita in un più
vasto complesso condominiale ed in questo caso la chiave di volta è
il PRO INDIVISO il cui regime viene derogato dal titolo ossia in forza
di un accordo intercorrente fra tutti i partecipanti attraverso cui
ciascuno rinuncia a servirsene nei tempi o in relazione agli spazi
attribuiti in uso agli altri.
IL POSSESSO
Il codice attribuisce rilevanza giuridica alle situazioni di fatto che si
estrinsecano attraverso un’attività corrispondente all’esercizio dei
diritti reali e il FACTUM POSSESSIONIS assicura al possessore
determinati vantaggi. Si può distinguere tra IUS POSSESSIONIS e IUS
POSSIDENDI: il primo designa l’insieme dei vantaggi che il possesso
genera a favore del possessore, il secondo designa la situazione di
chi ha diritto a possedere il bene. Il possesso non è un diritto ma
una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici e il suo oggetto
sono le COSE, infatti si ritiene che non possano essere oggetto di
possesso le cose di cui non si può acquistare la proprietà.
Il legislatore NON attribuisce identica rilevanza a tutte le situazioni
di fatto che comportano l’esercizio di un potere su un bene e
bisogna distinguere tra:
- POSSESSO PIENO: è caratterizzato dal concorso di 2 elementi
costitutivi ossia quello oggettivo che è caratterizzato dalla
disponibilità di fatto della cosa e quello soggettivo cioè la volontà
del soggetto di comportarsi come proprietario;
- DETENZIONE: è caratterizzata dal concorso di 2 elementi costitutivi
ossia quello oggettivo che è caratterizzato dalla disponibilità di fatto
della cosa e quello soggettivo cioè la volontà di godere e disporre
del bene;
- POSSESSO MEDIATO: che è caratterizzato dal solo elemento
soggettivo mentre la disponibilità materiale del bene compete al
detentore.
Il possesso su un determinato bene può essere esercitato
congiuntamente da più soggetti ad un medesimo titolo.
Secondo l’impostazione tradizionale POSSESSO e DETENZIONE sono
caratterizzati dallo stesso elemento obiettivo ma si distinguono dal
loro elemento soggettivo che viene detto DETINENDI nella
detenzione e POSSIDENDI nel possesso; si ritiene che al fine della
distinzione tra questi istituti non è lo stato psicologico che il
soggetto nutre nel momento in cui acquisisce la materiale
disponibilità del bene, ma lo stato psicologico che in quel momento
il soggetto manifesta all’ESTERNO. Il mutamento della detenzione in
possesso può avvenire solo se la modificazione dello stato
psicologico venga manifestata all’esterno o in forza
dell’OPPOSIZIONE dal detentore rivolta al possessore e quindi in
forza di un atto con cui il detentore manifesti inequivocabilmente
l’intenzione di continuare a tener la cosa per sé non più come
detentore ma come possessore, o in forza di una CAUSA proveniente
da un terzo.
Il possesso può distinguersi in:
LEGITTIMO: si ha quando il potere di godere e disporre del bene
è esercitato dall’effettivo titolare del diritto di proprietà;
ILLEGITTIMO: si ha quando il potere di godere e disporre del bene
è esercitato da una persona diversa dal titolare e si può
distinguere in:
- BUONA FEDE: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto;
- MALA FEDE: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene conoscendo il difetto del proprio titolo
d’acquisto;
- VIZIOSO: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene non solo in mala fede ma anche con
violenza.
La detenzione si può distinguere in:
QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la disponibilità del
bene nell’interesse proprio;
NON QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la
disponibilità del bene per ragioni di ospitalità.
Il possesso può avvenire per
- MODO ORIGINARIO: con l’apprensione della cosa contro o senza la
volontà di un eventuale precedente possessore ed il conseguente
esercizio della cosa stessa di poteri di fatto corrispondenti a quelli
del titolare;
Non si ha acquisito il possesso se l’apprensione del bene ed il
relativo esercizio del diritto si verificano per MERA TOLLERANZA del
possessore.
- MODO DERIVATIVO: con la consegna materiale o simbolica del
bene da parte del precedente possessore a quello nuovo.
L’esperienza conosce 2 figure di TRADITIO FICTA in cui non si ha
alcuna mutamento nella relazione di fatto della cosa ma
nell’animus:
1. TRADITIO BREVI MANU: si ha quando il detentore acquista il
possesso del bene ;
2. TRADITIO POSSESSORIO: si ha quando il possessore perdendo il
possesso del bene ne acquista la detenzione.
In quanto il possesso è una situazione di fatto la giurisprudenza
ritiene INAMMISSIBILE un contratto avente ad oggetto il solo
trasferimento del possesso disgiunto dal diritto reale di cui
costituisca l’esercizio: per il trasferimento occorrerebbero un
contratto e la traditio. La PERDITA del possesso si verifica per il venir
meno di uno o di entrambi gli elementi del possesso, in caso di
morte questo continua con il suo successore a titolo universale;
diversa è l’ACCESSIONE DEL POSSESSO applicabile solo a chi lo
acquista in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire a
TITOLO PARTICOLARE la proprietà.
Il possessore illegittimo è tenuto a restituire al titolare del diritto non
solo il bene ma anche i frutti prodotti da esso, la regola trova
eccezione in caso di POSSESSO IN BUONA FEDE ed in questo caso il
possessore ha il diritto di tenere per sè i frutti percepiti
anteriormente alla proposizione della relativa domanda giudiziale.
Per quanto riguarda alle spese si distinguono tra:
- ORDINARIE: per la produzione dei frutti ed il loro raccolto;
- STRAORDINARIE: per le riparazioni straordinarie;
- PER MIGLIORAMENTI: il possessore ha diritto al rimborso purché
questi miglioramenti sussistano al tempo della restituzione.
POSSESSO VALE TITOLO
Se si acquista un bene da chi ne è proprietario non si diventa
proprietari e questo costituirebbe un problema sull’amministrazione
della ricchezza: per i beni mobili vige la regola che il “possesso vale
titolo” secondo la quale chi acquista un bene a non dominio ne
diventa proprietario se:
- L’acquisto riguarda BENI MOBILI;
- L’acquirente possa vantare un TITOLO IDONEO al trasferimento
della proprietà;
- L’acquirente ne abbia acquistato il POSSESSO e che sia in BUONA
FEDE.
Per quanto riguarda le universalità di beni mobili il legislatore
preferisce sollecitare l’attenzione di chi voglia acquistare un
complesso di beni evitando che questi possa accontentarsi
dell’apparente titolarità.
USUCAPIONE
Il possesso protratto per un certo periodo di tempo fa acquisire al
possessore la titolarità del diritto reale attraverso questo istituto:
esso agevola la prova del diritto di proprietà. Si distingue dalla
prescrizione istintiva in quanto si ACQUISTA un diritto e affinché
l’usucapione si verifichi occorre:
- Il POSSESSO del bene;
- La CONTINUITÀ di questo;
- La NON INTERRUZIONE del possesso e si ha quando non
intervenga:
- Né una causa di interruzione NATURALE ossia quando un
soggetto perde il possesso del bene;
- Né una causa di interruzione CIVILE ossia quando contro il
possessore venga proposta una domanda giudiziale.
- Il DECORSO di un certo lasso di tempo che viene fissato a 20 anni.
La legge poi prevede per certe ipotesi dei termini più brevi:
10 ANNI per i beni immobili e 3 ANNI per quelli mobili registrati;
10 ANNI per i beni mobili non registrati se abbia acquistato il
possesso in buona fede;
15 ANNI per i fondi rustici situati in comuni montani.
TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE
Contro l’altrui condotta volta a privare il possesso è possibile
OPPORSI fino a quando l’altrui azione è in atto, se l’azione si è
esaurita al possessore non resta che rivolgersi al giudice attraverso
una delle AZIONI POSSESSORIE che si contrappongono a quelle
petitorie le quali possono essere fatte valere solo da chi si affermi
titolare del diritto di proprietà a prescindere dal fatto che abbia il
possesso del bene. Le azioni possessorie assicurano una tutela di
carattere provvisorio ossia che chi soccombe del giudizio
possessorio può poi attuare un giudizio petitorio.
L’AZIONE DI REINTEGRAZIONE risponde all’esigenza di garantire a
chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria
indipendentemente dalla prova che sullo stesso spetti un diritto ed è
volta a REINTEGRARE nel possesso del bene chi sia rimasto vittima
di uno SPOGLIO violento o clandestino. Per spoglio si intende
qualsiasi azione che si risolva nella duratura privazione del possesso
o in una modifica della situazione oggettiva preesistente che
comprometta in modo apprezzabile l’esercizio del possesso, esso
può essere TOTALE o PARZIALE, mentre si dice VIOLENTO o
CLANDESTINO quando è posto in essere contro la volontà espressa o
presunta del possessore o detentore. Si ritiene che l’azione di
reintegrazione sia utilizzabile solo quando lo spoglio risulti
accompagnato dalla coscienza e volontà del suo autore di compiere
l’atto materiale nel quale si sostanzia lo stesso spoglio.
La LEGITTIMAZIONE ATTIVA spetta a qualsiasi possessore mentre
quella PASSIVA compete a coloro che debbono rispondere del fatto:
nel caso in cui lo spoglio non sia stato né violento e né clandestino
chi lo ha subito può reagire non già con l’azione di reintegrazione
ma solo con quella di MANUTENZIONE la quale è volta a r