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PERSONA UMANA E SOGGETTO, CAPACITÀ GIURIDICA.
La persona fisica è qualunque soggetto venga considerato nella sua dimensione individuale e
soprattutto nel suo collegamento agli altri individui. Ogni essere umano vivente è persona e quindi
soggetto di diritto.
Del resto, l'uomo esiste certamente come espressione di una sua individualità ma soprattutto
come espressione del legame che costui rappresenta con tutti i suoi simili.
Lo studio della persona fisica non può prescindere da una connessa riflessione sulla capacità.
Il primo dato normativo che viene in considerazione è proprio la norma che apre il Codice civile,
l'articolo uno.
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi. È la capacità
del soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive.
Nessuno può essere mai privato della capacità giuridica per il solo fatto di essere uomini. Inoltre,
la capacità giuridica non è rinunciabile.
Per ragioni di malattia o per motivi politici, tutti hanno e devono avere la capacità di esser titolari
di situazioni giuridiche soggettive. Questo esempio è teso a spiegare il concetto di capacità
giuridica in relazione alla titolarità delle situazioni giuridiche soggettive.
Si evidenzia un primo importante collegamento che è quello tra capacità - soggettività.
Il concetto di soggettività è stato, dalla dottrina italiana di diritto privato, spiegato in duplice
modo. Si sono affermate rispetto al tema della soggettività due teorie opposte:
• La teoria organica o della realtà.
Secondo questa teoria, la soggettività si avrebbe sulla base di due elementi: un elemento formale
ed un elemento materiale.
a) L'elemento formale, idoneo a costituire la soggettività, sarebbe il riconoscimento di un
dato individuo come idoneo a diventare titolare di diritti ed obblighi. È un riconoscimento
formale, da parte dell'ordinamento, di quell'individuo come idoneo a divenire capace,
quindi titolare di situazioni soggettive.
b) L’elemento materiale è la venuta ad esistenza dell'individuo cioè la venuta in essere
dell'individuo nella sua fisicità, nella sua corporeità. L’elemento materiale che riporta
l'interprete è quella dimensione fisica materiale corporea dell'individuo che deve esistere
nella sua corporeità perché diventi titolare di situazioni giuridiche soggettive.
Il concetto di venuta ad esistenza qui richiamato, riporta al nucleo della norma sulla capacità
giuridica: la nascita. Solo con essa si ha la capacità giuridica come idoneità ad esser titolari di diritti
e di obblighi e quindi di situazioni giuridiche soggettive. 69
• Teoria atomistica o pluralistica.
La teoria atomistica o pluralistica, invece, muove da un altro presupposto: quello per il quale un
individuo sarebbe titolare di situazioni giuridiche soggettive in tutti quei casi in cui, le singole
norme giuridiche, attribuiscano al soggetto stesso la titolarità di situazioni soggettive.
Questa teoria sarebbe svincolata sia dall'elemento formale (del riconoscimento) sia dall'elemento
materiale (della venuta ad esistenza dell'individuo) perché si avrebbe pura soggettività in tutti quei
casi in cui è la legge (o le singole leggi) a conferire specifici diritti e specifici obblighi ad un dato
soggetto.
Possiamo smentire la rilevanza della teoria pluralistica: anche laddove manchi un esplicitazione
legislativa, di titolarità di diritti o di obblighi, può accadere che il soggetto diventi titolare di
situazioni giuridiche soggettive al di là di un'espressa menzione del diritto o dell'obbligo. Spesso, in
capo ai singoli, la titolarità di diritti è di obblighi è desunta dal sistema visto nella sua complessità e
non nella specificità delle norme.
Abbiamo messo in luce il rapporto tra capacità e nascita.
Ora però ci si chiede se questo vincolo, tra nascita come evento naturale e dunque materiale nella
corporeità del soggetto che viene ad esistenza e soggettività sia un nesso stretto, un nesso
indissolubile o se talvolta si può parlare di riconducibilità di situazioni giuridiche soggettive
indipendentemente dal fatto della corporeità. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico, è possibile
che si discuta di una riconducibilità al soggetto, di particolari situazioni giuridiche soggettive,
indipendentemente dal fatto della nascita.
ESEMPIO: il defunto.
Pensiamo, per esempio, alla persona che abbia cessato di vivere cioè al defunto. Pensiamo alla
riconducibilità, alla persona defunta, di una serie di situazioni giuridiche soggettive. Per esempio:
la tutela dell'onore e della reputazione del defunto, alla riservatezza della sfera di privacy.
Non a caso, nel nostro ordinamento, come vedremo quando parleremo delle situazioni
esistenziali, esiste pienamente la possibilità di una tutela della personalità del defunto. Però,
tutelare la personalità del defunto, significa ricondurre, indipendentemente dal fatto fisico
dell'esistenza, ad una sfera di interessi e a determinate situazioni giuridiche soggettive.
Quindi, si supera il presunto legame strettissimo tra corporeità e soggettività come titolarità di
situazioni giuridiche soggettive per vedere che spesso, la soggettività come titolarità di situazioni
giuridiche soggettive, è sganciata dalla fisicità ma è agganciata al valore persona.
Si aggiunge così a quel binomio capacità-soggettività un altro concetto, quello di persona.
Quel binomio diventa una triade: capacità-soggettività-personalità umana.
In linea di massima, vale quello che l'articolo uno del Codice civile dice e cioè che la titolarità di
situazioni giuridiche soggettive è connessa all'esistenza fisica e quindi alla nascita del soggetto.
Però, è anche vero che, in tanti altri casi, è possibile ricondurre una soggettività e quindi una
titolarità di situazioni giuridiche soggettive ad una sfera rilevante di interessi che sono gli interessi
della persona che non esiste fisicamente ma che è proiezione di una personalità umana che
necessita di una piena ed effettiva tutela da parte dell'ordinamento. 70
(Domanda esame): come si giustifica la titolarità di situazioni giuridiche soggettive
indipendentemente dalla nascita?
Si giustifica in ragione della preminenza, nell'ambito del nostro sistema, del valore persona. Il
valore persona, in alcuni casi, prescinde dall'evento nascita come venuta ad esistenza
dell'individuo nella sua corporeità.
NASCITA ED ESISTENZA
Va compreso maglio quello che è il concetto di nascita.
• La nascita è intesa come distacco del feto dal grembo materno. Ai fini della nascita, non è
sufficiente il mero distacco del feto dal grembo materno perché è necessario che a questo
fatto del distacco si accompagni il cosiddetto requisito della vitalità (requisito della vita)
cioè accertare che vi sia il respiro umano. Quindi, contestualmente al distacco, va accertato
il respiro umano quindi la venuta ad esistenza.
La capacità giuridica si perde con la morte.
Il nostro ordinamento riconduce la soggettività e quindi l’idoneità ad esser titolari di situazioni
giuridiche soggettive anche a soggetti che ancora non hanno il requisito della nascita (a soggetti
che non siano ancora nati).
ESEMPIO: il nascituro non concepito.
Pensiamo, per esempio, a tutte le disposizioni codicistiche in materia di disposizioni
testamentarie, in favore del nascituro non concepito che può ricevere per testamento, purché si
tratti di figlio di persona vivente, al momento dell’apertura della successione. Il nostro
ordinamento riconduce anche il diritto a divenire titolare della massa patrimoniale della persona
che cesserà di vivere ancora prima non solo della nascita, ma ancor prima del concepimento.
In questi due casi emergono delle problematiche.
1. Nel primo caso, se la persona ha cessato di esistere, come si costruisce la titolarità delle
situazioni giuridiche soggettive?
In questi caso, si opera una sorta di fictio rispetto alla persona defunta: sta ad indicare che quella
presunta capacità, di essere titolari di situazioni soggettive, che noi costruiamo in capo al defunto,
non è una vera e propria capacità giuridica ma è una capacità del defunto di essere tutelato
dall'ordinamento. Significa che vi sono dei diritti in capo a quella persona che ora non c'è più ma
che rimane persona umana, perché il valore della persona e della personalità non cessa mai di
esistere.
2. Nel secondo caso, invece, del soggetto non nato, si articolano essenzialmente due teorie.
La prima si riferisce alla capacità giuridica anticipata del concepito. Vi sarebbe, rispetto all'articolo
uno che fissa, come requisito, la nascita nel caso del concepito o del nascituro ancora non
concepito, una capacità giuridica che prescinde dalla nascita e quindi si anticiperebbe ad un
momento fortemente anteriore.
La seconda, invece, si riferisce alla capacità giuridica provvisoria: cioè una capacità instabile che
diventa stabile con l'evento nascita. 71
RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA
Possiamo individuare sia nella residenza e sia nel domicilio un quid iuris ed un quid facti: cioè un
elemento strettamente tecnico giuridico un elemento materiale.
Proviamo a chiarire cosa si intende per domicilio e cosa si intenda per residenza.
Domicilio
Il domicilio è il luogo nel quale la persona fisica fissa la sede principale dei propri affari, cioè la
sede di esercizio dell'attività professionale, dell'attività lavorativa.
Con essa vengono in essere due elementi: un elemento intenzionale (un quid iuris) ed un elemento
materiale (un quid facti).
o L'elemento intenzionale sarebbe l’intenzione del soggetto persona fisica di fissare, proprio
in quel luogo e non in un altro, la sede di esercizio dell’attività lavorativa. Esso prevede,
quindi, una volontà dichiarata perché si deve dichiarare espressamente il domicilio, la sede
degli affari in un determinato luogo.
o L’elemento materiale è lo svolgimento concreto del proprio lavoro in quel luogo.
Che vi sia un elemento intenzionale, può essere spiegato pensando, per esempio, all'esperienza
dei professionisti del mondo forense come gli avvocati. Difatti, si dice: “L'avvocato Sempronio ha
eletto domicilio presso questo studio”. Lo studio sarà la sede