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PERSONA UMANA E SOGGETTO, CAPACITÀ GIURIDICA.

La persona fisica è qualunque soggetto venga considerato nella sua dimensione individuale e

soprattutto nel suo collegamento agli altri individui. Ogni essere umano vivente è persona e quindi

soggetto di diritto.

Del resto, l'uomo esiste certamente come espressione di una sua individualità ma soprattutto

come espressione del legame che costui rappresenta con tutti i suoi simili.

Lo studio della persona fisica non può prescindere da una connessa riflessione sulla capacità.

Il primo dato normativo che viene in considerazione è proprio la norma che apre il Codice civile,

l'articolo uno.

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi. È la capacità

del soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive.

Nessuno può essere mai privato della capacità giuridica per il solo fatto di essere uomini. Inoltre,

la capacità giuridica non è rinunciabile.

Per ragioni di malattia o per motivi politici, tutti hanno e devono avere la capacità di esser titolari

di situazioni giuridiche soggettive. Questo esempio è teso a spiegare il concetto di capacità

giuridica in relazione alla titolarità delle situazioni giuridiche soggettive.

Si evidenzia un primo importante collegamento che è quello tra capacità - soggettività.

Il concetto di soggettività è stato, dalla dottrina italiana di diritto privato, spiegato in duplice

modo. Si sono affermate rispetto al tema della soggettività due teorie opposte:

• La teoria organica o della realtà.

Secondo questa teoria, la soggettività si avrebbe sulla base di due elementi: un elemento formale

ed un elemento materiale.

a) L'elemento formale, idoneo a costituire la soggettività, sarebbe il riconoscimento di un

dato individuo come idoneo a diventare titolare di diritti ed obblighi. È un riconoscimento

formale, da parte dell'ordinamento, di quell'individuo come idoneo a divenire capace,

quindi titolare di situazioni soggettive.

b) L’elemento materiale è la venuta ad esistenza dell'individuo cioè la venuta in essere

dell'individuo nella sua fisicità, nella sua corporeità. L’elemento materiale che riporta

l'interprete è quella dimensione fisica materiale corporea dell'individuo che deve esistere

nella sua corporeità perché diventi titolare di situazioni giuridiche soggettive.

Il concetto di venuta ad esistenza qui richiamato, riporta al nucleo della norma sulla capacità

giuridica: la nascita. Solo con essa si ha la capacità giuridica come idoneità ad esser titolari di diritti

e di obblighi e quindi di situazioni giuridiche soggettive. 69

• Teoria atomistica o pluralistica.

La teoria atomistica o pluralistica, invece, muove da un altro presupposto: quello per il quale un

individuo sarebbe titolare di situazioni giuridiche soggettive in tutti quei casi in cui, le singole

norme giuridiche, attribuiscano al soggetto stesso la titolarità di situazioni soggettive.

Questa teoria sarebbe svincolata sia dall'elemento formale (del riconoscimento) sia dall'elemento

materiale (della venuta ad esistenza dell'individuo) perché si avrebbe pura soggettività in tutti quei

casi in cui è la legge (o le singole leggi) a conferire specifici diritti e specifici obblighi ad un dato

soggetto.

Possiamo smentire la rilevanza della teoria pluralistica: anche laddove manchi un esplicitazione

legislativa, di titolarità di diritti o di obblighi, può accadere che il soggetto diventi titolare di

situazioni giuridiche soggettive al di là di un'espressa menzione del diritto o dell'obbligo. Spesso, in

capo ai singoli, la titolarità di diritti è di obblighi è desunta dal sistema visto nella sua complessità e

non nella specificità delle norme.

Abbiamo messo in luce il rapporto tra capacità e nascita.

Ora però ci si chiede se questo vincolo, tra nascita come evento naturale e dunque materiale nella

corporeità del soggetto che viene ad esistenza e soggettività sia un nesso stretto, un nesso

indissolubile o se talvolta si può parlare di riconducibilità di situazioni giuridiche soggettive

indipendentemente dal fatto della corporeità. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico, è possibile

che si discuta di una riconducibilità al soggetto, di particolari situazioni giuridiche soggettive,

indipendentemente dal fatto della nascita.

ESEMPIO: il defunto.

Pensiamo, per esempio, alla persona che abbia cessato di vivere cioè al defunto. Pensiamo alla

riconducibilità, alla persona defunta, di una serie di situazioni giuridiche soggettive. Per esempio:

la tutela dell'onore e della reputazione del defunto, alla riservatezza della sfera di privacy.

Non a caso, nel nostro ordinamento, come vedremo quando parleremo delle situazioni

esistenziali, esiste pienamente la possibilità di una tutela della personalità del defunto. Però,

tutelare la personalità del defunto, significa ricondurre, indipendentemente dal fatto fisico

dell'esistenza, ad una sfera di interessi e a determinate situazioni giuridiche soggettive.

Quindi, si supera il presunto legame strettissimo tra corporeità e soggettività come titolarità di

situazioni giuridiche soggettive per vedere che spesso, la soggettività come titolarità di situazioni

giuridiche soggettive, è sganciata dalla fisicità ma è agganciata al valore persona.

Si aggiunge così a quel binomio capacità-soggettività un altro concetto, quello di persona.

Quel binomio diventa una triade: capacità-soggettività-personalità umana.

In linea di massima, vale quello che l'articolo uno del Codice civile dice e cioè che la titolarità di

situazioni giuridiche soggettive è connessa all'esistenza fisica e quindi alla nascita del soggetto.

Però, è anche vero che, in tanti altri casi, è possibile ricondurre una soggettività e quindi una

titolarità di situazioni giuridiche soggettive ad una sfera rilevante di interessi che sono gli interessi

della persona che non esiste fisicamente ma che è proiezione di una personalità umana che

necessita di una piena ed effettiva tutela da parte dell'ordinamento. 70

(Domanda esame): come si giustifica la titolarità di situazioni giuridiche soggettive

indipendentemente dalla nascita?

Si giustifica in ragione della preminenza, nell'ambito del nostro sistema, del valore persona. Il

valore persona, in alcuni casi, prescinde dall'evento nascita come venuta ad esistenza

dell'individuo nella sua corporeità.

NASCITA ED ESISTENZA

Va compreso maglio quello che è il concetto di nascita.

• La nascita è intesa come distacco del feto dal grembo materno. Ai fini della nascita, non è

sufficiente il mero distacco del feto dal grembo materno perché è necessario che a questo

fatto del distacco si accompagni il cosiddetto requisito della vitalità (requisito della vita)

cioè accertare che vi sia il respiro umano. Quindi, contestualmente al distacco, va accertato

il respiro umano quindi la venuta ad esistenza.

La capacità giuridica si perde con la morte.

Il nostro ordinamento riconduce la soggettività e quindi l’idoneità ad esser titolari di situazioni

giuridiche soggettive anche a soggetti che ancora non hanno il requisito della nascita (a soggetti

che non siano ancora nati).

ESEMPIO: il nascituro non concepito.

Pensiamo, per esempio, a tutte le disposizioni codicistiche in materia di disposizioni

testamentarie, in favore del nascituro non concepito che può ricevere per testamento, purché si

tratti di figlio di persona vivente, al momento dell’apertura della successione. Il nostro

ordinamento riconduce anche il diritto a divenire titolare della massa patrimoniale della persona

che cesserà di vivere ancora prima non solo della nascita, ma ancor prima del concepimento.

In questi due casi emergono delle problematiche.

1. Nel primo caso, se la persona ha cessato di esistere, come si costruisce la titolarità delle

situazioni giuridiche soggettive?

In questi caso, si opera una sorta di fictio rispetto alla persona defunta: sta ad indicare che quella

presunta capacità, di essere titolari di situazioni soggettive, che noi costruiamo in capo al defunto,

non è una vera e propria capacità giuridica ma è una capacità del defunto di essere tutelato

dall'ordinamento. Significa che vi sono dei diritti in capo a quella persona che ora non c'è più ma

che rimane persona umana, perché il valore della persona e della personalità non cessa mai di

esistere.

2. Nel secondo caso, invece, del soggetto non nato, si articolano essenzialmente due teorie.

La prima si riferisce alla capacità giuridica anticipata del concepito. Vi sarebbe, rispetto all'articolo

uno che fissa, come requisito, la nascita nel caso del concepito o del nascituro ancora non

concepito, una capacità giuridica che prescinde dalla nascita e quindi si anticiperebbe ad un

momento fortemente anteriore.

La seconda, invece, si riferisce alla capacità giuridica provvisoria: cioè una capacità instabile che

diventa stabile con l'evento nascita. 71

RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA

Possiamo individuare sia nella residenza e sia nel domicilio un quid iuris ed un quid facti: cioè un

elemento strettamente tecnico giuridico un elemento materiale.

Proviamo a chiarire cosa si intende per domicilio e cosa si intenda per residenza.

Domicilio

Il domicilio è il luogo nel quale la persona fisica fissa la sede principale dei propri affari, cioè la

sede di esercizio dell'attività professionale, dell'attività lavorativa.

Con essa vengono in essere due elementi: un elemento intenzionale (un quid iuris) ed un elemento

materiale (un quid facti).

o L'elemento intenzionale sarebbe l’intenzione del soggetto persona fisica di fissare, proprio

in quel luogo e non in un altro, la sede di esercizio dell’attività lavorativa. Esso prevede,

quindi, una volontà dichiarata perché si deve dichiarare espressamente il domicilio, la sede

degli affari in un determinato luogo.

o L’elemento materiale è lo svolgimento concreto del proprio lavoro in quel luogo.

Che vi sia un elemento intenzionale, può essere spiegato pensando, per esempio, all'esperienza

dei professionisti del mondo forense come gli avvocati. Difatti, si dice: “L'avvocato Sempronio ha

eletto domicilio presso questo studio”. Lo studio sarà la sede

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antoniofilareti6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Amelio Mario.