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LO STATUS DI PARLAMENTARE

Per Status di parlamentare si intende la posizione complessiva in cui deputati e senatori vengono a trovarsi

in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Lo status si acquista con la proclamazione delle

elezioni nel caso della Camera e con la comunicazione della nomina nel caso del Senato. La Costituzione

disciplina poi direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico status

giuridico del parlamentare come ad esempio l’insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati

nell’esercizio delle funzioni, l’inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza del

Parlamentare, il diritto all’indennità che è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di

spese di segreteria e di rappresentanza. O

La costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66,67,68 e 69. Per Status di parlamentare si

intende la posizione complessiva in cui deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro

appartenenza alle Camere elettive. Lo status si acquista con la proclamazione delle elezioni nel caso della

Camera e con la comunicazione della nomina nel caso del Senato. La Costituzione disciplina poi

direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico status giuridico del

parlamentare come ad esempio l’insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle

funzioni, l’inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza del Parlamentare, il diritto

all’indennità che è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di

rappresentanza.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE

Per quanto riguarda le leggi ordinarie, il procedimento della loro formazione è composto dalle

seguenti fasi: fase dell’iniziativa; fase dell’Istruttoria; fase integrativa dell’efficacia; fase dell'entrata in

vigore. La fase dell’iniziativa consiste nell’esercizio da parte di determinati soggetti del potere di

sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento. In questa fase, secondo quanto previsto

dall’articolo 71 della Costituzione, spetta : al Governo; ad ogni singolo deputato/senatore; al corpo

elettorale ma la proposta deve essere sottoscritta da almeno 50.000 elettori; ai Consigli regionali; al

CNEL. Nella fase dell’istruttoria il progetto di legge, una volta approvato, passa al Presidente della

Repubblica per la promulgazione il quale lo può rinviare alle camere per farlo modificare, motivandolo con

un messaggio. Le Camere possono modificare il disegno di legge oppure approvarlo nuovamente caso in

cui il Presidente è obbligato a promulgarlo. La pubblicazione della legge deve avvenire entro 30 dalla

promulgazione. A questo punto, il Ministro della Giustizia pone il sigillo e la legge viene pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che la stessa legge

non preveda un termine diverso.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI

Il procedimento di formazione delle leggi costituzionali è sempre affidato al Parlamento attraverso un

procedimento aggravato. L’articolo 138 della Costituzione prevede che le leggi di revisione della

costituzione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con 2

distinte deliberazioni, ad intervallo almeno di 3 mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per

l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. L’intervallo ha la finalità di ponderare maggiormente

l’approvazione e di verificare a distanza di tempo che la maggioranza non era occasionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica, o Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e svolge la funzione di

garante degli equilibri costituzionali al di sopra degli altri organi governativi. Non è titolare di un potere

specifico ma partecipa all’esercizio di tutti i poteri con ruolo di coordinamento e supervisore. Il suo

incarico è ripartito nelle seguenti tre funzioni:

- funzione legislativa: Il Presidente della Repubblica ha la funzione di rivolgere messaggi alle Camere;

indire le elezioni delle nuove Camere; convocare le Camere in via straordinaria; sciogliere le Camere,

dopo aver sentito i rispettivi presidenti;

- funzione esecutiva Il Presidente può indire il referendum popolare; nominare il Presidente del

Consiglio dei Ministri e i Ministri; avere il comando delle Forze armate; presiedere il Consiglio supremo

di difesa; dichiarare lo stato di guerra

- funzione giudiziaria: Il Presidente della Repubblica può inoltre presiedere il Consiglio superiore della

Magistratura; concedere grazia e commutare pene; nominare 5 giudici della Corte costituzionale.

Il Presidente della Repubblica viene eletto in seduta comune con la partecipazione di 3 delegati per ogni

regione (1 solo per la Valle d’Aosta).L’elezione si ottiene con due terzi dei voti, ma dopo il terzo scrutinio è

sufficiente la maggioranza assoluta (50+1) dell’Assemblea. Può essere eletto Presidente della Repubblica

ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti politici e civili (art. 84). Il

Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni, gode di un assegno e di una dotazione finanziaria

entrambi fissati per legge. La carica termina naturalmente alla scadenza del settimo anno ma vi sono dei

casi in cui il mandato può cessare anticipatamente. La Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità

del Presidente alla scadenza della carica (ad oggi l’unico caso di rielezione è quello di Giorgio Napolitano).

O

l’art. 87 afferma che il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Non

è titolare di nessuno dei poteri dello Stato ma è garante della Costituzione e dell’unità e continuità

dell’ordinamento. I requisiti per l’elezione del Presidente della Repubblica sono: cittadinanza italiana, aver

compiuto 50 anni di età, deve godere dei diritti civili e politici. La carica del Presidente della Repubblica è

incompatibile con le altre cariche dello Stato. Il mandato dura 7 anni . Tra i suoi poteri rientrano:

promulgazione delle leggi, scioglimento delle camere, nomina di 5 senatori a vita, dichiarazione dello stato

di guerra, concedere grazie e ratificare trattati internazionali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI

Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in base alla Costituzione secondo i principi

di: legalità, imparzialità, del pubblico concorso, della ragionevolezza, del buon andamento. Secondo il

Principio di legalità i pubblici uffici sono organizzati in modo da garantire il buon andamento e

l’imparzialità. Il Principio di imparzialità impone all’amministrazione di tenere una condotta

equidistante rispetto a tutti coloro con cui è in contatto e deve ponderare tutti gli interessi coinvolti. In base

alla regola del pubblico concorso, l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, avviene

tramite pubblico concorso. Il concorso è caratterizzato dal metodo comparativo nella sezione dei

candidati e dalla verifica di una sufficiente attitudine professionale. Secondo il Principio della

ragionevolezza, la Pubblica amministrazione deve seguire i criteri di razionalità operativa nello

svolgimento della propria azione al fine di evitare decisioni arbitrarie e irrazionali. Il Principio di buon

andamento fa riferimento ai parametri di economicità, efficacia, efficienza. Secondo i principi

costituzionali sull’amministrazione le P.A. devono assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità

del debito pubblico; devono rendere visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato attraverso

l’accesso ai documenti amministrativi; l’obbligo della motivazione; la partecipazione al procedimento

amministrativo; l’accesso civico con l’obbligo per la P.A. di pubblicare documenti e informazioni.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IL PROVVEDIMENTO

Per provvedimento amministrativo si intende quell'atto consistente in una manifestazione di volontà

adottata dall'amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera

unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari. L'emanazione di un provvedimento è

preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel procedimento amministrativo. Questi atti si

possono suddividere in fase preparatoria, fase decisoria e fase dell’efficacia. Il provvedimento può

essere nullo in caso di mancanza di un elemento essenziale e di violazione o elusione del giudicato, può

essere annullabile in caso di incompetenza dell’organo che emette l’atto, violazione di legge, eccesso di

potere. O

Il provvedimento amministrativo è la più importante e rilevante manifestazione del potere

amministrativo. Per tale ragione è dotato di caratteristiche ed efficacia peculiari, che inducono a trattarlo

separatamente rispetto agli altri atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è l’atto tipico di

esercizio dell’attività di amministrazione attiva: è la manifestazione del potere amministrativo cui è

affidata la cura concreta dell’interesse pubblico primario assegnato all’amministrazione agente.

L'emanazione di un provvedimento è preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel

procedimento amministrativo. Questi atti si possono suddividere in fase preparatoria, fase decisoria e

fase dell’efficacia. Il provvedimento può essere nullo in caso di mancanza di un elemento essenziale e di

violazione o elusione del giudicato, può essere annullabile in caso di incompetenza dell’organo che emette

l’atto, violazione di legge, eccesso di potere.

TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Secondo quanto previsto dall’art. 113 Cost., contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. A tutti è data la possibilità di ricorso presso gli organi

della giustizia amministrativa o di azione presso i giudici ordinari. In Italia vige un sistema

dualistico di giustizia amministrativa per cui la tutela dei cittadini contro gli atti della P.A. è divisa tra

giudice ordinario e il giudice amministrativo, competenti a seconda del tipo di situazione giuridica fatta

valere. Se il soggetto colpito da un atto amministrativo vede leso il proprio diritto soggettivo, la

competenza è del giudice ordinario. Questo non può annullare l'atto amministrativo impugnato ma

può solo disapplicarlo e procedere al risarcimento del danno

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilarmora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Vecchio Fabrizio.