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MANCATO ADEMPIMENTO

La coercibilità avviene in 2 fasi:

La prima è detta fase di responsabilità, che serve a minacciare il debitore che

 non adempie

La seconda è detta fase di esecuzione forzata, che consente l’intervento della

 forza pubblica per realizzare un assetto di interessi equivalente.

L’ordinamento prende in considerazione il fatto del mancato adempimento e rileva

distinzioni tra:

Inadempimento non imputabile, consente di azionare la formula

 dell’impossibilità sopravvenuta che giustifica la statuizione dell’estinzione

dell’obbligazione.

Inadempimento imputabile, è dovuto a qualche negligenza o colpa del

 debitore. Riguardo l’inadempimento colposo le determinazioni cambiano a

seconda di due caratteristiche: 1) ritardo nell’adempimento, che si rimedia

con la mora del debitore; 2) inadempimento definitivo, che si rimedia con la

responsabilità contrattuale.

MORA DEL DEBITORE

Designa un apparato decisorio volto a rimediare e indirettamente a sanzionare il

semplice ritardo dell’inadempimento. Le circostanze idonee a completarlo sono:

Scadenza del termine, esiste un’obbligazione ed è scaduto il temine o

 eventualmente il termine di differimento;

Mancata offerta della prestazione entro la scadenza del termine, dove

 si delinea una tecnica decisoria per cui, in caso di offerta formale si possono

azionare le determinazioni percettive della mora del creditore, nella mora del

debitore invece è considerata idonea anche una semplice offerta informale.

Esistenza di un interesse del creditore all’adempimento tardivo, se il

 creditore agisce per la mora c’è l’interesse all’adempimento tardivo, se il

creditore agisce per la responsabilità contrattuale non c’è l’interesse

all’adempimento tardivo.

Per quanto riguarda la costituzione della mora troviamo due criteri:

Criterio della mora ex persona, è considerato essenziale, un atto del

 creditore ossia una dichiarazione scritta che comunica al debitore la volontà di

ricevere l’adempimento anche tardivo e avvisa il debitore che se non eseguirà

la prestazione entro un certo termine sarà considerato in mora.

Criterio della mora ex re, non è essenziale alcun atto del creditore e può

 essere richiesto soltanto in circostanza specifiche: 1) se si tratta di obbligazioni

derivanti da fatto illecito; 2) se c’è stata una volontà del debitore di non

adempiere tramite dichiarazione scritta; 3) se si tratta di obbligazioni

pecuniarie da eseguire al domicilio del creditore.

Effetti della mora:

Obbligo/dovere del debitore di risarcire il danno per ritardo, il danno da

 ritardo cresce con l’aumentare del tempo, mentre quello del danno di

inadempimento è il valore della prestazione; c’è una regola non scritta ossia,

che il danno da ritardo è comunque un’entità della prestazione con un’entità

inferiore a quella del danno da inadempimento definitivo.

Imputazione al debitore del rischio dell’impossibilità sopravvenuta,

 nella mora del debitore l’imputazione del rischio comporta un provvedimento

che condanna il debitore a risarcire il danno anche dopo che si è verificata

l’impossibilità sopravvenuta (dopo l’impossibilità normalmente il debitore è

esonerato); nel contesto della mora del creditore si giustifica il provvedimento

che il creditore non riceverà più la prestazione a causa di un’impossibilità

sopravvenuta.

Interruzione della prescrizione, ragionamento applicativo per cui dopo la

 mora non si può più far valere la prescrizione; è necessario che ci sia stata

un’intimazione ad adempiere.

Fatti impeditivi della mora:

Esistenza di un’offerta formale o informale di una prestazione, l’offerta

 informale esclude gli effetti della mora del debitore; l’offerta formale comporta

sia l’azionabilità delle pretese basate sulla mora del debitore, sia l’operatività

delle determinazioni precettive comportate dalla mora del creditore.

Impossibilità temporanea, comporta l’esclusione della mora del debitore e in

 seconda battuta l’estinzione dell’obbligazione.

Natura di obbligazione negativa, si prospetta un impianto valutativo per cui

 in caso di inadempimento dell’obbligazione negativa il creditore può azionare

soltanto i diritti basati sulla responsabilità contrattuale; in casi normali

l’inadempimento giustifica solo i provvedimenti della responsabilità

contrattuale, in casi eccezionali il creditore può avere utilità nell’adempimento

successivo.

Fatti eliminativi della mora:

Interruzione, riguarda l’ipotesi di offerta successiva ed elimina per il futuro gli

 effetti della mora.

Purgazione, riguarda l’ipotesi di adempimento successivo e il creditore può

 richiedere diritti sulla mora basati sul periodo anteriore dell’adempimento.

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Si delinea in un apparato decisorio che serve a rimediare e indirettamente a

sanzionare l’inadempimento definitivo. Le circostanze sono gli stessi della mora del

debitore:

Scadenza del termine;

 Mancata offerta della prestazione, esonera il debitore dalla mora e dalla

 responsabilità contrattuale;

Inesistenza di un interesse del creditore all’adempimento tardivo, il

 creditore sceglie di far valere i diritti basati sulla responsabilità contrattuale,

questa fattispecie è idonea a comportare sia la situazione della mora che quella

della responsabilità contrattuale a scelta del creditore.

Fatti impeditivi:

Impossibilità sopravvenuta non imputabile, è data dalla forza maggiore

 che si prova dimostrando che il debitore anche con mezzi straordinari non

sarebbe riuscito a procurare l’utilità del creditore.

Diligenza del debitore, sottende un ragionamento applicativo per cui, se il

 debitore prova di aver adottato i mezzi ordinari è esclusa la responsabilità

anche se non vi è stata l’utilità attesa dal creditore. In questa fattispecie

distinguiamo: 1) l’obbligazione di mezzi, dove la causa di esonero è

dimostrare di aver adottato mezzi ordinari; 2) obbligazioni di risultato, dove

mi posso liberare solo se dimostro che neppure con mezzi straordinari sarei

riuscito a procurare l’utilità al creditore.

Clausole di esonero della responsabilità, è l’accordo tra le parti che

 comporta l’esonero soltanto se l’inadempimento dipende da colpa lieve o

lievissima.

Criterio estensivo: oltre ai fatti impeditivi troviamo l’estensione della responsabilità

al fatto colposo degli ausiliari. In tal caso il creditore deve risarcire il danno prodotto da

un fatto doloso di un ausiliario, bisogna tener conto che il debitore risponde

all’inadempimento, questo criterio riguarda la violazione di doveri di protezione.

Effetti: la determinazione operativa consequenziale è l’obbligo di risarcimento del

danno. La regola non scritta afferma che il risarcimento del danno è una prestazione

che serve a compensare il creditore del mancato adempimento ma si tratta comunque

di una prestazione superiore rispetto al risarcimento del danno da ritardo.

Danno risarcibile:

Estensione del danno emergente e al nucleo cessante, si risarcisce solo

 in danno che sia conseguenza immediata e indiretta dell’adempimento.

Nesso di casualità, nell’inadempimento si possono attivare delle causali

 negative per il creditore per le conseguenze negative immediate e dirette.

Prevedibilità del danno, si risarcisce solo il danno prevedibile al momento

 dell’inadempimento (non può essere invocato in caso di inadempimento

doloso).

Liquidazione equitativa del danno, se il danno non può essere provato la

 misura della prestazione pecuniaria è determinata dal giudice.

Concorso del fatto colposo del creditore, distinguiamo due ipotesi: 1)

 Senza il fatto colposo del creditore non si sarebbe prodotto il danno principale;

2) Senza il fatto colposo del creditore si sarebbe comunque prodotto il danno

principale ma non si sarebbero causate alcune conseguenze negative volute da

lui.

REGIME CONVENZIONALE DELL’INADEMPIMENTO

L’ordinamento considera degli atti idonei a comportare delle prescrizioni operative o

dei provvedimenti per rimediare all’inadempimento. Quindi ammette anche un regime

convenzionale all’adempimento. Distinguiamo:

La clausola penale, che è un accordo diretto a costringere il debitore, in caso

 di inadempimento, a eseguire una prestazione sostitutiva del risarcimento di

natura afflittiva. Effetti: Normalmente vi è un divieto di cumulo tra

prestazione principale e prestazione penale, il quale è ammesso solo se la

penale è stabilita per semplice ritardo. Vi è una particolare statuizione per cui

il creditore, se pattuisce preventivamente il risarcimento del maggior danno,

ha diritto ad esigere la prestazione penale e limitatamente la prestazione

risarcitoria. Il giudice in caso di penale ha il potere di riduzione in due

circostanze: 1) Se la prestazione è stata adempiuta parzialmente; 2) Se la

misura della penale risulta eccessiva rispetto l’interesse del creditore. La

penale quindi ha funzione afflittiva tendenzialmente superiore a quella del

risarcimento. La multa penitenziale si differenzia dalla penale poiché le parti

si accordano su una prestazione che valga come diritto di recesso.

Caparra confirmatoria, consiste nella consegna che viene fatta

 contestualmente alla conclusione di un contratto, che una parte fa all’altra, di

una certa somma di denaro o di cose fungibili. Effetti: In caso di

inadempimento della caparra distinguiamo due casi: 1) Se l’inadempiente è la

parte che l’ha data, l’altra parte può chiedere o il risarcimento del danno o

trattiene la caparra; 2) Se l’inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra

parte può pretendere la restituzione del doppio o il risarcimento del danno. La

caparra penitenziale si riferisce al caso in cui, al momento della conclusione

del contratto, venga consegnata una somma di denaro o cose fungibili con

l’accordo che funge come corrispettivo del diritto di recesso e mira a rafforzare

il vincolo obbligatorio.

SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI

Abbiamo tre figure: OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE e

OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, sono le obbligazioni più diffuse, ed esprime il concetto

che l’obbligazione ha per oggetto una

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A.A. 2022-2023
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andrea1.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Maisto Filippo.