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NOZIONE

Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, tutti i suoi beni, sia quelli che aveva al momento in cui

sorse l’obbligazione, sia quelli che egli ha successivamente acquistato, possono essere espropriati dal

creditore (cioè vende i beni del debitore per soddisfarsi sul danaro ricavato; art.2740 c.c.). Quindi tutto il

patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica del creditore.

ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA: il creditore può ottenere l'esecuzione forzata

del suo credito in forma specifica, nel caso di obbligo di consegnare una cosa determinata, di obbligo di fare

fungibile, di obbligo di concludere un contratto.

ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE: il caso più frequente e quello della sentenza

che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro. Questa sentenza se esecutiva attribuisce al

creditore il diritto di promuovere l'espropriazione dei beni del debitore: il diritto, di farli vendere giudizialmente

per soddisfarsi sul ricavato.

Tutti i beni del debitore possono essere espropriati dal creditore. Si suol dire che tutto il patrimonio del

debitore costituisce una sorta di garanzia generica del creditore. Con l'avvertenza che se il bene viene

venduto il creditore non ha più diritto di sottoporlo ad azione esecutiva.

BENI IMPIGNORABILI: si fa riferimento a taluni beni (anello nuziale, vestiti, biancheria, al letto, al

tavolo per la consumazione dei pasti) che sono sottratti all'espropriazione.

CONCORSO DI CREDITORI E CAUSE DI PRELAZIONE

Se vi sono più creditori, tutti hanno uguale diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del

debitore (art.2741 c.c.). tuttavia, ad alcuni creditori la legge assicura il soddisfacimento a preferenza degli

altri.

Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca. Se la cosa soggetta a pegno, ipoteca o a

privilegio perisce o è deteriorata, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Tuttavia,

se il debitore si era assicurato contro i danni, si verifica la c.d. surrogazione reale.

33

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Come si è detto, il creditore - ottenuto il cosiddetto titolo esecutivo- (ad es. Una sentenza esecutiva di

condanna del debitore al pagamento), può avviare nei confronti del proprio debitore una procedura

espropriativa. Ovviamente nella procedura esecutiva così attivata possono intervenire gli altri creditori del

medesimo debitore, chiedendo di partecipare.

Il debitore può trovarsi nella situazione di sovraindebitamento, situazione tale da determinare per il debitore

una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle

regolarmente.

Il debitore può proporre alternativamente:

A. un accordo di composizione della crisi;

B. la liquidazione del patrimonio.

Se opta per la prima opzione il debitore instante deposita presso il tribunale di residenza una proposta di

ristrutturazione dei suoi debiti, una proposta quindi di pagamento dei creditori in misura inferiore a quelle

originarie, accompagnata da un piano volto a garantire il reperimento delle risorse a tal fine necessarie.

Il contenuto della proposta può essere vario.

Se la proposta soddisfa i presupposti di ammissibilità, il giudice -con decreto da comunicarsi ai creditori-

ammette il debitore alla procedura e fissa l'udienza di omologa dell'accordo proposto.

Se la proposta di accordo ottiene il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, il

giudice omologa l'accordo.

Il debitore in stato di sovraindebitamento -in alternativa alla proposta per la composizione della crisi- può

chiedere la liquidazione del patrimonio. La relativa domanda va proposta al tribunale del luogo di

residenza o sede principale del debitore istante.

Se la domanda soddisfa i requisiti della legge, il giudice -con decreto-dichiara aperta la procedura,

nominando un liquidatore ed ordinando al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del suo

patrimonio.

34

IL CONTRATTO

Capitolo 25

NOZIONE

Nozione art 1321 cc- il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare, o estinguere

tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È importante capire i rapporti che intercorrono tra

contratto e negozio giuridico, in quanto il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici, e questo

sia perché il codice non regola il negozio giuridico in generale, sia perché l’art 1324 dispone che:

salvo disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili per

gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Dunque, il contratto è l’incontro della

volontà delle parti, non esiste contratto con una sola parte, deve essere almeno bilaterale, ma può

anche essere plurilaterale. I contratti hanno esclusivamente contenuto patrimoniale, non sono

contratti quelli dove manca questo elemento, come il matrimonio. Quindi il contratto è la massima

espressione dell’autonomia negoziale, espressione di autonomia privata, ovvero lo spazio di

libertà lasciato ai soggetti dall’ordinamento ed entro il quale possono regolare i loro interessi.

In questo caso, però, la situazione è più specifica, perché nel negozio unilaterale (ad esempio il

testamento) il soggetto dispone liberamente della sua sfera giuridica proprio perché gli appartiene,

mentre qui abbiamo il coinvolgimento di diritti patrimoniali di parti diverse ed estranee tra loro,

diritti che possono essere modificati solo con il consenso di tutte le parti coinvolte, con l'accordo.

Una volta raggiunto l'accordo, questo è vincolante perché è stato raggiunto liberamente su diritti di

cui si può disporre.

Tenendo presente quanto detto, ben comprendiamo il primo comma dell''articolo 1322 c.c. secondo

cui: LE PARTI POSSONO LIBERAMENTE DETERMINARE IL CONTENUTO DEL

CONTRATTO, NEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE.

35

Si parla in questi casi di autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in:

libertà di contrarre, intesa come libertà di stipulare o meno un contratto;

 libertà contrattuale, conseguenza della prima, indica il potere delle parti di determinare il

 contenuto del contratto.

Non è necessario che debbano esistere entrambe per aversi contratto; è vero che in certi casi si è

obbligati a stipulare il contratto, come nel caso dell'imprenditore che operi in regime di monopolio

legale, come è anche vero che non sempre il contenuto del contratto è lasciato alla determinazione

delle parti, come accade nel caso dei contatti di locazione degli immobili urbani, dove le legge pone

numerosi limiti alla libertà contrattuale.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

I requisiti del contratto sono:

1. l’accordo delle parti è l’incontro delle volontà delle parti, deve essere concorde e

costituisce l’equivalente della volontà nei negozi giuridici in generale.

2. la causa, requisito più significativo.

3. l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Possibile sia dal

punto di vista materiale che giuridico, lecito significa che non può andare contro l’ordine

pubblico contro le norme imperative e di buon costume.

4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Quando è

prevista dalla legge sto richiedendo la forma scritta, che può essere di due tipi

•scrittura privata, quella meno rilevante e con minor efficacia probante, fa prova fino a prova

contraria. •atto pubblico, dotato di pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale alla

presenza di almeno due testimoni, questo ha un’efficacia probante forte perché fa piena prova fino a

querela di fatto.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Contratti tipici: sono quei contratti previsti dalla legge, es. compravendita, locazione, mandato.

Contratti atipici, sono quei contratti non previsti e quindi non espressamente regolati dalla legge,

sono validi solo se hanno una causa lecita, giuridicamente e economicamente apprezzabile.

In base al momento di perfezionamento del contratto distinguiamo:

Contratti consensuali: si perfezionano e quindi concludono nel momento in cui si è raggiunto il

consenso, rientrano in questi contratti quelli che attuano il trasferimento della proprietà di una cosa

determinata e quelli che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali, o quelli

che attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli reali.

Contratti reali: si perfezionano nel momento in cui è consegnata la cosa oggetto del contratto;

quindi, questi contratti chiedono il consenso e la consegna, i contratti reali sono tutti tipici, cioè

devono essere previsti tutti dalla legge.

In base agli effetti che producono distinguiamo:

contratti obbligatori, che sono quelli che producono effetti obbligatori

contratti ad efficacia reale, che sono quelli che producono l’immediato trasferimento, la

modificazione, o la costituzione di diritti. Quest'ultima distinzione deve essere ulteriormente

chiarita, entrambi hanno oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori si guarda alla prestazione da

eseguire, come la locazione ed il deposito, fanno insorgere obblighi per il depositante di restituire la

cosa così come l’ha ricevuta. in quelli ad efficacia reale al diritto da trasferire, modificare o

estinguere, la cessione del credito è ad efficacia reale perché appunto produce il trasferimento di

tale diritto.

36

Passando al legame tra le prestazioni, distinguiamo tra:

contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici: sono quelli dove vi sono due prestazioni

legate tra loro da un nesso il sinallagma che le rende interdipendenti, si tende a realizzare uno

scambio tra prestazioni. Questo nesso spiega la comune sorte delle prestazioni corrispettive, se è

illecita o impossibile la prestazione a carico di una parte ne risulta invalidato l’intero contratto

SINNALAGMA GENETICO. Se non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è

più dovuta neppure la controprestazione SILLAGMA FUNZIONALE.

per esempio, la locazione, se il proprietario non rende abitabile l’immobile, il conduttore non è

tenuto al pagamento del canone.

contratti unilaterali: detti anche contratti con obbligazioni a carico di una parte sola, come nel

deposito gratuito dove sul solo depositario incombe l’obbligo di custodire e consegnare la cosa

nello stato in cui fu consegnata.

contratti bilaterali imperfetti: esistono due prestazioni a carico di entrambe le parti, ma non sono

legate dal nesso di corrispettività.

contratti aleatori: lo vediamo con la vendita di beni futuri, è il risch

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A.A. 2023-2024
119 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chivraaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Laura Santoro.