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LO STATUS DI PARLAMENTARE
Per Status di parlamentare si intende la posizione complessiva in cui deputati e senatori vengono a trovarsi
in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Lo status si acquista con la proclamazione delle
elezioni nel caso della Camera e con la comunicazione della nomina nel caso del Senato. La Costituzione
disciplina poi direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico status
giuridico del parlamentare come ad esempio l’insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati
nell’esercizio delle funzioni, l’inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza del
Parlamentare, il diritto all’indennità che è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di
spese di segreteria e di rappresentanza. O
La costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66,67,68 e 69. Per Status di parlamentare si
intende la posizione complessiva in cui deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro
appartenenza alle Camere elettive. Lo status si acquista con la proclamazione delle elezioni nel caso della
Camera e con la comunicazione della nomina nel caso del Senato. La Costituzione disciplina poi
direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico status giuridico del
parlamentare come ad esempio l’insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle
funzioni, l’inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza del Parlamentare, il diritto
all’indennità che è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di
rappresentanza.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE
Per quanto riguarda le leggi ordinarie, il procedimento della loro formazione è composto dalle
seguenti fasi: fase dell’iniziativa; fase dell’Istruttoria; fase integrativa dell’efficacia; fase dell'entrata in
vigore. La fase dell’iniziativa consiste nell’esercizio da parte di determinati soggetti del potere di
sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento. In questa fase, secondo quanto previsto
dall’articolo 71 della Costituzione, spetta : al Governo; ad ogni singolo deputato/senatore; al corpo
elettorale ma la proposta deve essere sottoscritta da almeno 50.000 elettori; ai Consigli regionali; al
CNEL. Nella fase dell’istruttoria il progetto di legge, una volta approvato, passa al Presidente della
Repubblica per la promulgazione il quale lo può rinviare alle camere per farlo modificare, motivandolo con
un messaggio. Le Camere possono modificare il disegno di legge oppure approvarlo nuovamente caso in
cui il Presidente è obbligato a promulgarlo. La pubblicazione della legge deve avvenire entro 30 dalla
promulgazione. A questo punto, il Ministro della Giustizia pone il sigillo e la legge viene pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che la stessa legge
non preveda un termine diverso.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI
Il procedimento di formazione delle leggi costituzionali è sempre affidato al Parlamento attraverso un
procedimento aggravato. L’articolo 138 della Costituzione prevede che le leggi di revisione della
costituzione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con 2
distinte deliberazioni, ad intervallo almeno di 3 mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per
l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. L’intervallo ha la finalità di ponderare maggiormente
l’approvazione e di verificare a distanza di tempo che la maggioranza non era occasionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica, o Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e svolge la funzione di
garante degli equilibri costituzionali al di sopra degli altri organi governativi. Non è titolare di un potere
specifico ma partecipa all’esercizio di tutti i poteri con ruolo di coordinamento e supervisore. Il suo
incarico è ripartito nelle seguenti tre funzioni:
- funzione legislativa: Il Presidente della Repubblica ha la funzione di rivolgere messaggi alle Camere;
indire le elezioni delle nuove Camere; convocare le Camere in via straordinaria; sciogliere le Camere,
dopo aver sentito i rispettivi presidenti;
- funzione esecutiva Il Presidente può indire il referendum popolare; nominare il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i Ministri; avere il comando delle Forze armate; presiedere il Consiglio supremo
di difesa; dichiarare lo stato di guerra
- funzione giudiziaria: Il Presidente della Repubblica può inoltre presiedere il Consiglio superiore della
Magistratura; concedere grazia e commutare pene; nominare 5 giudici della Corte costituzionale.
Il Presidente della Repubblica viene eletto in seduta comune con la partecipazione di 3 delegati per ogni
regione (1 solo per la Valle d’Aosta).L’elezione si ottiene con due terzi dei voti, ma dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta (50+1) dell’Assemblea. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti politici e civili (art. 84). Il
Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni, gode di un assegno e di una dotazione finanziaria
entrambi fissati per legge. La carica termina naturalmente alla scadenza del settimo anno ma vi sono dei
casi in cui il mandato può cessare anticipatamente. La Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità
del Presidente alla scadenza della carica (ad oggi l’unico caso di rielezione è quello di Giorgio Napolitano).
O
l’art. 87 afferma che il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Non
è titolare di nessuno dei poteri dello Stato ma è garante della Costituzione e dell’unità e continuità
dell’ordinamento. I requisiti per l’elezione del Presidente della Repubblica sono: cittadinanza italiana, aver
compiuto 50 anni di età, deve godere dei diritti civili e politici. La carica del Presidente della Repubblica è
incompatibile con le altre cariche dello Stato. Il mandato dura 7 anni . Tra i suoi poteri rientrano:
promulgazione delle leggi, scioglimento delle camere, nomina di 5 senatori a vita, dichiarazione dello stato
di guerra, concedere grazie e ratificare trattati internazionali.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in base alla Costituzione secondo i principi
di: legalità, imparzialità, del pubblico concorso, della ragionevolezza, del buon andamento. Secondo il
Principio di legalità i pubblici uffici sono organizzati in modo da garantire il buon andamento e
l’imparzialità. Il Principio di imparzialità impone all’amministrazione di tenere una condotta
equidistante rispetto a tutti coloro con cui è in contatto e deve ponderare tutti gli interessi coinvolti. In base
alla regola del pubblico concorso, l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, avviene
tramite pubblico concorso. Il concorso è caratterizzato dal metodo comparativo nella sezione dei
candidati e dalla verifica di una sufficiente attitudine professionale. Secondo il Principio della
ragionevolezza, la Pubblica amministrazione deve seguire i criteri di razionalità operativa nello
svolgimento della propria azione al fine di evitare decisioni arbitrarie e irrazionali. Il Principio di buon
andamento fa riferimento ai parametri di economicità, efficacia, efficienza. Secondo i principi
costituzionali sull’amministrazione le P.A. devono assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico; devono rendere visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato attraverso
l’accesso ai documenti amministrativi; l’obbligo della motivazione; la partecipazione al procedimento
amministrativo; l’accesso civico con l’obbligo per la P.A. di pubblicare documenti e informazioni.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IL PROVVEDIMENTO
Per provvedimento amministrativo si intende quell'atto consistente in una manifestazione di volontà
adottata dall'amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera
unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari. L'emanazione di un provvedimento è
preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel procedimento amministrativo. Questi atti si
possono suddividere in fase preparatoria, fase decisoria e fase dell’efficacia. Il provvedimento può
essere nullo in caso di mancanza di un elemento essenziale e di violazione o elusione del giudicato, può
essere annullabile in caso di incompetenza dell’organo che emette l’atto, violazione di legge, eccesso di
potere. O
Il provvedimento amministrativo è la più importante e rilevante manifestazione del potere
amministrativo. Per tale ragione è dotato di caratteristiche ed efficacia peculiari, che inducono a trattarlo
separatamente rispetto agli altri atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è l’atto tipico di
esercizio dell’attività di amministrazione attiva: è la manifestazione del potere amministrativo cui è
affidata la cura concreta dell’interesse pubblico primario assegnato all’amministrazione agente.
L'emanazione di un provvedimento è preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel
procedimento amministrativo. Questi atti si possono suddividere in fase preparatoria, fase decisoria e
fase dell’efficacia. Il provvedimento può essere nullo in caso di mancanza di un elemento essenziale e di
violazione o elusione del giudicato, può essere annullabile in caso di incompetenza dell’organo che emette
l’atto, violazione di legge, eccesso di potere.
TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 113 Cost., contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. A tutti è data la possibilità di ricorso presso gli organi
della giustizia amministrativa o di azione presso i giudici ordinari. In Italia vige un sistema
dualistico di giustizia amministrativa per cui la tutela dei cittadini contro gli atti della P.A. è divisa tra
giudice ordinario e il giudice amministrativo, competenti a seconda del tipo di situazione giuridica fatta
valere. Se il soggetto colpito da un atto amministrativo vede leso il proprio diritto soggettivo, la
competenza è del giudice ordinario. Questo non può annullare l'atto amministrativo impugnato ma
può solo disapplicarlo e procedere al risarcimento del danno