Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
MANCATO ADEMPIMENTO
La coercibilità avviene in 2 fasi:
La prima è detta fase di responsabilità, che serve a minacciare il debitore che
non adempie
La seconda è detta fase di esecuzione forzata, che consente l’intervento della
forza pubblica per realizzare un assetto di interessi equivalente.
L’ordinamento prende in considerazione il fatto del mancato adempimento e rileva
distinzioni tra:
Inadempimento non imputabile, consente di azionare la formula
dell’impossibilità sopravvenuta che giustifica la statuizione dell’estinzione
dell’obbligazione.
Inadempimento imputabile, è dovuto a qualche negligenza o colpa del
debitore. Riguardo l’inadempimento colposo le determinazioni cambiano a
seconda di due caratteristiche: 1) ritardo nell’adempimento, che si rimedia
con la mora del debitore; 2) inadempimento definitivo, che si rimedia con la
responsabilità contrattuale.
MORA DEL DEBITORE
Designa un apparato decisorio volto a rimediare e indirettamente a sanzionare il
semplice ritardo dell’inadempimento. Le circostanze idonee a completarlo sono:
Scadenza del termine, esiste un’obbligazione ed è scaduto il temine o
eventualmente il termine di differimento;
Mancata offerta della prestazione entro la scadenza del termine, dove
si delinea una tecnica decisoria per cui, in caso di offerta formale si possono
azionare le determinazioni percettive della mora del creditore, nella mora del
debitore invece è considerata idonea anche una semplice offerta informale.
Esistenza di un interesse del creditore all’adempimento tardivo, se il
creditore agisce per la mora c’è l’interesse all’adempimento tardivo, se il
creditore agisce per la responsabilità contrattuale non c’è l’interesse
all’adempimento tardivo.
Per quanto riguarda la costituzione della mora troviamo due criteri:
Criterio della mora ex persona, è considerato essenziale, un atto del
creditore ossia una dichiarazione scritta che comunica al debitore la volontà di
ricevere l’adempimento anche tardivo e avvisa il debitore che se non eseguirà
la prestazione entro un certo termine sarà considerato in mora.
Criterio della mora ex re, non è essenziale alcun atto del creditore e può
essere richiesto soltanto in circostanza specifiche: 1) se si tratta di obbligazioni
derivanti da fatto illecito; 2) se c’è stata una volontà del debitore di non
adempiere tramite dichiarazione scritta; 3) se si tratta di obbligazioni
pecuniarie da eseguire al domicilio del creditore.
Effetti della mora:
Obbligo/dovere del debitore di risarcire il danno per ritardo, il danno da
ritardo cresce con l’aumentare del tempo, mentre quello del danno di
inadempimento è il valore della prestazione; c’è una regola non scritta ossia,
che il danno da ritardo è comunque un’entità della prestazione con un’entità
inferiore a quella del danno da inadempimento definitivo.
Imputazione al debitore del rischio dell’impossibilità sopravvenuta,
nella mora del debitore l’imputazione del rischio comporta un provvedimento
che condanna il debitore a risarcire il danno anche dopo che si è verificata
l’impossibilità sopravvenuta (dopo l’impossibilità normalmente il debitore è
esonerato); nel contesto della mora del creditore si giustifica il provvedimento
che il creditore non riceverà più la prestazione a causa di un’impossibilità
sopravvenuta.
Interruzione della prescrizione, ragionamento applicativo per cui dopo la
mora non si può più far valere la prescrizione; è necessario che ci sia stata
un’intimazione ad adempiere.
Fatti impeditivi della mora:
Esistenza di un’offerta formale o informale di una prestazione, l’offerta
informale esclude gli effetti della mora del debitore; l’offerta formale comporta
sia l’azionabilità delle pretese basate sulla mora del debitore, sia l’operatività
delle determinazioni precettive comportate dalla mora del creditore.
Impossibilità temporanea, comporta l’esclusione della mora del debitore e in
seconda battuta l’estinzione dell’obbligazione.
Natura di obbligazione negativa, si prospetta un impianto valutativo per cui
in caso di inadempimento dell’obbligazione negativa il creditore può azionare
soltanto i diritti basati sulla responsabilità contrattuale; in casi normali
l’inadempimento giustifica solo i provvedimenti della responsabilità
contrattuale, in casi eccezionali il creditore può avere utilità nell’adempimento
successivo.
Fatti eliminativi della mora:
Interruzione, riguarda l’ipotesi di offerta successiva ed elimina per il futuro gli
effetti della mora.
Purgazione, riguarda l’ipotesi di adempimento successivo e il creditore può
richiedere diritti sulla mora basati sul periodo anteriore dell’adempimento.
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Si delinea in un apparato decisorio che serve a rimediare e indirettamente a
sanzionare l’inadempimento definitivo. Le circostanze sono gli stessi della mora del
debitore:
Scadenza del termine;
Mancata offerta della prestazione, esonera il debitore dalla mora e dalla
responsabilità contrattuale;
Inesistenza di un interesse del creditore all’adempimento tardivo, il
creditore sceglie di far valere i diritti basati sulla responsabilità contrattuale,
questa fattispecie è idonea a comportare sia la situazione della mora che quella
della responsabilità contrattuale a scelta del creditore.
Fatti impeditivi:
Impossibilità sopravvenuta non imputabile, è data dalla forza maggiore
che si prova dimostrando che il debitore anche con mezzi straordinari non
sarebbe riuscito a procurare l’utilità del creditore.
Diligenza del debitore, sottende un ragionamento applicativo per cui, se il
debitore prova di aver adottato i mezzi ordinari è esclusa la responsabilità
anche se non vi è stata l’utilità attesa dal creditore. In questa fattispecie
distinguiamo: 1) l’obbligazione di mezzi, dove la causa di esonero è
dimostrare di aver adottato mezzi ordinari; 2) obbligazioni di risultato, dove
mi posso liberare solo se dimostro che neppure con mezzi straordinari sarei
riuscito a procurare l’utilità al creditore.
Clausole di esonero della responsabilità, è l’accordo tra le parti che
comporta l’esonero soltanto se l’inadempimento dipende da colpa lieve o
lievissima.
Criterio estensivo: oltre ai fatti impeditivi troviamo l’estensione della responsabilità
al fatto colposo degli ausiliari. In tal caso il creditore deve risarcire il danno prodotto da
un fatto doloso di un ausiliario, bisogna tener conto che il debitore risponde
all’inadempimento, questo criterio riguarda la violazione di doveri di protezione.
Effetti: la determinazione operativa consequenziale è l’obbligo di risarcimento del
danno. La regola non scritta afferma che il risarcimento del danno è una prestazione
che serve a compensare il creditore del mancato adempimento ma si tratta comunque
di una prestazione superiore rispetto al risarcimento del danno da ritardo.
Danno risarcibile:
Estensione del danno emergente e al nucleo cessante, si risarcisce solo
in danno che sia conseguenza immediata e indiretta dell’adempimento.
Nesso di casualità, nell’inadempimento si possono attivare delle causali
negative per il creditore per le conseguenze negative immediate e dirette.
Prevedibilità del danno, si risarcisce solo il danno prevedibile al momento
dell’inadempimento (non può essere invocato in caso di inadempimento
doloso).
Liquidazione equitativa del danno, se il danno non può essere provato la
misura della prestazione pecuniaria è determinata dal giudice.
Concorso del fatto colposo del creditore, distinguiamo due ipotesi: 1)
Senza il fatto colposo del creditore non si sarebbe prodotto il danno principale;
2) Senza il fatto colposo del creditore si sarebbe comunque prodotto il danno
principale ma non si sarebbero causate alcune conseguenze negative volute da
lui.
REGIME CONVENZIONALE DELL’INADEMPIMENTO
L’ordinamento considera degli atti idonei a comportare delle prescrizioni operative o
dei provvedimenti per rimediare all’inadempimento. Quindi ammette anche un regime
convenzionale all’adempimento. Distinguiamo:
La clausola penale, che è un accordo diretto a costringere il debitore, in caso
di inadempimento, a eseguire una prestazione sostitutiva del risarcimento di
natura afflittiva. Effetti: Normalmente vi è un divieto di cumulo tra
prestazione principale e prestazione penale, il quale è ammesso solo se la
penale è stabilita per semplice ritardo. Vi è una particolare statuizione per cui
il creditore, se pattuisce preventivamente il risarcimento del maggior danno,
ha diritto ad esigere la prestazione penale e limitatamente la prestazione
risarcitoria. Il giudice in caso di penale ha il potere di riduzione in due
circostanze: 1) Se la prestazione è stata adempiuta parzialmente; 2) Se la
misura della penale risulta eccessiva rispetto l’interesse del creditore. La
penale quindi ha funzione afflittiva tendenzialmente superiore a quella del
risarcimento. La multa penitenziale si differenzia dalla penale poiché le parti
si accordano su una prestazione che valga come diritto di recesso.
Caparra confirmatoria, consiste nella consegna che viene fatta
contestualmente alla conclusione di un contratto, che una parte fa all’altra, di
una certa somma di denaro o di cose fungibili. Effetti: In caso di
inadempimento della caparra distinguiamo due casi: 1) Se l’inadempiente è la
parte che l’ha data, l’altra parte può chiedere o il risarcimento del danno o
trattiene la caparra; 2) Se l’inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra
parte può pretendere la restituzione del doppio o il risarcimento del danno. La
caparra penitenziale si riferisce al caso in cui, al momento della conclusione
del contratto, venga consegnata una somma di denaro o cose fungibili con
l’accordo che funge come corrispettivo del diritto di recesso e mira a rafforzare
il vincolo obbligatorio.
SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI
Abbiamo tre figure: OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE e
OBBLIGAZIONI SOLIDALI.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, sono le obbligazioni più diffuse, ed esprime il concetto
che l’obbligazione ha per oggetto una