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CARATTERISTICHE
Regola per la conclusione dei contratti ad efficacia reale Principio consensualistico: «La proprietà o il diritto si
trasmettono per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»
I soggetti del contratto di vendita sono due e sono il venditore e il compratore
EFFETTI, OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI
Le obbligazioni del compratore e del venditore sono collegate dalla causa del contratto
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Consegnare la cosa al compratore (Comprende anche l’obbligo di custodia della cosa finché questa non viene
consegnata)
Far acquistare al compratore la proprietà della cosa, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto
Eccezione al principio consensualistico perché la vendita produce l’effetto reale (Traslativo) in un momento
successivo alla conclusione del contratto.
Se ad esempio dico a Tizio che gli vendo una bici ma non è mia, bensì è di mia sorella, il compratore lo sa, gli dico di
pagarmi i 700 euro e io mi impegno a fargli acquistare la proprietà della bici, magari può pagare solo una parte del
prezzo se non si fida
Questa è una vendita di cosa altrui e quindi il contratto di vendita si è concluso ma io, che sono il venditore, ho
un’obbligazione perché il contratto di vendita nel momento della sua conclusione produce solo effetti obbligatori, mentre
l’effetto traslativo della proprietà avviene solo quando il venditore diventa proprietario
Questo obbligo non c’è di solito perché la proprietà, di regola, passa ex lege con la conclusione del contratto
Il venditore in questo caso ha l’obbligo di diventare proprietario del bene e poi una volta essere diventato proprietario si
verifica l’effetto traslativo della proprietà nei confronti del compratore
Il venditore deve dare delle garanzie al compratore:
Garantire il compratore dall'evizione
== Art. 1487: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia: I contraenti possono aumentare o diminuire gli
effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna
Quantunque sia pattuita l’esclusione dalla garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo
proprio
È nullo ogni patto contrario
C’è l’evizione quando un terzo esercita un’azione, ovvero l’azione di rivendica che è la tipica azione a difesa della
proprietà Ad esempio, se io ho venduto una bici a Tizio ma in realtà non era mia ed era di mia sorella (E
Tizio non lo sapeva), lei farà un’azione per riavere la bici se Tizio non gliela consegna, perché io gliel’ho venduta senza
dirglielo
Mia sorella potrà avere la sua bici perché dimostrerà di esserne la proprietaria, salvi gli effetti del possesso di buona fede
ex art. 1153 perché se il terzo ha acquistato la bici in buona fede, ne ha il possesso e ha anche un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà ne è lui il nuovo proprietario a titolo originario
Questo titolo serve a Tizio perché il contratto di vendita concluso non è efficace perché io non avevo la legittimazione a
vendere
Se Tizio sapeva che il bene non era mio ma si è accollato il rischio, quindi era in malafede, non si applica l’art. 1153
Il titolare del diritto esercita l’azione di rivendica e si riprende il bene, il compratore in ogni caso sarà tenuto a risarcire i
danni, indipendentemente da buona o mala fede, perché quando io vendo devo sempre garantire che sto vendendo una
cosa mia
(Se l’acquirente acquista la proprietà con il possesso di buona fede deve pagare lo stesso i danni)
Questa garanzia può essere limitata, soprattutto con i beni mobili se c’è un possesso del bene, può avere una rilevanza
notevole nel caso degli immobili, infatti, ci sono molte regole che riguardano l’opponibilità nei confronti dei terzi
Se c’è una vendita di cosa altrui in realtà non c’è stato ancora il trasferimento del bene quindi il proprietario può
rivendicare la proprietà, se l’acquirente è al corrente che la cosa non è di chi gliela sta vendendo, in questo caso il
contrario ha solo effetti obbligatori e non c’è il problema che l’altro rivendichi (Tranne il caso del bene mobile)
Il problema sorge nel caso in cui ci sia una vendita di cosa altrui di cui l’acquirente non sia a conoscenza e il venditore
non solo si impegna a far avere il bene ma ha già consegnato il bene spacciandolo per suo, in quel caso ci può essere
un’azione di rivendica da parte del terzo che era titolare del diritto
Garantire il compratore dai vizi della cosa
== Art. 1490: Garanzia per i vizi della cosa venduta: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi
della cosa
I vizi della cosa sono diversi dai vizi per la qualità della cosa e la disciplina civilistica li divide, invece il codice del
consumo non li distingue
Se il vizio è evidente il compratore lo vede e ne è consapevole quando acquista la cosa, nel 1490 si parla di vizi occulti
(Ad esempio il sistema dei freni nella bici non funziona ma il venditore mi aveva detto che funzionava perfettamente, di
conseguenza ci sarà un indennizzo)
La garanzia può essere esclusa solo per motivi particolari
C’è un termine di decadenza dato dall’art. 1495 per cui il compratore decade dalla garanzia se non denuncia il vizio al
venditore entro 8 giorni dalla scoperta
L’azione per far valere i vizi della cosa si prescrive in un anno
OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
Pagamento del prezzo al venditore nel termine e nel luogo pattuiti (altrimenti alla consegna)
Pagamento delle (eventuali) spese della vendita
IPOTESI DI VENDITA OBBLIGATORIA
Di regola, nei contratti consensuali ad efficacia reale, la proprietà passa con la manifestazione del consenso ma ci sono
delle eccezioni in cui l’effetto reale è posticipato ad un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto perché
in quel momento si verificano solo effetti obbligatori:
Vendita di cosa generica: La proprietà passa solo con l'individuazione fatta - di regola - d'accordo
tra le parti
Vendita di cosa futura: La proprietà passa quando la cosa esiste (E, implicitamente, il venditore è obbligato ad
adoperarsi perché la cosa venga ad esistenza)
Vendita di cosa altrui: La proprietà passa con l'acquisto della proprietà della cosa dal titolare
.
CONTRATTI DI GODIMENTO: LA LOCAZIONE, IL COMODATO, IL MUTUO
EFFICACIA RELATIVA DEI CONTRATTI CHE COSTITUISCONO DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO
Problema dell’opponibilità ai terzi: soluzione del conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore per il godimento di
beni Efficacia relativa (Cioè efficacia nei confronti di terzi): Lo stesso dante causa
conclude più contratti relativi al medesimo bene con più successivi aventi causa: quale titolo prevale? Prevale il
godimento del bene
Il diritto personale di godimento è contrapposto al diritto reale di godimento
Il diritto personale di godimento è il diritto di godere di un bene a natura solo obbligatoria e quindi è collegato ad un
contratto di godimento del bene che ha valore solo tra le parti
C’è un problema nel caso ci siano più diritti personali di godimento che sono incompatibili tra di loro, ad esempio loco la
mia bicicletta prima a Tizio e poi a Caio, può far valere il proprio diritto, in base all’art. 1380, il primo che riesce a godere
del bene
Se si tratta della locazione di un bene immobile (È necessaria la forma scritta se la locazione supera i due anni in base
alla legge sull’equo canone e se è ultranovennale in base al codice civile) prevalgono le regole sulla trascrizione
L’art. 1380 regola il caso in cui non ci sia la possibilità di trascrivere, per la natura del bene o per altre circostanze
.
== Art. 1380: Conflitto tra più diritti personali di godimento: Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi
contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo
ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione
LA LOCAZIONE - NOZIONE
== Art. 1571: Nozione: La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
Si prendono in locazione immobili, ma anche occhiali e telefoni ad esempio
La locazione può avere ad oggetto diversi tipi di beni
Il tipo di bene locato comporta anche regole diverse perché ci sono dei beni che possono portare all’applicazione di
norme speciali, come gli immobili urbani che hanno discipline diverse a seconda che siano adibiti ad abitazione o ad
attività commerciale Le leggi speciali stravolgono la legislazione generale
Nelle ipotesi non regolate da leggi speciali valgono le norme generali del codice civile ma ormai queste ultime sono
residuali .
LEGGI SPECIALI
Influiscono, ad esempio, su:
Forma
Misura del corrispettivo
Durata e rinnovo della locazione
Successione nel contratto
Diritto di prelazione
CARATTERISTICHE
Contratto tipico
Consensuale
A prestazioni corrispettive (Sinallagmatico)
Di godimento
Di durata
Ad efficacia obbligatoria
La causa del contratto di locazione è il godimento di una cosa (Mobile o immobile) per un dato tempo e vero un
determinato corrispettivo (La causa risponde alla domanda “a cosa serve il contratto?”)
L’interesse che il soggetto ha di godere della cosa va bilanciato con l’interesse del soggetto che mette a disposizione la
cosa e vuole in cambio un corrispettivo
Se il corrispettivo non è determinato manca l’oggetto del contratto perché il pagamento del corrispettivo è tra le
prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto, insieme a quella di far godere il bene
L’oggetto del contratto, infatti, è il godimento della cosa mobile o immobile (Senza “godimento” si potrebbe pensare alla
vendita) + il pagamento del corrispettivo.
Nel contratto di locazione ci sono due soggetti, il locatore e il conduttore (O locatar